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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile Il Presidente ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2134/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa da
Avvocato , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, in qualità di difensore di C.F._1 Parte_2
contro
Controparte_1
***
Conclusioni per la parte ricorrente: dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento, tenuto conto della decisione assunta dalla Corte di Assise di Agrigento con la recente sentenza n. 5/2025 che si offre in produzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato il 20.1.2025 l'Avvocato ha proposto Parte_1 ricorso contro il decreto del 7.11.2024, notificatogli il giorno successivo, mediante il quale la Corte di Assise di Appello di Palermo aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da – nato Parte_2
ad Agrigento il 24.7.1064 - in qualità di imputato nel procedimento penale n.
11/2024 R.G.C.App.
1 2. Il procedimento è stato trattato nelle forme di cui all'art. 281decies e sgg. c.p.c. nel contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, rimasta contumace.
3. Con atto del 9.12.2025 l'Avvocato ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1
della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse dipendente dal fatto che la Corte di Assise di Agrigento aveva frattanto accolto la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con effetti necessariamente ridondanti sul relativo procedimento di appello nell'ambito del quale era stato reso l'avversato decreto.
4. La dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone effettivamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con effetti assorbenti rispetto ad ogni altra valutazione di merito.
5. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015,
n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023), laddove appunto nella specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia “nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni motivo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del procedimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
6. In assenza di contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, la richiesta va pertanto accolta. Le spese del giudizio andrebbero compensate tra
2 le parti, e vanno perciò lasciate a carico della parte ricorrente quelle che la stessa ha anticipato.
7. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del
30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non
è stata respinta integralmente nè dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio, spese non ripetibili.
Palermo, 27 dicembre 2025
Il Presidente est.
AN D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 196quinquies disp. att. c.p.c.
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