Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 334/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta a ruolo il 24/02/2022 al numero 334/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 12/2022 emessa dal Tribunale di Firenze il 3.1.2022 pendente fra
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUNTINI Parte_1 C.F._1
ENRICO ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GALLIGANI RENZO
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto e proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. Parte_1 Parte_2
617 c.c. per sentire accertare la nullità del procedimento esecutivo immobiliare
l'illegittimità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato.
L'istituto opposto si costituiva contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 12/2022 il Tribunale di Firenze respingeva l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal e della condannandoli alla refusione delle Pt_1 Parte_2 spese di lite. ha appellato la sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, riforma della sentenza impugnata: NEL
MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità dell'intero procedimento esecutivo per tutti i motivi sopra esposti e/o per l'illegittimità del decreto di trasferimento per i motivi meglio esposti sotto il punto 3) della narrativa;
IN OGNI CASO: condannare il convenuto alla rifusione delle spese ed onorari del procedimento, oltre accessori come per legge”.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Omessa pronuncia in ordine alla censura del primo grado relativa alla violazione della normativa volta a stabilire il prezzo e/o il valore di assegnazione di cui al disposto degli artt. 588 e 589 c.c. previgenti alla riforma di cui alla l. n. 132/2015;
II) Erroneo rigetto della censura del primo grado relativo alla nullità del procedimento per non avere il delegato alla vendita notificato l'ordinanza di vendita al debitore, ordinanza della quale il debitore non ha mai avuto conoscenza legale.
III) Erroneo rigetto della censura di primo grado relativa alla nullità del decreto di trasferimento e degli atti successivi, per il richiamo ad un'istanza di assegnazione inesistente, non risultando depositata in cancelleria o sulla piattaforma telematica
Si è costituita , chiedendo di Controparte_1 dichiarare l'impugnazione inammissibile ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. o/o di rigettarla, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
All'udienza del 17.12.2024 la Corte ha sollevato d'ufficio la questione dell'inammissibilità dell'appello, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi. La difesa della parte appellante si è dichiarata remissiva sulla eccezione di inammissibilità dell'appello. La difesa della parte appellata ha concluso per l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.. Quindi la Corte ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Ritenuto in diritto *
L'appello va dichiarato inammissibile ex art. 618, terzo comma, c.p.c.
Va premesso che, come è noto, «in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al
"petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva»
(cfr., per tutte, Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017)
Non vi è dubbio che nella fattispecie si verta in materia di opposizione agli atti esecutivi, non investendo, le ragioni dell'opposizione, il diritto del creditore ad agire in via esecutiva ed in tal senso, peraltro, è stata qualificata dagli stessi originari opponenti.
In ogni caso, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui «l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post"»
(così, per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007).
Ebbene, nella fattispecie il giudice ha espressamente qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi: ne consegue che la sentenza è inappellabile ai sensi dell'art 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. (cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003,
n. 5506; conforme Cass. 18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile 2003, n. 5506, n. 9696, Cass. n. 11308 del 2011).
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (vista la pronuncia in rito) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 17/12/2024
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.