CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 913/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
UO (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._1
Giuseppe Polito per mandato e domiciliato come in atti – appellante -
contro con sede legale in MO NE (TV) (C.F. Controparte_1
; P.IVA in persona del procuratore speciale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dei per mandato e Controparte_2
domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 In riforma della sentenza n° 2466/2023 emessa dal Tribunale di Treviso
voglia la Corte di Appello adita dichiarare la prescrizione dell'azione di regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005,
esperita nel giudizio di primo grado dalla società nei Controparte_1
confronti del signor essendo maturato il termine Parte_1
prescrizionale decennale;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giustizia.
Conclusioni per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia: Nel merito: - rigettare la domanda formulata dal sig. perché destituita di Parte_1
fondamento giuridico e, per l'effetto, confermare nella sua interezza la sentenza n. 2466/2023 pubblicata in data 27.12.2023 del Tribunale di Treviso;
Con vittoria di spese e competente di entrambi i gradi del giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 28 maggio 2024 Parte_1
evocava avanti la Corte d'appello di Venezia Controparte_1
impugnando la sentenza n. 2466/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il
27 dicembre 2023, non notificata, che aveva accolto la domanda di rimborso
(al “Fondo Garanzie per le Vittime della Strada” di in €. 24.005,75 CP_1
condannandolo alle spese, in forza di sentenza del Giudice di Pace di UO
che aveva condannato l'Assicuratore (ed il al risarcimento dei Parte_1
danni per un sinistro stradale, a favore di (nella misura di €. Controparte_3
24.005,74, poi corrisposti) per veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
Lamentava con l'unico motivo di censura la violazione degli artt. 1334, 1335
e 2943 Cod. Civ. rilevando che l'azione di regresso era da ritenersi prescritta
2 posto che il termine decennale decorso dalla data del pagamento del 26
ottobre 2007 e poi dalla notifica della raccomandata di messa in mora del 27
giugno 2011 non era stato interrotto validamente fino alla notifica della citazione in giudizio del 22 luglio 2022 e questo perché la raccomandata inviata per la negoziazione assistita (21 settembre 2017) era inefficace stante il pregresso trasferimento altrove della propria residenza. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva contrastando il gravame e la sospensiva. Controparte_1
Disattesa l'istanza cautelare, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 17 settembre 2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti illustrativi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va respinto con la condanna del alle Parte_1
spese del grado.
3.1.- Il Tribunale di Treviso accolse la domanda di regresso dell'Assicuratore,
disattendendo l'eccezione di prescrizione e regolando le spese, osservando che:
-) il termine di prescrizione era quello ordinario decennale;
-) il pagamento al danneggiato era avvenuto il 26 ottobre del 2007, momento in cui era terminata la liquidazione del danno ma da tale data la prescrizione era stata validamente interrotta in quanto:
--) il 27 giugno 2011 il aveva ricevuto la raccomandata di Parte_1
messa in mora inviata da Pt_2
3 --) il 21 settembre 2017 il era stato invitato ad aderire alla Parte_1
negoziazione assistita (invio raccomandata perfezionata per compiuta giacenza) a norma dell'art. 8 del D.L. 132/2014;
-) la domanda era da accogliere con l'addebito delle spese.
3.2.- La motivazione regge alla censura dell'appellante. Infatti, il termine decennale di prescrizione decorrente dal 26 ottobre 2007, risulta validamente interrotto tanto con l'invio della prima (indiscussa) raccomandata del 27
giugno 2011 presso la residenza del quanto per effetto della Parte_1
successiva raccomandata per la negoziazione assistita con compiuta giacenza del 21 settembre 2017, idonea ad interrompere la prescrizione decennale ex art. 8 dl 132/2014.
4.1.- Risulta innanzi tutto incontroverso che il 26 ottobre 2007 è terminata la procedura di liquidazione del danno e che da tale momento è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione;
altrettanto incontroverso è il fatto che il 27 giugno 2011 è stata inviata la raccomandata A/R da IS
(ricevuta) con messa in mora e che il 22 luglio 2022 è stato notificato l'atto di citazione in rinnovazione.
Il primo giudice ha ritenuto provata l'interruzione della prescrizione sulla scorta della raccomandata del 21 settembre 2017 (di invito alla negoziazione assistita) rilevando che la notifica si era perfezionata con la compiuta giacenza ed aggiungendo che l'invito alla negoziazione era idoneo ex art. 8
L. 162/2014.
4.2.- L'appellante sostiene, per la prima volta nel grado, che la raccomandata del 21 settembre 2017 non era stata ricevuta in quanto inviata all'indirizzo di via Ortenzio n. 69 a Bacoli (NA), indirizzo errato posto che già dal 13 agosto
4 2008 aveva trasferito la residenza in via Cuma Licola n. 109 di UO (NA)
come sarebbe risultato dal certificato storico di residenza prodotto (solo in appello).
L'argomentazione appare inammissibile e infondata.
4.3.1.- Innanzi tutto in quanto nel giudizio di primo grado aveva CP_1
allegato nei termini di rito l'interruzione della prescrizione decennale con l'invio della raccomandata per la negoziazione assistita del 21 settembre 2017
dimettendo l'atto dal quale risulta che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza del in via Parte_1
Ortenzio n. 69 a Bacoli (NA) e controparte, sul punto, alcuna contestazione aveva svolto anche a norma dell'art. 115 1^ co. Cod. proc. Civ..
4.3.2.- In secondo luogo in quanto il certificato storico di residenza, che per l'appellante dovrebbe comprovare il trasferimento della residenza dal 13
agosto 2008 in UO (NA) alla via Cuma Licola n. 109, risulta prodotto per la prima volta in appello in termini inammissibili ex art. 345 3^ co. Cod.
proc. Civ. tanto più che la parte non ha spiegato in alcun modo le ragioni per le quali non avrebbe potuto produrre il documento già in primo grado, pur essendone, come da allegazioni, in possesso.
4.3.3.- Ora (Cass. Sez. L. ordinanza n. 28580 del 6 novembre 2024) la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della
5 presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (Cass.
ordinanza n. 6725 del 19 marzo 2018).
Nella specie, nonostante avesse allegato e poi prodotto la CP_1
raccomandata del 21 settembre 2017 inviata al all'indirizzo di Parte_1
Via Ortenzio in Bacoli (NA), il convenuto non aveva svolto alcuna specifica contestazione in merito al ricevimento sicché per fatto pacifico era intervenuta la presunzione di cui all'art. 1335 Cod. Civ. ed il giudice del primo grado era stato esonerato dall'esame ulteriore della questione che erratamente viene ora proposta.
4.3.4.- Il motivo di censura, poi, è anche contraddittorio posto che se fosse realmente vero quanto argomentato e cioè che la residenza del Parte_1
era stata mutata dal 13 agosto 2008, non si comprende come e perché
l'appellante ammetta, anche nel grado, di aver ricevuto presso l'indirizzo di via Ortenzio n. 69 a Bacoli (che assume errato) la raccomandata del 27 giugno
2011 inviata da per la costituzione in mora e ricevuta da un Pt_2
destinatario.
5.- La liquidazione delle spese avverrà secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e per tutte le fasi.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
rigetta l'appello;
6 condanna l'appellante alle spese del grado a favore di in €. Controparte_1
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 18 settembre 2025
Il giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
7
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 913/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
UO (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._1
Giuseppe Polito per mandato e domiciliato come in atti – appellante -
contro con sede legale in MO NE (TV) (C.F. Controparte_1
; P.IVA in persona del procuratore speciale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dei per mandato e Controparte_2
domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 In riforma della sentenza n° 2466/2023 emessa dal Tribunale di Treviso
voglia la Corte di Appello adita dichiarare la prescrizione dell'azione di regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005,
esperita nel giudizio di primo grado dalla società nei Controparte_1
confronti del signor essendo maturato il termine Parte_1
prescrizionale decennale;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giustizia.
Conclusioni per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia: Nel merito: - rigettare la domanda formulata dal sig. perché destituita di Parte_1
fondamento giuridico e, per l'effetto, confermare nella sua interezza la sentenza n. 2466/2023 pubblicata in data 27.12.2023 del Tribunale di Treviso;
Con vittoria di spese e competente di entrambi i gradi del giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 28 maggio 2024 Parte_1
evocava avanti la Corte d'appello di Venezia Controparte_1
impugnando la sentenza n. 2466/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il
27 dicembre 2023, non notificata, che aveva accolto la domanda di rimborso
(al “Fondo Garanzie per le Vittime della Strada” di in €. 24.005,75 CP_1
condannandolo alle spese, in forza di sentenza del Giudice di Pace di UO
che aveva condannato l'Assicuratore (ed il al risarcimento dei Parte_1
danni per un sinistro stradale, a favore di (nella misura di €. Controparte_3
24.005,74, poi corrisposti) per veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
Lamentava con l'unico motivo di censura la violazione degli artt. 1334, 1335
e 2943 Cod. Civ. rilevando che l'azione di regresso era da ritenersi prescritta
2 posto che il termine decennale decorso dalla data del pagamento del 26
ottobre 2007 e poi dalla notifica della raccomandata di messa in mora del 27
giugno 2011 non era stato interrotto validamente fino alla notifica della citazione in giudizio del 22 luglio 2022 e questo perché la raccomandata inviata per la negoziazione assistita (21 settembre 2017) era inefficace stante il pregresso trasferimento altrove della propria residenza. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva contrastando il gravame e la sospensiva. Controparte_1
Disattesa l'istanza cautelare, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 17 settembre 2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti illustrativi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va respinto con la condanna del alle Parte_1
spese del grado.
3.1.- Il Tribunale di Treviso accolse la domanda di regresso dell'Assicuratore,
disattendendo l'eccezione di prescrizione e regolando le spese, osservando che:
-) il termine di prescrizione era quello ordinario decennale;
-) il pagamento al danneggiato era avvenuto il 26 ottobre del 2007, momento in cui era terminata la liquidazione del danno ma da tale data la prescrizione era stata validamente interrotta in quanto:
--) il 27 giugno 2011 il aveva ricevuto la raccomandata di Parte_1
messa in mora inviata da Pt_2
3 --) il 21 settembre 2017 il era stato invitato ad aderire alla Parte_1
negoziazione assistita (invio raccomandata perfezionata per compiuta giacenza) a norma dell'art. 8 del D.L. 132/2014;
-) la domanda era da accogliere con l'addebito delle spese.
3.2.- La motivazione regge alla censura dell'appellante. Infatti, il termine decennale di prescrizione decorrente dal 26 ottobre 2007, risulta validamente interrotto tanto con l'invio della prima (indiscussa) raccomandata del 27
giugno 2011 presso la residenza del quanto per effetto della Parte_1
successiva raccomandata per la negoziazione assistita con compiuta giacenza del 21 settembre 2017, idonea ad interrompere la prescrizione decennale ex art. 8 dl 132/2014.
4.1.- Risulta innanzi tutto incontroverso che il 26 ottobre 2007 è terminata la procedura di liquidazione del danno e che da tale momento è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione;
altrettanto incontroverso è il fatto che il 27 giugno 2011 è stata inviata la raccomandata A/R da IS
(ricevuta) con messa in mora e che il 22 luglio 2022 è stato notificato l'atto di citazione in rinnovazione.
Il primo giudice ha ritenuto provata l'interruzione della prescrizione sulla scorta della raccomandata del 21 settembre 2017 (di invito alla negoziazione assistita) rilevando che la notifica si era perfezionata con la compiuta giacenza ed aggiungendo che l'invito alla negoziazione era idoneo ex art. 8
L. 162/2014.
4.2.- L'appellante sostiene, per la prima volta nel grado, che la raccomandata del 21 settembre 2017 non era stata ricevuta in quanto inviata all'indirizzo di via Ortenzio n. 69 a Bacoli (NA), indirizzo errato posto che già dal 13 agosto
4 2008 aveva trasferito la residenza in via Cuma Licola n. 109 di UO (NA)
come sarebbe risultato dal certificato storico di residenza prodotto (solo in appello).
L'argomentazione appare inammissibile e infondata.
4.3.1.- Innanzi tutto in quanto nel giudizio di primo grado aveva CP_1
allegato nei termini di rito l'interruzione della prescrizione decennale con l'invio della raccomandata per la negoziazione assistita del 21 settembre 2017
dimettendo l'atto dal quale risulta che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza del in via Parte_1
Ortenzio n. 69 a Bacoli (NA) e controparte, sul punto, alcuna contestazione aveva svolto anche a norma dell'art. 115 1^ co. Cod. proc. Civ..
4.3.2.- In secondo luogo in quanto il certificato storico di residenza, che per l'appellante dovrebbe comprovare il trasferimento della residenza dal 13
agosto 2008 in UO (NA) alla via Cuma Licola n. 109, risulta prodotto per la prima volta in appello in termini inammissibili ex art. 345 3^ co. Cod.
proc. Civ. tanto più che la parte non ha spiegato in alcun modo le ragioni per le quali non avrebbe potuto produrre il documento già in primo grado, pur essendone, come da allegazioni, in possesso.
4.3.3.- Ora (Cass. Sez. L. ordinanza n. 28580 del 6 novembre 2024) la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della
5 presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (Cass.
ordinanza n. 6725 del 19 marzo 2018).
Nella specie, nonostante avesse allegato e poi prodotto la CP_1
raccomandata del 21 settembre 2017 inviata al all'indirizzo di Parte_1
Via Ortenzio in Bacoli (NA), il convenuto non aveva svolto alcuna specifica contestazione in merito al ricevimento sicché per fatto pacifico era intervenuta la presunzione di cui all'art. 1335 Cod. Civ. ed il giudice del primo grado era stato esonerato dall'esame ulteriore della questione che erratamente viene ora proposta.
4.3.4.- Il motivo di censura, poi, è anche contraddittorio posto che se fosse realmente vero quanto argomentato e cioè che la residenza del Parte_1
era stata mutata dal 13 agosto 2008, non si comprende come e perché
l'appellante ammetta, anche nel grado, di aver ricevuto presso l'indirizzo di via Ortenzio n. 69 a Bacoli (che assume errato) la raccomandata del 27 giugno
2011 inviata da per la costituzione in mora e ricevuta da un Pt_2
destinatario.
5.- La liquidazione delle spese avverrà secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e per tutte le fasi.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
rigetta l'appello;
6 condanna l'appellante alle spese del grado a favore di in €. Controparte_1
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 18 settembre 2025
Il giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
7