Ordinanza cautelare 30 aprile 2014
Sentenza 28 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 28/05/2018, n. 5973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5973 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2018
N. 05973/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03821/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3821 del 2014, proposto da CE AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, n. 47;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;
per l'annullamento
della nota protocollata DGPROF 0001053 del 13 gennaio 2014 con cui il Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione dell’Ordinamento del SSN – D.G. delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Sanitarie ricevuta il 21 gennaio 2014 ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento dell’equivalenza dell’attestato di specializzazione di igienista dentale al titolo universitario di igienista dentale; della nota protocollata HI.2013.0035528 del 23 dicembre 2013 della Regione Lombardia – Salute allegata alla nota del Ministero della Salute nella parte in cui si legge che “gli attestati di igienista dentale in questione, rilasciati dalla Scuola Superiore di specializzazione per le professioni sanitarie di Bergamo fanno riferimento ad un percorso formativo non riconosciuto dalla Regione Lombardia;
della nota prot. DGPROF/VI/1.5.h.a.3/2013 del 1° settembre 2013 avente ad oggetto “Equivalenza Area Tecnico sanitaria. Attuazione del DPCM 26.7.2011 che recepisce l’accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2 della legge n. 42/1999”;
del verbale della seduta del 6 giugno 2013 della Conferenza di Servizi DPCM 26 luglio 2011 equivalenza dei diplomi e attestati (comma 2, art. 4 della L. n. 42/1999) nella parte in cui si dichiara non valutabile l’istanza presentata da parte ricorrente, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
e per il riconoscimento
del diritto di parte ricorrente in possesso dell’attestato di specializzazione di Igienista Dentale conseguito presso un ente accreditato della Regione Lombardia ad ottenere l’equivalenza di tale attestato al titolo universitario di Igienista Dentale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato al Ministero della Salute in data 22 marzo 2014 e depositato il successivo 24 marzo, il ricorrente espone di avere conseguito in data 12 giugno 1993 l’attestato di specializzazione abilitante di Igienista Dentale conseguito presso la Scuola Superiore di Specializzazione per le Professioni Sanitarie in Bergamo e di averne richiesto il riconoscimento dell’equivalenza alla luce dell’apposito avviso della Regione Lombardia del 31 gennaio 2012.
Riceveva tuttavia le note in epigrafe indicate con cui il Ministero della Salute specificava che non era possibile riconoscere il titolo “essendo il predetto attestato di corso libero di formazione professionale non riconducibile all’abilitazione dell’esercizio professionale della professione di Igienista dentale” e che quindi perciò “non può essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento dell’equivalenza ex comma 2, dell’art. 4 della legge n,. 42/1999”.
2. Premesso che la Scuola di Specializzazione in Bergamo è un ente riconosciuto e accreditato dal Ministero della Salute avverso i provvedimenti sopra citati deduce: 1a) Violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, per ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione di fatti, contraddittorietà dell’azione amministrativa e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa; 1b) sull’illogica motivazione della delibera impugnata, sul legittimo affidamento del ricorrente, sulla disparità del trattamento; 2) violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di certezza giuridica, disparità di trattamento.
Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
3. Alla Camera di Consiglio 30 aprile 2014 l’istanza cautelare è stata respinta.
4. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio contestando tutta la ricostruzione giuridica effettuata da parte ricorrente, oltre che le doglianze proposte ed ha dunque rassegnato conclusioni del tutto opposte a quelle di parte ricorrente.
5. Previo scambio di ulteriori memorie da parte ricorrente il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 maggio 2018.
DIRITTO
1.Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Con esso parte ricorrente impugna il provvedimento con cui la competente Direzione Generale del Ministero della Salute ha opposto diniego alla richiesta di equivalenza del titolo di igienista dentale conseguito dal ricorrente il 12 giugno 1993 a seguito del “corso libero di Formazione Professionale” tenutosi presso la “Scuola Superiore di Specializzazione per le Professioni Sanitarie” in Bergamo”.
Il diniego è sostanzialmente motivato con il parere negativo espresso dalla Conferenza di Servizi del 6 giugno 2013 convocata ai sensi dell’art. 7, comma 5 dell’Accordo Stato Regioni del 2011 che ha chiarito: “Essendo il predetto attestato di corso libero di formazione professionale non riconducibile all’abilitazione dell’esercizio professionale della professione sanitaria di Igienista Dentale, non può essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento dell’equivalenza ex comma 2 dell’art. 4 della legge n. 42/99” ed ha dunque dichiarato non valutabili le istanze presentate tra cui quella del ricorrente.
Il provvedimento del Ministero della Salute approfondisce che l’attestato di cui è in possesso l’interessato deriva da “un percorso formativo non riconosciuto dalla Regione Lombardia” e che si tratta di “un corso libero non riconoscibile nel sistema regionale” e ricostruisce pure l’ex cursus normativo della legislazione regionale prima e dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 sulle professioni sanitarie il cui articolo 4 ha dettato disposizioni in tema di “Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’art. 6, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.”.
2. Riguardo a tale approfondita motivazione il ricorrente, con una prima doglianza, articolata sotto due profili, lamenta che secondo il diniego opposto dall’Amministrazione il titolo conseguito non era riconosciuto come abilitante alla professione, perché ricondotto all’art. 28 della L.R. n. 95/1980 laddove questo lo definisce esito di un corso libero; tale interpretazione è del tutto errata in quanto i corsi liberi venivano così denominati per distinguerli dai corsi normativizzati a livello nazionale. Né se si fa riferimento all’art. 27 della medesima legge regionale si evince che i corsi liberi non possono essere riconosciuti. Il sistema va ricondotto all’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 che dopo avere dettato disposizioni per la formazione universitaria del personale esercente le professioni sanitarie all’epoca chiamate “ausiliarie” ha demandato al Ministero della Sanità l’individuazione delle figure professionali da formare e i relativi profili. Osserva che l’attuazione di tale previsione interveniva nel 1992 quando il ricorrente frequentava l’ultimo anno di corso, nei modi stabiliti dalla normativa della Regione a quel tempo vigente. Successivamente peraltro l’art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 era modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 517 del 1993 quando egli riceveva l’attestato, e tale norma, nella nuova stesura prevedeva che la formazione del personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione dovesse avvenire in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate e mediante individuazione da parte del MIUR e del Ministero della Sanità delle figure professionali da formare.
Sostiene che poiché non è intervenuto sino al 1993 l’atto di individuazione della figura dell’igienista dentale come una di quelle da riordinare né sono intervenuti atti di riordinamento o di soppressione, la figura professionale dell’igienista dentale è rimasta configurata secondo la vecchia normativa ed il relativo diploma sarebbe suscettibile di procedura di equivalenza.
Col secondo profilo lamenta che la Regione Lombardia si è adeguata lentamente alla intervenuta riforma dettata dal d.lgs. n. 502/1992 rendendosi conto della inutilità della suddivisione in corsi di libera formazione e in corsi di formazione tout court, quando tuttavia il ricorrente aveva già conseguito il diploma a seguito del corso libero di formazione professionale ed avendo abolito la distinzione con la L.R. 25 del 1993.
2.1 La prima censura non può essere condivisa.
Come sopra chiarito, testualmente l’attestato prodotto in atti da parte ricorrente è stato espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 7 agosto 1980, n. 95, né poteva essere diversamente non essendo ancora intervenuta nel l’abrogazione del detto articolo intervenuta con la menzionata L.R. n. 25 del 1993 nè la modifica regionale sul sistema educativo e di formazione introdotta con la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 che ha espressamente abrogato l’intera L.R. n. 95/1980.
Quando il ricorrente ha chiesto il riconoscimento tuttavia, con istanza del 1° marzo 2012 era già intervenuta a livello nazionale la legge n. 42 del 1999 ed il DM 27 luglio 2000 di individuazione dei titoli che, conseguiti in base alla precedente normativa, erano da considerarsi equipollenti a quello di igienista dentale ex DM. n. 137 del 1999 intitolato appunto “Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale”.
Ma era anche già intervenuta nel 2001 la cd. Riforma del Titolo V della Costituzione che in pratica assegnando alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la materia sanitaria impediva che soltanto lo Stato proponesse norme in tema sanitario demandando ad apposito Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, accordo recepito col DPCM 26 luglio 2011.
In particolare tale decreto ministeriale stabilisce all’art. 1 che sono ammessi alla procedura di valutazione i titoli del pregresso ordinamento e secondo le modalità ed i criteri in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, considerato parte integrante del decreto stesso; e che stabilisce pure i requisiti che i titoli devono possedere per poter essere ammessi alla valutazione di equivalenza:
a) deve essere stato ottenuto a seguito di corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo (art. 2, comma 1, lett. a) D.P.C.M. 26.07.2011);
b) deve essere conseguito in conformità della normativa vigente all'epoca antecedente l'emanazione dei profili professionali (comma 1, art. 5, D.P.C.M. 26.07.2011);
c) deve essere stato conseguito prima del 17 marzo 1999 data di entrata in vigore della L. n. 42/1999 ed avere consentito l’esercizio professionale (comma 2, art. 5, DP.C.M. 26.07.2011).
Questi principi, come osservato dall’Amministrazione, non ricorrono nel caso in esame in quanto ancorchè la Scuola di Specializzazione per le Professioni Sanitarie in Bergamo fosse riconosciuta, la Regione Lombardia ad apposita interlocuzione del Ministero ha risposto che gli attestati di igienista dentale presso di essa conseguiti “fanno riferimento ad un percorso formativo non riconosciuto dalla Regione Lombardia” dato che l’attestato reca appunto il riferimento normativo all’art. 28 della L.R. n. 95/1980 e non all’art. 27 della stessa e rubricato testualmente “Riconoscimento dei corsi”, laddove l’art. 28 reca la rubrica “Registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale” e risulta abrogato dall’unico articolo della L.R. 12 agosto 1993, n. 25 recante tale modifica alla L.R. n. 95/1980.
La circostanza che nel momento in cui il ricorrente ha conseguito l’attestato in data 12 giugno 1993 l’art. 28 della L.R. n. 95/1980 non fosse stato ancora abrogato in realtà non prova nulla, perché si tratta pur sempre di un titolo conseguito a seguito di un Corso Libero di Formazione Professionale, laddove come osservato pure dall’Amministrazione la formazione dell'igienista dentale, quale figura sanitaria trova una prima disciplina organica a livello nazionale nel D.M. n. 30 del 26 gennaio 1988, che regolamentò la collocazione dell'Igienista dentale nel Servizio Sanitario nazionale, la natura e la durata dei corsi di formazione nonché le funzioni che l'operatore sanitario poteva svolgere.
Il titolo abilitante alle attività sanitarie e che dava accesso ai concorsi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per Igienista dentale era un "attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del S.S.N. cui si accedeva con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie".
Le attività formative messe in atto dalle singole Regioni finalizzate alla formazione dell'operatore sanitario Igienista dentale, hanno fatto riferimento al citato DM, conformando i contenuti dei corsi a quanto specificato dal comma 5, dell'articolo 1 del D.M. 26,01.1988, n. 30, ma nel caso in esame la "Scuola superiore di specializzazione per le professioni sanitarie" sita in via G.B. Moroni 255/a, a Bergamo non era qualificata quale presidio del S.S.N., sicchè l'attestato di specializzazione “Igienista Dentale” in possesso del ricorrente, anche sotto questo profilo, non può essere considerato tra i titoli che legittimamente hanno consentito l'esercizio professionale, in conformità all'ordinamento allora vigente, delle attività sanitarie proprie dell'Igienista dentale.
Di conseguenza la censura va respinta sotto tutti i profili.
2.2. Con la seconda doglianza parte ricorrente oppone che, come documentato e sostenuto non solo dal ricorrente ma anche dall’ente che ha rilasciato il titolo l’attestato è abilitante e quindi non si spiega il motivo per cui debba essere opposto un problema di riconoscimento di titolo abilitante, che al momento del suo conseguimento consentiva al ricorrente di lavorare subito.
Su questo punto l’Amministrazione ha osservato che la circostanza che dal 1993 al 2012, quando è stata presentata la domanda di equivalenza il ricorrente in realtà non abbia esercitato alcuna attività di carattere sanitario finisce per smentire in fatto la censura.
Ma anche l’attestato del Centro Studi Synapsy – Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Lombardia rilasciato al ricorrente in data 1° febbraio 2012 e che certificherebbe la durata del corso svolto dall’interessato e pari a due anni per 1200 ore in realtà non fa venir meno quanto opposto dal competente ufficio della Regione Lombardia e che cioè si tratta di un attestato ottenuto a seguito di un percorso formativo non riconosciuto dalla regione ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 95/1980, essendo stato svolto ai sensi dell’art. 28 della medesima norma regionale e cioè di un percorso formativo libero non riconoscibile nel sistema regionale.
Sotto questo profilo e a scanso di equivoci l’attestazione prodotta in atti da parte ricorrente non fa altro che dimostrare il numero di ore svolte e gli anni di applicazione, ma non dimostra la natura differente del corso a seguito del quale l’attestato è stato conseguito.
3. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto respinto.
4.La particolarità delle questioni trattate in ordine al passaggio da un regime normativo ad un altro di valutazione dei titoli formativi ai fini dell’esercizio professionale, appaiono giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierina Biancofiore | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO