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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9557 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 35473/2025
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 35473 DELL'ANNO 2025 TRA
C.F. e P. IVA con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Gaetano de Castillia n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale in tutti i diritti di Controparte_1
già identificata con C.F. e P. IVA rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2
Barbara Paola RA, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 5 novembre 2025, per atto Notaio , Rep. N. 71380 Racc. N. 21007, Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in proprio e nella qualità di Controparte_2 C.F._1 titolare dell'impresa individuale “ ”, P. IVA Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale in AD (CE) – cap. 81024- via Mastrantuono n. 27, PEC:
, nato a [...] il Email_1 Controparte_2
10.03.1980, C.F. , in proprio e nella qualità di titolare C.F._1 dell'impresa individuale “ ”, P. IVA Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE
Oggi in data 10/12/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale. 2con atto per Notaio di Milano del 25 settembre 2025, Rep. N. 71195 e Racc. n. 20920 (che qui si allega), Persona_1 [...] i è fusa per incorporazione in subentrando quest'ultima in tutti i diritti Controparte_3 Parte_1 sostanziali e nei rapporti processuali della prima;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> -Per la parte attrice (già Parte_1 Controparte_3
compare l'Avvocato FERRARIS BARBARA che dà atto della fusione per
[...] incorporazione della . Controparte_4
-Per parte convenuta , nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. , in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa C.F._1 individuale ”, P. IVA nessuno compare né si Controparte_2 P.IVA_3 costituisce.
La difesa di parte ricorrente rappresenta che i beni non sono stati restituiti e nulla è stato pagato nelle more dalla parte resistente oggi contumace.
Il Giudice invita il legale comparso a discutere la causa.
La difesa comparsa procede alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio autorizzando il legale comparso ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 10/12/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che la difesa patrocinante si è allontanata e non risulta, allo stato, immediatamente reperibile, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in
Cancelleria. Milano il 10/12/2025 .
Il Giudice Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> RG n. 35473/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(già Parte_1 Controparte_5 [...]
già C.F. Controparte_3 Controparte_6
e P. IVA , con sede legale in Torino, corso Inghilterra n. 3, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Milano, via Daverio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Barbara Paola
RA del Foro di Milano (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende (PEC Email_2
RICORRENTE
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO 3 Con atto per Notaio di Milano del 25 settembre 2025, Rep. N. 71195 e Racc. n. 20920 (che qui si allega), Persona_1 [...] i è fusa per incorporazione in subentrando quest'ultima in tutti i diritti Controparte_3 Parte_1 sostanziali e nei rapporti processuali della prima;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale C.F._1
“ ”, P. IVA con sede legale in AD Controparte_2 P.IVA_3
(CE) – cap. 81024- via Mastrantuono n. 27, PEC: Email_1
RESISTENTE
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
Oggetto: Locazione di beni mobili. CONCLUSIONI come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite qui di seguito riprodotte in copia:
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE4--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte attrice ricorrente premetteva che in data 05/08/2020, (poi divenuta Controparte_6 [...]
) ha sottoscritto con l'impresa individuale Controparte_7
“ ” in qualità di conduttrice, il contratto di locazione n. Controparte_2
20200727033, avente durata di mesi 48 ed in oggetto i seguenti beni: nr. 1 cucina Silko 80x70x88h; nr. 1 vetrina porta ingredienti Offcar 200x35x25h; nr. 1 base frigo 4 porte motore esterno Everlasting 214x70x88h; nr. 1 lavello inox Amitek 140x70x85h; nr. 1 cappa inox 4 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> 250x55x90h; nr. 1 armadio frigo Amitek 75x85x200h; nr. 1 vetrina bibite Parte_2
Fusco 60x60x185h (doc. 3); Evidenziava che sia il D.D.T. (doc. 4) sia il verbale di consegna ed accettazione in calce al Contratto attestavano la avvenuta consegna, oltre che l'istallazione ed il collaudo, dei beni concessi in locazione alla conduttrice. La parte ricorrente era ed è proprietaria dei beni oggetto del contratto, avendoli acquistati dal fornitore allo scopo di concederli in locazione alla resistente (fattura di acquisto, doc. 4) e la si era resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse da per i canoni CP_2 CP_7 di locazione pattuiti nel contratto, pertanto la locatrice comunicava la risoluzione di CP_7 diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione PEC del 20 marzo 2023 (doc. 5) e come parzialmente rettificata giusta PEC del 21 giugno 2024 con esclusivo riferimento agli importi dovuti per fatture insolute e penale, ferma e ribadita l'efficacia della risoluzione già comunicata (doc. 6). La conduttrice lasciava detta intimazione totalmente priva di riscontro, restando così tenuta: a restituire i beni strumentali oggetto del Contratto, così come previsto dagli artt. 10 e 13 dello stesso;
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €#8.871,42# così composta:
-€4.828,32 per le n. 30 fatture insolute comprensive di IVA e quivi: n. 64485 del 1° ottobre 2020 di € 284,87 di cui l'importo insoluto è di € 84,87 (doc. 7), n. 64487 del 1° ottobre 2020 di € 155,49 (doc. 8), n. 72333 del 4 novembre 2020 di € 155,49 (doc. 9), n. 79640 del 1° dicembre 2020 di € 155,49 (doc. 10), n. 2130 del 4 gennaio 2021 di € 155,49 (doc. 11), n. 10380 del 1° febbraio 2021 di € 155,49 (doc. 12), n. 18906 del 1° marzo 2021 di € 155,49 (doc. 13), n. 70T1202444104 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 14), n. 70T1202444105 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 15), n. 70T1202444106 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 16), n. 70T1202444107 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 17), n. 70T1202444108 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 18), n. 70T1202444109 del 22 aprile 2024 di € 272,61 (doc. 19), n. 70T1202444110 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 20), n. 70T1202444111 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 21), n. 70T1202444112 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 22), n. 70T1202444113 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 23), n. 70T1202444114 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 24), n. 70T1202444115 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 25), n. 70T1202444116 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 26), n. 70T1202444117 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 27), n. 70T1202444118 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 28), n. 70T1202444119 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 29), n. 70T1202444120 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 30), n. 70T1202444121 del 22 aprile 2024 di € 272,61 (doc. 31), n. 70T1202444122 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 32), n. 70T1202444123 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 33), n. 70T1202444124 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 34), n. 70T1202444125 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 35), n. 70T1202444126 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 36), oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
-€1.830,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 14 del Contratto di locazione (€ 50,00 x n. 30 insoluti + IVA = € 1.830,00);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> -€2.213,10 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto, causata dalla condotta inadempiente della impresa individuale conduttrice, intimata ai sensi dell'art. 10 del contratto che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere al conduttore “… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione” ragione per cui avendo il locatore fatturato 30 canoni periodici – ovvero sino al canone del mese di marzo 2023, i.e. fattura n. 70T1202444126 (doc. 36), dei 48 previsti dal Contratto, la penale era pari ad €2.213,10 (i.e. 18 canoni periodici residui di € 122,95 ciascuno e quindi in totale
€2.213,10), oltre interessi di mora come per legge. Evidenziava che la conduttrice non aveva versato alcunché neanche dopo la intimata risoluzione e continuava (ancora ad oggi) a detenere i beni oggetto del Contratto, pur senza titolo.
Non si costituiva controparte, e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica. Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare5 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 5 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, 12002/2014, 17214/2016, 30100/2018, 363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa
2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Il titolo contrattuale in essere tra le parti è quindi compiutamente documentato in atti;
parimenti a fronte della puntuale allegazione a cura di parte locatrice degli inadempimenti di parte conduttrice resistente e della conseguente morosità maturata dalla medesima parte del conduttore, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite e delle spese accessorie gravanti sulla parte conduttrice resistente, non risultano in atti documenti (bancari ovvero contabili) di segno contrario e che contrastino la puntuale, diffusa ed articolata ricostruzione (anche contabile) della parte proprietaria locatrice. Del resto in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. In assenza di materiale e di oggettive evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa comprovata ricostruzione (bancaria o contabile) ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione contabile dei fatti offerta dalla parte conduttrice oggi resistente intimata (rimasta processualmente inerte e silente sul punto) la domanda risolutoria della parte locatrice formulata a carico di parte conduttrice (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> allegare pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere. In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, come nel caso che ci occupa, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto6. La Suprema Corte ha recentemente ribadito il principio di diritto che attribuisce particolare rilevanza alle fatture commerciali e, nello specifico, all'annotazione contabile delle stesse da parte del destinatario, riconoscendole carattere confessorio in assenza di contestazioni. Infatti, "La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 6 1 Cassazione civile, ord. n. 949 del 10.01.2024- (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005.7 E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (...)"). Le domande monetarie e di pagamento formulate dalla parte ricorrente sulla base delle clausole contrattuali approvate dalle parti sono fondate e dovuti sono gli importi richiesti proprio alla luce delle stesse;
la parte resistente (rimasta processualmente inerte e silente sul punto) nemmeno ha inteso minimamente opporre una
contro
-prospettazione aritmetica e contabile di diverso tenore. La penale nemmeno si appalesa come manifestamente eccessiva ovvero connotata da elementi oggettivi utili ad attivare un potere officioso del Tribunale di riduzione della stessa (potere giudiziale di riduzione questo peraltro il cui uso nemmeno è stato sollecitato dal resistente rimasto totalmente inerte anche sul punto). In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione8 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito9, deve ritenersi allo stato assorbita10. 7 Cassazione civile, sez. II, 08.02.2024 n. 3581-Cassazione civile sez. II, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. II, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801; 8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero
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C.F._3
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 35473/2025, definitivamente così provvede e dispone:
-In accogliento della domanda di parte ricorrente accerta e dichiara la già intervenuta risoluzione di diritto del contratto in essere tra le parti (anche in ogni caso atteso il grave, colpevole e reiterato inadempimento del contratto di locazione n. 20200727033 imputabile in via esclusiva alla parte contraente resistente , nato a Controparte_2
AD (CE) il 10.03.1980 in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale ”, P. IVA;
Controparte_2 P.IVA_3
-Condanna parte resistente , nato a [...] il [...] Controparte_2
C.F. (in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa C.F._1 individuale ”, P. IVA ) a provvedere, senza Controparte_2 P.IVA_3 dilazione alcuna ed immediatamente, alla restituzione in favore di parte ricorrente dei beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa come anche indicati in atti;
-Condanna parte resistente , nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. (in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa C.F._1 individuale ”, P. IVA , al pagamento in Controparte_2 P.IVA_3 favore di controparte, della complessiva somma di €#8.871,42# per obbligazioni da contratto maturate, dovute e non corrisposte, oltre agli interessi, dovuti nella misura di legge, maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
-Disattende le altre domande ed eccezioni proposte e formulate e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente , nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. (in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa C.F._1 individuale ”, P. IVA alla refusione, in Controparte_2 P.IVA_3
comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#5.080,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. ove e se effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 10/12/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 35473 DELL'ANNO 2025 TRA
C.F. e P. IVA con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Gaetano de Castillia n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale in tutti i diritti di Controparte_1
già identificata con C.F. e P. IVA rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2
Barbara Paola RA, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 5 novembre 2025, per atto Notaio , Rep. N. 71380 Racc. N. 21007, Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in proprio e nella qualità di Controparte_2 C.F._1 titolare dell'impresa individuale “ ”, P. IVA Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale in AD (CE) – cap. 81024- via Mastrantuono n. 27, PEC:
, nato a [...] il Email_1 Controparte_2
10.03.1980, C.F. , in proprio e nella qualità di titolare C.F._1 dell'impresa individuale “ ”, P. IVA Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE
Oggi in data 10/12/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale. 2con atto per Notaio di Milano del 25 settembre 2025, Rep. N. 71195 e Racc. n. 20920 (che qui si allega), Persona_1 [...] i è fusa per incorporazione in subentrando quest'ultima in tutti i diritti Controparte_3 Parte_1 sostanziali e nei rapporti processuali della prima;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> -Per la parte attrice (già Parte_1 Controparte_3
compare l'Avvocato FERRARIS BARBARA che dà atto della fusione per
[...] incorporazione della . Controparte_4
-Per parte convenuta , nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. , in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa C.F._1 individuale ”, P. IVA nessuno compare né si Controparte_2 P.IVA_3 costituisce.
La difesa di parte ricorrente rappresenta che i beni non sono stati restituiti e nulla è stato pagato nelle more dalla parte resistente oggi contumace.
Il Giudice invita il legale comparso a discutere la causa.
La difesa comparsa procede alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio autorizzando il legale comparso ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 10/12/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che la difesa patrocinante si è allontanata e non risulta, allo stato, immediatamente reperibile, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in
Cancelleria. Milano il 10/12/2025 .
Il Giudice Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> RG n. 35473/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(già Parte_1 Controparte_5 [...]
già C.F. Controparte_3 Controparte_6
e P. IVA , con sede legale in Torino, corso Inghilterra n. 3, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Milano, via Daverio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Barbara Paola
RA del Foro di Milano (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende (PEC Email_2
RICORRENTE
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO 3 Con atto per Notaio di Milano del 25 settembre 2025, Rep. N. 71195 e Racc. n. 20920 (che qui si allega), Persona_1 [...] i è fusa per incorporazione in subentrando quest'ultima in tutti i diritti Controparte_3 Parte_1 sostanziali e nei rapporti processuali della prima;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale C.F._1
“ ”, P. IVA con sede legale in AD Controparte_2 P.IVA_3
(CE) – cap. 81024- via Mastrantuono n. 27, PEC: Email_1
RESISTENTE
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
Oggetto: Locazione di beni mobili. CONCLUSIONI come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite qui di seguito riprodotte in copia:
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE4--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte attrice ricorrente premetteva che in data 05/08/2020, (poi divenuta Controparte_6 [...]
) ha sottoscritto con l'impresa individuale Controparte_7
“ ” in qualità di conduttrice, il contratto di locazione n. Controparte_2
20200727033, avente durata di mesi 48 ed in oggetto i seguenti beni: nr. 1 cucina Silko 80x70x88h; nr. 1 vetrina porta ingredienti Offcar 200x35x25h; nr. 1 base frigo 4 porte motore esterno Everlasting 214x70x88h; nr. 1 lavello inox Amitek 140x70x85h; nr. 1 cappa inox 4 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> 250x55x90h; nr. 1 armadio frigo Amitek 75x85x200h; nr. 1 vetrina bibite Parte_2
Fusco 60x60x185h (doc. 3); Evidenziava che sia il D.D.T. (doc. 4) sia il verbale di consegna ed accettazione in calce al Contratto attestavano la avvenuta consegna, oltre che l'istallazione ed il collaudo, dei beni concessi in locazione alla conduttrice. La parte ricorrente era ed è proprietaria dei beni oggetto del contratto, avendoli acquistati dal fornitore allo scopo di concederli in locazione alla resistente (fattura di acquisto, doc. 4) e la si era resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse da per i canoni CP_2 CP_7 di locazione pattuiti nel contratto, pertanto la locatrice comunicava la risoluzione di CP_7 diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione PEC del 20 marzo 2023 (doc. 5) e come parzialmente rettificata giusta PEC del 21 giugno 2024 con esclusivo riferimento agli importi dovuti per fatture insolute e penale, ferma e ribadita l'efficacia della risoluzione già comunicata (doc. 6). La conduttrice lasciava detta intimazione totalmente priva di riscontro, restando così tenuta: a restituire i beni strumentali oggetto del Contratto, così come previsto dagli artt. 10 e 13 dello stesso;
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €#8.871,42# così composta:
-€4.828,32 per le n. 30 fatture insolute comprensive di IVA e quivi: n. 64485 del 1° ottobre 2020 di € 284,87 di cui l'importo insoluto è di € 84,87 (doc. 7), n. 64487 del 1° ottobre 2020 di € 155,49 (doc. 8), n. 72333 del 4 novembre 2020 di € 155,49 (doc. 9), n. 79640 del 1° dicembre 2020 di € 155,49 (doc. 10), n. 2130 del 4 gennaio 2021 di € 155,49 (doc. 11), n. 10380 del 1° febbraio 2021 di € 155,49 (doc. 12), n. 18906 del 1° marzo 2021 di € 155,49 (doc. 13), n. 70T1202444104 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 14), n. 70T1202444105 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 15), n. 70T1202444106 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 16), n. 70T1202444107 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 17), n. 70T1202444108 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 18), n. 70T1202444109 del 22 aprile 2024 di € 272,61 (doc. 19), n. 70T1202444110 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 20), n. 70T1202444111 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 21), n. 70T1202444112 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 22), n. 70T1202444113 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 23), n. 70T1202444114 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 24), n. 70T1202444115 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 25), n. 70T1202444116 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 26), n. 70T1202444117 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 27), n. 70T1202444118 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 28), n. 70T1202444119 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 29), n. 70T1202444120 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 30), n. 70T1202444121 del 22 aprile 2024 di € 272,61 (doc. 31), n. 70T1202444122 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 32), n. 70T1202444123 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 33), n. 70T1202444124 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 34), n. 70T1202444125 del 22 aprile 2024 di € 155,49 (doc. 35), n. 70T1202444126 del 22 aprile
2024 di € 155,49 (doc. 36), oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
-€1.830,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 14 del Contratto di locazione (€ 50,00 x n. 30 insoluti + IVA = € 1.830,00);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> -€2.213,10 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto, causata dalla condotta inadempiente della impresa individuale conduttrice, intimata ai sensi dell'art. 10 del contratto che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere al conduttore “… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione” ragione per cui avendo il locatore fatturato 30 canoni periodici – ovvero sino al canone del mese di marzo 2023, i.e. fattura n. 70T1202444126 (doc. 36), dei 48 previsti dal Contratto, la penale era pari ad €2.213,10 (i.e. 18 canoni periodici residui di € 122,95 ciascuno e quindi in totale
€2.213,10), oltre interessi di mora come per legge. Evidenziava che la conduttrice non aveva versato alcunché neanche dopo la intimata risoluzione e continuava (ancora ad oggi) a detenere i beni oggetto del Contratto, pur senza titolo.
Non si costituiva controparte, e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica. Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare5 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 5 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, 12002/2014, 17214/2016, 30100/2018, 363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa
2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Il titolo contrattuale in essere tra le parti è quindi compiutamente documentato in atti;
parimenti a fronte della puntuale allegazione a cura di parte locatrice degli inadempimenti di parte conduttrice resistente e della conseguente morosità maturata dalla medesima parte del conduttore, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite e delle spese accessorie gravanti sulla parte conduttrice resistente, non risultano in atti documenti (bancari ovvero contabili) di segno contrario e che contrastino la puntuale, diffusa ed articolata ricostruzione (anche contabile) della parte proprietaria locatrice. Del resto in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. In assenza di materiale e di oggettive evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa comprovata ricostruzione (bancaria o contabile) ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione contabile dei fatti offerta dalla parte conduttrice oggi resistente intimata (rimasta processualmente inerte e silente sul punto) la domanda risolutoria della parte locatrice formulata a carico di parte conduttrice (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> allegare pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere. In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, come nel caso che ci occupa, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto6. La Suprema Corte ha recentemente ribadito il principio di diritto che attribuisce particolare rilevanza alle fatture commerciali e, nello specifico, all'annotazione contabile delle stesse da parte del destinatario, riconoscendole carattere confessorio in assenza di contestazioni. Infatti, "La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 6 1 Cassazione civile, ord. n. 949 del 10.01.2024- (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005.7 E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (...)"). Le domande monetarie e di pagamento formulate dalla parte ricorrente sulla base delle clausole contrattuali approvate dalle parti sono fondate e dovuti sono gli importi richiesti proprio alla luce delle stesse;
la parte resistente (rimasta processualmente inerte e silente sul punto) nemmeno ha inteso minimamente opporre una
contro
-prospettazione aritmetica e contabile di diverso tenore. La penale nemmeno si appalesa come manifestamente eccessiva ovvero connotata da elementi oggettivi utili ad attivare un potere officioso del Tribunale di riduzione della stessa (potere giudiziale di riduzione questo peraltro il cui uso nemmeno è stato sollecitato dal resistente rimasto totalmente inerte anche sul punto). In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione8 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito9, deve ritenersi allo stato assorbita10. 7 Cassazione civile, sez. II, 08.02.2024 n. 3581-Cassazione civile sez. II, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. II, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801; 8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero
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C.F._3
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 35473/2025, definitivamente così provvede e dispone:
-In accogliento della domanda di parte ricorrente accerta e dichiara la già intervenuta risoluzione di diritto del contratto in essere tra le parti (anche in ogni caso atteso il grave, colpevole e reiterato inadempimento del contratto di locazione n. 20200727033 imputabile in via esclusiva alla parte contraente resistente , nato a Controparte_2
AD (CE) il 10.03.1980 in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale ”, P. IVA;
Controparte_2 P.IVA_3
-Condanna parte resistente , nato a [...] il [...] Controparte_2
C.F. (in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa C.F._1 individuale ”, P. IVA ) a provvedere, senza Controparte_2 P.IVA_3 dilazione alcuna ed immediatamente, alla restituzione in favore di parte ricorrente dei beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa come anche indicati in atti;
-Condanna parte resistente , nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. (in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa C.F._1 individuale ”, P. IVA , al pagamento in Controparte_2 P.IVA_3 favore di controparte, della complessiva somma di €#8.871,42# per obbligazioni da contratto maturate, dovute e non corrisposte, oltre agli interessi, dovuti nella misura di legge, maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
-Disattende le altre domande ed eccezioni proposte e formulate e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente , nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. (in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa C.F._1 individuale ”, P. IVA alla refusione, in Controparte_2 P.IVA_3
comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 35473 2025-sentenza-pagina 1 di 13>> favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#5.080,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. ove e se effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 10/12/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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