Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 22/01/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09852/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9852 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del decreto ministeriale n. -OMISSIS- dell’8 aprile 2020 con il quale è stata rigettata l’istanza proposta dall'odierno ricorrente ex art 9, comma 1, lett. f) della L. n. 91/92 per la concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 9 giugno 2015 il sig. -OMISSIS- inoltrava istanza di concessione di cittadinanza italiana ex art 9, comma 1 lett. f), legge n. 91/1992 - repertoriata con -OMISSIS-, corredandola della prescritta documentazione.
In data 14 novembre 2019 gli veniva notificata, da parte dell'Amministrazione adita, ex art. 10 bis L. n. 241/90, comunicazione di avvio di procedimento di rigetto della sua domanda di cittadinanza per insufficienza reddituale del nucleo familiare.
Malgrado la presentazione di osservazioni, il Ministro dell’Interno con provvedimento dell’8 aprile 2020, rigettava l'istanza proposta dal sig. -OMISSIS- così motivando il proprio provvedimento:
“... Vista la documentazione esibita a corredo della domanda stessa dalla quale si evince un ammontare reddituale inferiore ai parametri........Visto il preavviso di diniego inviato all'interessato.....ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dal legale dell'interessato in quanto la capienza reddituale va posseduta nel triennio antecedente l'istanza e deve permanere nel tempo così da atteggiarsi come continuità reddituale che nel caso di specie difetta.......considerato che la concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art 9 della citata legge n. 91/1992 comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale, ritenuto che non si ravvisa la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello del richiedente....decreta il rigetto della domanda ”.
Avverso il predetto provvedimento negativo il sig. -OMISSIS- ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per incongrua, irragionevole ed errata motivazione, insufficiente istruttoria, uso incongruo della discrezionalità da parte della PA e violazione del principio di proporzionalità: in quanto sarebbe mancata da parte dell’amministrazione, oltre all’affermazione dell’insufficienza reddituale in capo al nucleo familiare dell’odierno ricorrente, in realtà concretatasi in una insufficienza limitata al solo anno 2014, una motivata e globale valutazione del caso di specie, difettando la considerazione degli aspetti riguardanti il percorso di vita compiuto dallo stesso negli oltre 20 anni di presenza sul territorio nazionale.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituto il Ministero dell’Interno.
Con memoria depositata il 27 novembre 2024 il ricorrente ha insistito nelle richieste di accoglimento del ricorso.
All’udienza del 17 gennaio 2024, tenutasi in modalità telematica, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti che seguono.
In via preliminare, si rende necessario rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ripetutamente condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma sez. V bis, nn. 14163/2023 e 14172/2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientri anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale, peraltro, va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.
Segnatamente, l’Amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007 a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia - ha assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia.
Il parametro cui si conforma la P.A. individua, cioè, una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
D’altronde, tale soglia reddituale non è stata creata arbitrariamente dalla giurisprudenza, in quanto assume, quale parametro di riferimento, il livello reddituale minimo previsto, cautelativamente, dall'art 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che richiede, appunto, il possesso “di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria” (cfr. livello individuato quale soglia dall’art. 24 legge 40/1998).
Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui, l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti art. 9 e 29 d.lgs n. 286/1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della “residenza legale”).
Si tratta, peraltro, di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che il Tribunale ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n.1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “ il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
In definitiva, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
Ciò posto, valga altresì precisare che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma deve anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, ex plurimis, Tar Lazio, sez. V bis, n. 1698/2022; Cons. St., sez. III, n. 4372/2019).
L’orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza al riguardo è stato recepito dallo stesso Ministero dell’Interno, che, nella circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, diramata agli Uffici competenti, ha ribadito che è necessario, “ nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito ”.
La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.
Con riguardo al caso in esame l’Amministrazione ha genericamente motivato il diniego per la ritenuta insufficienza del reddito rispetto ai parametri indicati.
Ebbene, con riguardo al caso di specie ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia omesso di valutare adeguatamente i redditi percepiti - e fiscalmente dichiarati dal richiedente - tenuto conto che dalla documentazione prodotta in atti, relativa sia al triennio anteriore che a quello successivo alla presentazione della domanda, risulta che l’istante ha dichiarato redditi ampiamente al di sopra della ridetta soglia minima, fatta eccezione per l’annualità 2014, ove lo stesso ha percepito redditi per € 8478,00 per l’intero nucleo familiare.
Detta flessione reddituale si è rivelata, alla luce della documentazione presentata, del tutto occasionale e, soprattutto, negli anni immediatamente antecedenti all’adozione del provvedimento di diniego impugnato (2020) è risultata ampiamente superata (redditi 2017 ( CUD 2018) per € 18.963,50; redditi al 2018 ( CUD 2019) per € 15.340,49 e redditi 2019 ( sino a quel momento percepiti) per € 14.852,00, laddove in base ai parametri di legge vigenti, era richiesto un reddito annuo pari almeno ad € 12.394,05.
In relazione a tali produzioni l’amministrazione non ha svolto difese, restando la sua posizione cristallizzata nella generica motivazione del provvedimento di diniego, ove si afferma apoditticamente che dalla documentazione a corredo della domanda “ si evince un ammontare reddituale inferiore ai parametri sopracitati ”.
Ne consegue che – nella specie - la percezione di un reddito inferiore alla soglia minima soltanto per l’anno 2014 appare ampiamente compensata dai redditi percepiti per tutte le altre annualità ricadenti nel “periodo di osservazione”, ossia non solo il triennio anteriore alla domanda ma anche l’arco temporale successivo sino all’adozione del diniego, in cui il ricorrente ha dimostrato di mantenere una media annua ampiamente superiore a quanto necessario.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, sebbene la carenza di un reddito sufficiente anche per un solo anno possa in astratto legittimamente giustificare il provvedimento di diniego, nondimeno nel caso in esame il Ministero, in una siffatta ipotesi, avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali, abbia comunque valutato la complessiva situazione reddituale dell’istante inidonea a garantirgli stabilmente l’autosufficienza economica per tutto il suindicato periodo di osservazione preso in esame (in termini TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 18.08.2022, n. 11186).
In questa prospettiva si rende opportuno precisare che, se da un lato lo straniero deve dimostrare di essere in possesso del requisito reddituale in modo stabile e continuativo fino al momento del giuramento, dall’altro lato, anche alla stregua di quanto ribadito da un recente parere del Consiglio di Stato, sez. I., n. 1757/2022, “ la valutazione del requisito reddituale deve essere condotta con ragionevolezza e, pertanto, l’Amministrazione ben può procedere con più flessibilità laddove dall’insieme degli elementi disponibili si accerti che il requisito era soddisfatto nel triennio antecedente l’istanza e che la successiva flessione reddituale sia contenuta per un breve periodo ed entro limiti accettabili ”.
In ultima analisi, alla luce dei rilievi innanzi descritti, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per i censurati vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere, atteso che i redditi percepiti e fiscalmente dichiarati dal ricorrente risultano tutti ampiamente superiori alla soglia minima per tutti gli anni di imposta ricadenti nel “periodo di osservazione” fatta eccezione per il solo anno di imposta 2014, in cui si è registrata una flessione, circostanza che, tuttavia, avrebbe richiesto una più approfondita ponderazione in sede istruttoria e, conseguentemente, un obbligo motivazionale aggravato al fine di esternare compiutamente le ragioni concrete poste alla base del giudizio prognostico negativo sull’autosufficienza economica del richiedente.
In conclusione, in accoglimento del ricorso proposto, il prefato diniego deve essere annullato, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rivalutare l’istanza del ricorrente secondo i principi e i criteri sopra enunciati.
Alla luce della controvertibilità delle questioni trattate, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla ai fini del riesame il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 - - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.