Decreto cautelare 22 settembre 2021
Decreto cautelare 30 settembre 2021
Decreto cautelare 14 ottobre 2021
Decreto presidenziale 12 novembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza breve 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 14/10/2021, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/10/2021
N. 00981/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei provvedimenti di accertamento della inottemperanza all'obbligo vaccinale e di sospensione dall'esercizio della convenzione di medico di base emessi -OMISSIS-
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, assistiti da istanza cautelare ex art. 56 c.p.a., presentati da-OMISSIS-il 14/10/2021:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 8.10.2021 del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica della -OMISSIS-, firmato dal Dirigente -OMISSIS-, asseritamente reso inottemperanza al Decreto cautelare monocratico n. 504/2021, del 30.9.2021;
del provvedimento di ri-accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale emesso dalla Ulss 3 –Serenissima, prot. n.-OMISSIS- del 13.10.2021, firmato dal -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la terza richiesta di misure cautelari monocratiche, ai sensi del’art.56 c.p.a., depositata in data 14.10.2021, contestualmente alla proposizione di nuovi motivi aggiunti, parimenti notificati via pec in data 14.10.2021, all’esito della nuova determinazione assunta dall’amministrazione, per effetto della rivalutazione della situazione rappresentata dal ricorrente, attraverso la documentazione medica allegata, in ordine alla possibile esenzione dall’obbligo vaccinale;
ribadito quanto già osservato nei precedenti decreti monocratici ossia che non può essere demandata a questo giudice – a maggior ragione in sede monocratica, in assenza del necessario contraddittorio fra le parti - la valutazione circa la rilevanza, ai fini della permanenza dell’obbligo vaccinale, della documentazione medica prodotta dall’interessato e quindi delle valutazioni espresse dall’amministrazione a tale specifico riguardo;
atteso, altresì’, il nuovo giudizio espresso dall’amministrazione, in esito al quale per il ricorrente, pur tenendo conto dei pregressi episodi di reazione allergica documentati, sarebbe possibile effettuare la vaccinazione mediante somministrazione in ambiente protetto, ossia .- a quanto è dato desumere – sotto stretto controllo medico;
ribadito ancora una volta che, pur comprendendo le ragioni di parte ricorrente, permane la necessità di operare il bilanciamento degli opposti interessi nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria, bilanciamento che – pur dando atto dell’andamento della campagna vaccinale e della curva epidemiologica – comunque non consente di privilegiare quello personale del ricorrente rispetto a quello generale della salute pubblica, proprio in considerazione dell’attività dallo stesso esercitata a stretto contatto con pazienti;
precisato che l’avvenuta notificazione dei presenti motivi aggiunti in data 14 ottobre 2021 determina, per la trattazione collegiale, nel rispetto del disposto di cui all’art. 55, comma 5 c.p.a., la fissazione alla prima camera di consiglio utile, individuabile, nel rispetto dei termini a difesa, in quella del prossimo 17 novembre 2021;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche proposte con i motivi aggiunti notificati e depositati in data 14 ottobre 2021 e conseguentemente fissa per la trattazione collegiale dei motivi aggiunti la camera di consiglio del 17 novembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia il giorno 14 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.