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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MICIO GIULIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MORONESE CP_1 C.F._2 GIUSEPPINA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: modifica della condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. è ricorso all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “IN VIA PROVVISORIA E URGENTE che il Tribunale Voglia disporre il pagamento di Euro 150,00 a titolo di mantenimento ordinario a partire dalla data della presente domanda;
E IN VIA ORDINARIA che l'Ill.mo Tribunale adito, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda, voglia accogliere la presente istanza di revisione e disporre: - In via principale, che il padre non sia più tenuto a versare il mantenimento della figlia attesa l'entrata nel mondo del lavoro della stessa avendo Per_1 dimostrato piena capacità lavorativa, ovvero, in via subordinata, il minor contributo al mantenimento ritenuto di giustizia rispetto ai 250,00 Euro previsti dalla sentenza di divorzio;
- che il padre versi alla Sig.ra uro 150,00 per il figlio atteso il mancato rinnovo contrattuale CP_1 Per_2 del padre medesimo con la riduzione della sua retribuzione attuale pari ad Euro 900,00 netti mensili ( da Euro 2100,00 netti mensili ) finché il non riuscirà a trovare altra occupazione che Parte_1 gli possa garantire un'entrata pari a quella vantata all'epoca del divorzio;
ovvero, in via subordinata, versi il minor contributo al mantenimento ordinario ritenuto di giustizia rispetto ai 250,00 euro previsti nella sentenza di divorzio.”
A tal proposito premetteva che: con Sentenza n. 1358/2022 del 30 giugno 2022 questo Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra CP_1 alle seguenti condizioni: “ A) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
B) La casa coniugale sita in EA ( RM ) alla Via La Spezia n. 3 in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla Sig.ra con quanto in essa contenuto;
C) Il Sig. verserà con CP_1 Parte_1 devoluzione diretta da parte del datore di lavoro entro il 5 di ogni mese alla Sig.ra quale CP_1 contributo del mantenimento dei figli, e , la somma di Euro 250,00 a figlio con Per_1 Per_2 rivalutazione a far data dall'udienza presidenziale di divorzio oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate come da protocollo del Tribunale di Velletri.”; inoltre, le parti si accordavano a che il Sig. cedesse il 50% della comproprietà della casa coniugale alla ex moglie, la Parte_1 quale si sarebbe accollata l'intero pagamento del mutuo;
tale accollo tuttavia non veniva accettato dalla Banca e rimaneva atto interno tra le parti;
dall'epoca del divorzio sono mutate le condizioni economiche del ricorrente, il quale percepiva uno stipendio pari ad € 2.100,00 oltre tredicesima mensilità e sosteneva oneri abitativi per € 570,00 oltre bollette e consumi;
infatti in data 2.12.2024, il datore di lavoro, Direzione Group S.p.A., comunicava al ricorrente il mancato rinnovo del contratto di somministrazione;
conseguentemente ha percepito un reddito di € 750,00 netti a gennaio 2025, € 800,00 netti a febbraio 2025 non accreditati, e € 900,00 netti per i mesi a seguire senza possibilità si usufruire di Cassa Integrazione e Naspi;
la figlia è ormai autosufficiente. Per_1
La resistente si costituiva in data 9.7.2025 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: - RIGETTARE il ricorso presentato dal Sig. in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, CONSEGUENTEMENTE: - confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 1358/2022 del Tribunale di Velletri e, nello specifico:
1. confermare a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , la somma di Euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Per_2 secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza presidenziale di divorzio, ad oggi ammontante ad euro 294,00; 2. confermare a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia , la somma di Euro 250,00 CP_1 Per_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza presidenziale di divorzio, ad oggi ammontante ad euro 294,00, e ciò fino al mese di conseguimento della laurea magistrale da parte della medesima;
3. confermare la modalità di versamento diretto del predetto contributo da parte del datore di lavoro del Sig.
4. dare atto dell'avvenuta Parte_1 compravendita della quota di proprietà del Sig. relativa alla casa familiare in favore Parte_1 della Sig.ra come da atto notarile del 04.07.2023.” CP_1 In particolare, premetteva che: il ricorrente non era stato licenziato, bensì posto in disponibilità dall'agenzia di somministrazione a partire dal 21.12.2024, a seguito della cessazione della missione lavorativa presso la società utilizzatrice;
durante tale periodo percepiva un'indennità mensile dapprima di € 800,00 lordi e poi € 1000,00 lordi e che il rapporto di lavoro si sarebbe potuto risolvere solo a partire dal 20.8.2025, in caso di mancata ricollocazione;
in tale ipotesi il ricorrente avrebbe maturato il diritto a percepire il TFR e il diritto di accesso all'indennità di disoccupazione per circa € 1550,00 lordi mensili;
la documentazione fiscale del ricorrente era incompleta nonché in contrasto con il lamentato stato di indigenza;
la figlia non è economicamente autosufficiente, Per_1 svolgendo attività lavorative saltuarie e ancora dedita agli studi magistrali, mentre il figlio Per_2 non percepisce alcun reddito ed è iscritto a un corso di laurea;
il ricorrente è stato in passato inadempiente agli obblighi di mantenimento con condanna in sede penale ex art. 570 c.p.c. (sentenza Tribunale di Velletri n. 2153/2014) e in conseguenza di ciò è stata ottenuto il pagamento diretto del mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro.
Con memoria integrativa del 18.7.2025, il ricorrente, inoltre, eccepiva che: la contrazione del reddito perdurava ormai da 8 mesi e, non essendo stato reimpiegato in altre missioni, la datrice di lavoro lo avrebbe certamente licenziato;
pur essendosi prontamente attivato per cercare un altro lavoro, le sue candidature venivano respinte;
aveva fino a quel momento provveduto al mantenimento per i figli con il prelievo delle somme a titolo di TFR che non avrebbe poi percepito al momento del licenziamento;
la figlia non lavora come tirocinante gratuita presso un Centro clinico di Per_1
Pomezia, bensì come Tutor del Centro stesso e che il tempo libero che residua dalla frequenza all'università le permette di lavorare e pagarsi la retta universitaria;
la resistente ha omesso di rappresentare elementi rilevanti della propria situazione patrimoniale, depositando una documentazione parziale ed ha, altresì, effettuato cancellature sugli estratti contro del ricorrente, alterando la sua situazione reddituale;
pertanto disconosceva i suddetti estratti conto e chiedeva che venisse ordinato il deposito degli originali. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: • Accertare il conclamato inserimento nel mondo del lavoro della figlia a far data dall'anno 2023 in forza dell'iscrizione - tuttora perdurante - Persona_3 presso l'Agenzia di intermediazione e dei redditi percepiti sinora (All.09) anche in forza del CP_2 ruolo di Tutor (NO tirocinante) del Centro Clinico di Pomezia ( All.10) ; • Accertare la percezione di una indennità pari a circa 700,00 euro mensili (in luogo della retribuzione di Euro 2100,00) da parte del ricorrente sin dal mese di novembre 2024 ; • Accertare che il TFR che verrà erogato non può rappresentare una idonea provvista per il ricorrente una volta rimasto privo di occupazione in quanto calcolato sulla base di soli anni 4 di lavoro e che lo stesso è già stato decurtato (il contratto di assunzione risale infatti al 2019 ALL.02 AL RICORSO) ; • e per l'effetto dichiarare la revoca definitiva del contributo al mantenimento della figlia a far data dal momento della domanda Per_1 giudiziale e la riduzione del contributo del figlio ad Euro 150,00 dallo stesso momento. Per_2 Quest'ultimo contributo si chiede venga ridotto sino alla percezione effettiva di nuovi emolumenti maggiori da parte del padre;
• In via subordinata, dichiarare la revoca del contributo al mantenimento della figlia e la riduzione del contributo in favore del figlio a far data dalla Per_2 cessazione definitiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_2 nell'agosto 2025 ; • In ogni caso, accertare le gravi omissioni come le molteplici cancellazioni nelle causali degli estratti conto, il mancato deposito di interi trimestri e le affermazioni di fatti non veri (che i redditi della figlia fossero cessati nell'anno 2023) in cui è incorsa la resistente nella rappresentazione del proprio patrimonio e di quello della figlia e, conseguentemente, severamente condannare la resistente per responsabilità processuale aggravata attesa la idoneità di tali condotte a sviare il giudicante e a non consentire al una adeguata difesa e contraddittorio.” Parte_1
La resistente, con memoria del 30.7.2025, eccepiva che: il ricorrente a seguito del licenziamento avrebbe avuto diritto alla Naspi e alla percezione del TFR maturato, di cui chiedeva venisse accertato l'ammontare, e tuttavia già riscosso, con conseguente disponibilità economica per mantenere i figli;
la figlia ha beneficiato della Naspi a seguito della cessazione di un contratto part time e Per_1 all'attualità era priva di entrata economica, svolgendo presso il Centro clinico un tirocinio obbligatorio e gratuito di 750 ore nell'ambito del percorso di studio in Psicologia Clinica e della Riabilitazione;
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: - RIGETTARE il ricorso presentato dal Sig. in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1 e, per l'effetto, CONSEGUENTEMENTE: - confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 1358/2022 del Tribunale di Velletri e, nello specifico:
1. confermare a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , la somma di Euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Per_2 secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza presidenziale di divorzio, ad oggi ammontante ad euro 294,00; 2. confermare a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia , la somma di Euro 250,00 CP_1 Per_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza presidenziale di divorzio, ad oggi ammontante ad euro 294,00, e ciò fino al mese di conseguimento della laurea magistrale da parte della medesima;
3. dare atto dell'avvenuta compravendita della quota di proprietà del Sig. relativa alla casa familiare in favore della Sig.ra come da atto Parte_1 CP_1 notarile del 04.07.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il ricorrente depositava un'ulteriore memoria integrativa in data 5.9.2025 contestando le ulteriori circostanze dedotte dalla resistente. Tutto ciò premesso, all'udienza del 10.09.2025, sono addivenute ad un accordo conciliativo alle seguenti condizioni. “Il padre continuerà a contribuire al mantenimento ordinario del figlio per € 150,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni Per_2 mese direttamente al figlio, il quale presta il consenso, a partire dal mese di ottobre 2025, sino a quando il padre reperirà altra occupazione lavorativa con reddito pari o superiore ad €1600,00 netti mensili e da quel momento corrisponderà il mantenimento ordinario di € 250,00 mensili. Il padre si impegna a comunicare al figlio l'eventuale mutamento della condizione reddituale mensile Per_2 per un importo pari o superiore ad € 1.600,00. Le parti sono d'accordo a che le spese straordinarie del figlio siano sostenute interamente dalla madre. Il mantenimento della figlia Per_2 Per_1 cesserà a partire dal mese di ottobre 2025. Le spese di lite vengono compensate.”
L'accordo va senz'altro recepito, in quanto non contrastante con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M
Il Tribunale, preso atto dell'intervenuto accordo, definitivamente pronunziando:
- In modifica della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1358/2022, pubblicata in data 30.06.2022, revoca l'obbligo di mantenimento per la figlia posto a carico del padre, con decorrenza a far Per_1 data dal mese di ottobre 2025;
- Ridetermina l'importo a titolo di mantenimento a carico del padre per il figlio nella misura Per_2 di € 150,00 netti mensili (oltre rivalutazione istat), da corrispondersi direttamente al figlio, entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2025 e fintanto che il padre non percepisca un reddito netto mensile almeno pari ad € 1.600,00. Il padre dovrà dare tempestivo avviso al figlio del miglioramento della propria condizione economica, momento a partire dal quale l'importo a titolo di mantenimento tornerà a corrispondersi nella misura di € 250,00 mensili (oltre rivalutazione istat);
- Pone ad esclusivo carico della madre l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per il figlio
. Per_2
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10.09.2025
Si comunichi. Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MICIO GIULIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MORONESE CP_1 C.F._2 GIUSEPPINA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: modifica della condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. è ricorso all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “IN VIA PROVVISORIA E URGENTE che il Tribunale Voglia disporre il pagamento di Euro 150,00 a titolo di mantenimento ordinario a partire dalla data della presente domanda;
E IN VIA ORDINARIA che l'Ill.mo Tribunale adito, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda, voglia accogliere la presente istanza di revisione e disporre: - In via principale, che il padre non sia più tenuto a versare il mantenimento della figlia attesa l'entrata nel mondo del lavoro della stessa avendo Per_1 dimostrato piena capacità lavorativa, ovvero, in via subordinata, il minor contributo al mantenimento ritenuto di giustizia rispetto ai 250,00 Euro previsti dalla sentenza di divorzio;
- che il padre versi alla Sig.ra uro 150,00 per il figlio atteso il mancato rinnovo contrattuale CP_1 Per_2 del padre medesimo con la riduzione della sua retribuzione attuale pari ad Euro 900,00 netti mensili ( da Euro 2100,00 netti mensili ) finché il non riuscirà a trovare altra occupazione che Parte_1 gli possa garantire un'entrata pari a quella vantata all'epoca del divorzio;
ovvero, in via subordinata, versi il minor contributo al mantenimento ordinario ritenuto di giustizia rispetto ai 250,00 euro previsti nella sentenza di divorzio.”
A tal proposito premetteva che: con Sentenza n. 1358/2022 del 30 giugno 2022 questo Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra CP_1 alle seguenti condizioni: “ A) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
B) La casa coniugale sita in EA ( RM ) alla Via La Spezia n. 3 in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla Sig.ra con quanto in essa contenuto;
C) Il Sig. verserà con CP_1 Parte_1 devoluzione diretta da parte del datore di lavoro entro il 5 di ogni mese alla Sig.ra quale CP_1 contributo del mantenimento dei figli, e , la somma di Euro 250,00 a figlio con Per_1 Per_2 rivalutazione a far data dall'udienza presidenziale di divorzio oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate come da protocollo del Tribunale di Velletri.”; inoltre, le parti si accordavano a che il Sig. cedesse il 50% della comproprietà della casa coniugale alla ex moglie, la Parte_1 quale si sarebbe accollata l'intero pagamento del mutuo;
tale accollo tuttavia non veniva accettato dalla Banca e rimaneva atto interno tra le parti;
dall'epoca del divorzio sono mutate le condizioni economiche del ricorrente, il quale percepiva uno stipendio pari ad € 2.100,00 oltre tredicesima mensilità e sosteneva oneri abitativi per € 570,00 oltre bollette e consumi;
infatti in data 2.12.2024, il datore di lavoro, Direzione Group S.p.A., comunicava al ricorrente il mancato rinnovo del contratto di somministrazione;
conseguentemente ha percepito un reddito di € 750,00 netti a gennaio 2025, € 800,00 netti a febbraio 2025 non accreditati, e € 900,00 netti per i mesi a seguire senza possibilità si usufruire di Cassa Integrazione e Naspi;
la figlia è ormai autosufficiente. Per_1
La resistente si costituiva in data 9.7.2025 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: - RIGETTARE il ricorso presentato dal Sig. in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, CONSEGUENTEMENTE: - confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 1358/2022 del Tribunale di Velletri e, nello specifico:
1. confermare a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , la somma di Euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Per_2 secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza presidenziale di divorzio, ad oggi ammontante ad euro 294,00; 2. confermare a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia , la somma di Euro 250,00 CP_1 Per_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza presidenziale di divorzio, ad oggi ammontante ad euro 294,00, e ciò fino al mese di conseguimento della laurea magistrale da parte della medesima;
3. confermare la modalità di versamento diretto del predetto contributo da parte del datore di lavoro del Sig.
4. dare atto dell'avvenuta Parte_1 compravendita della quota di proprietà del Sig. relativa alla casa familiare in favore Parte_1 della Sig.ra come da atto notarile del 04.07.2023.” CP_1 In particolare, premetteva che: il ricorrente non era stato licenziato, bensì posto in disponibilità dall'agenzia di somministrazione a partire dal 21.12.2024, a seguito della cessazione della missione lavorativa presso la società utilizzatrice;
durante tale periodo percepiva un'indennità mensile dapprima di € 800,00 lordi e poi € 1000,00 lordi e che il rapporto di lavoro si sarebbe potuto risolvere solo a partire dal 20.8.2025, in caso di mancata ricollocazione;
in tale ipotesi il ricorrente avrebbe maturato il diritto a percepire il TFR e il diritto di accesso all'indennità di disoccupazione per circa € 1550,00 lordi mensili;
la documentazione fiscale del ricorrente era incompleta nonché in contrasto con il lamentato stato di indigenza;
la figlia non è economicamente autosufficiente, Per_1 svolgendo attività lavorative saltuarie e ancora dedita agli studi magistrali, mentre il figlio Per_2 non percepisce alcun reddito ed è iscritto a un corso di laurea;
il ricorrente è stato in passato inadempiente agli obblighi di mantenimento con condanna in sede penale ex art. 570 c.p.c. (sentenza Tribunale di Velletri n. 2153/2014) e in conseguenza di ciò è stata ottenuto il pagamento diretto del mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro.
Con memoria integrativa del 18.7.2025, il ricorrente, inoltre, eccepiva che: la contrazione del reddito perdurava ormai da 8 mesi e, non essendo stato reimpiegato in altre missioni, la datrice di lavoro lo avrebbe certamente licenziato;
pur essendosi prontamente attivato per cercare un altro lavoro, le sue candidature venivano respinte;
aveva fino a quel momento provveduto al mantenimento per i figli con il prelievo delle somme a titolo di TFR che non avrebbe poi percepito al momento del licenziamento;
la figlia non lavora come tirocinante gratuita presso un Centro clinico di Per_1
Pomezia, bensì come Tutor del Centro stesso e che il tempo libero che residua dalla frequenza all'università le permette di lavorare e pagarsi la retta universitaria;
la resistente ha omesso di rappresentare elementi rilevanti della propria situazione patrimoniale, depositando una documentazione parziale ed ha, altresì, effettuato cancellature sugli estratti contro del ricorrente, alterando la sua situazione reddituale;
pertanto disconosceva i suddetti estratti conto e chiedeva che venisse ordinato il deposito degli originali. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: • Accertare il conclamato inserimento nel mondo del lavoro della figlia a far data dall'anno 2023 in forza dell'iscrizione - tuttora perdurante - Persona_3 presso l'Agenzia di intermediazione e dei redditi percepiti sinora (All.09) anche in forza del CP_2 ruolo di Tutor (NO tirocinante) del Centro Clinico di Pomezia ( All.10) ; • Accertare la percezione di una indennità pari a circa 700,00 euro mensili (in luogo della retribuzione di Euro 2100,00) da parte del ricorrente sin dal mese di novembre 2024 ; • Accertare che il TFR che verrà erogato non può rappresentare una idonea provvista per il ricorrente una volta rimasto privo di occupazione in quanto calcolato sulla base di soli anni 4 di lavoro e che lo stesso è già stato decurtato (il contratto di assunzione risale infatti al 2019 ALL.02 AL RICORSO) ; • e per l'effetto dichiarare la revoca definitiva del contributo al mantenimento della figlia a far data dal momento della domanda Per_1 giudiziale e la riduzione del contributo del figlio ad Euro 150,00 dallo stesso momento. Per_2 Quest'ultimo contributo si chiede venga ridotto sino alla percezione effettiva di nuovi emolumenti maggiori da parte del padre;
• In via subordinata, dichiarare la revoca del contributo al mantenimento della figlia e la riduzione del contributo in favore del figlio a far data dalla Per_2 cessazione definitiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_2 nell'agosto 2025 ; • In ogni caso, accertare le gravi omissioni come le molteplici cancellazioni nelle causali degli estratti conto, il mancato deposito di interi trimestri e le affermazioni di fatti non veri (che i redditi della figlia fossero cessati nell'anno 2023) in cui è incorsa la resistente nella rappresentazione del proprio patrimonio e di quello della figlia e, conseguentemente, severamente condannare la resistente per responsabilità processuale aggravata attesa la idoneità di tali condotte a sviare il giudicante e a non consentire al una adeguata difesa e contraddittorio.” Parte_1
La resistente, con memoria del 30.7.2025, eccepiva che: il ricorrente a seguito del licenziamento avrebbe avuto diritto alla Naspi e alla percezione del TFR maturato, di cui chiedeva venisse accertato l'ammontare, e tuttavia già riscosso, con conseguente disponibilità economica per mantenere i figli;
la figlia ha beneficiato della Naspi a seguito della cessazione di un contratto part time e Per_1 all'attualità era priva di entrata economica, svolgendo presso il Centro clinico un tirocinio obbligatorio e gratuito di 750 ore nell'ambito del percorso di studio in Psicologia Clinica e della Riabilitazione;
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: - RIGETTARE il ricorso presentato dal Sig. in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1 e, per l'effetto, CONSEGUENTEMENTE: - confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 1358/2022 del Tribunale di Velletri e, nello specifico:
1. confermare a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , la somma di Euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Per_2 secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza presidenziale di divorzio, ad oggi ammontante ad euro 294,00; 2. confermare a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia , la somma di Euro 250,00 CP_1 Per_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza presidenziale di divorzio, ad oggi ammontante ad euro 294,00, e ciò fino al mese di conseguimento della laurea magistrale da parte della medesima;
3. dare atto dell'avvenuta compravendita della quota di proprietà del Sig. relativa alla casa familiare in favore della Sig.ra come da atto Parte_1 CP_1 notarile del 04.07.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il ricorrente depositava un'ulteriore memoria integrativa in data 5.9.2025 contestando le ulteriori circostanze dedotte dalla resistente. Tutto ciò premesso, all'udienza del 10.09.2025, sono addivenute ad un accordo conciliativo alle seguenti condizioni. “Il padre continuerà a contribuire al mantenimento ordinario del figlio per € 150,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni Per_2 mese direttamente al figlio, il quale presta il consenso, a partire dal mese di ottobre 2025, sino a quando il padre reperirà altra occupazione lavorativa con reddito pari o superiore ad €1600,00 netti mensili e da quel momento corrisponderà il mantenimento ordinario di € 250,00 mensili. Il padre si impegna a comunicare al figlio l'eventuale mutamento della condizione reddituale mensile Per_2 per un importo pari o superiore ad € 1.600,00. Le parti sono d'accordo a che le spese straordinarie del figlio siano sostenute interamente dalla madre. Il mantenimento della figlia Per_2 Per_1 cesserà a partire dal mese di ottobre 2025. Le spese di lite vengono compensate.”
L'accordo va senz'altro recepito, in quanto non contrastante con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M
Il Tribunale, preso atto dell'intervenuto accordo, definitivamente pronunziando:
- In modifica della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1358/2022, pubblicata in data 30.06.2022, revoca l'obbligo di mantenimento per la figlia posto a carico del padre, con decorrenza a far Per_1 data dal mese di ottobre 2025;
- Ridetermina l'importo a titolo di mantenimento a carico del padre per il figlio nella misura Per_2 di € 150,00 netti mensili (oltre rivalutazione istat), da corrispondersi direttamente al figlio, entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2025 e fintanto che il padre non percepisca un reddito netto mensile almeno pari ad € 1.600,00. Il padre dovrà dare tempestivo avviso al figlio del miglioramento della propria condizione economica, momento a partire dal quale l'importo a titolo di mantenimento tornerà a corrispondersi nella misura di € 250,00 mensili (oltre rivalutazione istat);
- Pone ad esclusivo carico della madre l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per il figlio
. Per_2
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10.09.2025
Si comunichi. Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera