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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 529/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 529/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Pierobon Parte_1
ricorrente contro
con gli avv.ti Controparte_1
Vascello, Sanzo, Campini e Burla resistente
pagina 1 di 17 Premesso che:
- il ricorrente lavora nel settore bancario dal 1990;
- egli è stato assunto dalla il 25.7.2008 per svolgere le Controparte_2
mansioni di titolare della filiale di Castagnole di Paese con qualifica di quadro direttivo di
2° livello;
- in data 12.11.2014 egli è stato trasferito presso l'Ufficio Gestione Incagli. Riferisce che da quel momento sarebbe iniziato a suo danno “un lunghissimo e gravissimo demansionamento, vieppiù connotato dal susseguirsi di atti vessatori e dannosi […] che tutt'ora perdurano”;
- nell'aprile 2015 la è stata incorporata per fusione Controparte_2 nell'odierna resistente . Da quel momento il ricorrente è Controparte_3
stato assegnato dapprima all'ufficio crediti anomali, poi all'ufficio crediti speciali, dove gli sarebbero stati assegnati compiti di natura elementare gravemente lesivi della sua professionalità, della sua dignità e della sua salute psichica;
- alla luce dei fatti ora accennati egli domanda:
a) la condanna della società convenuta al ripristino delle mansioni da lui svolte sino al novembre 2014 o “altre omogenee-equivalenti, comunque riconducibili al livello di quadro direttivo”;
b) la condanna della resistente alla cessazione delle condotte mobbizzanti;
c) la condanna della resistente al risarcimento del danno biologico da liquidarsi in via equitativa o previa medico-legale;
- la domanda il rigetto del ricorso quanto infondato in fatto Controparte_3
e in diritto, eccependo invia preliminare l'inammissibilità del ricorso per pregressa rinuncia ai diritti azionati in sede di transazione sottoscritta tra le parti in data 28 maggio
2021; rilevato che:
- va innanzitutto respinta l'eccezione di parte resistente rispetto alla conciliazione stipulata tra le parti del presente giudizio davanti alla Commissione di certificazione dell'Università Cà Foscari di Venezia ex artt. 2113 c.c. e 410 e ss. c.p.c. in data
28.5.2021;
pagina 2 di 17 - l'accordo in questione è stato siglato nell'ambito di una precedente controversia, portata all'attenzione del Tribunale, avente ad oggetto la rivendicazione da parte dell'odierno ricorrente di differenze retributive e indennità di mancato preavviso correlata al proprio trasferimento all' presso la sede centrale di (disposto come già Parte_2 CP_2
detto dall'allora ); Controparte_2
- il punto 1) dell'accordo definisce in modo netto l'ambito delle rinunce del sig. , Parte_1
riferito non già ogni possibile rivendicazione inerente al rapporto di lavoro (pur limitatamente ai diritti già maturati) ma all'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo nonché agli effetti del conseguente decreto ingiuntivo n. 455/2015, della successiva sentenza n. 540/2017, all'appello incidentale proposto davanti alla Corte d'Appello di
Venezia “nonché ad ogni altra pretesa e ad ogni altro diritto, dedotti e/o deducibili, che
a qualunque titolo possano trovare origine e/o fondamento nei fatti di causa”;
- ebbene, se l'oggetto della “causa” è quello sopra indicato (differenze retributive e mancato preavviso di trasferimento), l'oggetto della rinuncia pattuita in sede protetta non può che ritenersi limitato ad ogni pretesa connessa a quello specifico oggetto, da cui esula completamente la questione oggetto del presente giudizio;
- va detto che la successiva pattuizione di cui al punto 4) dell'accordo prevede il versamento da parte della Banca di una somma a titolo di transazione generale novativa. Il significato di tale riconoscimento, tuttavia, va individuato anche considerando che l'erogazione è giustificata “a fronte di quanto previsto al punto 1) che precede e al successivo al punto 5)”;
- ebbene, il punto 1) prevede appunto la rinuncia del ricorrente al ricorso per decreto ingiuntivo e ai successivi sviluppi processuali, che come già detto riguardano infatti afferenti al mancato preavviso del trasferimento e alle differenze retributive rivendicate. Il punto 5), analogamente, prevede che a fronte dell'integrale pagamento da parte della degli importi previsti nell'accordo transattivo (punti 3, 4 e 6) il ricorrente dichiari CP_2
di non avere più nulla a pretendere “in relazione all'ammontare della di lui retribuzione annua lorda nella misura ad oggi spettante di euro 56.210,25” e al danno emergente derivante al ricorrente dal “mancato preavviso del trasferimento”;
- non può pertanto che concludersi che l'oggetto dell'accordo sia stato espressamente limitato ad ogni rivendicazione retributiva e indennitaria correlata ai titoli in base a cui era pagina 3 di 17 stato avviato il procedimento monitorio r.g. lav. n. 723/15 ed ogni successivo sviluppo conseguito, e non anche a pretese del tutto estranee a quella controversia giudiziale, seppur afferenti al rapporto di lavoro;
- ciò chiarito rispetto all'eccezione preliminare, va considerato che costituendosi in giudizio la ha sostenuto (tra l'altro) che “le mansioni ricoperte dal Ricorrente a far data dal CP_2
novembre 2014, in virtù dell'inquadramento meramente convenzionale quale Quadro
Direttivo, dovevano essere confrontate con la declaratoria della Terza Area
Professionale e non già con quella dei Quadri, come preteso dal Ricorrente (cfr. p. 11 del
Ricorso)”;
- l ha inoltre evidenziato le limitate dimensioni della filiale di Castagnole di Paese CP_4
affidata al ricorrente. Ha poi rilevato, quanto ad autonomia e responsabilità, che il ricorrente si è occupato in quel periodo anche delle attività di back office e di cassa, e che comunque “i poteri inerenti alle mansioni affidate al signor dovevano essere Parte_1 esercitati entro stringenti limiti di importo”, riportando una significativa tabella:
1^ classe – A Linea di credito - fino a 10.000 Euro
Rischio pieno
2^ classe – B Linea di credito - fino a Zero Rischio attenuato
3^ classe – C Linea di credito - fino a 40.000 Euro*
Rischio garantito MAX A+B+C 40.000 Euro
6^ classe – D Affidamenti a Banche fino a Zero
9^ classe – A.F. Sconfinamenti Non fino a 1.550,00 Euro affidati e soglia minima fissa per affidati.
10^ classe – A.F Sconfinamenti Affidati 10% fidi in essere con importo max 5.000,00 Euro (vedi nota 1)
11^ classe – I A.F Limite per debordo fino a 2.500,00 Euro
e/o per negoziare assegni per cassa Affidati e Non
Affidati 11^ classe – I Facilitazione assegni fino a 2.500,00 Euro
13^ classe – H Rischio leasing da fino a Zero convenzione
14^ classe – E Rischio carte di fino a 2.999,00 Euro credito pagina 4 di 17 - effettivamente il ricorrente è stato assunto da a decorrere dal 25 luglio Controparte_2
2008 con attribuzione della qualifica di “Quadro Direttivo di 2° livello” (e superminimo ad personam) ed è stato assegnato alla Filiale di nuova apertura di Castagnole di Paese come preposto (Direttore, secondo la lettura del ricorrente, “titolare di filiale” secondo la resistente);
- la predetta filiale è sempre stata composta da due o massimo tre addetti compreso il ricorrente, dall'apertura (coeva all'assunzione del ricorrente) alla chiusura (doc. 8bis resistente, non specificamente contestato). In quella sede, come confermato dal teste
, non si lavorava su somme elevate e tutti i lavoratori dovevano essere in gradi di Tes_1
fare tutto;
- ebbene, la declaratoria del CCNL applicato al rapporto rispetto ai Quadri è la seguente:
“Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici, che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
[…] i preposti a succursale, comunque denominate, che - in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la
pagina 5 di 17 gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.
Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi” (art. 76 CCNL 2007, doc. 8 resistente);
- i titolari di filiali molto piccole, con un numero di addetti inferiore a 5, non possono evidentemente essere considerati preposti a succursale dotati di “significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima”. Al di là dell'assenza di specifiche allegazioni sul punto, vale in questo senso soprattutto la considerazione del fatto che il primo livello retributivo a cui la previsione contrattuale sopra riportata si riferisce contempli “i preposti a succursale da 5
a 6 addetti compreso il preposto”;
- d'altra parte il CCNL prevedeva e prevede tutt'ora l'inquadramento del preposto a succursale “ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto” nella Terza Area Professionale quarto (3-4 addetti) o terzo livello (fino a 2 addetti). Si vedano in questo senso gli artt. 87 comma 5 del CCNL del 08/12/2007, 93 comma 5 del CCNL del 19/01/2012 e del CCNL del
31/03/2015, 97, comma 5 del CCNL del 19/12/2019, tutti sub doc. 8 resistente;
- ne deriva che la qualifica riconosciuta al ricorrente al momento dell'assunzione non corrispondeva a quella propria delle mansioni attribuitegli, ma è verosimilmente dipesa da una valutazione di ordine economico-normativo su cui si sono incontrate le volontà delle parti. Va pertanto va accolta la ricostruzione resa dalla resistente, secondo cui l'attribuzione della qualifica di quadro sarebbe stata convenzionale;
- in sintonia con quanto affermato sul punto dal Trib. Roma, sez. lav. con sentenza del
15.12.2016 va confermato che “L'attribuzione iniziale e meramente convenzionale di una
pagina 6 di 17 qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni assegnate è certo lecita, e garantisce al lavoratore i diritti economico-normativi che ne conseguono (Cass.
13326/2002, 1068/97, 4437/95, 2907/89); ma, ad avviso del giudicante, proprio per questo, non può costituire un parametro per il governo della regola posta dall'art. 2103
c.c. in materia di divieto di demansionamento/dequalificazione, posto che per definizione il lavoratore si trova, in tali casi, sin dall'inizio, in una condizione in cui le sue mansioni sono inferiori rispetto alla qualifica rivestita, cosa cui, in quanto consentita, non può attribuirsi carattere di illiceità.
Non a caso l'art. 2103 c.c., nel testo vigente fino alla novella operata dall'art. 3 del d.lgs
n.81/2015, prevedeva che il lavoratore dovesse essere adibito, oltre che alle mansioni per le quali era stato assunto, ed a quelle equivalenti a quelle da ultimo svolte, a quelle equivalenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, così dando rilevanza mansionistica alle promozioni, e non ai sovrainquadramenti originari.”;
- la Suprema Corte si è d'altra parte in molte occasioni espressa in punto di attribuzione convenzionale della qualifica, affermando tra l'altro che “secondo la propria non controversa giurisprudenza (Cass. 2 aprile 1986 n. 2261, 9 gennaio 1987 n. 76, 16 giugno 1989 n. 2907, 20 aprile 1995 n. 4437), le parti possono legittimamente prevedere che, in relazione a determinate qualifiche, venga riconosciuto un inquadramento più favorevole per il lavoratore, con la conseguenza che, in tal caso l'attribuzione della qualifica convenzionale prescinde dalla necessità di una verifica della corrispondenza delle mansioni svolte rispetto a quelle delineate in sede collettiva” (Cass. n. 1068/1997);
- ciò non toglie, tuttavia, che la necessità di conservare e garantire il bagaglio professionale del lavoratore, presidiata dall'art. 2103 c.c., nei casi suddetti non possa valutarsi considerando l'inquadramento convenzionale, la cui funzione è quella di gratificazione normativo-economica ma, per definizione, non è correlata alla qualità delle mansioni assegnate;
- va allora considerato che secondo le previsioni contrattuali appartengono alla terza area professionale “i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
pagina 7 di 17 Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori”;
- in questo ambito appartengono ai livelli retributivi superiori al primo i lavoratori
“stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”;
- è dunque con questo specifico parametro che va misurata l'equivalenza delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., come vigente prima della modifica del marzo 2015 e a maggior ragione alla versione successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 81/2015;
- ciò chiarito, la prima domanda formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, volta al ripristino delle “mansioni svolte sino al novembre 2014 o in altre omogenee-equivalenti, comunque riconducibili al livello di quadro direttivo” va rigettata;
- quanto alla prima parte, non vi è infatti alcun diritto normativamente o contrattualmente previsto che garantisca al lavoratore di mantenere le (esatte) mansioni per cui è stato assunto, fermo invece il diritto ad un corretto esercizio dello ius variandi datoriale;
- quanto alla seconda porzione della domanda, sebbene l'inquadramento convenzionale sia riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità come fattispecie migliorativa del trattamento economico e normativo di legge, esso non costituisce in capo al lavoratore, come già si è accennato, il diritto all'assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle conferitegli al momento dell'attribuzione della qualifica o del livello convenzionalmente pattuiti ad altri fini (diversi da quello della salvaguardia della professionalità e dei valori anche costituzionali a ciò correlati);
- delle successive domande una è volta alla “cessazione della condotta mobbizzante”, l'altra ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. Dalle difese svolte nel corpo dell'atto introduttivo pare potersi evincere che il danno di cui il ricorrente domanda il pagina 8 di 17 ristoro sia riferito a differenti componenti, ed in particolare al pregiudizio alla professionalità, alla perdita di chances rispetto alle “legittime aspettative di carriera” nonché al danno biologico e a quello alla sfera relazionale (v. pagg. 14 e ss. ricorso).
Come confermato anche nel corso dell'odierna udienza di discussione, trattasi in ogni caso di una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- quanto all'accertamento della responsabilità datoriale per i danni subiti dal lavoratore in ragione dell'ambiente stressogeno, va innanzitutto richiamata Cass. n. 4664/2024, che con argomentazioni chiarissime ha chiarito che “al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, ancorché con una principale ascrivibilità della stessa ad una ipotesi di mobbing, non è necessaria, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”, ma è sufficiente
l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici.”, e che “in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art.
2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.”;
- l'irrilevanza del dolo specifico, della volontà persecutoria ai danni del lavoratore non significa tuttavia che il disvalore giuridico della condotta datoriale possa prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo, da misurare proprio in relazione al parametro codicistico dell'art. 2087 c.c. Infatti “L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti
pagina 9 di 17 dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici. (Nella specie, in sede di merito era stata accertata la dipendenza da causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente, e lo stesso aveva successivamente invocato la responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" in relazione alle medesime patologie;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto per difetto di prova la domanda, ed ha affermato il principio su esteso).”
(Cass. n. 2038/2013);
- chiarita la cornice normativa di riferimento, i comportamenti specificamente valorizzati da parte ricorrente ai fini della prova della colpevole esposizione ad un ambiente stressogeno sono i seguenti:
a. l'imposizione di un “obbligo di rendicontare quotidianamente e in modo dettagliato l'attività fatta, in modo da tenerlo sotto costante controllo e supervisione, trattamento riservato, discriminatoriamente, solo al ricorrente;
b. il totale disinteresse o il diniego immotivato a fronte delle esigenze e richieste legittime del Sig. , come ad esempio quando gli è stato negato di Parte_1
poter lavorare nel più vicino ufficio di Cittadella nonostante le postazioni disponibili e nonostante la prassi di concedere il rientro presso la filiale più vicina all'abitazione o quando gli è stato impedito di recarsi a Tombolo o a
pagina 10 di 17 Cittadella, vicino a casa, per stampare i documenti, facendolo invece rientrare
a ; CP_2
c. la negazione del tutto immotivata di ferie e/o permessi, pur se fatta nei tempi richiesti, con largo anticipo e motivandone la necessità; continuo trattamento alla stregua di “tappabuchi”, essendo egli sovente assegnato alla sostituzione dei colleghi assenti per ogni svariato motivo o assegnazione delle attività che questi non fossero riusciti a concludere;
d. l'aver messo il lavoratore a lavorare a fianco degli stagisti a cui veniva espressamente richiesto di “insegnare” il lavoro al Sig. o a Parte_1 smantellare un intero archivio” (pagg. 21 e 22 ricorso);
- il pur generico richiamo alle altre allegazioni svolto a pag. 21 (in cui si premette che l'elenco è un richiamo delle vessazioni “già descritte nella parte in fatto”) impone di considerare altresì:
e. il periodo di inerzia successivo al trasferimento all'Ufficio Gestione Incagli disposto da;
Controparte_2
f. ciò che davvero appare essere determinante nel senso di profonda frustrazione avvertito dal sig. , e cioè lo svolgimento di mansioni impiegatizie, Parte_1
come più volte evidenziato nel ricorso, nei diversi e approfonditi tentativi di conciliazione svolti in occasione di diverse udienze nonché riportato al proprio medico psichiatra;
- partendo da quest'ultimo ma più significativo punto, alla luce delle considerazioni sopra svolte in punto di valore professionale delle mansioni di preposto svolte dal ricorrente presso la filiale di Castagnole di Paese (sul quale peraltro non sono spese in ricorso molte parole, dandosi più che altro risalto ai dati formali dell'inquadramento e del ruolo in sé di
“titolare di filiale”, e pesano le parole del teste che ha di fatto confermato la lettura Tes_1
della Banca) non può essere condivisa la tesi attorea secondo cui le attività demandate al ricorrente dopo il trasferimento del 2014 non avrebbero richiesto e non richiedano l'impiego di una professionalità omogenea rispetto a quella spesa e maturata in precedenza, né soprattutto può dirsi che si tratti di “attività basilari di segreteria, di mera esecuzione e compilatorie”;
- entrando più nel dettaglio, è pacifico che dopo il trasferimento all'Ufficio Gestione
pagina 11 di 17 Incagli disposto da il ricorrente sia stato adibito dalla Controparte_2 cessionaria odierna resistente, all'Ufficio Crediti Controparte_3
Anomali, svolgendo mansioni di analogo tenore a quelli precedenti, e poi all'Ufficio
Crediti speciali;
- l'istruttoria orale svolta sul punto ha confermato la tesi della almeno nel suo nucleo CP_2
essenziale, confermando che i compiti dell'addetto ai predetti uffici sono numerosi, e accanto alle attività di compilazione richiedono istruttorie, analisi e valutazioni di non poco conto, concernenti somme per importi pari o maggiori rispetto a quelli che il ricorrente trattava in qualità di titolare della filiale (v. teste ). I testi hanno poi Tes_2
confermato che sebbene l'attività dell'addetto all'ufficio crediti speciali sia agevolata dall'impiego di template, essa è affidata sia ad impiegati che a quadri e “richiede anche alcune competenze specifiche, come la conoscenza della procedura fidi e delle convenzioni con Confidi” (v. in particolare il teste ); Tes_3
- non è dunque possibile affermare che l'assegnazione del ricorrente ai predetti uffici abbia integrato una violazione dell'art. 2103 c.c., che impone l'assegnazione al lavoratore delle mansioni per le quali è stato assunto o di mansioni ad esse equivalenti;
- va inoltre rilevato che l'istruttoria ha confermato che molte delle attività demandate al ricorrente e descritte a pag. 4 del ricorso, come quella di inserimento dati, imbustamento e compilazione delle cartoline di spedizione nel primo periodo successivo alla fusione
(aprile 2015) sono state affidate a tutti i colleghi del ricorrente, quadri direttivi compresi, nell'ambito di una complessa riorganizzazione e conversione delle procedure di lavoro imposte dal subentro nella gestione dei rapporti e delle attività degli uffici di una nuova
A tale fase tutti i dipendenti hanno partecipato senza alcuna rigida distinzione tra CP_2
livelli e competenze: si vedano tra tutte le dichiarazioni del teste , introdotto Tes_4
dal ricorrente, oltre che quelle del teste , responsabile dell'ufficio crediti anomali Tes_2
dal 2010;
- tralasciando poi la natura improvvisa del trasferimento in quanto oggetto della conciliazione di cui si è detto nella prima parte delle motivazioni, va considerato invece che il teste , della cui attendibilità non vi è motivo per dubitare, ha Tes_4
confermato le allegazioni del ricorrente rispetto al periodo immediatamente successivo al suo arrivo a riferendo che effettivamente il sig. si è trovato inserito CP_2 Parte_1
pagina 12 di 17 in un ufficio di 5 persone in cui “aveva ciascuno il suo lavoro da svolgere” tranne il ricorrente, rimasto per circa quattro mesi privo di incarichi. Lo stesso teste ha confermato che dopo il subentro della il ricorrente ha ricevuto “qualcosa da Controparte_3 fare”, ma cionondimeno è rimasto privo di ufficio per circa 2/3 mesi;
- quanto all'obbligo di rendicontazione quotidiana dell'attività svolta, lo stesso capo ufficio del ricorrente sig. (principale responsabile delle “angherie” che il ricorrente Pt_3
riferisce di aver subito, nella versione dei fatti descritta in ricorso) ha confermato di aver ricevuto quotidianamente i report del sig. . Egli sostiene tuttavia che si sarebbe Parte_1
trattato di un'iniziativa del lavoratore, in quanto a partire dal momento in cui la propria presenza a Bolzano è stata ridotta a un giorno a settimana egli avrebbe smesso di chiedere i report ai lavoratori, e ciò nonostante il sig. avrebbe continuato ad inviarglieli. Parte_1
Il teste , certamente meno coinvolto personalmente nella vicenda, ha tuttavia reso Tes_3
una diversa versione dei fatti, dichiarando: “nel primo periodo lo facevamo tutti, parlo del primo mese, poi qualcuno non lo ha più fatto mentre a lui veniva chiesto quotidianamente. La richiesta veniva avanzata singolarmente tramite email dal responsabile.”. In senso analogo sono anche le dichiarazioni della teste Tes_5
- è poi confermato dal teste e dalla teste che il ricorrente sia stato Tes_3 Tes_5
adibito per un periodo di tre mesi nell'anno 2018 allo smantellamento dell'archivio, cioè allo svuotamento dell'armadio e al riempimento di scatoloni. Salvo qualche aiuto da parte dei colleghi il ricorrente avrebbe provveduto a tale attività da solo, e per il primo periodo senza svolgere alcun altro compito;
- gli stessi testi hanno confermato che sempre nel 2018 il ricorrente è stato adibito all'attività di ricerca delle fideiussioni richieste dalla filiale di Bolzano, che consisteva nello “scendere in archivio, fotocopiare la fideiussione, riportare in archivio la copia e spedire l'originale” (teste ); Tes_3
- la teste ha inoltre confermato che in caso di assenze per ferie o malattia il capo Tes_5
ufficio sig. “andava sempre da a chiedere di provvedere alla Pt_3 Parte_1
sostituzione dell'assente, a prescindere dall'ambito in cui operava la persona assente all'interno dell'ufficio”. In tali occasioni era sempre ricorrente a dover provvedere pertanto a gestire i propri incombenti e contemporaneamente quelli degli assenti. Sebbene la teste sia apparsa confusa nel corso della prova orale, ciò pare essere dipeso pagina 13 di 17 dall'emozione ed all'inesperienza rispetto al ruolo a cui era in quel momento chiamata, e non da un malcelato tentativo di mentire. La sig.ra ha anche precisato di Tes_5 aver visto personalmente il ricorrente svolgere “anche le attività dei colleghi” e che non si trattasse di una dinamica generalizzata, non avendo mai visto altri colleghi farlo;
- se quindi non può affermarsi per le anzidette ragioni una violazione degli obblighi datoriali di cui all'articolo 2103 c.c., sembra che parte resistente abbia colpevolmente creato, soprattutto per il tramite dei propri dipendenti gerarchicamente sovraordinati al ricorrente le condizioni per l'aggravamento di una frustrazione avvertita dal ricorrente fin dal suo trasferimento dalla filiale di Castagnole di Paese;
- d'altra parte lo stesso teste ha dato atto della propensione del ricorrente all' attività Pt_3
commerciale più che a quella amministrativa, e ha confermato che il sig. ha Parte_1
chiesto di svolgere funzioni più confacenti a tale propensione. Sebbene il sig. Pt_3
abbia dichiarato di essersi attivato perché tali istanze fossero valutate, la fotografia che emerge all'esito del giudizio è quella di un lavoratore frustrato lasciato in area amministrativa dal 2014 in poi in ruoli in cui, al di là delle responsabilità e dei commenti resi dal lavoratore in sede di valutazione, egli non ha dato il meglio, e soprattutto di un contesto in cui non sono state risparmiate al lavoratore mortificazioni di varia natura, perpetrate attraverso l'imposizione di ingiustificati periodi di inerzia e di carenza di idonei strumenti di lavoro o l'impartizione di ordini tesi allo svolgimento di attività di manovalanza, che seppur riferiti a periodi limitati di tempo hanno prodotto l'effetto di manifestare chiaramente la bassa considerazione che il datore di lavoro aveva del proprio dipendente;
- a fronte del riscontro oggettivo di tali condotte, la responsabilità dei superiori del ricorrente e con essi della resistente (che risponde delle condotte lesive anche dei CP_2
propri dipendenti ai danni dei sottoposti) può affermarsi anche sotto il profilo soggettivo in ragione della quantomeno colpevole ripetuta mancanza di rispetto della dignità del sig.
all'interno dell'ambiente di lavoro, e quindi nella violazione delle regole di Parte_1
condotta presidiate dall'art. 2087 c.c.;
- è infatti dimostrato che le condotte sopra descritte abbiano causato al ricorrente un pregiudizio biologico temporaneo di cui la deve rispondere;
CP_2
pagina 14 di 17 - risulta dirimente in tal senso l'esito a cui sono pervenuti i periti d'ufficio a conclusione delle operazioni peritali di carattere medico legale e psichiatrico disposte dal giudice;
- la dott.ssa e il dott. hanno infatti chiarito che il ricorrente ha sviluppato Per_1 Per_2
un danno psichico transitorio individuato nel disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti che sulla base dei riscontri anche documentali si sarebbe protratto dal
Marzo 2022 fino perlomeno a Marzo 2023 (si richiama per quanto non espressamente riportato il contenuto del dettagliato elaborato peritale in atti);
- il danno biologico temporaneo è stato quantificato in 9 mesi al 30% e 3 mesi al 20%,
mentre non vi sarebbero postumi di carattere permanente;
- sebbene i periti abbiano chiarito che la diagnosi psichiatrica non dipenda da una valutazione di tipo oggettivo, essendo ottenuto lo psichiatra a valutare “soltanto la proporzione tra il riferito fattore stressante e la risposta emotiva rilevata nell'attualità o virgola in presenza di documentazione attendibile virgola in precedenza”, le le considerazioni sin qui esposte inducono a ritenere del tutto compatibile la valutazione psichiatrica svolta, anche in punto di nesso causale, con le risultanze probatorie, e a condividere la compiuta e dettagliata analisi svolta dai consulenti;
- il danno da invalidità temporanea sopra accertato va dunque liquidato nell'importo complessivo di euro 12.127,50, calcolato applicando i criteri di valutazione propri delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, a cui la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
(cfr. Cass. 20895\2015), e tenendo conto del parametro medio, in assenza di elementi idonei a giustificare la considerazione di quello minimo o di quello massimo;
- le prove orali raccolte nel corso del procedimento non hanno invece confermato che essa abbia cagionato l'isolamento sociale del ricorrente. Pare, da quanto riferito dai testi e dalla documentazione fotografica prodotta dalla resistente (quantitativamente modesta ma significativa, ritraendo momenti di festeggiamento legati al pensionamento proprio del sig. , individuato dal ricorrente come uno dei principali persecutori), che il Pt_3
ricorrente abbia partecipato con entusiasmo alle occasioni conviviali tra colleghi. Il fatto che nel contesto temporale da cui originano le doglianze egli si è trovato a suo agio nel partecipare ai momenti di incontro al di fuori della sfera lavorativa induce quantomeno a pagina 15 di 17 dubitare che il pregiudizio sia stato apprezzabile. Il danno, sotto questo profilo, non è dunque confermato, il che assorbe ogni ulteriore questione, anche preliminare;
- quanto poi alle frustrate “legittime aspettative di carriera”, va considerato in primo luogo che si tratta di aspettative fondate su un errato presupposto, legato come detto all'inquadramento convenzionale a cui il ricorrente pretende di agganciare, appunto, le proiezioni rispetto ai ruoli a cui ambire. Il ricorrente, in ogni caso, non sviluppa adeguatamente il ragionamento con specifico riferimento alle “occasioni perse”, non illustrando in maniera sufficiente gli elementi da cui dovrebbe evincersi la sussistenza di un nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il danno lamentato, cioè la perdita di una chance, e quindi la correlazione tra l'assegnazione a mansioni impiegatizie e/o la persecuzione a suo danno e l'impossibilità di conseguire, con una certa probabilità, la posizione ambita di direttore o vicedirettore. Dal momento che il rifiuto della sua candidatura a ricoprire determinati ruoli o posizioni da parte della Banca non costituisce di per sé un illecito, potendo dipendere da numerosissime ragioni, egli avrebbe dovuto allegare e dimostrare elementi ulteriori (come ad esempio il fatto che tutti i candidati generalmente vengano convocati nei procedimenti selettivi) e sviluppare il giudizio prognostico fornendo gli elementi idonei ad accertare, quantomeno in via presuntiva, che se la Banca avesse esercitato lecitamente il proprio ius variandi e il candidato fosse stato convocato nell'ambito delle selezioni per cui ha manifestato il proprio interesse, egli avrebbe conseguito il ruolo ambito. Non essendo riscontrabili sufficienti elementi in questo senso, la domanda non può essere nemmeno considerata, al di là della valutazione dei profili di liceità della condotta del datore di lavoro sotto questo profilo;
- alla luce delle considerazioni svolte non sussistono i presupposti per accogliere nemmeno la domanda di condanna alla cessazione della condotta mobbizzante, dal momento che il solo inadempimento datoriale accertato è riferito ad episodi e periodi passati, mentre non
è riscontrabile alcuna condotta illecita persistente;
- l'accoglimento solo parziale delle domande, la complessità della causa e soprattutto il rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta conciliativa formulata dal giudice come sviluppata dalla società, di molto maggiore all'entità degli importi riconosciuti con la presente decisione (v. verbale del 14.6.2024) giustificano l'integrale compensazione delle pagina 16 di 17 spese di lite. Le spese di ctu, al contrario, vengono poste a carico della società resistente in ragione dell'accoglimento della domanda proprio in punto di danno biologico.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
12.127,50 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del titolo al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- pone le spese di CTU a carico della parte resistente
- compensa tra le parti le spese di lite.
Vicenza, 23/1/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 529/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Pierobon Parte_1
ricorrente contro
con gli avv.ti Controparte_1
Vascello, Sanzo, Campini e Burla resistente
pagina 1 di 17 Premesso che:
- il ricorrente lavora nel settore bancario dal 1990;
- egli è stato assunto dalla il 25.7.2008 per svolgere le Controparte_2
mansioni di titolare della filiale di Castagnole di Paese con qualifica di quadro direttivo di
2° livello;
- in data 12.11.2014 egli è stato trasferito presso l'Ufficio Gestione Incagli. Riferisce che da quel momento sarebbe iniziato a suo danno “un lunghissimo e gravissimo demansionamento, vieppiù connotato dal susseguirsi di atti vessatori e dannosi […] che tutt'ora perdurano”;
- nell'aprile 2015 la è stata incorporata per fusione Controparte_2 nell'odierna resistente . Da quel momento il ricorrente è Controparte_3
stato assegnato dapprima all'ufficio crediti anomali, poi all'ufficio crediti speciali, dove gli sarebbero stati assegnati compiti di natura elementare gravemente lesivi della sua professionalità, della sua dignità e della sua salute psichica;
- alla luce dei fatti ora accennati egli domanda:
a) la condanna della società convenuta al ripristino delle mansioni da lui svolte sino al novembre 2014 o “altre omogenee-equivalenti, comunque riconducibili al livello di quadro direttivo”;
b) la condanna della resistente alla cessazione delle condotte mobbizzanti;
c) la condanna della resistente al risarcimento del danno biologico da liquidarsi in via equitativa o previa medico-legale;
- la domanda il rigetto del ricorso quanto infondato in fatto Controparte_3
e in diritto, eccependo invia preliminare l'inammissibilità del ricorso per pregressa rinuncia ai diritti azionati in sede di transazione sottoscritta tra le parti in data 28 maggio
2021; rilevato che:
- va innanzitutto respinta l'eccezione di parte resistente rispetto alla conciliazione stipulata tra le parti del presente giudizio davanti alla Commissione di certificazione dell'Università Cà Foscari di Venezia ex artt. 2113 c.c. e 410 e ss. c.p.c. in data
28.5.2021;
pagina 2 di 17 - l'accordo in questione è stato siglato nell'ambito di una precedente controversia, portata all'attenzione del Tribunale, avente ad oggetto la rivendicazione da parte dell'odierno ricorrente di differenze retributive e indennità di mancato preavviso correlata al proprio trasferimento all' presso la sede centrale di (disposto come già Parte_2 CP_2
detto dall'allora ); Controparte_2
- il punto 1) dell'accordo definisce in modo netto l'ambito delle rinunce del sig. , Parte_1
riferito non già ogni possibile rivendicazione inerente al rapporto di lavoro (pur limitatamente ai diritti già maturati) ma all'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo nonché agli effetti del conseguente decreto ingiuntivo n. 455/2015, della successiva sentenza n. 540/2017, all'appello incidentale proposto davanti alla Corte d'Appello di
Venezia “nonché ad ogni altra pretesa e ad ogni altro diritto, dedotti e/o deducibili, che
a qualunque titolo possano trovare origine e/o fondamento nei fatti di causa”;
- ebbene, se l'oggetto della “causa” è quello sopra indicato (differenze retributive e mancato preavviso di trasferimento), l'oggetto della rinuncia pattuita in sede protetta non può che ritenersi limitato ad ogni pretesa connessa a quello specifico oggetto, da cui esula completamente la questione oggetto del presente giudizio;
- va detto che la successiva pattuizione di cui al punto 4) dell'accordo prevede il versamento da parte della Banca di una somma a titolo di transazione generale novativa. Il significato di tale riconoscimento, tuttavia, va individuato anche considerando che l'erogazione è giustificata “a fronte di quanto previsto al punto 1) che precede e al successivo al punto 5)”;
- ebbene, il punto 1) prevede appunto la rinuncia del ricorrente al ricorso per decreto ingiuntivo e ai successivi sviluppi processuali, che come già detto riguardano infatti afferenti al mancato preavviso del trasferimento e alle differenze retributive rivendicate. Il punto 5), analogamente, prevede che a fronte dell'integrale pagamento da parte della degli importi previsti nell'accordo transattivo (punti 3, 4 e 6) il ricorrente dichiari CP_2
di non avere più nulla a pretendere “in relazione all'ammontare della di lui retribuzione annua lorda nella misura ad oggi spettante di euro 56.210,25” e al danno emergente derivante al ricorrente dal “mancato preavviso del trasferimento”;
- non può pertanto che concludersi che l'oggetto dell'accordo sia stato espressamente limitato ad ogni rivendicazione retributiva e indennitaria correlata ai titoli in base a cui era pagina 3 di 17 stato avviato il procedimento monitorio r.g. lav. n. 723/15 ed ogni successivo sviluppo conseguito, e non anche a pretese del tutto estranee a quella controversia giudiziale, seppur afferenti al rapporto di lavoro;
- ciò chiarito rispetto all'eccezione preliminare, va considerato che costituendosi in giudizio la ha sostenuto (tra l'altro) che “le mansioni ricoperte dal Ricorrente a far data dal CP_2
novembre 2014, in virtù dell'inquadramento meramente convenzionale quale Quadro
Direttivo, dovevano essere confrontate con la declaratoria della Terza Area
Professionale e non già con quella dei Quadri, come preteso dal Ricorrente (cfr. p. 11 del
Ricorso)”;
- l ha inoltre evidenziato le limitate dimensioni della filiale di Castagnole di Paese CP_4
affidata al ricorrente. Ha poi rilevato, quanto ad autonomia e responsabilità, che il ricorrente si è occupato in quel periodo anche delle attività di back office e di cassa, e che comunque “i poteri inerenti alle mansioni affidate al signor dovevano essere Parte_1 esercitati entro stringenti limiti di importo”, riportando una significativa tabella:
1^ classe – A Linea di credito - fino a 10.000 Euro
Rischio pieno
2^ classe – B Linea di credito - fino a Zero Rischio attenuato
3^ classe – C Linea di credito - fino a 40.000 Euro*
Rischio garantito MAX A+B+C 40.000 Euro
6^ classe – D Affidamenti a Banche fino a Zero
9^ classe – A.F. Sconfinamenti Non fino a 1.550,00 Euro affidati e soglia minima fissa per affidati.
10^ classe – A.F Sconfinamenti Affidati 10% fidi in essere con importo max 5.000,00 Euro (vedi nota 1)
11^ classe – I A.F Limite per debordo fino a 2.500,00 Euro
e/o per negoziare assegni per cassa Affidati e Non
Affidati 11^ classe – I Facilitazione assegni fino a 2.500,00 Euro
13^ classe – H Rischio leasing da fino a Zero convenzione
14^ classe – E Rischio carte di fino a 2.999,00 Euro credito pagina 4 di 17 - effettivamente il ricorrente è stato assunto da a decorrere dal 25 luglio Controparte_2
2008 con attribuzione della qualifica di “Quadro Direttivo di 2° livello” (e superminimo ad personam) ed è stato assegnato alla Filiale di nuova apertura di Castagnole di Paese come preposto (Direttore, secondo la lettura del ricorrente, “titolare di filiale” secondo la resistente);
- la predetta filiale è sempre stata composta da due o massimo tre addetti compreso il ricorrente, dall'apertura (coeva all'assunzione del ricorrente) alla chiusura (doc. 8bis resistente, non specificamente contestato). In quella sede, come confermato dal teste
, non si lavorava su somme elevate e tutti i lavoratori dovevano essere in gradi di Tes_1
fare tutto;
- ebbene, la declaratoria del CCNL applicato al rapporto rispetto ai Quadri è la seguente:
“Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici, che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
[…] i preposti a succursale, comunque denominate, che - in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la
pagina 5 di 17 gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.
Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi” (art. 76 CCNL 2007, doc. 8 resistente);
- i titolari di filiali molto piccole, con un numero di addetti inferiore a 5, non possono evidentemente essere considerati preposti a succursale dotati di “significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima”. Al di là dell'assenza di specifiche allegazioni sul punto, vale in questo senso soprattutto la considerazione del fatto che il primo livello retributivo a cui la previsione contrattuale sopra riportata si riferisce contempli “i preposti a succursale da 5
a 6 addetti compreso il preposto”;
- d'altra parte il CCNL prevedeva e prevede tutt'ora l'inquadramento del preposto a succursale “ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto” nella Terza Area Professionale quarto (3-4 addetti) o terzo livello (fino a 2 addetti). Si vedano in questo senso gli artt. 87 comma 5 del CCNL del 08/12/2007, 93 comma 5 del CCNL del 19/01/2012 e del CCNL del
31/03/2015, 97, comma 5 del CCNL del 19/12/2019, tutti sub doc. 8 resistente;
- ne deriva che la qualifica riconosciuta al ricorrente al momento dell'assunzione non corrispondeva a quella propria delle mansioni attribuitegli, ma è verosimilmente dipesa da una valutazione di ordine economico-normativo su cui si sono incontrate le volontà delle parti. Va pertanto va accolta la ricostruzione resa dalla resistente, secondo cui l'attribuzione della qualifica di quadro sarebbe stata convenzionale;
- in sintonia con quanto affermato sul punto dal Trib. Roma, sez. lav. con sentenza del
15.12.2016 va confermato che “L'attribuzione iniziale e meramente convenzionale di una
pagina 6 di 17 qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni assegnate è certo lecita, e garantisce al lavoratore i diritti economico-normativi che ne conseguono (Cass.
13326/2002, 1068/97, 4437/95, 2907/89); ma, ad avviso del giudicante, proprio per questo, non può costituire un parametro per il governo della regola posta dall'art. 2103
c.c. in materia di divieto di demansionamento/dequalificazione, posto che per definizione il lavoratore si trova, in tali casi, sin dall'inizio, in una condizione in cui le sue mansioni sono inferiori rispetto alla qualifica rivestita, cosa cui, in quanto consentita, non può attribuirsi carattere di illiceità.
Non a caso l'art. 2103 c.c., nel testo vigente fino alla novella operata dall'art. 3 del d.lgs
n.81/2015, prevedeva che il lavoratore dovesse essere adibito, oltre che alle mansioni per le quali era stato assunto, ed a quelle equivalenti a quelle da ultimo svolte, a quelle equivalenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, così dando rilevanza mansionistica alle promozioni, e non ai sovrainquadramenti originari.”;
- la Suprema Corte si è d'altra parte in molte occasioni espressa in punto di attribuzione convenzionale della qualifica, affermando tra l'altro che “secondo la propria non controversa giurisprudenza (Cass. 2 aprile 1986 n. 2261, 9 gennaio 1987 n. 76, 16 giugno 1989 n. 2907, 20 aprile 1995 n. 4437), le parti possono legittimamente prevedere che, in relazione a determinate qualifiche, venga riconosciuto un inquadramento più favorevole per il lavoratore, con la conseguenza che, in tal caso l'attribuzione della qualifica convenzionale prescinde dalla necessità di una verifica della corrispondenza delle mansioni svolte rispetto a quelle delineate in sede collettiva” (Cass. n. 1068/1997);
- ciò non toglie, tuttavia, che la necessità di conservare e garantire il bagaglio professionale del lavoratore, presidiata dall'art. 2103 c.c., nei casi suddetti non possa valutarsi considerando l'inquadramento convenzionale, la cui funzione è quella di gratificazione normativo-economica ma, per definizione, non è correlata alla qualità delle mansioni assegnate;
- va allora considerato che secondo le previsioni contrattuali appartengono alla terza area professionale “i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
pagina 7 di 17 Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori”;
- in questo ambito appartengono ai livelli retributivi superiori al primo i lavoratori
“stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”;
- è dunque con questo specifico parametro che va misurata l'equivalenza delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., come vigente prima della modifica del marzo 2015 e a maggior ragione alla versione successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 81/2015;
- ciò chiarito, la prima domanda formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, volta al ripristino delle “mansioni svolte sino al novembre 2014 o in altre omogenee-equivalenti, comunque riconducibili al livello di quadro direttivo” va rigettata;
- quanto alla prima parte, non vi è infatti alcun diritto normativamente o contrattualmente previsto che garantisca al lavoratore di mantenere le (esatte) mansioni per cui è stato assunto, fermo invece il diritto ad un corretto esercizio dello ius variandi datoriale;
- quanto alla seconda porzione della domanda, sebbene l'inquadramento convenzionale sia riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità come fattispecie migliorativa del trattamento economico e normativo di legge, esso non costituisce in capo al lavoratore, come già si è accennato, il diritto all'assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle conferitegli al momento dell'attribuzione della qualifica o del livello convenzionalmente pattuiti ad altri fini (diversi da quello della salvaguardia della professionalità e dei valori anche costituzionali a ciò correlati);
- delle successive domande una è volta alla “cessazione della condotta mobbizzante”, l'altra ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. Dalle difese svolte nel corpo dell'atto introduttivo pare potersi evincere che il danno di cui il ricorrente domanda il pagina 8 di 17 ristoro sia riferito a differenti componenti, ed in particolare al pregiudizio alla professionalità, alla perdita di chances rispetto alle “legittime aspettative di carriera” nonché al danno biologico e a quello alla sfera relazionale (v. pagg. 14 e ss. ricorso).
Come confermato anche nel corso dell'odierna udienza di discussione, trattasi in ogni caso di una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- quanto all'accertamento della responsabilità datoriale per i danni subiti dal lavoratore in ragione dell'ambiente stressogeno, va innanzitutto richiamata Cass. n. 4664/2024, che con argomentazioni chiarissime ha chiarito che “al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, ancorché con una principale ascrivibilità della stessa ad una ipotesi di mobbing, non è necessaria, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”, ma è sufficiente
l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici.”, e che “in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art.
2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.”;
- l'irrilevanza del dolo specifico, della volontà persecutoria ai danni del lavoratore non significa tuttavia che il disvalore giuridico della condotta datoriale possa prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo, da misurare proprio in relazione al parametro codicistico dell'art. 2087 c.c. Infatti “L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti
pagina 9 di 17 dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici. (Nella specie, in sede di merito era stata accertata la dipendenza da causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente, e lo stesso aveva successivamente invocato la responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" in relazione alle medesime patologie;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto per difetto di prova la domanda, ed ha affermato il principio su esteso).”
(Cass. n. 2038/2013);
- chiarita la cornice normativa di riferimento, i comportamenti specificamente valorizzati da parte ricorrente ai fini della prova della colpevole esposizione ad un ambiente stressogeno sono i seguenti:
a. l'imposizione di un “obbligo di rendicontare quotidianamente e in modo dettagliato l'attività fatta, in modo da tenerlo sotto costante controllo e supervisione, trattamento riservato, discriminatoriamente, solo al ricorrente;
b. il totale disinteresse o il diniego immotivato a fronte delle esigenze e richieste legittime del Sig. , come ad esempio quando gli è stato negato di Parte_1
poter lavorare nel più vicino ufficio di Cittadella nonostante le postazioni disponibili e nonostante la prassi di concedere il rientro presso la filiale più vicina all'abitazione o quando gli è stato impedito di recarsi a Tombolo o a
pagina 10 di 17 Cittadella, vicino a casa, per stampare i documenti, facendolo invece rientrare
a ; CP_2
c. la negazione del tutto immotivata di ferie e/o permessi, pur se fatta nei tempi richiesti, con largo anticipo e motivandone la necessità; continuo trattamento alla stregua di “tappabuchi”, essendo egli sovente assegnato alla sostituzione dei colleghi assenti per ogni svariato motivo o assegnazione delle attività che questi non fossero riusciti a concludere;
d. l'aver messo il lavoratore a lavorare a fianco degli stagisti a cui veniva espressamente richiesto di “insegnare” il lavoro al Sig. o a Parte_1 smantellare un intero archivio” (pagg. 21 e 22 ricorso);
- il pur generico richiamo alle altre allegazioni svolto a pag. 21 (in cui si premette che l'elenco è un richiamo delle vessazioni “già descritte nella parte in fatto”) impone di considerare altresì:
e. il periodo di inerzia successivo al trasferimento all'Ufficio Gestione Incagli disposto da;
Controparte_2
f. ciò che davvero appare essere determinante nel senso di profonda frustrazione avvertito dal sig. , e cioè lo svolgimento di mansioni impiegatizie, Parte_1
come più volte evidenziato nel ricorso, nei diversi e approfonditi tentativi di conciliazione svolti in occasione di diverse udienze nonché riportato al proprio medico psichiatra;
- partendo da quest'ultimo ma più significativo punto, alla luce delle considerazioni sopra svolte in punto di valore professionale delle mansioni di preposto svolte dal ricorrente presso la filiale di Castagnole di Paese (sul quale peraltro non sono spese in ricorso molte parole, dandosi più che altro risalto ai dati formali dell'inquadramento e del ruolo in sé di
“titolare di filiale”, e pesano le parole del teste che ha di fatto confermato la lettura Tes_1
della Banca) non può essere condivisa la tesi attorea secondo cui le attività demandate al ricorrente dopo il trasferimento del 2014 non avrebbero richiesto e non richiedano l'impiego di una professionalità omogenea rispetto a quella spesa e maturata in precedenza, né soprattutto può dirsi che si tratti di “attività basilari di segreteria, di mera esecuzione e compilatorie”;
- entrando più nel dettaglio, è pacifico che dopo il trasferimento all'Ufficio Gestione
pagina 11 di 17 Incagli disposto da il ricorrente sia stato adibito dalla Controparte_2 cessionaria odierna resistente, all'Ufficio Crediti Controparte_3
Anomali, svolgendo mansioni di analogo tenore a quelli precedenti, e poi all'Ufficio
Crediti speciali;
- l'istruttoria orale svolta sul punto ha confermato la tesi della almeno nel suo nucleo CP_2
essenziale, confermando che i compiti dell'addetto ai predetti uffici sono numerosi, e accanto alle attività di compilazione richiedono istruttorie, analisi e valutazioni di non poco conto, concernenti somme per importi pari o maggiori rispetto a quelli che il ricorrente trattava in qualità di titolare della filiale (v. teste ). I testi hanno poi Tes_2
confermato che sebbene l'attività dell'addetto all'ufficio crediti speciali sia agevolata dall'impiego di template, essa è affidata sia ad impiegati che a quadri e “richiede anche alcune competenze specifiche, come la conoscenza della procedura fidi e delle convenzioni con Confidi” (v. in particolare il teste ); Tes_3
- non è dunque possibile affermare che l'assegnazione del ricorrente ai predetti uffici abbia integrato una violazione dell'art. 2103 c.c., che impone l'assegnazione al lavoratore delle mansioni per le quali è stato assunto o di mansioni ad esse equivalenti;
- va inoltre rilevato che l'istruttoria ha confermato che molte delle attività demandate al ricorrente e descritte a pag. 4 del ricorso, come quella di inserimento dati, imbustamento e compilazione delle cartoline di spedizione nel primo periodo successivo alla fusione
(aprile 2015) sono state affidate a tutti i colleghi del ricorrente, quadri direttivi compresi, nell'ambito di una complessa riorganizzazione e conversione delle procedure di lavoro imposte dal subentro nella gestione dei rapporti e delle attività degli uffici di una nuova
A tale fase tutti i dipendenti hanno partecipato senza alcuna rigida distinzione tra CP_2
livelli e competenze: si vedano tra tutte le dichiarazioni del teste , introdotto Tes_4
dal ricorrente, oltre che quelle del teste , responsabile dell'ufficio crediti anomali Tes_2
dal 2010;
- tralasciando poi la natura improvvisa del trasferimento in quanto oggetto della conciliazione di cui si è detto nella prima parte delle motivazioni, va considerato invece che il teste , della cui attendibilità non vi è motivo per dubitare, ha Tes_4
confermato le allegazioni del ricorrente rispetto al periodo immediatamente successivo al suo arrivo a riferendo che effettivamente il sig. si è trovato inserito CP_2 Parte_1
pagina 12 di 17 in un ufficio di 5 persone in cui “aveva ciascuno il suo lavoro da svolgere” tranne il ricorrente, rimasto per circa quattro mesi privo di incarichi. Lo stesso teste ha confermato che dopo il subentro della il ricorrente ha ricevuto “qualcosa da Controparte_3 fare”, ma cionondimeno è rimasto privo di ufficio per circa 2/3 mesi;
- quanto all'obbligo di rendicontazione quotidiana dell'attività svolta, lo stesso capo ufficio del ricorrente sig. (principale responsabile delle “angherie” che il ricorrente Pt_3
riferisce di aver subito, nella versione dei fatti descritta in ricorso) ha confermato di aver ricevuto quotidianamente i report del sig. . Egli sostiene tuttavia che si sarebbe Parte_1
trattato di un'iniziativa del lavoratore, in quanto a partire dal momento in cui la propria presenza a Bolzano è stata ridotta a un giorno a settimana egli avrebbe smesso di chiedere i report ai lavoratori, e ciò nonostante il sig. avrebbe continuato ad inviarglieli. Parte_1
Il teste , certamente meno coinvolto personalmente nella vicenda, ha tuttavia reso Tes_3
una diversa versione dei fatti, dichiarando: “nel primo periodo lo facevamo tutti, parlo del primo mese, poi qualcuno non lo ha più fatto mentre a lui veniva chiesto quotidianamente. La richiesta veniva avanzata singolarmente tramite email dal responsabile.”. In senso analogo sono anche le dichiarazioni della teste Tes_5
- è poi confermato dal teste e dalla teste che il ricorrente sia stato Tes_3 Tes_5
adibito per un periodo di tre mesi nell'anno 2018 allo smantellamento dell'archivio, cioè allo svuotamento dell'armadio e al riempimento di scatoloni. Salvo qualche aiuto da parte dei colleghi il ricorrente avrebbe provveduto a tale attività da solo, e per il primo periodo senza svolgere alcun altro compito;
- gli stessi testi hanno confermato che sempre nel 2018 il ricorrente è stato adibito all'attività di ricerca delle fideiussioni richieste dalla filiale di Bolzano, che consisteva nello “scendere in archivio, fotocopiare la fideiussione, riportare in archivio la copia e spedire l'originale” (teste ); Tes_3
- la teste ha inoltre confermato che in caso di assenze per ferie o malattia il capo Tes_5
ufficio sig. “andava sempre da a chiedere di provvedere alla Pt_3 Parte_1
sostituzione dell'assente, a prescindere dall'ambito in cui operava la persona assente all'interno dell'ufficio”. In tali occasioni era sempre ricorrente a dover provvedere pertanto a gestire i propri incombenti e contemporaneamente quelli degli assenti. Sebbene la teste sia apparsa confusa nel corso della prova orale, ciò pare essere dipeso pagina 13 di 17 dall'emozione ed all'inesperienza rispetto al ruolo a cui era in quel momento chiamata, e non da un malcelato tentativo di mentire. La sig.ra ha anche precisato di Tes_5 aver visto personalmente il ricorrente svolgere “anche le attività dei colleghi” e che non si trattasse di una dinamica generalizzata, non avendo mai visto altri colleghi farlo;
- se quindi non può affermarsi per le anzidette ragioni una violazione degli obblighi datoriali di cui all'articolo 2103 c.c., sembra che parte resistente abbia colpevolmente creato, soprattutto per il tramite dei propri dipendenti gerarchicamente sovraordinati al ricorrente le condizioni per l'aggravamento di una frustrazione avvertita dal ricorrente fin dal suo trasferimento dalla filiale di Castagnole di Paese;
- d'altra parte lo stesso teste ha dato atto della propensione del ricorrente all' attività Pt_3
commerciale più che a quella amministrativa, e ha confermato che il sig. ha Parte_1
chiesto di svolgere funzioni più confacenti a tale propensione. Sebbene il sig. Pt_3
abbia dichiarato di essersi attivato perché tali istanze fossero valutate, la fotografia che emerge all'esito del giudizio è quella di un lavoratore frustrato lasciato in area amministrativa dal 2014 in poi in ruoli in cui, al di là delle responsabilità e dei commenti resi dal lavoratore in sede di valutazione, egli non ha dato il meglio, e soprattutto di un contesto in cui non sono state risparmiate al lavoratore mortificazioni di varia natura, perpetrate attraverso l'imposizione di ingiustificati periodi di inerzia e di carenza di idonei strumenti di lavoro o l'impartizione di ordini tesi allo svolgimento di attività di manovalanza, che seppur riferiti a periodi limitati di tempo hanno prodotto l'effetto di manifestare chiaramente la bassa considerazione che il datore di lavoro aveva del proprio dipendente;
- a fronte del riscontro oggettivo di tali condotte, la responsabilità dei superiori del ricorrente e con essi della resistente (che risponde delle condotte lesive anche dei CP_2
propri dipendenti ai danni dei sottoposti) può affermarsi anche sotto il profilo soggettivo in ragione della quantomeno colpevole ripetuta mancanza di rispetto della dignità del sig.
all'interno dell'ambiente di lavoro, e quindi nella violazione delle regole di Parte_1
condotta presidiate dall'art. 2087 c.c.;
- è infatti dimostrato che le condotte sopra descritte abbiano causato al ricorrente un pregiudizio biologico temporaneo di cui la deve rispondere;
CP_2
pagina 14 di 17 - risulta dirimente in tal senso l'esito a cui sono pervenuti i periti d'ufficio a conclusione delle operazioni peritali di carattere medico legale e psichiatrico disposte dal giudice;
- la dott.ssa e il dott. hanno infatti chiarito che il ricorrente ha sviluppato Per_1 Per_2
un danno psichico transitorio individuato nel disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti che sulla base dei riscontri anche documentali si sarebbe protratto dal
Marzo 2022 fino perlomeno a Marzo 2023 (si richiama per quanto non espressamente riportato il contenuto del dettagliato elaborato peritale in atti);
- il danno biologico temporaneo è stato quantificato in 9 mesi al 30% e 3 mesi al 20%,
mentre non vi sarebbero postumi di carattere permanente;
- sebbene i periti abbiano chiarito che la diagnosi psichiatrica non dipenda da una valutazione di tipo oggettivo, essendo ottenuto lo psichiatra a valutare “soltanto la proporzione tra il riferito fattore stressante e la risposta emotiva rilevata nell'attualità o virgola in presenza di documentazione attendibile virgola in precedenza”, le le considerazioni sin qui esposte inducono a ritenere del tutto compatibile la valutazione psichiatrica svolta, anche in punto di nesso causale, con le risultanze probatorie, e a condividere la compiuta e dettagliata analisi svolta dai consulenti;
- il danno da invalidità temporanea sopra accertato va dunque liquidato nell'importo complessivo di euro 12.127,50, calcolato applicando i criteri di valutazione propri delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, a cui la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
(cfr. Cass. 20895\2015), e tenendo conto del parametro medio, in assenza di elementi idonei a giustificare la considerazione di quello minimo o di quello massimo;
- le prove orali raccolte nel corso del procedimento non hanno invece confermato che essa abbia cagionato l'isolamento sociale del ricorrente. Pare, da quanto riferito dai testi e dalla documentazione fotografica prodotta dalla resistente (quantitativamente modesta ma significativa, ritraendo momenti di festeggiamento legati al pensionamento proprio del sig. , individuato dal ricorrente come uno dei principali persecutori), che il Pt_3
ricorrente abbia partecipato con entusiasmo alle occasioni conviviali tra colleghi. Il fatto che nel contesto temporale da cui originano le doglianze egli si è trovato a suo agio nel partecipare ai momenti di incontro al di fuori della sfera lavorativa induce quantomeno a pagina 15 di 17 dubitare che il pregiudizio sia stato apprezzabile. Il danno, sotto questo profilo, non è dunque confermato, il che assorbe ogni ulteriore questione, anche preliminare;
- quanto poi alle frustrate “legittime aspettative di carriera”, va considerato in primo luogo che si tratta di aspettative fondate su un errato presupposto, legato come detto all'inquadramento convenzionale a cui il ricorrente pretende di agganciare, appunto, le proiezioni rispetto ai ruoli a cui ambire. Il ricorrente, in ogni caso, non sviluppa adeguatamente il ragionamento con specifico riferimento alle “occasioni perse”, non illustrando in maniera sufficiente gli elementi da cui dovrebbe evincersi la sussistenza di un nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il danno lamentato, cioè la perdita di una chance, e quindi la correlazione tra l'assegnazione a mansioni impiegatizie e/o la persecuzione a suo danno e l'impossibilità di conseguire, con una certa probabilità, la posizione ambita di direttore o vicedirettore. Dal momento che il rifiuto della sua candidatura a ricoprire determinati ruoli o posizioni da parte della Banca non costituisce di per sé un illecito, potendo dipendere da numerosissime ragioni, egli avrebbe dovuto allegare e dimostrare elementi ulteriori (come ad esempio il fatto che tutti i candidati generalmente vengano convocati nei procedimenti selettivi) e sviluppare il giudizio prognostico fornendo gli elementi idonei ad accertare, quantomeno in via presuntiva, che se la Banca avesse esercitato lecitamente il proprio ius variandi e il candidato fosse stato convocato nell'ambito delle selezioni per cui ha manifestato il proprio interesse, egli avrebbe conseguito il ruolo ambito. Non essendo riscontrabili sufficienti elementi in questo senso, la domanda non può essere nemmeno considerata, al di là della valutazione dei profili di liceità della condotta del datore di lavoro sotto questo profilo;
- alla luce delle considerazioni svolte non sussistono i presupposti per accogliere nemmeno la domanda di condanna alla cessazione della condotta mobbizzante, dal momento che il solo inadempimento datoriale accertato è riferito ad episodi e periodi passati, mentre non
è riscontrabile alcuna condotta illecita persistente;
- l'accoglimento solo parziale delle domande, la complessità della causa e soprattutto il rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta conciliativa formulata dal giudice come sviluppata dalla società, di molto maggiore all'entità degli importi riconosciuti con la presente decisione (v. verbale del 14.6.2024) giustificano l'integrale compensazione delle pagina 16 di 17 spese di lite. Le spese di ctu, al contrario, vengono poste a carico della società resistente in ragione dell'accoglimento della domanda proprio in punto di danno biologico.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
12.127,50 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del titolo al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- pone le spese di CTU a carico della parte resistente
- compensa tra le parti le spese di lite.
Vicenza, 23/1/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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