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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 7682 del ruolo generale dell'anno 2024 e promossa da
Parte_1
- attrice opponente -
con l'avv. Paolo Zenoglio, per procura alle liti allegata telematicamente alla memoria di costituzione con nuovo difensore dep. il 19.11.2024
contro
CP_1
- convenuto opposto -
contumace
Conclusioni delle parti: parte attrice ha precisato le conclusioni all'udienza del 6.2.2025, da intendersi qui integralmente riportate;
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
con la presente opposizione a precetto ex art. 615 ha contestato il Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 3 diritto dell'avv. di procedere ad esecuzione forzata, preannunciato con il (terzo) CP_1
precetto alla medesima notificato in data 21.11.2018 (doc.1 opponente) per complessivi €
26.244,92 e in origine fondato su decreto ingiuntivo n. 5310/2018 r.g. per compensi professionali,
-l'opponente ha dedotto e lamenta come medio tempore siano intervenuti accordi di dilazione e pagamenti intermedi di cui l'avv. non ha tenuto conto nel redigere il terzo precetto, qui CP_1
opposto, non detraendoli dal quantum dovuto e ha prodotto prove documentali (cfr. doc. 3 ss.
accordi ,assegni, bonifici);
-invero neppure è emersa una diversa ricostruzione dei fatti, poiché l'avv. non si è costituito CP_1
nel presente giudizio e dunque non ha offerto ulteriori circostanze per contrastare le eccezioni di controparte;
-ne consegue dunque che la pretesa creditoria indicata nel precetto qui opposto è infondata;
-l'opposizione va dunque accolta e l'opposto va condannato a rimborsare all'attore le spese di lite,
che si liquidano secondo il D.M. n.55/14 e successive modifiche, a valori minimi per tutte le fasi,
stante la semplicità della causa;
dette spese sono pari a complessivi € 2.540,00, oltre rimb. forf.
15%, iva e cpa, come per legge;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.in accoglimento dell'opposizione accerta che non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1
forzata in danno della società opponente in relazione ai crediti e agli importi indicati nel precetto qui opposto;
2.condanna l'opposto a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.540,00,
oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 21.2.2025 pagina 2 di 3 Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 7682 del ruolo generale dell'anno 2024 e promossa da
Parte_1
- attrice opponente -
con l'avv. Paolo Zenoglio, per procura alle liti allegata telematicamente alla memoria di costituzione con nuovo difensore dep. il 19.11.2024
contro
CP_1
- convenuto opposto -
contumace
Conclusioni delle parti: parte attrice ha precisato le conclusioni all'udienza del 6.2.2025, da intendersi qui integralmente riportate;
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
con la presente opposizione a precetto ex art. 615 ha contestato il Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 3 diritto dell'avv. di procedere ad esecuzione forzata, preannunciato con il (terzo) CP_1
precetto alla medesima notificato in data 21.11.2018 (doc.1 opponente) per complessivi €
26.244,92 e in origine fondato su decreto ingiuntivo n. 5310/2018 r.g. per compensi professionali,
-l'opponente ha dedotto e lamenta come medio tempore siano intervenuti accordi di dilazione e pagamenti intermedi di cui l'avv. non ha tenuto conto nel redigere il terzo precetto, qui CP_1
opposto, non detraendoli dal quantum dovuto e ha prodotto prove documentali (cfr. doc. 3 ss.
accordi ,assegni, bonifici);
-invero neppure è emersa una diversa ricostruzione dei fatti, poiché l'avv. non si è costituito CP_1
nel presente giudizio e dunque non ha offerto ulteriori circostanze per contrastare le eccezioni di controparte;
-ne consegue dunque che la pretesa creditoria indicata nel precetto qui opposto è infondata;
-l'opposizione va dunque accolta e l'opposto va condannato a rimborsare all'attore le spese di lite,
che si liquidano secondo il D.M. n.55/14 e successive modifiche, a valori minimi per tutte le fasi,
stante la semplicità della causa;
dette spese sono pari a complessivi € 2.540,00, oltre rimb. forf.
15%, iva e cpa, come per legge;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.in accoglimento dell'opposizione accerta che non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1
forzata in danno della società opponente in relazione ai crediti e agli importi indicati nel precetto qui opposto;
2.condanna l'opposto a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.540,00,
oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 21.2.2025 pagina 2 di 3 Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
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