Articolo 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1262
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 febbraio 1955
Art. 4.
Il contributo statale annuo di cui all' art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465 , destinato all'assunzione di assistenti straordinari da parte delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria, e' aumentato di annue lire 60.000.000.
La predetta somma e' annualmente ripartita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria, ai fini dell'assunzione di altri 200 assistenti straordinari, in aggiunta a quelli di cui al citato art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465 .
Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'anno accademico 1954-1955: il contributo di cui al primo comma del presente articolo e' aumentato, per l'esercizio finanziario 1954-55, dei soli due terzi della somma indicata nel comma stesso, e' cioe' di lire 40.000.000.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1955