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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/06/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1701/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1701/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. DI FEDE RITA AURELIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.12.1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VESPO TOMMASO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, premesso di avere contratto matrimonio civile l'11.6.2009, trascritto nei registri degli
[...]
Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2009 Parte I n. 25, unione dalla quale sono nati due
1 figli, , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 19.3.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Preso atto della mancata emissione del parere del P.M. – parte necessaria del giudizio – con ordinanza del 19.3.2025 veniva onerata la cancelleria di trasmettere gli atti di causa al P.M. il quale dichiarava di non opporsi alle condizioni divisate dai coniugi con atto del 24.3.2025 (reiterato in data 7.4.2025).
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, può pertanto omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28.3.1978 e , nato a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 25, P. I anno 2009).
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1701/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. DI FEDE RITA AURELIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.12.1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VESPO TOMMASO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, premesso di avere contratto matrimonio civile l'11.6.2009, trascritto nei registri degli
[...]
Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2009 Parte I n. 25, unione dalla quale sono nati due
1 figli, , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 19.3.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Preso atto della mancata emissione del parere del P.M. – parte necessaria del giudizio – con ordinanza del 19.3.2025 veniva onerata la cancelleria di trasmettere gli atti di causa al P.M. il quale dichiarava di non opporsi alle condizioni divisate dai coniugi con atto del 24.3.2025 (reiterato in data 7.4.2025).
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, può pertanto omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28.3.1978 e , nato a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 25, P. I anno 2009).
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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