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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA GH CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15258/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. IPPOLITA SFORZA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ELISABETTA Parte_2 C.F._2
SACCHETTO;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “ I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali e la divisione della comunione legale esistente e quale elemento funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/87, concordano che la sig.ra si impegna a trasferire al sig. Parte_1 Parte_2 che accetta, dopo l'udienza fissata per la fase divorzile, il 20% di sua proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Brescia, Via Michelangelo n. 289 – Interno 1 – in modo che la proprietà resti in capo al marito al 70% ed alla moglie al 30 % -, così come disciplinato al punto 1) delle condizioni di divorzio;
3) La sig.ra riconosce il diritto di abitazione del sig. resso l'immobile sito in Brescia, Via Pt_1 Pt_2 Michelangelo n. 289 – Interno 1 con valenza vita natural durante, rinunciando a qualunque richiesta di indennità di occupazione.
Le spese di manutenzione ordinaria relative al predetto immobile verranno sostenute dal sig. Pt_2 quelle relative alla manutenzione straordinaria seguono le rispettive quote;
4) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione della comunione dei beni e di non aver alcuna ulteriore pretesa, fermo l'esatto adempimento in sede divorzile della cessione immobiliare di cui sopra;
5) I coniugi rinunciano a reciproche pretese di carattere economico essendo entrambi economicamente indipendenti;
6) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti;
7) I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emanata sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/11/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 225, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
HE IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA GH CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15258/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. IPPOLITA SFORZA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ELISABETTA Parte_2 C.F._2
SACCHETTO;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “ I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali e la divisione della comunione legale esistente e quale elemento funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/87, concordano che la sig.ra si impegna a trasferire al sig. Parte_1 Parte_2 che accetta, dopo l'udienza fissata per la fase divorzile, il 20% di sua proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Brescia, Via Michelangelo n. 289 – Interno 1 – in modo che la proprietà resti in capo al marito al 70% ed alla moglie al 30 % -, così come disciplinato al punto 1) delle condizioni di divorzio;
3) La sig.ra riconosce il diritto di abitazione del sig. resso l'immobile sito in Brescia, Via Pt_1 Pt_2 Michelangelo n. 289 – Interno 1 con valenza vita natural durante, rinunciando a qualunque richiesta di indennità di occupazione.
Le spese di manutenzione ordinaria relative al predetto immobile verranno sostenute dal sig. Pt_2 quelle relative alla manutenzione straordinaria seguono le rispettive quote;
4) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione della comunione dei beni e di non aver alcuna ulteriore pretesa, fermo l'esatto adempimento in sede divorzile della cessione immobiliare di cui sopra;
5) I coniugi rinunciano a reciproche pretese di carattere economico essendo entrambi economicamente indipendenti;
6) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti;
7) I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emanata sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/11/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 225, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
HE IO