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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2895/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 AR SU IC - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Palermo - Via Cavour N.60 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 14159 2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto dinanzi a questa Corte, i ricorrenti impugnavano l'invito di pagamento trasmesso dalla Cancelleria civile del Giudice di Pace di Palermo ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. n.
115/2002, lamentando l'erronea determinazione del contributo unificato richiesto in relazione al giudizio civile R.G. n. 14159/2025, promosso per l'impugnazione della delibera condominiale del 11/03/2025.
A sostegno del ricorso deducevano che l'importo richiesto risultava calcolato in misura incongrua rispetto al valore effettivo della controversia, determinabile in base agli effetti economici della delibera impugnata,
e comunque in violazione dei criteri previsti dal D.P.R. n. 115/2002, allegando idonea documentazione probatoria.
L'Amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A sostegno della doglianza i ricorrenti evidenziavano che la controversia aveva ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare condominiale avente per contenuto il rifiuto, da parte dell'assemblea, di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria attivato ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010, in relazione a precedente delibera del 21/01/2025. Tale rifiuto, privo di giustificato motivo, avrebbe determinato l'instaurazione del giudizio civile e l'irrogazione, da parte del giudice adito, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Secondo i ricorrenti, proprio tale sanzione – quantificabile in € 1.036,00 – costituiva il criterio oggettivo per determinare il valore della causa, secondo i principi dettati dall'art. 14 c.p.c., e doveva pertanto rappresentare il parametro per la corretta determinazione del contributo unificato dovuto. Ne derivava che l'importo richiesto dalla Cancelleria – basato su una presunta indeterminabilità del valore – risultava incongruo e privo di adeguato fondamento normativo.
Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata in atti, risulta che l'invito impugnato è stato emesso in assenza di una motivata valutazione circa la corretta determinazione del valore della controversia civile, avuto riguardo alla natura dell'impugnativa proposta dai ricorrenti avanti al Giudice di Pace, e si fonda su una presunzione automatica circa lo scaglione contributivo applicabile.
L'Amministrazione, pur essendo tenuta a fornire puntuale giustificazione in ordine alla determinazione dell'importo richiesto ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, non si è costituita, né ha prodotto documentazione o dedotto argomenti atti a confutare la ricostruzione operata dai ricorrenti, che hanno documentato la minore entità economica della controversia civile e la conseguente erroneità dell'importo richiesto a titolo di contributo unificato. In assenza di contestazioni e alla luce della documentazione versata in atti, il ricorso merita accoglimento.
Stante la peculiarità delle questioni trattate sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'invito di pagamento emesso ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, notificato in data 10/07/2025, per il giudizio civile R.G. n.
14159/2025 del Giudice di Pace di Palermo.
Condanna la Cancelleria civile del Giudice di Pace di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 240,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA,
CPA e rimborso forfettario), disponendosi la compensazione per due terzi di detta somma. Pone a carico della parte resistente il residuo importo di € 80,00 per compenso, oltre accessori di legge, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.Massimo SO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2895/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 AR SU IC - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Palermo - Via Cavour N.60 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 14159 2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto dinanzi a questa Corte, i ricorrenti impugnavano l'invito di pagamento trasmesso dalla Cancelleria civile del Giudice di Pace di Palermo ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. n.
115/2002, lamentando l'erronea determinazione del contributo unificato richiesto in relazione al giudizio civile R.G. n. 14159/2025, promosso per l'impugnazione della delibera condominiale del 11/03/2025.
A sostegno del ricorso deducevano che l'importo richiesto risultava calcolato in misura incongrua rispetto al valore effettivo della controversia, determinabile in base agli effetti economici della delibera impugnata,
e comunque in violazione dei criteri previsti dal D.P.R. n. 115/2002, allegando idonea documentazione probatoria.
L'Amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A sostegno della doglianza i ricorrenti evidenziavano che la controversia aveva ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare condominiale avente per contenuto il rifiuto, da parte dell'assemblea, di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria attivato ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010, in relazione a precedente delibera del 21/01/2025. Tale rifiuto, privo di giustificato motivo, avrebbe determinato l'instaurazione del giudizio civile e l'irrogazione, da parte del giudice adito, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Secondo i ricorrenti, proprio tale sanzione – quantificabile in € 1.036,00 – costituiva il criterio oggettivo per determinare il valore della causa, secondo i principi dettati dall'art. 14 c.p.c., e doveva pertanto rappresentare il parametro per la corretta determinazione del contributo unificato dovuto. Ne derivava che l'importo richiesto dalla Cancelleria – basato su una presunta indeterminabilità del valore – risultava incongruo e privo di adeguato fondamento normativo.
Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata in atti, risulta che l'invito impugnato è stato emesso in assenza di una motivata valutazione circa la corretta determinazione del valore della controversia civile, avuto riguardo alla natura dell'impugnativa proposta dai ricorrenti avanti al Giudice di Pace, e si fonda su una presunzione automatica circa lo scaglione contributivo applicabile.
L'Amministrazione, pur essendo tenuta a fornire puntuale giustificazione in ordine alla determinazione dell'importo richiesto ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, non si è costituita, né ha prodotto documentazione o dedotto argomenti atti a confutare la ricostruzione operata dai ricorrenti, che hanno documentato la minore entità economica della controversia civile e la conseguente erroneità dell'importo richiesto a titolo di contributo unificato. In assenza di contestazioni e alla luce della documentazione versata in atti, il ricorso merita accoglimento.
Stante la peculiarità delle questioni trattate sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'invito di pagamento emesso ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, notificato in data 10/07/2025, per il giudizio civile R.G. n.
14159/2025 del Giudice di Pace di Palermo.
Condanna la Cancelleria civile del Giudice di Pace di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 240,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA,
CPA e rimborso forfettario), disponendosi la compensazione per due terzi di detta somma. Pone a carico della parte resistente il residuo importo di € 80,00 per compenso, oltre accessori di legge, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.Massimo SO