Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1480/2024
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento
Teams, compare l'avv. Mairate per il ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Per la pratica professionale assiste all'udienza la dott.ssa Beatrice Iozzo.
Preliminarmente l'avv. precisa che nel verbale della scorsa udienza è impropriamente scritto che “il CP_1 ricorrente e l'avv. Mairate dichiarano che nessuno si è messo in contatto con loro, neanche dopo la notifica del ricorso per dare riscontro alle domande proposte” mentre prima della notifica vi erano stati contatti tra le parti e dunque il mancato riscontro è riferito solo al periodo successivo all'azione giudiziale.
La giudice chiede alla procuratrice di parte ricorrente come sia stata calcolata l'indennità di malattia, posto che dalle buste-paga dei mesi di novembre e di dicembre 2023 risultano a tale titolo trattenute per complessivi €
9.634,62 (due trattenute di € 4.817,31 ciascuna), mentre nel ricorso sono stati chiesti € 9.357,29 (€ 8.643,62 oltre a € 713,67 a titolo di incidenza sul TFR). L'avv. Mairate precisa che è stato operato un calcolo per ogni giorno di malattia sulla base della paga giornaliera.
L'avv. Mairate discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso, chiedendo la liquidazione dei compensi secondo il tariffario professionale.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando la procuratrice del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. L'avv. Mairate rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1480/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIA NATALINA Parte_1 C.F._1
MAIRATE
RICORRENTE contro
C.F. , contumace CP_2 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, in accoglimento del presente ricorso,
➢ In Via Principale: previo accertamento della continuità del rapporto di lavoro e conseguente declaratoria della illegittimità del licenziamento per nullità del patto di prova, annullare il licenziamento intimato in data 13.2.2024 e condannare ex art. 18, comma 4, L. 300/1970, alla reintegrazione del ricorrente ed al pagamento di CP_2 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, salvo quanto percepito dal ricorrente per lo svolgimento di altra attività lavorativa;
➢ In Via Subordinata: previo accertamento della continuità del rapporto di lavoro e conseguente declaratoria della illegittimità del licenziamento per nullità del patto di prova, condannare ex art. 18, comma 5, L. 300/1970, a CP_2 corrispondere al signor l'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione e, comunque, in misura non inferiore a 12 mensilità;
➢ In Via Ulteriormente Subordinata: previo accertamento e declaratoria della nullità del patto di prova apposto al contratto 24.10.2023, annullare il licenziamento e condannare , ex art. 3, comma 2, D. Lgs., alla reintegrazione del signor nel CP_2 Pt_1 posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento;
➢ In Estremo Subordine: previo accertamento e declaratoria della nullità del patto di prova apposto al contratto 24.10.2023, dichiarare l'estinzione del rapporto e condannare a corrispondere al signor CP_2 Parte_1
l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia e comunque, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
➢ In Ogni Caso: accertare e dichiarare il diritto del signor di percepire l'indennità di Parte_1 malattia per il periodo 14.11.2023 – 18.12.2023 e l'incidenza della stessa sul TFR e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma CP_2 lorda di euro 9.348,29.
➢ Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati da parte ricorrente consentono, senza la necessità di svolgere attività istruttoria orale, di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni del ricorrente.
è stato assunto da (allora s.r.l., poi divenuta il primo marzo 1989, con Parte_1 CP_2 CP_2 mansioni di “impiegato tecnico”, che ha svolto sino al 31 dicembre 1996 (docc. 1 e 2); dal primo gennaio 1997 sino alle dimissioni, intervenute il 25 ottobre 2023, ha lavorato, sempre per la convenuta, come dirigente
(docc. 2 e 8).
Il ricorrente è stato, altresì, socio di maggioranza e membro del consiglio di amministrazione di : non CP_2
è dato conoscere - ma non è rilevante - la decorrenza di tali qualifiche;
certo è che egli ha partecipato ai consigli di amministrazione del 15 aprile 2014, del 25 giugno 2020 e del 21 luglio 2023 (docc. sub 3) e che il
27 settembre 2023 ha accettato una proposta, proveniente da Simont s.r.l., di acquisto delle quote, da lui detenute nella misura del 51 % (doc. 6); tra le pattuizioni della proposta accettata dal ricorrente v'era il suo impegno a dimettersi, senza obbligo di preavviso, dal rapporto di lavoro contestualmente alla cessione delle quote. La società acquirente, di fatto impegnandosi anche per , in quanto ne sarebbe divenuta socia CP_2 di maggioranza, garantiva l'assunzione di da parte della stessa , il giorno Parte_1 CP_2 successivo all'atto notarile, con inquadramento quale impiegato tecnico, “incaricato di organizzazione cantieri
& service”, livello B3, applicazione del CCNL Metalmeccanici e retribuzione mensile netta di € 4.700,00
(comprensiva di superminimo non assorbibile), oltre a fringe-benefits. L'atto di cessione delle quote fu stipulato il 25 ottobre 2023 (doc. 9) e lo stesso giorno, come previsto e come s'è accennato, il ricorrente rassegnò le proprie dimissioni (citato doc. 8); , con contratto stipulato il CP_2 precedente 24 ottobre 2023, provvide all'assunzione alle condizioni pattuite, con decorrenza dal 26 ottobre
2023 (docc. 7 e 10). Nel contratto fu indicato un periodo di prova di tre mesi, così disciplinato: “La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata al favorevole esito del periodo di prova durante il quale resta salva la Sua
e nostra facoltà di rescissione in qualsiasi momento, senza bisogno di motivazione, preavviso e/o indennità sostitutiva”.
Con mail del 13 febbraio 2024 la resistente licenziò per mancato superamento del periodo Parte_1 di prova, con interruzione immediata del rapporto (doc. 13).
Il ricorrente impugnò tempestivamente, in via stragiudiziale, il licenziamento, con pec del 4 aprile 2024 e raccomandata ricevuta dalla resistente il 9 aprile 2024 (doc. 14), contestando la validità del patto di prova e, quindi, la legittimità del licenziamento e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio il ricorrente ha svolto le domande, gradatamente subordinate, riportate nelle conclusioni sopra trascritte. La resistente, alla quale il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati, non si è costituita.
2. La domanda di accertamento della continuità del rapporto di lavoro.
Il ricorrente chiede che sia accertata la continuità del proprio rapporto di lavoro prima e dopo le dimissioni, sostenendo di aver svolto le medesime mansioni, seppure con un diverso inquadramento contrattuale.
Non è stato chiarito, nel ricorso, quali siano le ragioni giuridiche che possano fondare la domanda di accertamento di cui si tratta (per esempio non è stata prospettata una situazione di simulazione del contratto di lavoro del 24 ottobre 2023), ma, in ogni caso, questa giudice ritiene che sia superfluo accertare se le mansioni siano rimaste o meno invariate (e, per questo motivo, non ha dato ingresso all'attività istruttoria orale), posto che vi sono elementi inequivocabili che impongono di ravvedere una cesura tra i due rapporti di lavoro, tale da comportare il rigetto della domanda medesima.
Invero, la proposta, accettata, relativa alla cessione delle quote (citato doc. 6) evidenzia una serie di pattuizioni, tutte connesse tra di loro, che delineano un complesso bilanciamento di interessi tra le parti.
In particolare, a favore del cedente è stato stabilito non solo il pagamento del prezzo (una parte, pari a €
150.001,00, fissa, e una parte, pari a € 150.000,00, subordinata al raggiungimento di determinati obbiettivi di bilancio), ma anche l'impegno, da parte di , all'assunzione di quale impiegato, a CP_2 Parte_1 condizioni economiche di particolare rilievo e altresì l'impegno della cessionaria, che sarebbe divenuta socia di maggioranza di , a far ratificare dal nuovo consiglio di amministrazione di quest'ultima l'operato dei CP_2 precedenti amministratori, con rinuncia ad azioni risarcitorie nei loro confronti, se non per atti commessi con dolo o colpa grave.
Specularmente, il cedente si è impegnato alle dimissioni da dirigente della società, accettando l'assunzione quale impiegato, seppure con una retribuzione notevolmente superiore a quella stabilita dal contratto collettivo per quell'inquadramento e con l'aggiunta di fringe benefits.
Dunque, dal contenuto dell'accordo è chiaro che entrambe le parti hanno effettivamente voluto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro allora in essere tra e e la conclusione di un Parte_1 CP_2 nuovo contratto di lavoro, che la cessionaria s'impegnava a far stipulare da , a condizioni diverse CP_2 rispetto al precedente, prima tra tutte l'inquadramento del dipendente quale impiegato e non quale dirigente.
Del resto, lo stesso ricorrente ha indicato, nel ricorso, di aver accettato le condizioni proposte da Simont, la quale “non intendeva mantenere al signor il ruolo di dirigente”, precisando di aver aderito a tale proposta Pt_1 perché aveva particolare interesse a cedere le quote a causa di “rilevanti problemi economici e finanziari in cui si trovava la ; il ricorrente ha, altresì, dichiarato di aver sì svolto le medesime mansioni anche CP_2 con il nuovo inquadramento, ma “senza ovviamente l'autonomia che gli competeva in precedenza”.
Infine, si osserva che il comportamento delle parti successivo all'accettazione della proposta d'acquisto conferma ulteriormente, ove ve ne fosse bisogno, ai sensi dell'art. 1362, II comma, c.c., il regolamento d'interessi sin qui illustrato, che non prevedeva un semplice demansionamento nell'ambito dello stesso rapporto: infatti il ricorrente e la socia di maggioranza di attuarono effettivamente le pattuizioni sulla CP_2 risoluzione del precedente rapporto attraverso le dimissioni e le pattuizioni sulla costituzione di un nuovo vincolo contrattuale, con comunicazione obbligatoria secondo il modello Unilav (doc. 10) e con buste-paga coerenti con la nuova assunzione (docc. 15).
Per tutte le ragioni sin qui esposte non può essere accolta la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento dell'esistenza di una situazione di continuità del rapporto di lavoro e la legittimità o meno del licenziamento impugnato deve essere verificata partendo dall'esame del contratto di assunzione del 24 ottobre
2023 (citato doc. 7 allegato al ricorso) e tenendo conto della disciplina sul licenziamento stabilita dal D. L.vo n.
23/2015, relativa ai rapporti di lavoro sorti dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.
3. La nullità del patto di prova e le conseguenze di tale nullità.
Nell'appena citato contratto del 24 ottobre 2023 fu inserito un patto di prova di tre mesi, così come già esposto nel primo paragrafo di questa sentenza;
per comodità di lettura il patto viene qui riportato: “La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata al favorevole esito del periodo di prova durante il quale resta salva la Sua e nostra facoltà di rescissione in qualsiasi momento, senza bisogno di motivazione, preavviso e/o indennità sostitutiva”. Per quanto già precisato in ordine al fatto che non può ravvedersi un unico rapporto di lavoro prima e dopo il contratto in esame, non può essere accolta la tesi di parte ricorrente secondo cui il patto di prova sarebbe nullo “alla stregua di un patto di prova sottoscritto dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro”.
Il ricorrente ha indicato ulteriori due profili di nullità del patto in questione, sostenendo da un lato che vi sarebbe stata la violazione delle norme sul CCNL in merito al patto di prova nel caso di successione di rapporti con mansioni analoghe e che il patto sarebbe altresì nullo per assenza di specifica indicazione delle mansioni sulle quali sarebbe stata eseguita la prova.
Pare corretto, applicando il criterio della decisione secondo la “ragione più liquida”, nel rispetto dei princìpi sanciti dagli artt. 24 e 111 della Carta Costituzionale (Cass. n. 12002/2014, conforme ad altre successive, quali, da ultimo, Cass. n. 363/2019), analizzare la seconda delle argomentazioni di parte ricorrente, che è di più agevole soluzione, non richiedendo attività istruttoria.
La totale laconicità del patto in esame impone di ritenere il medesimo nullo, perché al lavoratore non è stato in alcun modo indicato su quali mansioni sarebbe stata svolta la prova.
Deve, infatti, osservarsi che “Secondo arresti consolidati della giurisprudenza di questa Corte la causa del patto di prova deve essere individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo,
a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass.
22/06/2012, n. 10440; Cass. 29/07/2005, n. 15960)” e questo fine implica che il patto debba essere preciso, in quanto la specificità è “funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale;
la specificazione può avvenire secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all'inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria
l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. 9597/2017 cit.;
Cass. 23/05/2014, n. 11582)” (dalla motivazione di Cass. n. 1099/22)
Nel caso di specie manca un espresso richiamo al CCNL per delineare le mansioni sulle quali si sarebbe svolta la prova;
comunque, anche qualora tale richiamo si volesse ritenere implicito, essendo, nel contratto, indicato il livello di inquadramento (B3) secondo il CCNL Industria Metalmeccanica, si dovrebbe comunque ritenere, alla luce dei princìpi giurisprudenziali esposti, che tale implicito richiamo non sia idoneo a delimitare l'oggetto della prova, data l'ampia gamma di mansioni comprese nel livello contrattuale.
Questo, è, infatti il testo del contratto collettivo per la definizione del livello B3 (doc. 16): “Appartengono a questo livello: i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello precedente, presidiano competenze distintive ed, in funzione dei contesti aziendali, assicurano attività di gestione e supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e/o progetti fondamentali per l'azienda. Possiedono alta specializzazione sostenuta da percorsi di formazione avanzata ed esperienza specifica con la capacità di gestire anche cambiamenti o problemi non determinabili a priori, sviluppando soluzioni innovative in risposta a problemi complessi e negoziando autonomamente in contesti articolati e di incertezza. In funzione dei contesti aziendali pianificano e perseguono lo sviluppo di competenza e motivazione dei propri collaboratori, svolgono attività di coordinamento, integrazione e innovazione, organizzano e governano processi di modifica ed innovazione tecnica, metodologica ed organizzativa, contribuiscono alla configurazione dei progetti di investimento e rappresentano la propria area in ambiti interfunzionali di miglioramento e innovazione”.
Deve quindi, in sintesi, ritenersi la nullità del patto di prova in esame, con le conseguenze evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs.
n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione” (Cass. n. 20239/2023).
In assenza di costituzione in giudizio della resistente, non risultano dimostrati i presupposti formali e sostanziali di un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e conseguentemente il licenziamento stesso deve essere dichiarato illegittimo, con estinzione del rapporto di lavoro alla data del 12 febbraio 2024.
Poiché il rapporto di lavoro di cui si discute era sorto il 24 ottobre 2023, l'indennità dovuta dalla resistente al ricorrente, ai sensi del richiamato art. 3, primo comma del D. L. vo n. 23/2015, risulta pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Sulla base delle buste-paga (citati docc. 15) la retribuzione da tenere in considerazione è pari a € 9.045,83 mensili (€ 8.350,00 x 13/12).
Ne deriva che l'indennità dovuta al ricorrente risulta pari a € 54.274,98 (€ 9.045,83 x 6) e in tale misura, quindi, deve essere pronunciata la condanna della resistente a favore del ricorrente, con rivalutazione e interessi.
4. Il trattamento economico di malattia.
ha evidenziato e dimostrato di essersi assentato dal lavoro per il periodo dal 14 novembre Parte_1
2023 al 18 dicembre 2023 a causa di una malattia, certificata dal medico competente, a seguito di ricovero ospedaliero (doc. 12). Ha, quindi, lamentato di non aver ricevuto l'indennità di malattia per tale periodo a causa dell'esclusione prevista dal CCNL per il periodo di prova e ne ha chiesto il pagamento, deducendo l'illegittimità dell'esclusione stessa stabilita dal CCNL, comunque ritenuta ingiustificata anche a causa della nullità del patto di prova.
Proprio in ragione della nullità del patto di prova, il lavoratore – come s'è visto – deve ritenersi definitivamente assunto sin dall'inizio del rapporto e pertanto la domanda in esame deve essere accolta.
Dalle buste-paga risultano due trattenute, di € 4.817,31 ciascuna, nei mesi di novembre e dicembre 2023 e quindi la somma lorda dovuta risulta pari a € 9.634,62; posto che, tuttavia, il ricorrente ha chiesto la minor somma di € 9.357,29 (€ 8.643,62 oltre a € 713,67 a titolo di incidenza sul TFR) la condanna deve essere pronunciata nel limite della domanda.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza. Vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata solo documentale.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il primo ottobre 2024 e notificato a disattesa o assorbita ogni altra conclusione di CP_2 parte ricorrente:
1) accerta e dichiara la nullità del patto di prova contenuto nel contratto del 24 ottobre 2023 per il quale è lite e conseguentemente dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente il
12 febbraio 2024;
2) dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 12 febbraio 2024;
3) condanna a pagare a , a titolo di indennità stabilita dall'art. 3, CP_2 Parte_1 comma I del D. L.vo n. 23/2015, la somma, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di €
54.274,98, con rivalutazione e interessi dalla data del licenziamento sino al saldo;
4) condanna a pagare a , a titolo di indennità di malattia, la somma CP_2 Parte_1 lorda di € 9.348,29, con rivalutazione e interessi dal dicembre 2023 al saldo;
5) condanna rifondere a le spese di lite, che liquida in € 259,00 per CP_2 Parte_1 esborsi e in € 9.080,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
Deciso all'udienza del 20 febbraio 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani