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Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2023, n. 12362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12362 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1364/2016 R.G. proposto da: LO ES, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Ojetti, 408, presso lo studio dell’Avv. Claudia Abatecola e rappresentato e difeso dagli Avv. Nicolò Mastropasqua e SC OR, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, domilciata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, – controricorrente – EQUITALIA SUD S.P.A., domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Ragni, – controricorrente – IRPEF LA PAGAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 12362 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 09/05/2023 avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 1317/2015, depositata l’08/06/2015. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosanna Angarano;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Troncone, ha chiesto accogliersi il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. SC OR ricorre, con quarantadue motivi (numerati in ricorso dall’I al XLXXX ma con omissione del motivo XXXIV) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Equitalia Sud s.p.a, che resistono entrambe con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente, proposto limitatamente al capo relativo alle spese, avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Bari aveva accolto il ricorso del medesimo, annullando la cartella di pagamento impugnata (0142010100121356828), ed aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 250,00. 2. La C.t.r. in primo luogo dava atto che la cartella impugnata dal contribunete era stata annullata dalla C.t.p., non per vizi propri dell’atto, ma perché l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l’insussistenza della pretesa impositiva e che, in ragione di ciò, il giudice del primo grado aveva condannato solo quest’ultima alle spese di lite ed aveva ritenuto estranea la società di riscossione;
che, ciononostante, il contribuente aveva ritenuto di proporre appello anche nei confronti di quest’ultima senza alcun gravame o richiesta in ordine alle motivazioni dell’accolgimento del ricorso. Così individuato il thema decidendum, la C.t.r. dichiarava inammissibili tutte le eccezioni che esulvano dal medesimo;
dichiarava inammissibile la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ed abuso del diritto in quanto non proposta in primo grado;
rilevava che l’ammontare delle spese legali richieste era abnorme;
che ai sensi dell’art. 1, comma 7, D.M. n. 140 del 2012 le soglie numeriche indicate nei minimi e nei massimi non erano vincolanti;
che l’appello del contribuente costituiva abuso ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e che il medesimo aveva instaurato una lite temeraria volta ad ottenere un indebito vantaggio. Per l’effetto, rigettava l’appello del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno per lite temeraria, nei confronti di entrambe le controparti. 3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. poc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi oggetto del ricorso sono così rubricati: I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita in secondo grado della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. II) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo III) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: artt. 182 c.p.c. e 183 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate. IV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate sotto diverso ed ulteriore profilo. V) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. VI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di rappresentanza sostanziale e formale. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Sul difetto di legittimazione processuale del funzionario dell'Agenzia delle Entrate. VII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale passiva. VIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c. e 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di titoli abilitativi del funzionario dell'Agenzia delle Entrate firmatario e sostituto processuale nei giudizi di primo e secondo grado. IX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c., 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo X) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sugli effetti giuridici del difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c., 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito procuratore e rappresentante di Equitalia Sud S.p.A. XII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale dell'asserito procuratore e rappresentante di Equitalia Sud S.p.A. XIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo XIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. XVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo XVIII) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto divers() ed ulteriore profilo XIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Sul difetto di legittimazione processuale. XXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. 16 XXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 77 c.p.c. e 100 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. Difetto di rappresentanza in senso sostanziale. XXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Legittimazione ed interesse ad agire: necessaria coincidenza del potere processuale e di quello sostanziale — Difetto di legittimazione ad agire in giudizio del rappresentante ad litem munito di mandato che gli conferisce solo poteri processuali e non gia sostanziali — Cass. SS. UU., 4699/1998; Tribunale di Milano Sez. VI civ., 15-22 marzo 2006, n. 3682 — Pres. S. Di Blasi, Rel. A. Simonetti. XXIV) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. XXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per ii giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Sul difetto di legittimazione processuale passiva. Invalidita, nullita, inefficacia della procura. XXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 8 comma 1, n.
5. Violazione art. 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale passiva sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di rappresentanza sostanziale. Assenza di delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione di Equitalia Sud. Difetto di volontà del dominus. XXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5.X) Difetto di titoli abilitativi del sedicente procuratore speciale di Equitalia Sud. Assenza delibera del Consiglio di Amministrazione di Equitalia Sud, in spregio dell'art. 18 dello statuto. XXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. Violazione di legge art. 39 D. Lgs. 546 del 1992. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5. Incompentenza funzionale della Commissione Tributaria regionale. II Giudice di seconde cure ha delibato in presenza di plurime querele di falso che hanno interessato molteplici documenti depositati ex adverso nonche circostanze fattuali dedotte da controparte. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. XXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge art. 96 c.p.c. Violazione di legge art. 112 c.p.c. Sulla condanna del ricorrente per lite temeraria al pagamento della somma di euro 2 mila all'Agenzia delle Entrate e di euro 2 mila ad Equitalia. Assenza di colpa grave, di malafede e di totale soccombenza. 9 XXX) Carenza di poteri di firma del sedicente "dirigente" che ha sottoscritto l'atto impositivo presupposto. Violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1, — DPR 600/1973 e dell'art. 7 — L. 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. Consulta, sentenza 37 del 2015. XXXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI) Sull'asserita pretestuosita della liquidazione delle spese di giudizio. Sulla asserita antieconomicita del giudizio. XXXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione di legge: art. 1175 c.c. Violazione di legge: artt. 88 c.p.c., 96 c.p.c. Violazione di legge: art. 15 D.Lgs. 546 del 1992. Violazione di legge: art. 24 Costituzione. Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che applicazione dell'art. 9comma II, d.I. 1 del 2012 cony. in L. 27 del 2012. Violazione D.M. 55 del 2014, subentrato al D.M. 140 del 2012 con dies a quo 03.04.2014. XXXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione di legge: art. 1175 c.c. Violazione di legge: artt. 88 c.p.c., 96 c.p.c. Violazione di legge: art. 15 D.Lgs. 546 del 1992. Violazione di legge: art. 24 Costituzione. Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che e applicazione dell'art. 9comma II, d.l. 1/12 cony. in L. 27/12. 10 XXXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI) Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che a applicazione dell'art. 9comma II, d.l. 1/12 cony. in L. 27/12. XXXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra Be parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI).Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione art. 3 Cost. Violazione art. 10 Costituzione. Violazione art. 11 Costituzione. Violazione art. 24 Cost. Violazione art. 117 Cost. Violazione artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. Violazione art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Violazione del principio di effettivita della tutela giurisdizionale. Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che a applicazione dell'art. 9comma II, d.l. 1/12 conv. in L. 27/12. XXXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione art. 3 Cost. Violazione art. 10 Costituzione. Violazione art. 11 Costituzione. Violazione art. 24 Cost. Violazione art. 117 Cost. Violazione artt. 6 e 13 Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. Violazione art. 47 Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parto o rilevabile di ufficio. Condanna alle spese giudiziali finanche inferiore al valore della cartella impugnata pari ad euro 744,34. 11 XXXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI) Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione di diritto: art. 1175 c.c. Violazione di diritto: artt. 88 c.p.c., 96 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione D.M. 140 del 2012. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Quantum spese di giudizio liquidate in sentenza. XXXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione D.M. 140 del 2012. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Quantum spese di giudizio liquidate in sentenza. Illegittimite Iiquidazione spese legali onnicomprensive: Cass. Civ., 04.06.2013, n. 14007. XL) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Omessa considerazione delle spese di giustizia ed in particolare dei contributi unificati pagati dall'odierno ricorrente. XLI) Violazione e/o falsa applicazione di norrne di diritto ex art. 360, comma 1, n.3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che a applicazione dell'art. 9 comma II, di. 1/12 conv. in L. 27/12. Violazione D.M. 55 del 2014. SuIla condanna alle spese di lite. 12 XLII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Sulla asserita abnormita delle spese legali lamentate. Sulla asserita violazione della lealta processuale. Violazione L. 247 del 2012. Violazione D.M. 55 del 2014. XLIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Risarcimento danni per lite temeraria. Abuso del diritto. 2. Il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile per plurimi profili. 2.1. In base all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;
ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione 13 tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296). Si è, altresì, aggiunto che il mancato rispetto di tali requisiti, cui consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consente la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. Detta violazione, infatti, pregiudica l’intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridonda nella violazione delle prescrizioni assistite dalla sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c. (Cass. 27/09/2021, n. 26161). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). 2.2. I motivi articolati nel ricorso non rispondono a questi principi. Questi, infatti, prescindono dal contenuto della sentenza impugnata che resta ignorata nella sua integralità, sicché il ricorso appare, per la sua gran parte (motivi da I a XXVIII e da XXX a XLII) come l’indistinta riproduzione delle questioni poste nei giudizi di merito senza nemmeno 14 distinguere tra primo e secondo grado e senza che si tenga in conto alcuno quanto statuito o non statuito dalla C.t.r. Il ricorrente prospetta plurime violazioni di legge ed omesso esami di fatti decisivi senza, tuttavia, ancorararli alle vicende processuali dei gradi merito. 2.3. La Corte con giurisprudenza costante ha, altresì, ritenuto che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili;
viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 17/04/2023, n. 10214, Cass. 06/09/2022, n. 26213, Cass. 23/10/2018, n. 26790). 2.4. In dispregio a tale principio, tutti i mezzi di gravame di cui al ricorso risultano indistintamente proposti sia ai sensi del disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. che ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5. cod. proc. civ. Al di là della rubrica, anche l’eslplicitazione dei motivi è cumulativa in quanto le censure mosse non risutano nel corpo dell’atto ricondotte all’uno o all’altro mezzo di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le crtiche formulate dal ricorrente, ancora una volta, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Le censure, infatti, sono esposte con modalità che superano il limite stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100). Dalla lettura dei motivi, in particolare, non è dato desumere se il ricorrente contesti al giudice di merito di aver errato 15 nell’individuazione della norma regolatrice della controverisa o di non aver esaminato un fatto storico determinato. 2.5. Ancora, con riferimento al vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., questa Corte ha chiarito che il medesimo dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese, motivatamente, a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni, nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo. (Cass. Sez. U. 28/10/2020, n. 23745, Cass. 25/07/2022, n. 23233 Cass. 29/11/2016, n.24298). 2.6. Il ricorso, per come è formulato, non risponde nemmeno a detto ulteriore principio. I motivi, anche con riferimento alle norme che si assumono violate, sono formulati sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto. I medesimi, per altro, non tengono in alcun conto il decisum della C.t.r. e 16 prescindono dalle motivazioni ivi spese, mancando di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice di merito. 2.7. Con riferimento al vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08/06/2015, sicché trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012, donde l’inammissibilità delle censure prospettate secondo la precedente disciplina del vizio di motivazione. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049). 2.8. Il ricorso in esame difetta totalmente dell’indicazione di tali elementi. Nonostante tutti i motivi proposti lamentino l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nessuno di essi contienene indicazione alcuna degli elementi essenziali sopra individuati. 17 3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore di entrambe le controricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate ed all’Equitalia Sud s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che liquida per la prima in euro 2.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito e per la seconda in euro 2.500,00, a titolo di compenso, oltre euro 200,00 esborsi, 15 per cento rimborso spese generali, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1,-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, 07 febbraio 2023.
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Troncone, ha chiesto accogliersi il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. SC OR ricorre, con quarantadue motivi (numerati in ricorso dall’I al XLXXX ma con omissione del motivo XXXIV) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Equitalia Sud s.p.a, che resistono entrambe con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente, proposto limitatamente al capo relativo alle spese, avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Bari aveva accolto il ricorso del medesimo, annullando la cartella di pagamento impugnata (0142010100121356828), ed aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 250,00. 2. La C.t.r. in primo luogo dava atto che la cartella impugnata dal contribunete era stata annullata dalla C.t.p., non per vizi propri dell’atto, ma perché l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l’insussistenza della pretesa impositiva e che, in ragione di ciò, il giudice del primo grado aveva condannato solo quest’ultima alle spese di lite ed aveva ritenuto estranea la società di riscossione;
che, ciononostante, il contribuente aveva ritenuto di proporre appello anche nei confronti di quest’ultima senza alcun gravame o richiesta in ordine alle motivazioni dell’accolgimento del ricorso. Così individuato il thema decidendum, la C.t.r. dichiarava inammissibili tutte le eccezioni che esulvano dal medesimo;
dichiarava inammissibile la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ed abuso del diritto in quanto non proposta in primo grado;
rilevava che l’ammontare delle spese legali richieste era abnorme;
che ai sensi dell’art. 1, comma 7, D.M. n. 140 del 2012 le soglie numeriche indicate nei minimi e nei massimi non erano vincolanti;
che l’appello del contribuente costituiva abuso ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e che il medesimo aveva instaurato una lite temeraria volta ad ottenere un indebito vantaggio. Per l’effetto, rigettava l’appello del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno per lite temeraria, nei confronti di entrambe le controparti. 3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. poc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi oggetto del ricorso sono così rubricati: I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita in secondo grado della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. II) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo III) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: artt. 182 c.p.c. e 183 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate. IV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate sotto diverso ed ulteriore profilo. V) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. VI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di rappresentanza sostanziale e formale. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Sul difetto di legittimazione processuale del funzionario dell'Agenzia delle Entrate. VII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale passiva. VIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c. e 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di titoli abilitativi del funzionario dell'Agenzia delle Entrate firmatario e sostituto processuale nei giudizi di primo e secondo grado. IX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c., 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo X) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sugli effetti giuridici del difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c., 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito procuratore e rappresentante di Equitalia Sud S.p.A. XII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale dell'asserito procuratore e rappresentante di Equitalia Sud S.p.A. XIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo XIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. XVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo XVIII) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto divers() ed ulteriore profilo XIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Sul difetto di legittimazione processuale. XXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. 16 XXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 77 c.p.c. e 100 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. Difetto di rappresentanza in senso sostanziale. XXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Legittimazione ed interesse ad agire: necessaria coincidenza del potere processuale e di quello sostanziale — Difetto di legittimazione ad agire in giudizio del rappresentante ad litem munito di mandato che gli conferisce solo poteri processuali e non gia sostanziali — Cass. SS. UU., 4699/1998; Tribunale di Milano Sez. VI civ., 15-22 marzo 2006, n. 3682 — Pres. S. Di Blasi, Rel. A. Simonetti. XXIV) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. XXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per ii giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Sul difetto di legittimazione processuale passiva. Invalidita, nullita, inefficacia della procura. XXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 8 comma 1, n.
5. Violazione art. 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale passiva sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di rappresentanza sostanziale. Assenza di delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione di Equitalia Sud. Difetto di volontà del dominus. XXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5.X) Difetto di titoli abilitativi del sedicente procuratore speciale di Equitalia Sud. Assenza delibera del Consiglio di Amministrazione di Equitalia Sud, in spregio dell'art. 18 dello statuto. XXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. Violazione di legge art. 39 D. Lgs. 546 del 1992. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5. Incompentenza funzionale della Commissione Tributaria regionale. II Giudice di seconde cure ha delibato in presenza di plurime querele di falso che hanno interessato molteplici documenti depositati ex adverso nonche circostanze fattuali dedotte da controparte. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. XXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge art. 96 c.p.c. Violazione di legge art. 112 c.p.c. Sulla condanna del ricorrente per lite temeraria al pagamento della somma di euro 2 mila all'Agenzia delle Entrate e di euro 2 mila ad Equitalia. Assenza di colpa grave, di malafede e di totale soccombenza. 9 XXX) Carenza di poteri di firma del sedicente "dirigente" che ha sottoscritto l'atto impositivo presupposto. Violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1, — DPR 600/1973 e dell'art. 7 — L. 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. Consulta, sentenza 37 del 2015. XXXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI) Sull'asserita pretestuosita della liquidazione delle spese di giudizio. Sulla asserita antieconomicita del giudizio. XXXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione di legge: art. 1175 c.c. Violazione di legge: artt. 88 c.p.c., 96 c.p.c. Violazione di legge: art. 15 D.Lgs. 546 del 1992. Violazione di legge: art. 24 Costituzione. Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che applicazione dell'art. 9comma II, d.I. 1 del 2012 cony. in L. 27 del 2012. Violazione D.M. 55 del 2014, subentrato al D.M. 140 del 2012 con dies a quo 03.04.2014. XXXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione di legge: art. 1175 c.c. Violazione di legge: artt. 88 c.p.c., 96 c.p.c. Violazione di legge: art. 15 D.Lgs. 546 del 1992. Violazione di legge: art. 24 Costituzione. Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che e applicazione dell'art. 9comma II, d.l. 1/12 cony. in L. 27/12. 10 XXXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI) Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che a applicazione dell'art. 9comma II, d.l. 1/12 cony. in L. 27/12. XXXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra Be parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI).Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione art. 3 Cost. Violazione art. 10 Costituzione. Violazione art. 11 Costituzione. Violazione art. 24 Cost. Violazione art. 117 Cost. Violazione artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. Violazione art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Violazione del principio di effettivita della tutela giurisdizionale. Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che a applicazione dell'art. 9comma II, d.l. 1/12 conv. in L. 27/12. XXXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione art. 3 Cost. Violazione art. 10 Costituzione. Violazione art. 11 Costituzione. Violazione art. 24 Cost. Violazione art. 117 Cost. Violazione artt. 6 e 13 Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. Violazione art. 47 Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parto o rilevabile di ufficio. Condanna alle spese giudiziali finanche inferiore al valore della cartella impugnata pari ad euro 744,34. 11 XXXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI) Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione di diritto: art. 1175 c.c. Violazione di diritto: artt. 88 c.p.c., 96 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione D.M. 140 del 2012. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Quantum spese di giudizio liquidate in sentenza. XXXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione D.M. 140 del 2012. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Quantum spese di giudizio liquidate in sentenza. Illegittimite Iiquidazione spese legali onnicomprensive: Cass. Civ., 04.06.2013, n. 14007. XL) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Omessa considerazione delle spese di giustizia ed in particolare dei contributi unificati pagati dall'odierno ricorrente. XLI) Violazione e/o falsa applicazione di norrne di diritto ex art. 360, comma 1, n.3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. XI). Violazione di legge: art. 91 c.p.c. Violazione dell'art. 15 L. 546 del 1992. Violazione Violazione art. 41 D.M. 140 del 2012 che a applicazione dell'art. 9 comma II, di. 1/12 conv. in L. 27/12. Violazione D.M. 55 del 2014. SuIla condanna alle spese di lite. 12 XLII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Sulla asserita abnormita delle spese legali lamentate. Sulla asserita violazione della lealta processuale. Violazione L. 247 del 2012. Violazione D.M. 55 del 2014. XLIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
5. Risarcimento danni per lite temeraria. Abuso del diritto. 2. Il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile per plurimi profili. 2.1. In base all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;
ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione 13 tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296). Si è, altresì, aggiunto che il mancato rispetto di tali requisiti, cui consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consente la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. Detta violazione, infatti, pregiudica l’intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridonda nella violazione delle prescrizioni assistite dalla sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c. (Cass. 27/09/2021, n. 26161). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). 2.2. I motivi articolati nel ricorso non rispondono a questi principi. Questi, infatti, prescindono dal contenuto della sentenza impugnata che resta ignorata nella sua integralità, sicché il ricorso appare, per la sua gran parte (motivi da I a XXVIII e da XXX a XLII) come l’indistinta riproduzione delle questioni poste nei giudizi di merito senza nemmeno 14 distinguere tra primo e secondo grado e senza che si tenga in conto alcuno quanto statuito o non statuito dalla C.t.r. Il ricorrente prospetta plurime violazioni di legge ed omesso esami di fatti decisivi senza, tuttavia, ancorararli alle vicende processuali dei gradi merito. 2.3. La Corte con giurisprudenza costante ha, altresì, ritenuto che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili;
viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 17/04/2023, n. 10214, Cass. 06/09/2022, n. 26213, Cass. 23/10/2018, n. 26790). 2.4. In dispregio a tale principio, tutti i mezzi di gravame di cui al ricorso risultano indistintamente proposti sia ai sensi del disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. che ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5. cod. proc. civ. Al di là della rubrica, anche l’eslplicitazione dei motivi è cumulativa in quanto le censure mosse non risutano nel corpo dell’atto ricondotte all’uno o all’altro mezzo di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le crtiche formulate dal ricorrente, ancora una volta, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Le censure, infatti, sono esposte con modalità che superano il limite stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100). Dalla lettura dei motivi, in particolare, non è dato desumere se il ricorrente contesti al giudice di merito di aver errato 15 nell’individuazione della norma regolatrice della controverisa o di non aver esaminato un fatto storico determinato. 2.5. Ancora, con riferimento al vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., questa Corte ha chiarito che il medesimo dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese, motivatamente, a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni, nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo. (Cass. Sez. U. 28/10/2020, n. 23745, Cass. 25/07/2022, n. 23233 Cass. 29/11/2016, n.24298). 2.6. Il ricorso, per come è formulato, non risponde nemmeno a detto ulteriore principio. I motivi, anche con riferimento alle norme che si assumono violate, sono formulati sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto. I medesimi, per altro, non tengono in alcun conto il decisum della C.t.r. e 16 prescindono dalle motivazioni ivi spese, mancando di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice di merito. 2.7. Con riferimento al vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08/06/2015, sicché trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012, donde l’inammissibilità delle censure prospettate secondo la precedente disciplina del vizio di motivazione. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049). 2.8. Il ricorso in esame difetta totalmente dell’indicazione di tali elementi. Nonostante tutti i motivi proposti lamentino l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nessuno di essi contienene indicazione alcuna degli elementi essenziali sopra individuati. 17 3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore di entrambe le controricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate ed all’Equitalia Sud s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che liquida per la prima in euro 2.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito e per la seconda in euro 2.500,00, a titolo di compenso, oltre euro 200,00 esborsi, 15 per cento rimborso spese generali, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1,-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, 07 febbraio 2023.