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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott.
Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15677/2024 del R.G.
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Adelaide Muscolo;
ricorrente
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1
p.t.;
resistente contumace
Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e di diritto
La ricorrente allegava che aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 26.05.2005 (cfr. estratto contributivo in Controparte_2
atti); che con sentenza n. 6144/2019 del 6.12.2019 la Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ella ricorrente e l' a decorrere dalla data di instaurazione del suddetto primo Controparte_2
contratto, ordinando il ripristino della funzionalità del rapporto;
che tale sentenza era passata in giudicato (cfr. ordinanza n. 33139/2021 del 10.11.2021 della Corte di
Cassazione).
Aggiungeva che con comunicazione datata 22.6.2023 l in Controparte_2
amministrazione straordinaria, le aveva intimato il licenziamento (cfr. comunicazione in atti); che aveva proposto il 27.6.2023 domanda amministrativa all' per fruire CP_1
1 della NASpI;
che l' aveva rigettato la domanda (cfr. doc. in atti); che CP_1
infruttuoso era stato il ricorso amministrativo proposto il 8.7.2024.
L' , ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva. CP_1
La domanda è fondata.
Deve applicarsi al caso in esame l'art. 3 del d. lgs. 22/2015 che dispone: “1. La
NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022…”.
La ricorrente può far valere sia il requisito della perdita involontaria della propria occupazione sia il requisito contributivo.
Infatti per quanto attiene a quest'ultimo in ragione della suddetta sentenza della Corte di appello di Napoli-sez. lavoro (cfr. doc. in atti) è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l a decorrere Controparte_2
dalla data di instaurazione del suddetto primo contratto e pertanto fin dall'anno 2005; il rapporto lavorativo è poi cessato solo a seguito del licenziamento (cfr. comunicazione in atti del 22.6.2023).
Deve anche precisarsi che per quanto attiene al suddetto requisito contributivo il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. consiste nel garantire al lavoratore le prestazioni previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi.
2 Nella fattispecie concreta in esame - a fronte della cessazione del rapporto solo a seguito della ricezione della comunicazione di licenziamento datata 22.6.2023 - deve anche rilevarsi che all' è stato comunicato il 8.7.2024 il ricorso amministrativo, CP_1
la sentenza n. 6144/2019 del 6.12.2019 la Corte d'Appello di Napoli che ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'
[...]
l'ordinanza n. 33139/2021 del 10.11.2021 della Corte di Cassazione). CP_2
Pertanto alla data della ricezione della suddetta documentazione non era ancora maturata la prescrizione quinquennale del diritto all'erogazione della contribuzione.
L' , rimasto contumace, non ha prodotto alcuna documentazione inerente al CP_1
pagamento della prestazione.
Nel caso che ci occupa deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha provato la sussistenza dei requisiti per fruire della NASpI, disciplinata dal d. lgs. 22/2015 e, non avendo l' prodotto CP_1
documentazione relativa al pagamento della prestazione, deve condannarsi lo stesso al pagamento, in favore del ricorrente, della NASpI in ragione Controparte_3
della domanda amministrativa proposta il 27.6.2023.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e,
3 per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002).
Per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 l'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della “Nuova prestazione CP_1
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” in ragione della domanda amministrativa proposta il 27.6.2023, oltre interessi legali secondo quanto indicato in motivazione;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in €2.362,70, oltre CP_1
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott.
Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15677/2024 del R.G.
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Adelaide Muscolo;
ricorrente
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1
p.t.;
resistente contumace
Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e di diritto
La ricorrente allegava che aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 26.05.2005 (cfr. estratto contributivo in Controparte_2
atti); che con sentenza n. 6144/2019 del 6.12.2019 la Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ella ricorrente e l' a decorrere dalla data di instaurazione del suddetto primo Controparte_2
contratto, ordinando il ripristino della funzionalità del rapporto;
che tale sentenza era passata in giudicato (cfr. ordinanza n. 33139/2021 del 10.11.2021 della Corte di
Cassazione).
Aggiungeva che con comunicazione datata 22.6.2023 l in Controparte_2
amministrazione straordinaria, le aveva intimato il licenziamento (cfr. comunicazione in atti); che aveva proposto il 27.6.2023 domanda amministrativa all' per fruire CP_1
1 della NASpI;
che l' aveva rigettato la domanda (cfr. doc. in atti); che CP_1
infruttuoso era stato il ricorso amministrativo proposto il 8.7.2024.
L' , ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva. CP_1
La domanda è fondata.
Deve applicarsi al caso in esame l'art. 3 del d. lgs. 22/2015 che dispone: “1. La
NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022…”.
La ricorrente può far valere sia il requisito della perdita involontaria della propria occupazione sia il requisito contributivo.
Infatti per quanto attiene a quest'ultimo in ragione della suddetta sentenza della Corte di appello di Napoli-sez. lavoro (cfr. doc. in atti) è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l a decorrere Controparte_2
dalla data di instaurazione del suddetto primo contratto e pertanto fin dall'anno 2005; il rapporto lavorativo è poi cessato solo a seguito del licenziamento (cfr. comunicazione in atti del 22.6.2023).
Deve anche precisarsi che per quanto attiene al suddetto requisito contributivo il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. consiste nel garantire al lavoratore le prestazioni previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi.
2 Nella fattispecie concreta in esame - a fronte della cessazione del rapporto solo a seguito della ricezione della comunicazione di licenziamento datata 22.6.2023 - deve anche rilevarsi che all' è stato comunicato il 8.7.2024 il ricorso amministrativo, CP_1
la sentenza n. 6144/2019 del 6.12.2019 la Corte d'Appello di Napoli che ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'
[...]
l'ordinanza n. 33139/2021 del 10.11.2021 della Corte di Cassazione). CP_2
Pertanto alla data della ricezione della suddetta documentazione non era ancora maturata la prescrizione quinquennale del diritto all'erogazione della contribuzione.
L' , rimasto contumace, non ha prodotto alcuna documentazione inerente al CP_1
pagamento della prestazione.
Nel caso che ci occupa deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha provato la sussistenza dei requisiti per fruire della NASpI, disciplinata dal d. lgs. 22/2015 e, non avendo l' prodotto CP_1
documentazione relativa al pagamento della prestazione, deve condannarsi lo stesso al pagamento, in favore del ricorrente, della NASpI in ragione Controparte_3
della domanda amministrativa proposta il 27.6.2023.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e,
3 per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002).
Per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 l'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della “Nuova prestazione CP_1
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” in ragione della domanda amministrativa proposta il 27.6.2023, oltre interessi legali secondo quanto indicato in motivazione;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in €2.362,70, oltre CP_1
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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