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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/08/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1578/2023 promossa da:
(P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede in PI NA (PI) – Piazza Don Minzoni n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1
Bulleri del Foro di Livorno, giusta procura in atti
Attore
(P. IVA ) in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Casciana Terme Lari (PI), Loc. Lavaiano, via Controparte_2
Della Repubblica n. 122, rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Signorelli, giusta procura in atti
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.07.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni come da verbale.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio (d'ora in poi ) in Parte_1 Parte_1 opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. chiedendo in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto, e nel merito di accertare che la società non ha diritto a procedere esecutivamente CP_1
1 in danno di stante il diritto di compensare il credito ritenuto nel predetto Parte_1 atto di precetto con il proprio controcredito derivante dalle fatture emesse nei confronti della per l'importo rimasto insoluto e di accertare che la è CP_1 Parte_1 titolare di un credito € 54.418,72; nel merito dell'opposizione ha dedotto che:
1. in data 18.04.2023 è stato notificato all'attrice, da parte della società CP_1
atto di precetto con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 7.010,98
– di cui euro 6.500,00 per capitale, euro 190,73 per interessi moratori ed euro
320,25 per spese legali – in forza di un contratto di cessione di ramo d'azienda concluso in data 13.06.2022;
2. l'attrice non avrebbe corrisposto entro il termine del 31.12.2022 il prezzo della cessione;
3. il credito della è inesistente in quanto deve essere compensato con il CP_1 credito vantato da in forza di fatture emesse negli anni 2020, Parte_1
2021,2022 per complessivi € 147.969,55,
4. solo la somma di € 93.550,83 è stata corrisposta dalla convenuta e, conseguentemente, vanta ancora un credito di € 54.418,72, Parte_1
5. la compensazione è stata eccepita anche in sede stragiudiziale in data 09.02.2023,
6. parte attrice ha inoltre pagato la somma non dovuta di € 4.206,14 a titolo di TFR, in favore di , ex dipendente della Testimone_1 CP_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo di compensare i due debiti/crediti e CP_1 condannare quindi la al pagamento della somma di € 3,720,67, in subordine Parte_1 di compensare, i due debiti/crediti e, quindi, riconoscere la debitrice della CP_1 minor somma pari ad € 3.539,33 e di rigettare le domande avanzate in merito al pagamento della somma versata a titolo di TFR in favore dell'ex dipendente in Tes_1 replica alle allegazioni avversarie ha dedotto che:
7. parte attrice ha implicitamente riconosciuto come dovuto il corrispettivo per il saldo del contratto di cessione;
8. sono stati effettuati anche ulteriori bonifici da parte di oltre a quelli CP_1 riconosciuti, su conti correnti intestati all'opponente presso la Banca CP_3
Paschi di Siena, per un totale di € 26.179,39, e la Banca Controparte_4
[...] Costa Etrusca Rosignano per un importo di €
[...] Controparte_5
14.000,00, ed un pagamento in contanti di € 4.200,00;
9. il credito vantato dall'attrice ammonta quindi a € 10.039,33
10. la fattura n. 24 dell'11.04.2022 è prescritta in quanto risulta decorso il termine ex lege previsto per il pagamento di fatture inerenti il contratto di trasporto,
11. il credito vantato da parte attrice è quindi pari a € 2.779,33 che risulta al più compensabile ope iudicis,
12. controparte non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento del TFR al sig.
essendo agli atti un documento illeggibile che paiono essere delle buste Tes_1 paga,
13. non ha neppure legittimazione passiva con riferimento all'azione ex CP_1
2033 c.c.
In sede di memoria ex 171 ter n. 1 c.p.c. ha precisato che: Parte_1
14. È creditrice dell'ulteriore importo di € 3355,00 di cui alla fattura n. 29 del
20.09.2021,
15. Con riferimento al credito relativo alla fattura n. 24 dell'11.04.2022 opera la prescrizione decennale in quanto trattasi non di mera attività di trasporto ma bensì della fornitura di una più ampia serie di servizi inerenti la gestione e l'organizzazione dell'intera attività,
16. ha pagato il TFR del sig. confidando nella Parte_1 Tes_1
compensazione dei propri crediti con il corrispettivo per la cessione dell'attività, poi non avvenuta (è stato ceduto solo un ramo di azienda)
17. il pagamento di è qualificabile come adempimento del terzo ex Parte_1
1180 c.c. in vista della cessione dell'intera azienda, poi non avvenuta,
In sede di I memoria ex 171 ter c.p.c. ha precisato che: CP_1
18. Anche la fattura n. 29 del 20.09.2021 risulta pagata,
19. In base al codice Ateco delle due società risulta indubbio che l'oggetto delle fatture riguardi il trasporto.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
3 Il Giudice con provvedimento del 03.10.2024 ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente alla pretesa creditizia dell'opponente non contestata pari a € 2.779,33 e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 17.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Si osserva in via preliminare che parte opponente non ha contestato la debenza della somma di € 6.500,00 a titolo di corrispettivo per la cessione di ramo di azienda, di cui al contratto del 13.06.2022 intercorso tra le parti, intimata in sede di notifica dell'atto di precetto.
1. Sul controcredito di parte opponente di cui alle fatture emesse negli anni
2020, 2021 e 2022.
Parte opponente ha dedotto la sussistenza di un credito pari ad € 147.969,55 – per fatture emesse negli anni 2020, 2021 e 2022 –, di cui solo € 93.550,83 risultano pagati dall'opposta; tuttavia, parte opposta – in sede di comparsa di costituzione e risposta – ha documentalmente provato ulteriori pagamenti per € 26.179,39 versati sul conto corrente dell'opponente presso Banca Monte dei Paschi di Siena, e di € 14.000,00 versati sul conto corrente dell'opponente presso Banca Cras – CR Coop Toscano – Siena BCC della Costa
Etrusca Rosignano Marittimo – Italy ed € 4.200,00 versati in contati come da ricevuta allegata per un totale di € 44.379,39 non contabilizzati dall'opponente e dalla stessa non contestati in sede di I memoria integrativa.
Parte opponente ha inoltre eccepito – tempestivamente e puntualmente – l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla fattura n. 24/2022, ai sensi dell'art. 2951 c.c.; la norma richiamata, al primo comma, stabilisce che “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”.
Parte opponente ha contestato, in maniera generica, l'applicazione della norma richiamata, in quanto le prestazioni oggetto di esecuzione avrebbero riguardato “una più ampia fornitura di servizi inerenti la gestione e l'organizzazione dell'intera attività” (cfr. pag. 1 memoria n, 1 ex art
171ter c.p.c.).
4 Sul punto preme osservare che:
- Parte opponente non ha specificato quali altre attività sarebbero state svolte in favore dell'opposta,
- Non ha formulato specifici capitoli di prova sul punto,
- Il codice ATECO riportato nella visura dell'opponente attiene allo svolgimento di servizi di trasporto,
Inoltre, anche volendo ipotizzare la stipula di contratti misti, considerato che l'attività di trasporto è quella che risulta essere l'oggetto principale dei servizi erogati dall'opponente, la giurisprudenza è costante nel ribadire che “Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 cod. Civile, trova applicazione anche quando le varie prestazioni siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi e di trasporto: dovendosi, in tale ipotesi, fare riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare le norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione”
(Cass. Civ. 25517/2015; Cass. 24265/2010).
In ragione di quanto sopra, l'eccezione di prescrizione, con riferimento alla fattura n.
24/2022 per € 7.260,00, è accolta.
Tuttavia nel caso in oggetto opera quanto previsto dall'art. 1242 c.2 c.c. – Effetti della compensazione – secondo cui: La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.”
Nel caso di specie la fattura è stata emessa l'11.04.2022 e il credito relativo alla cessione di ramo di azienda è venuto ad esistenza già il 13.06.2022, con conseguente coesistenza dei due crediti.
Si deve quindi ritenere che la fattura n. 24/2022 non possa essere autonomamente fatta valere al fine di azionare una pretesa creditoria in via riconvenzionale, ma che, al contrario, ben possa essere utilizzata al fine di paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta.
In conclusione, visto tutto quanto sopra, accertato il credito di cui al precetto – pari ad €
7010,98 –, accertato il controcredito di parte opponente pari ad € 10.039,33, la somma oggetto di precetto è totalmente compensata e pertanto non dovuta.
5 Al contrario, per le ragioni sopra esposte, stante la prescrizione del credito riferito alla fattura n. 24/2020, è rigettata la domanda di parte opponente di condanna al pagamento del credito residuo.
2. Sulla domanda di ripetizione dell'indebito ex 2033 c.c.
Parte opponente in sede di atto di citazione in opposizione a precetto sostiene di aver pagato il TFR in favore di , ex dipendente della in Testimone_1 CP_1 previsione della successiva cessione d'azienda, poi non avvenuta essendosi accordati per una semplice cessione di ramo d'azienda.
In primo luogo, si osserva che non è provato l'avvenuto pagamento di quanto dedotto, stante la carenza di documentazione e l'inammissibilità delle prove orali dedotte;
in secondo luogo, è meritevole di accoglimento l'eccezione della carenza di legittimazione passiva di parte opposta in riferimento all'azione di cui all'art. 2033 c.c.; come ribadito dalla giurisprudenza, infatti, l'unico possibile soggetto legittimato passivo della suddetta azione è colui che ha ricevuto il pagamento (ex multis Cass. Civ. 3596/2024 ; Cass. Civ.
27421/2023; Cass Civ. 610/2019; Cass Civ. 25170/2016; Cass. Civ. 11073/2003).
Successivamente parte opponente, in sede di prima memoria ex 171 ter c.p.c., ha precisato di aver effettuato il pagamento per conto di confidando nella compensazione CP_1 dei propri crediti con il corrispettivo per la cessione dell'attività, riconducendo la fattispecie nell'ambito dell'adempimento del terzo ex 1180 c.c., prospettando altresì analogie tra la fattispecie in oggetto e la delegazione di pagamento. Anche tale tesi non può trovare accoglimento stante la carenza di prova dell'avvenuto pagamento – circostanza, peraltro, che si pone in contraddizione con l'accordo raggiunto dalla CP_1 con in punto di pagamento di TFR –. Tes_1
La domanda è pertanto rigettata.
3. Spese legali
Visto l'accoglimento dell'opposizione e il contestuale rigetto delle domande riconvenzionali le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1578/2023, disattesa ogni contraria istanza
6 Accoglie l'opposizione,
Dichiara compensato il credito tra le parti, dichiara l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione in forza del precetto qui opposto,
Rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente,
Spese compensate.
Pisa, 05.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1578/2023 promossa da:
(P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede in PI NA (PI) – Piazza Don Minzoni n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1
Bulleri del Foro di Livorno, giusta procura in atti
Attore
(P. IVA ) in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Casciana Terme Lari (PI), Loc. Lavaiano, via Controparte_2
Della Repubblica n. 122, rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Signorelli, giusta procura in atti
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.07.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni come da verbale.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio (d'ora in poi ) in Parte_1 Parte_1 opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. chiedendo in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto, e nel merito di accertare che la società non ha diritto a procedere esecutivamente CP_1
1 in danno di stante il diritto di compensare il credito ritenuto nel predetto Parte_1 atto di precetto con il proprio controcredito derivante dalle fatture emesse nei confronti della per l'importo rimasto insoluto e di accertare che la è CP_1 Parte_1 titolare di un credito € 54.418,72; nel merito dell'opposizione ha dedotto che:
1. in data 18.04.2023 è stato notificato all'attrice, da parte della società CP_1
atto di precetto con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 7.010,98
– di cui euro 6.500,00 per capitale, euro 190,73 per interessi moratori ed euro
320,25 per spese legali – in forza di un contratto di cessione di ramo d'azienda concluso in data 13.06.2022;
2. l'attrice non avrebbe corrisposto entro il termine del 31.12.2022 il prezzo della cessione;
3. il credito della è inesistente in quanto deve essere compensato con il CP_1 credito vantato da in forza di fatture emesse negli anni 2020, Parte_1
2021,2022 per complessivi € 147.969,55,
4. solo la somma di € 93.550,83 è stata corrisposta dalla convenuta e, conseguentemente, vanta ancora un credito di € 54.418,72, Parte_1
5. la compensazione è stata eccepita anche in sede stragiudiziale in data 09.02.2023,
6. parte attrice ha inoltre pagato la somma non dovuta di € 4.206,14 a titolo di TFR, in favore di , ex dipendente della Testimone_1 CP_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo di compensare i due debiti/crediti e CP_1 condannare quindi la al pagamento della somma di € 3,720,67, in subordine Parte_1 di compensare, i due debiti/crediti e, quindi, riconoscere la debitrice della CP_1 minor somma pari ad € 3.539,33 e di rigettare le domande avanzate in merito al pagamento della somma versata a titolo di TFR in favore dell'ex dipendente in Tes_1 replica alle allegazioni avversarie ha dedotto che:
7. parte attrice ha implicitamente riconosciuto come dovuto il corrispettivo per il saldo del contratto di cessione;
8. sono stati effettuati anche ulteriori bonifici da parte di oltre a quelli CP_1 riconosciuti, su conti correnti intestati all'opponente presso la Banca CP_3
Paschi di Siena, per un totale di € 26.179,39, e la Banca Controparte_4
[...] Costa Etrusca Rosignano per un importo di €
[...] Controparte_5
14.000,00, ed un pagamento in contanti di € 4.200,00;
9. il credito vantato dall'attrice ammonta quindi a € 10.039,33
10. la fattura n. 24 dell'11.04.2022 è prescritta in quanto risulta decorso il termine ex lege previsto per il pagamento di fatture inerenti il contratto di trasporto,
11. il credito vantato da parte attrice è quindi pari a € 2.779,33 che risulta al più compensabile ope iudicis,
12. controparte non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento del TFR al sig.
essendo agli atti un documento illeggibile che paiono essere delle buste Tes_1 paga,
13. non ha neppure legittimazione passiva con riferimento all'azione ex CP_1
2033 c.c.
In sede di memoria ex 171 ter n. 1 c.p.c. ha precisato che: Parte_1
14. È creditrice dell'ulteriore importo di € 3355,00 di cui alla fattura n. 29 del
20.09.2021,
15. Con riferimento al credito relativo alla fattura n. 24 dell'11.04.2022 opera la prescrizione decennale in quanto trattasi non di mera attività di trasporto ma bensì della fornitura di una più ampia serie di servizi inerenti la gestione e l'organizzazione dell'intera attività,
16. ha pagato il TFR del sig. confidando nella Parte_1 Tes_1
compensazione dei propri crediti con il corrispettivo per la cessione dell'attività, poi non avvenuta (è stato ceduto solo un ramo di azienda)
17. il pagamento di è qualificabile come adempimento del terzo ex Parte_1
1180 c.c. in vista della cessione dell'intera azienda, poi non avvenuta,
In sede di I memoria ex 171 ter c.p.c. ha precisato che: CP_1
18. Anche la fattura n. 29 del 20.09.2021 risulta pagata,
19. In base al codice Ateco delle due società risulta indubbio che l'oggetto delle fatture riguardi il trasporto.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
3 Il Giudice con provvedimento del 03.10.2024 ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente alla pretesa creditizia dell'opponente non contestata pari a € 2.779,33 e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 17.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Si osserva in via preliminare che parte opponente non ha contestato la debenza della somma di € 6.500,00 a titolo di corrispettivo per la cessione di ramo di azienda, di cui al contratto del 13.06.2022 intercorso tra le parti, intimata in sede di notifica dell'atto di precetto.
1. Sul controcredito di parte opponente di cui alle fatture emesse negli anni
2020, 2021 e 2022.
Parte opponente ha dedotto la sussistenza di un credito pari ad € 147.969,55 – per fatture emesse negli anni 2020, 2021 e 2022 –, di cui solo € 93.550,83 risultano pagati dall'opposta; tuttavia, parte opposta – in sede di comparsa di costituzione e risposta – ha documentalmente provato ulteriori pagamenti per € 26.179,39 versati sul conto corrente dell'opponente presso Banca Monte dei Paschi di Siena, e di € 14.000,00 versati sul conto corrente dell'opponente presso Banca Cras – CR Coop Toscano – Siena BCC della Costa
Etrusca Rosignano Marittimo – Italy ed € 4.200,00 versati in contati come da ricevuta allegata per un totale di € 44.379,39 non contabilizzati dall'opponente e dalla stessa non contestati in sede di I memoria integrativa.
Parte opponente ha inoltre eccepito – tempestivamente e puntualmente – l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla fattura n. 24/2022, ai sensi dell'art. 2951 c.c.; la norma richiamata, al primo comma, stabilisce che “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”.
Parte opponente ha contestato, in maniera generica, l'applicazione della norma richiamata, in quanto le prestazioni oggetto di esecuzione avrebbero riguardato “una più ampia fornitura di servizi inerenti la gestione e l'organizzazione dell'intera attività” (cfr. pag. 1 memoria n, 1 ex art
171ter c.p.c.).
4 Sul punto preme osservare che:
- Parte opponente non ha specificato quali altre attività sarebbero state svolte in favore dell'opposta,
- Non ha formulato specifici capitoli di prova sul punto,
- Il codice ATECO riportato nella visura dell'opponente attiene allo svolgimento di servizi di trasporto,
Inoltre, anche volendo ipotizzare la stipula di contratti misti, considerato che l'attività di trasporto è quella che risulta essere l'oggetto principale dei servizi erogati dall'opponente, la giurisprudenza è costante nel ribadire che “Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 cod. Civile, trova applicazione anche quando le varie prestazioni siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi e di trasporto: dovendosi, in tale ipotesi, fare riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare le norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione”
(Cass. Civ. 25517/2015; Cass. 24265/2010).
In ragione di quanto sopra, l'eccezione di prescrizione, con riferimento alla fattura n.
24/2022 per € 7.260,00, è accolta.
Tuttavia nel caso in oggetto opera quanto previsto dall'art. 1242 c.2 c.c. – Effetti della compensazione – secondo cui: La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.”
Nel caso di specie la fattura è stata emessa l'11.04.2022 e il credito relativo alla cessione di ramo di azienda è venuto ad esistenza già il 13.06.2022, con conseguente coesistenza dei due crediti.
Si deve quindi ritenere che la fattura n. 24/2022 non possa essere autonomamente fatta valere al fine di azionare una pretesa creditoria in via riconvenzionale, ma che, al contrario, ben possa essere utilizzata al fine di paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta.
In conclusione, visto tutto quanto sopra, accertato il credito di cui al precetto – pari ad €
7010,98 –, accertato il controcredito di parte opponente pari ad € 10.039,33, la somma oggetto di precetto è totalmente compensata e pertanto non dovuta.
5 Al contrario, per le ragioni sopra esposte, stante la prescrizione del credito riferito alla fattura n. 24/2020, è rigettata la domanda di parte opponente di condanna al pagamento del credito residuo.
2. Sulla domanda di ripetizione dell'indebito ex 2033 c.c.
Parte opponente in sede di atto di citazione in opposizione a precetto sostiene di aver pagato il TFR in favore di , ex dipendente della in Testimone_1 CP_1 previsione della successiva cessione d'azienda, poi non avvenuta essendosi accordati per una semplice cessione di ramo d'azienda.
In primo luogo, si osserva che non è provato l'avvenuto pagamento di quanto dedotto, stante la carenza di documentazione e l'inammissibilità delle prove orali dedotte;
in secondo luogo, è meritevole di accoglimento l'eccezione della carenza di legittimazione passiva di parte opposta in riferimento all'azione di cui all'art. 2033 c.c.; come ribadito dalla giurisprudenza, infatti, l'unico possibile soggetto legittimato passivo della suddetta azione è colui che ha ricevuto il pagamento (ex multis Cass. Civ. 3596/2024 ; Cass. Civ.
27421/2023; Cass Civ. 610/2019; Cass Civ. 25170/2016; Cass. Civ. 11073/2003).
Successivamente parte opponente, in sede di prima memoria ex 171 ter c.p.c., ha precisato di aver effettuato il pagamento per conto di confidando nella compensazione CP_1 dei propri crediti con il corrispettivo per la cessione dell'attività, riconducendo la fattispecie nell'ambito dell'adempimento del terzo ex 1180 c.c., prospettando altresì analogie tra la fattispecie in oggetto e la delegazione di pagamento. Anche tale tesi non può trovare accoglimento stante la carenza di prova dell'avvenuto pagamento – circostanza, peraltro, che si pone in contraddizione con l'accordo raggiunto dalla CP_1 con in punto di pagamento di TFR –. Tes_1
La domanda è pertanto rigettata.
3. Spese legali
Visto l'accoglimento dell'opposizione e il contestuale rigetto delle domande riconvenzionali le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1578/2023, disattesa ogni contraria istanza
6 Accoglie l'opposizione,
Dichiara compensato il credito tra le parti, dichiara l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione in forza del precetto qui opposto,
Rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente,
Spese compensate.
Pisa, 05.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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