Art. 112.
Agli insegnanti in servizio alla data di pubblicazione del presente Ordinamento con iscrizione al Monte-pensioni e' data facolta' di chiedere il riconoscimento, agli effetti della indennita' o della pensione dei servizi prestati anteriormente al presente Ordinamento negli asili d'infanzia, e nelle istituzioni di cui al precedente articolo 7, purche' ne facciano domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, entro due anni dalla data predetta.
Gli insegnanti che a tale data non si trovino in servizio potranno esercitare la facolta' di cui al comma precedente entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte-pensioni. Eguale facolta', da esercitarsi entro due anni dalla data dalla quale abbiano conseguita la Iscrizione al Monte-pensioni, e' concessa, agli insegnanti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento prestino servizio senza iscrizione al predetto Istituto.
Gli insegnanti di cui ai commi precedenti dovranno versare il contributo 16 per cento sullo stipendio annuo lordo effettivamente goduto alla data della assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte-pensioni immediatamente successiva al servizio riconosciuto, per un periodo di tempo uguale a quello di cui e' chiesto il riconoscimento.
Il versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma precedente sara' effettuato con le modalita' e con gli interessi stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo 30.
Agli insegnanti in servizio alla data di pubblicazione del presente Ordinamento con iscrizione al Monte-pensioni e' data facolta' di chiedere il riconoscimento, agli effetti della indennita' o della pensione dei servizi prestati anteriormente al presente Ordinamento negli asili d'infanzia, e nelle istituzioni di cui al precedente articolo 7, purche' ne facciano domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, entro due anni dalla data predetta.
Gli insegnanti che a tale data non si trovino in servizio potranno esercitare la facolta' di cui al comma precedente entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte-pensioni. Eguale facolta', da esercitarsi entro due anni dalla data dalla quale abbiano conseguita la Iscrizione al Monte-pensioni, e' concessa, agli insegnanti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento prestino servizio senza iscrizione al predetto Istituto.
Gli insegnanti di cui ai commi precedenti dovranno versare il contributo 16 per cento sullo stipendio annuo lordo effettivamente goduto alla data della assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte-pensioni immediatamente successiva al servizio riconosciuto, per un periodo di tempo uguale a quello di cui e' chiesto il riconoscimento.
Il versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma precedente sara' effettuato con le modalita' e con gli interessi stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo 30.