Versione
1 gennaio 1998
1 gennaio 1998
Art. 27. (Disposizioni in tema di personale
dell'amministrazione finanziaria e della
Presidenza del Consiglio dei ministri). 1. All' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell' articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ".
2. L' articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , e' abrogato.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza lo- cale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi' previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.
dell'amministrazione finanziaria e della
Presidenza del Consiglio dei ministri). 1. All' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell' articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ".
2. L' articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , e' abrogato.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza lo- cale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi' previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.
Commentario • 1
- 1. D.P.R., 08/12/2007 n° 265Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008 · 0.7250068
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., sentenza 07/02/2000, n. 35Provvedimento: […] L'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione ha poi ritenuto che nel quesito referendario non deve essere compresa la norma primaria di delegificazione, in quanto nessuno dei criteri contenuti nei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge n. 449 del 1997 coinvolge il punto relativo alla natura militare del Corpo della AR di FI. […]Leggi di più...
- richiesta di 'referendum' abrogativo·
- ordinamento·
- inammissibilita' della richiesta.·
- carattere militare del corpo·
- guardia di finanza·
- giudizio di ammissibilità·
- inidoneita' del quesito a conseguire l'obiettivo proposto