CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Luciano Guaglione presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 627/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani
n. 241/2023 pubblicata il 16/02/2023
TRA
(avv.to Monti Salvatore , Valente Paola) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to Davide Romano) CP_1
, Controparte_2
[...]
Controparte_3
APPELLATI
All'udienza del 19.09.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 3 agosto 2021, Parte_2
(da questo momento conveniva in giudizio ,
[...] CP_1 Parte_1 Controparte_3 pagina 1 di 7 e , nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_4 [...]
e , esponendo che: CP_3 Controparte_5
- con atto di scissione parziale del 25 novembre 2020, riportato sull'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n.151, era diventata titolare esclusiva dei crediti, ivi incluso quello per cui vi era causa, e dei rapporti appartenenti alla Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- la società “Eredi Minutilli S.a.s. di CA De MO & C.” aveva intrattenuto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il rapporto di conto corrente n. 6095.44, come da contratto stipulato in data
22 maggio 2006;
- con fideiussione omnibus del 24 luglio 2006, limitata fino alla concorrenza dell'importo di €
300.000,00, si erano costituiti fideiussori , Parte_1 Controparte_3 CP_6
e a garanzia dell'adempimento della citata obbligazione;
[...] Controparte_7
- a seguito del decesso di la società “Eredi Minutilli S.a.s. di CA De Controparte_6
MO & C.”, riconoscendosi debitrice della somma di € 223.725,80 per saldo debitore del c/c n.
6095.44, aveva avanzato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data 22 maggio 2014, un'istanza di estinzione della propria obbligazione mediante versamenti con cadenza bimestrale e rimodulazione del residuo debito al 31 luglio 2015;
- l'istanza era stata sottoscritta per ratifica ed accettazione anche dai fideiussori , Parte_1
e nonché da erede legittima del de cuius; CP_3 CP_7 Controparte_8
- con lettera raccomandata dell'11 agosto 2016, la Banca Monte dei Paschi di Siena spa aveva richiesto alla società debitrice e ai garanti di adempiere alle obbligazioni assunte, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro e con lettera raccomandata del 21 settembre 2018, aveva comunicato alla debitrice principale e ai relativi garanti il recesso dal rapporto contrattuale;
- la Banca, quindi, era creditrice, nei confronti della società “Eredi Minutilli S.a.s. di CA De
MO & C.”, dei fideiussori , e e Parte_1 Controparte_3 Controparte_7 dell'erede del de cuius, dell'importo complessivo di € 289.789,99, Controparte_8
cristallizzato, poi, nel decreto ingiuntivo n. 569/2019, emesso dal Tribunale di Trani il 29 marzo 2019 e ritualmente notificato il 19 aprile 2021;
- con atto del 25 luglio 2016, rep. n. 5.937 – racc. n.
3.351 a rogito del notaio Persona_1 [...]
aveva donato alle figlie e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5
l'intera nuda proprietà dell'immobile sito in Trani alla Via Malcangi n. 147.
Chiedeva dichiararsi, in via principale, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ovvero, in via subordinata, la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. dell'atto di donazione del cennato bene immobile,
pagina 2 di 7 con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Trani di procedere alla trascrizione della sentenza di revocatoria.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
Eccepiva, in particolare, la nullità della fideiussione prestata da , Parte_1 CP_3
e per violazione, in riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, dell'art. 2,
[...] Controparte_7 co.2, lett. a, della legge 287/1990 (secondo l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), con conseguente liberazione dei garanti per intervenuta decadenza della Banca dall'azione ex art. 1957 c.c..
Deduceva, altresì, l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria: in particolare, il consilium fraudis, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, e l'eventus damni, posto che la società attrice non aveva dimostrato l'incapienza del suo patrimonio residuo che, invece, era sufficiente ad assicurare il soddisfacimento del credito.
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 241/2023 pubblicata il 16.02.2023, accoglieva l'azione revocatoria proposta da e per l'effetto dichiarava l'inefficacia dell'atto di donazione a rogito CP_1
del notaio del 25 luglio 2016, rep. n. 5.937. Persona_1
Condannava condanna , e , in solido tra Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
loro, al pagamento delle spese.
Rigettava l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., n. 41994/2021).
Argomentava che il convenuto non aveva provato: 1) la diversa volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito;
2) la circostanza per cui la parte del contratto colpita da invalidità non avesse un'esistenza autonoma, né perseguisse un risultato distinto, ma avesse una correlazione inscindibile con il resto del programma negoziale, nel senso che il contraente non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; 3) l'estensione della dedotta nullità parziale all'intero contenuto della disciplina negoziale.
pagina 3 di 7 Aggiungeva che, anche in presenza di clausole invalide, il contratto di fideiussione aveva raggiunto le due utilità del contratto principale, ovvero la concessione del finanziamento in favore della società e il mantenimento della garanzia in favore della banca creditrice, anche espunte le clausole invalide, atteso che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia del debito della debitrice principale.
Ravvisava, altresì, la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria proposta attesa la sussistenza del credito di € 289.789,99, vantato dalla nei confronti di , CP_1 Parte_1 [...]
e derivante dalla fideiussione rilasciata da questi ultimi il Controparte_3 Controparte_7
24 luglio 2006, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Eredi Minutilli S.a.s. di CA De
MO & C., società in cui il rivestiva il ruolo di socio accomandatario e legale Parte_1
rappresentante dell'impresa.
Valorizzava, altresì, il riconoscimento di debito del 22 aprile 2015 nonché il decreto ingiuntivo n.
569/2019 emesso dal Tribunale di Trani, avverso il quale era stata proposta opposizione.
Precisava che con l'atto di donazione del 5 agosto 2016, successivo al sorgere del credito, il fideiussore si era privato di una consistente porzione del suo patrimonio dopo aver sottoscritto una dichiarazione di riconoscimento di debito (aprile 2015) ed essersi impegnato all'estinzione del credito.
Evidenziava, infine, che la consapevolezza, da parte di tutti i contraenti, del pregiudizio arrecato alla società creditrice si desumeva dai seguenti elementi: 1) ruolo ricoperto da , nella Parte_1
qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Eredi Minutilli S.a.s. di CA De
MO & C., debitrice principale di parte attrice;
2) situazione economica negativa in cui il
[...]
versava sin dal mese di maggio 2014, tanto che l'istituto di credito era stato costretto a Pt_1
esigere il pagamento del debito;
3) rapporto di parentela tra le parti (il garante/debitore Parte_1
è padre delle donatarie e ), tale da rendere
[...] Controparte_3 Controparte_5
estremamente plausibile la presunzione che tutti fossero a conoscenza della situazione patrimoniale della società dagli stessi gestita e 4) modalità di trasferimento del cespite immobiliare, idonee a far sorgere il sospetto di perseguire, attraverso l'alienazione, l'obiettivo di sottrarre i beni alle pretese delle creditrici.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il primo giudice Parte_1
aveva erroneamente:
- rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
- ravvisato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria;
- disposto la condanna alle spese.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
pagina 4 di 7 Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpcp e CP_1 nel merito contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
, non si sono costituite e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
devono essere dichiarate contumaci.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc contenendo l'atto di appello una sufficiente indicazione delle parti della pronuncia di primo grado censurate.
Nel merito l'appello è infondato ma la motivazione del primo giudice va integrata.
Con il primo motivo secondo l'appellante l'atto di fideiussione, riproducendo le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI, avrebbe dato attuazione ad un'intesa anticoncorrenziale illecita, vietata ai sensi dell'art. 2 l n. 287 del 1990.
La sovrapponibilità della garanzia fideiussoria azionata al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia ne determinerebbe la nullità, integrale o quanto meno parziale con conseguente decadenza ex art. 1957 cc.
Il motivo non coglie nel segno.
Parte appellante reitera le censure già sollevate nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2019, emesso dal Tribunale di Trani il 29 marzo 2019, esitato nella sentenza reiettiva l n. 2007/2021 del 19 novembre 2021 confermata dalla sentenza di questa Corte n. 711/2024 pubblicata il 20.05.2024.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901
c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (per tutte Sez. 3 - , Sentenza n. 23208 del
15/11/2016, cfr. da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20550 Anno 2025).
Ancora, nel giudizio ex art. 2901 cod. civ. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria;
la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 01/06/2007.
Orbene, nel caso di specie, tutte le questioni relative alla sussistenza e validità del credito (come la nullità della fideiussione o la decadenza della banca) esulano dall'oggetto del presente giudizio revocatorio mirato esclusivamente alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.
pagina 5 di 7 Peraltro, la sussistenza del credito è provata dall'istanza di estinzione della propria obbligazione presentata dalla società “Eredi Minutilli S.a.s. di CA De MO & C.”, riconoscendosi debitrice della somma di € 223.725,80 per saldo debitore del c/c n. 6095.44 e sottoscritta per ratifica ed accettazione anche dai fideiussori , e nonché da Parte_1 CP_3 CP_7 CP_8
erede legittima del de cuius.
[...]
Trattasi di un atto di riconoscimento del debito valorizzato dl primo giudice nella motivazione della sentenza avverso la quale alcuna contestazione è stata sollevata.
Anche il secondo motivo è infondato
L'appellante ha contestato la ricorrenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
Ha evidenziato che l'immobile oggetto di revocatoria gli era stato donato dal proprio genitore in data
13.12.2012 e, a sua volta, lo aveva ai figli conservando l'usufrutto, in data 25.07.2016, laddove l'emissione del decreto ingiuntivo n. 569/2019 era intervenuta 3 anni dopo.
Aggiungeva che il debitore principale, vantava ad oggi un patrimonio immobiliare stimato (come da perizia allegata alla memoria ex art. 183 co 6 cpc n.1 ) di €. 335.200,00.
Il motivo non può essere accolto.
Ed invero, il si è spogliato dell'immobile dopo che, in data 22 maggio 2014, la debitrice Parte_1 principale aveva presentato un'istanza di estinzione della propria obbligazione mediante versamenti con cadenza bimestrale e rimodulazione del residuo debito al 31 luglio 2015; istanza sottoscritte anche dal fideiussore.
A ciò aggiungasi che il Tribunale ha ancorato la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla debitrice a specifici parametri quali:
1) ruolo ricoperto da nella qualità di socio accomandatario e legale Parte_1
rappresentante della società Eredi Minutilli S.a.s. di CA De MO & C., debitrice principale di parte attrice;
2) situazione economica negativa in cui il versava sin dal mese di maggio 2014, Parte_1 tanto che l'istituto di credito era stato costretto a chiedere il pagamento del debito;
3) rapporto di parentela tra le parti (il garante/debitore è padre delle donatarie Parte_1
e , tale da rendere estremamente Controparte_3 Controparte_5
plausibile la presunzione che tutti fossero a conoscenza della situazione patrimoniale della società dagli stessi gestita e modalità di trasferimento del cespite immobiliare, idonee a far sorgere il sospetto di perseguire, attraverso l'alienazione, l'obiettivo di sottrarre i beni alle pretese delle creditrici.
pagina 6 di 7 Trattasi di argomentazioni congrue e logiche avverso le quali alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'appellante.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
289.789,99) ai sensi del DM n. 55/2014.
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. Parte_1
241/2023 pubblicata il 16/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado che CP_1 liquida in € 10.060,00 oltre rsf 15, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese dei contumaci;
- sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 24.09.2025
Il Presidente
Dr. Luciano Guaglione
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Luciano Guaglione presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 627/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani
n. 241/2023 pubblicata il 16/02/2023
TRA
(avv.to Monti Salvatore , Valente Paola) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to Davide Romano) CP_1
, Controparte_2
[...]
Controparte_3
APPELLATI
All'udienza del 19.09.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 3 agosto 2021, Parte_2
(da questo momento conveniva in giudizio ,
[...] CP_1 Parte_1 Controparte_3 pagina 1 di 7 e , nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_4 [...]
e , esponendo che: CP_3 Controparte_5
- con atto di scissione parziale del 25 novembre 2020, riportato sull'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n.151, era diventata titolare esclusiva dei crediti, ivi incluso quello per cui vi era causa, e dei rapporti appartenenti alla Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- la società “Eredi Minutilli S.a.s. di CA De MO & C.” aveva intrattenuto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il rapporto di conto corrente n. 6095.44, come da contratto stipulato in data
22 maggio 2006;
- con fideiussione omnibus del 24 luglio 2006, limitata fino alla concorrenza dell'importo di €
300.000,00, si erano costituiti fideiussori , Parte_1 Controparte_3 CP_6
e a garanzia dell'adempimento della citata obbligazione;
[...] Controparte_7
- a seguito del decesso di la società “Eredi Minutilli S.a.s. di CA De Controparte_6
MO & C.”, riconoscendosi debitrice della somma di € 223.725,80 per saldo debitore del c/c n.
6095.44, aveva avanzato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data 22 maggio 2014, un'istanza di estinzione della propria obbligazione mediante versamenti con cadenza bimestrale e rimodulazione del residuo debito al 31 luglio 2015;
- l'istanza era stata sottoscritta per ratifica ed accettazione anche dai fideiussori , Parte_1
e nonché da erede legittima del de cuius; CP_3 CP_7 Controparte_8
- con lettera raccomandata dell'11 agosto 2016, la Banca Monte dei Paschi di Siena spa aveva richiesto alla società debitrice e ai garanti di adempiere alle obbligazioni assunte, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro e con lettera raccomandata del 21 settembre 2018, aveva comunicato alla debitrice principale e ai relativi garanti il recesso dal rapporto contrattuale;
- la Banca, quindi, era creditrice, nei confronti della società “Eredi Minutilli S.a.s. di CA De
MO & C.”, dei fideiussori , e e Parte_1 Controparte_3 Controparte_7 dell'erede del de cuius, dell'importo complessivo di € 289.789,99, Controparte_8
cristallizzato, poi, nel decreto ingiuntivo n. 569/2019, emesso dal Tribunale di Trani il 29 marzo 2019 e ritualmente notificato il 19 aprile 2021;
- con atto del 25 luglio 2016, rep. n. 5.937 – racc. n.
3.351 a rogito del notaio Persona_1 [...]
aveva donato alle figlie e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5
l'intera nuda proprietà dell'immobile sito in Trani alla Via Malcangi n. 147.
Chiedeva dichiararsi, in via principale, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ovvero, in via subordinata, la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. dell'atto di donazione del cennato bene immobile,
pagina 2 di 7 con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Trani di procedere alla trascrizione della sentenza di revocatoria.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
Eccepiva, in particolare, la nullità della fideiussione prestata da , Parte_1 CP_3
e per violazione, in riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, dell'art. 2,
[...] Controparte_7 co.2, lett. a, della legge 287/1990 (secondo l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), con conseguente liberazione dei garanti per intervenuta decadenza della Banca dall'azione ex art. 1957 c.c..
Deduceva, altresì, l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria: in particolare, il consilium fraudis, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, e l'eventus damni, posto che la società attrice non aveva dimostrato l'incapienza del suo patrimonio residuo che, invece, era sufficiente ad assicurare il soddisfacimento del credito.
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 241/2023 pubblicata il 16.02.2023, accoglieva l'azione revocatoria proposta da e per l'effetto dichiarava l'inefficacia dell'atto di donazione a rogito CP_1
del notaio del 25 luglio 2016, rep. n. 5.937. Persona_1
Condannava condanna , e , in solido tra Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
loro, al pagamento delle spese.
Rigettava l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., n. 41994/2021).
Argomentava che il convenuto non aveva provato: 1) la diversa volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito;
2) la circostanza per cui la parte del contratto colpita da invalidità non avesse un'esistenza autonoma, né perseguisse un risultato distinto, ma avesse una correlazione inscindibile con il resto del programma negoziale, nel senso che il contraente non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; 3) l'estensione della dedotta nullità parziale all'intero contenuto della disciplina negoziale.
pagina 3 di 7 Aggiungeva che, anche in presenza di clausole invalide, il contratto di fideiussione aveva raggiunto le due utilità del contratto principale, ovvero la concessione del finanziamento in favore della società e il mantenimento della garanzia in favore della banca creditrice, anche espunte le clausole invalide, atteso che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia del debito della debitrice principale.
Ravvisava, altresì, la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria proposta attesa la sussistenza del credito di € 289.789,99, vantato dalla nei confronti di , CP_1 Parte_1 [...]
e derivante dalla fideiussione rilasciata da questi ultimi il Controparte_3 Controparte_7
24 luglio 2006, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Eredi Minutilli S.a.s. di CA De
MO & C., società in cui il rivestiva il ruolo di socio accomandatario e legale Parte_1
rappresentante dell'impresa.
Valorizzava, altresì, il riconoscimento di debito del 22 aprile 2015 nonché il decreto ingiuntivo n.
569/2019 emesso dal Tribunale di Trani, avverso il quale era stata proposta opposizione.
Precisava che con l'atto di donazione del 5 agosto 2016, successivo al sorgere del credito, il fideiussore si era privato di una consistente porzione del suo patrimonio dopo aver sottoscritto una dichiarazione di riconoscimento di debito (aprile 2015) ed essersi impegnato all'estinzione del credito.
Evidenziava, infine, che la consapevolezza, da parte di tutti i contraenti, del pregiudizio arrecato alla società creditrice si desumeva dai seguenti elementi: 1) ruolo ricoperto da , nella Parte_1
qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Eredi Minutilli S.a.s. di CA De
MO & C., debitrice principale di parte attrice;
2) situazione economica negativa in cui il
[...]
versava sin dal mese di maggio 2014, tanto che l'istituto di credito era stato costretto a Pt_1
esigere il pagamento del debito;
3) rapporto di parentela tra le parti (il garante/debitore Parte_1
è padre delle donatarie e ), tale da rendere
[...] Controparte_3 Controparte_5
estremamente plausibile la presunzione che tutti fossero a conoscenza della situazione patrimoniale della società dagli stessi gestita e 4) modalità di trasferimento del cespite immobiliare, idonee a far sorgere il sospetto di perseguire, attraverso l'alienazione, l'obiettivo di sottrarre i beni alle pretese delle creditrici.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il primo giudice Parte_1
aveva erroneamente:
- rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
- ravvisato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria;
- disposto la condanna alle spese.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
pagina 4 di 7 Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpcp e CP_1 nel merito contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
, non si sono costituite e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
devono essere dichiarate contumaci.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc contenendo l'atto di appello una sufficiente indicazione delle parti della pronuncia di primo grado censurate.
Nel merito l'appello è infondato ma la motivazione del primo giudice va integrata.
Con il primo motivo secondo l'appellante l'atto di fideiussione, riproducendo le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI, avrebbe dato attuazione ad un'intesa anticoncorrenziale illecita, vietata ai sensi dell'art. 2 l n. 287 del 1990.
La sovrapponibilità della garanzia fideiussoria azionata al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia ne determinerebbe la nullità, integrale o quanto meno parziale con conseguente decadenza ex art. 1957 cc.
Il motivo non coglie nel segno.
Parte appellante reitera le censure già sollevate nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2019, emesso dal Tribunale di Trani il 29 marzo 2019, esitato nella sentenza reiettiva l n. 2007/2021 del 19 novembre 2021 confermata dalla sentenza di questa Corte n. 711/2024 pubblicata il 20.05.2024.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901
c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (per tutte Sez. 3 - , Sentenza n. 23208 del
15/11/2016, cfr. da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20550 Anno 2025).
Ancora, nel giudizio ex art. 2901 cod. civ. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria;
la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 01/06/2007.
Orbene, nel caso di specie, tutte le questioni relative alla sussistenza e validità del credito (come la nullità della fideiussione o la decadenza della banca) esulano dall'oggetto del presente giudizio revocatorio mirato esclusivamente alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.
pagina 5 di 7 Peraltro, la sussistenza del credito è provata dall'istanza di estinzione della propria obbligazione presentata dalla società “Eredi Minutilli S.a.s. di CA De MO & C.”, riconoscendosi debitrice della somma di € 223.725,80 per saldo debitore del c/c n. 6095.44 e sottoscritta per ratifica ed accettazione anche dai fideiussori , e nonché da Parte_1 CP_3 CP_7 CP_8
erede legittima del de cuius.
[...]
Trattasi di un atto di riconoscimento del debito valorizzato dl primo giudice nella motivazione della sentenza avverso la quale alcuna contestazione è stata sollevata.
Anche il secondo motivo è infondato
L'appellante ha contestato la ricorrenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
Ha evidenziato che l'immobile oggetto di revocatoria gli era stato donato dal proprio genitore in data
13.12.2012 e, a sua volta, lo aveva ai figli conservando l'usufrutto, in data 25.07.2016, laddove l'emissione del decreto ingiuntivo n. 569/2019 era intervenuta 3 anni dopo.
Aggiungeva che il debitore principale, vantava ad oggi un patrimonio immobiliare stimato (come da perizia allegata alla memoria ex art. 183 co 6 cpc n.1 ) di €. 335.200,00.
Il motivo non può essere accolto.
Ed invero, il si è spogliato dell'immobile dopo che, in data 22 maggio 2014, la debitrice Parte_1 principale aveva presentato un'istanza di estinzione della propria obbligazione mediante versamenti con cadenza bimestrale e rimodulazione del residuo debito al 31 luglio 2015; istanza sottoscritte anche dal fideiussore.
A ciò aggiungasi che il Tribunale ha ancorato la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla debitrice a specifici parametri quali:
1) ruolo ricoperto da nella qualità di socio accomandatario e legale Parte_1
rappresentante della società Eredi Minutilli S.a.s. di CA De MO & C., debitrice principale di parte attrice;
2) situazione economica negativa in cui il versava sin dal mese di maggio 2014, Parte_1 tanto che l'istituto di credito era stato costretto a chiedere il pagamento del debito;
3) rapporto di parentela tra le parti (il garante/debitore è padre delle donatarie Parte_1
e , tale da rendere estremamente Controparte_3 Controparte_5
plausibile la presunzione che tutti fossero a conoscenza della situazione patrimoniale della società dagli stessi gestita e modalità di trasferimento del cespite immobiliare, idonee a far sorgere il sospetto di perseguire, attraverso l'alienazione, l'obiettivo di sottrarre i beni alle pretese delle creditrici.
pagina 6 di 7 Trattasi di argomentazioni congrue e logiche avverso le quali alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'appellante.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
289.789,99) ai sensi del DM n. 55/2014.
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. Parte_1
241/2023 pubblicata il 16/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado che CP_1 liquida in € 10.060,00 oltre rsf 15, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese dei contumaci;
- sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 24.09.2025
Il Presidente
Dr. Luciano Guaglione
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7