Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7203 /2023 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Chiara Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7203 /2023 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CATTINELLI LUCA , come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. CATTINELLI LUCA , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti : “ Pronunciare sentenza di divorzio tra le parti, cessazione degli effetti civili
del matrimonio in atti, registrato presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Vicenza, numero 442, parte II, serie A dell'anno 1973, mandando la Cancelleria per le
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vicenza e procedendo così a
tutte le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa a carico della IG.ra . Parte_1
Non c'è alcun genere di rivendicazione o questione di natura economica e patrimoniale tra
le parti
I IGg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 07/07/1973 in VICENZA con atto trascritto presso il
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vicenza, numero 442, parte II,
serie A dell'anno 1973. Dalla loro unione non sono nati figli.
Nel presente giudizio è già stata emessa sentenza di separazione consensuale
(415/24) passata in giudicato, con omologa della separazione, all'esito della udienza cartolare del 26.1.2024.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza del 26.1.24.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite a carico della IG.ra
. Parte_1
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 07/07/1973 in VICENZA e
[...] Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1973
numero 442, parte II, serie A;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite a carico della IG.ra . Parte_1
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 26/11/2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti