Decreto cautelare 23 marzo 2020
Sentenza 9 agosto 2021
Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/04/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02927/2025REG.PROV.COLL.
N. 02103/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2103 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS- quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Teodora Marocco e Santa Scoccimarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Lombardia, Dipartimento di Milano e Brianza, non costituite in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione terza) n. 1897/2021, resa tra le parti.
.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Teodora Marocco, Santa Scoccimarro e Angela Bartolomeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti aventi ad oggetto:
a) il provvedimento del Comune di Milano PG -OMISSIS- del 08/10/2019, recante “ Procedimento amministrativo per inquinamento acustico causato dall’attività del Bar Tabacchi -OMISSIS- ”, unitamente agli atti presupposti, tra cui il rapporto ARPA del 25/07/2019;
b) i provvedimenti PG -OMISSIS- e PG -OMISSIS- del 13/12/2019, aventi ad oggetto, rispettivamente, la rettifica dell’ordinanza P.G. -OMISSIS- del 08/10/2019 e il rigetto della richiesta di annullamento della medesima;
c) la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto degli atti e provvedimenti impugnati.
2. Con gli atti sopra indicati il Comune di Milano imponeva all’interessata una serie di prescrizioni e limitazioni al fine di contenere l’inquinamento acustico derivante dall’attività svolta presso il “Bar Tabacchi -OMISSIS-”, ubicato in -OMISSIS-.
3. Con ricorso di primo grado, integrato da successivi motivi aggiunti, la signora -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dei provvedimenti per le seguenti ragioni:
I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 447/95, DEL DM 16MARZO 1998, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PUNTO 12 DELL’ALLEGATO A, DEL DPCM 1MARZO 1991 E DEL DPCM14NOVEMBRE 1997- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONEDI FATTO;
III. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO, ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ – ECCESSO DI POTERE PERABNORMITÀ E SVIAMENTO–VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 107DEL D.LGS. N. 267/2000-ECCESSO DI POTERE PERCARENZA DI POTERE E INCOMPETENZA
4. Il T.a.r. per la Lombardia, sezione III, con sentenza n. 1897 del 9 agosto 2021 dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, in conseguenza della sopravvenuta adozione dell’ordinanza datata 13 dicembre 2019, impugnata con i motivi aggiunti, che « revoca e sostituisce a tutti gli effetti la previgente ordinanza di inibizione P.G. -OMISSIS- del 08/10/2019 »; respingeva i motivi aggiunti, ritenendo insussistenti i vizi di difetto di istruttoria, di contraddittorietà degli atti e di carenza di potere; dichiarava, infine, l’inammissibilità della domanda risarcitoria per genericità della medesima, rilevandone, altresì, l’infondatezza per insussistenza degli elementi costitutivi di cui all’art. 2043 c.c., con particolare riguardo all’allegazione e alla dimostrazione del danno e del suo ammontare.
5. La ricorrente ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando i seguenti motivi:
I. Primo motivo di appello, relativo al rigetto del primo, secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, come riproposti (in via diretta e derivata) nei motivi aggiunti avverso l’Ordinanza 13 dicembre 2019. Nella zona di -OMISSIS- insistono numerosi locali, sicché è impossibile-contrariamente a quanto ritenuto sia dal T.a.r. che dal comune-che le persone presenti nella via potessero essere riferite univocamente al bar -OMISSIS-. Le rilevazioni dell’Arpa, inoltre, non sono in linea con la metodologia prevista dalla legge per il rilievo del rumore differenziale.
II. Secondo motivo di appello, relativo al rigetto del quarto motivo dedotto nei motivi aggiunti come vizio proprio dell’Ordinanza 13 dicembre 2019. Il T.a.r. ha sbrigativamente respinto il quarto motivo, glissando del tutto sulla sua prima parte, relativa al fatto accertato che dal gennaio 2019 solo uno dei locali oggetto di verifica (Pesa Pubblica) è sito in -OMISSIS-, mentre gli altri nove insistenti in tale via non risultavano essere interessati da controlli, nonostante l’asserita problematica afferente alla via medesima. Per contro, il giudice si è focalizzato su una questione di contorno, relativa alle risultanze delle verifiche in via Lecco (e non -OMISSIS-), travisandone le evidenze;
III. Terzo motivo di appello, relativo al rigetto del quinto motivo dedotto nei motivi aggiunti come vizio proprio dell’Ordinanza 13 dicembre 2019. Il T.a.r. ha travisato i motivi di ricorso, laddove afferma la legittimità dell’ordinanza 13 dicembre 2019, ricorrendo alla giurisprudenza in materia ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/95, a cui, tuttavia, non sono riconducibili le ordinanze impugnate. In relazione a problematiche interessate da fenomeni di aggregazione notturna, lo strumento previsto dalla legge, al ricorrere dei presupposti, sarebbe l’ordinanza temporanea e generale emanabile solo dal sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 7 bis, d.lgs 267/2000).
6. Con ordinanza n. 1642/2022 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
7.1. L’ARPA Lombardia non si è costituita in giudizio.
8. Nel corso del giudizio l’appellante ha depositato documentazione fotografica inerente allo stato attuale dei luoghi e memoria di replica, insistendo per l’accoglimento.
9. All’udienza di smaltimento del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, si osserva che l’appellante non ha espressamente impugnato i capi della sentenza recanti le statuizioni di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e di inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria.
10.1. Su tali capi si è, quindi, formato il giudicato interno.
11. Premesso quanto sopra, l’appello è fondato.
12. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l’istruttoria svolta dall’amministrazione non consente di riferire, in via univoca ed esclusiva, il rumore antropico di -OMISSIS- all’attività svolta dall’appellante.
13. Al riguardo si richiamano:
a) il rapporto di sopralluogo della polizia municipale del 17 luglio 2019 (doc. 17 produzione primo grado comune di Milano) e la documentazione fotografica ad esso allegata, dai quali non emerge che le numerose persone presenti nella via (circa duecento, come specificato nel verbale) siano qualificabili con certezza come avventori del “Bar -OMISSIS-”. Non costituisce elemento comprovante siffatta univoca riconducibilità nemmeno il continuo “andirivieni” di clienti e di personale, descritto nel verbale di sopralluogo, poiché esso è comune ad ogni attività di somministrazione di alimenti e di bevande, esercitata anche da altri locali di -OMISSIS-;
b) la relazione Arpa (doc. 16 produzione primo grado Comune) da cui risulta che, nel corso dei rilievi effettuati, erano in funzione altri pubblici esercizi, tra cui uno (-OMISSIS-) sito nella stessa -OMISSIS- e dotato, al pari del “Bar -OMISSIS-” di un’area esterna attrezzata, ma ritenuto da Arpa “ comunque ininfluente rispetto al recettore ”, senza specificazione della ragione;
c) le modalità di determinazione del superamento del valore limite differenziale descritte nella citata relazione (cfr. paragrafo “ livelli di rumore misurati ”) da cui risulta che il livello di rumore residuo non è stato misurato in un contesto temporale identico a quello del rumore ambientale (ossia alle ore 23,19, sebbene giorno diverso) bensì 58 minuti dopo la misurazione di questo (alle ore 1,17) allorché sia il traffico veicolare che il numero degli avventori dei locali e delle persone in strada erano fisiologicamente ridotti, stante l’ora tarda.
14. Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., i provvedimenti impugnati sono viziati da difetto di istruttoria e di motivazione per il mancato accertamento dell’esclusiva riconducibilità del rumore antropico all’attività dell’appellante e per l’omessa considerazione delle sorgenti alternative costituite dagli altri numerosi locali ubicati nella medesima -OMISSIS-.
15. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata devono essere accolti i motivi aggiunti proposti in primo grado con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (PG -OMISSIS- e PG -OMISSIS- del 13/12/2019).
16. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i motivi aggiunti proposti in primo grado, annullando i provvedimenti impugnati (PG -OMISSIS- e PG -OMISSIS- del 13/12/2019).
Condanna il Comune di Milano e l’Arpa Lombardia, in solido tra loro, al pagamento a favore della signora -OMISSIS- delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.