Articolo 27 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 gennaio 1998
Art. 27. (Disposizioni in tema di personale
dell'amministrazione finanziaria e della
Presidenza del Consiglio dei ministri). 1. All' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell' articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ".
2. L' articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , e' abrogato.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza lo- cale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi' previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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