Accoglimento
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00893/2025REG.PROV.COLL.
N. 03158/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3158 del 2024, proposto da GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e AD - Agenzia delle Entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
TI società agricola semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in Brescia, Carlo Zima n. 5;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sez. st. Brescia (Sezione seconda), n. 733 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, le memorie e l’appello incidentale di TI società agricola semplice;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 19 dicembre 2024;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Oggetto della domanda caducatoria veicolata dalla soc. agricola TI in primo grado con ricorso notificato il 14 ottobre 2022, era l’atto di pignoramento di crediti verso terzi (rif. n. 03584202200000736001, notificato il 15 luglio 2022), emesso, previa intimazione di pagamento n. 03520219000063477 notificata il 29 ottobre 2021, per mancato pagamento della cartella esattoriale n. 3002015000008206000, a sua volta notificata il 16 marzo 2015: il tutto riguardante il mancato assolvimento degli obblighi di pagamento discendenti dal prelievo di latte nelle annate lattiero-casearie 2005/2006 e 2006/2007, per una somma intimata complessiva pari ad euro 376.620,60 di cui euro 298.491,23 per capitale, euro 55.142,04 per interessi di mora, euro 22.987,33 per oneri di riscossione.
1.2.- Il ricorso verteva, altresì, sul provvedimento n. 4339 del 2 giugno 2022 con cui GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito « GE »), rigettava la richiesta di autotutela avanzata dalla ricorrente, per la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, ai sensi della l. n. 228 del 2012 (art. 1, comma 537).
1.3.- La originaria ricorrente chiedeva, altresì, accertarsi l’obbligo di ricalcolo e dell’inesistenza del debito, l’obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela e proponeva domanda di risarcimento del danno.
1.3.- I motivi di ricorso dedotti in primo grado erano così – sinteticamente – compendiabili:
- GE avrebbe richiesto all’azienda agricola ricorrente il pagamento di somme (riportate in una pregressa cartella, risalente all’anno 2015) omettendo di conteggiare gli importi già percepiti, dal 2006, mediante compensazione dell’asserito debito del prelievo supplementare con le somme dovute all’azienda a titolo di PAC: tutti gli importi dovuti sarebbero risultati già ‘compensati’ – sicché le corrispondenti somme avrebbero dovuto essere escluse dal pignoramento – e l’azienda agricola TI sarebbe stata pure creditrice dell’importo di € 48.908,36;
- GE avrebbe dovuto accogliere l’istanza di autotutela della parte privata e, conseguentemente, ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle pronunce della Corte di giustizia UE in materia;
- GE avrebbe dovuto disapplicare – anche nella prospettiva della leale collaborazione ex art. 4 par. 3 TUE – il provvedimento di determinazione del prelievo supplementare poiché in asserito contrasto con il diritto UE, non ostandovi, in tesi, un giudicato qualificato da parte ricorrente come « giudicato in rito »;
- sarebbe stata violata la parità di trattamento in ragione della asserita illegittima ripartizione del prelievo;
- sarebbe stato violato il termine previsto dall’art. 25 d. P.R. n. 602 del 1973, con conseguente asserita nullità del provvedimento;
- sulla pretesa azionata da GE sarebbe maturata la prescrizione;
- non sarebbero state specificate le modalità di calcolo degli interessi;
- l’atto di pignoramento non avrebbe recato l’indicazione degli atti presupposti, né gli stessi sarebbero stati notificati;
- poiché non sarebbero state dovute le somme richieste, sarebbe stata illegittima l’applicazione degli interessi di mora e degli oneri di riscossione;
- tutti gli atti impugnati sarebbero stati sorretti da una motivazione difettosa (art. 7 l. n. 212 del 2000 e art. 3 l. n. 241 del 1990);
- la comunicazione impugnata sarebbe stata colpita da nullità poiché priva dell’indicazione della data di emissione del ruolo.
1.4.- La domanda risarcitoria muoveva da pregiudizi asseritamente patiti per le iniziative di recupero poste in essere da GE e dalla violazione del diritto UE.
1.5.- GE si costituiva in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale depositava rapporto informativo.
1.6.- Il T.a.r. per la Lombardia, sez. st. Brescia, sez. II, previa acquisizione di documentati chiarimenti a carico di GE, con sentenza n. 733 del 2023, statuiva sulle domande della parte ricorrente nei termini che seguono:
- rigettava la domanda di accertamento dell’inesistenza o dell’estinzione del debito;
- accoglieva la domanda subordinata di annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, e del connesso diniego di autotutela, ai fini del ricalcolo del prelievo supplementare, e conseguentemente accertava il vincolo per GE di effettuare il suddetto ricalcolo, previa disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti amministrativi incompatibili con il diritto europeo;
- disponeva l’esecuzione del ricalcolo sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 10-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 69 del 2023;
- rigettava la domanda risarcitoria;
- dichiarava il pignoramento presso terzi temporaneamente inidoneo a sostenere i successivi atti della procedura esecutiva, fino al completamento delle operazioni di ricalcolo del prelievo supplementare.
2.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello GE e AD - Agenzia delle entrate riscossione (di seguito « AD ») le quali ne hanno chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c.; omessa considerazione dei giudicati formatisi sulle originarie imputazioni di prelievo nonché sugli atti presupposti. Sostengono le appellanti Amministrazioni che:
- il T.a.r., pur riconoscendo l’esistenza di giudicati sfavorevoli all’azienda ricorrente sugli atti di imputazione di prelievo, ne avrebbe erroneamente affermato l’irrilevanza valorizzando la circostanza che « mentre in primo grado il T.a.r. Lazio ha respinto nel merito le domande di accertamento negativo del debito, in appello il Consiglio di Stato ha dichiarato i ricorsi inammissibili in quanto collettivi e cumulativi, senza operare alcuna valutazione della posizione sostanziale dedotta», con la conseguenza che i pronunciamenti che hanno definito i ricorsi sugli atti di imputazione sarebbero stati, quindi, «in rito, come quelli relativi alla presupposta cartella di pagamento, e dunque […] inidonei a cristallizzare il debito nell’importo calcolato originariamente »;
- le impugnazioni avverso le originarie imputazioni di prelievo sarebbero state tutte rigettate come si evincerebbe dalle sentenze di seguito riportate:
a) T.a.r. per il Lazio n. 791 del 2015, riguardante l’annata 2005/06, con successivi ricorsi in appello e in revocazione dichiarati inammissibili, rispettivamente con sentenze Cons. Stato nn. 2429 del 2022 e n. 4604 del 2023;
b) T.a.r. per il Lazio n. 5300 del 2018, riguardante l’annata 2006/07, con ricorso in appello dichiarato inammissibile con sentenza Cons. Stato n. 517 del 2023;
c) T.a.r. per il Lazio n. 2587 del 2019, riguardante l’annata 2007/08, con ricorso in appello dichiarato inammissibile con sentenza Cons. Stato n. 981 del 2022.
Evidenziano, sugli effetti di tali sentenze, GE e AD che:
- le statuizioni di inammissibilità degli appelli avrebbero avuto l’effetto di far passare in autorità di cosa giudicata le correlate sentenze – di merito – di primo grado;
- la giurisprudenza UE nell’affermare l’intangibilità di una decisione giudiziale in relazione alla quale siano esauriti i mezzi di tutela non distinguerebbe tra giudicato meramente formale (sentenze di rito) e giudicato sostanziale (sentenze di merito) ma equiparerebbe le decisioni giudiziali definitive ai provvedimenti divenuti inoppugnabili;
2) Omessa considerazione delle definitività delle imputazioni di prelievo. Sostengono le appellanti Amministrazioni che il T.a.r. non avrebbe tenuto conto dell’esistenza delle sentenze passate in giudicato e della definitività del prelievo, non potendosi, in tesi, predicare un obbligo generale – del quale non vi sarebbero qui i presupposti – dell’Amministrazione nazionale di esercitare l’autotutela annullando i propri provvedimenti definitivi per il solo motivo che alla loro definitività sia sopravvenuta una giurisprudenza della Corte di giustizia che abbia reso tali provvedimenti contrari al diritto UE.
3.1.- Si è costituita in giudizio TI società agricola semplice la quale, con memoria, ha contrastato le pretese delle parti appellanti concludendo per l’infondatezza dell’appello sul rilievo che le sentenze richiamate dalle appellanti avrebbero dato luogo ad un giudicato di mero «rito», con obbligo, in tesi, di disapplicare la legge e i provvedimenti amministrativi in contrasto con l’ordinamento UE;
- l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere al c.d. ‘ricalcolo’ anche in applicazione della regola di cui all’art. 10-bis d.l. n. 69 del 2023, irrilevante, in tesi, che detta normativa sia entrata in vigore dopo la proposizione del ricorso di primo grado;
- la Corte di giustizia UE si sarebbe espressa nel senso della possibilità per lo Stato membro di rideterminare il prelievo supplementare dovuto, ancorché definitivo, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tale prelievo per il periodo di produzione interessato;
- l’applicazione dei regolamenti UE non potrebbe estendersi fino alla tutela di pratiche abusive di produttori eccedentari che perseguono lo scopo di conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione;
- lo Stato non potrebbe rifiutarsi di correggere decisioni (ossia la determinazione definitiva del prelievo) incompatibili con il diritto UE, configurandosi, in tesi, illegittimo il diniego di autotutela, qui lesivo dell’affidamento del privato;
- per tutte le annualità oggetto di causa occorrerebbe ricalcolare i prelievi dovuti e pagati: la condotta dello Stato determinerebbe, in difetto, un illegittimo aiuto di Stato in favore delle aziende che non avrebbero mai pagato pur essendo debitrici eccedentarie;
- quanto al giudicato, nel processo amministrativo non vigerebbe il principio civilistico secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma il giudicato si formerebbe solo in relazione ai vizi dell’atto – espressamente dedotti in ricorso – di cui sia stata accertata la sussistenza (o l’insussistenza);
- la sentenza della Corte di giustizia UE 24 gennaio 2018 (causa C-433/15, Commissione Europea c. Repubblica Italiana ) precluderebbe l’esecuzione degli atti anticomunitari;
- la declaratoria di cd. anticomunitarietà della disciplina avrebbe riguardato – quanto alla vicenda delle c.d. quote latte – la norma attributiva del potere.
3.2.- La parte privata ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi non esaminati in primo grado e così articolati:
1) Illegittimità del pignoramento per inesistenza del credito; illegittimità per annullamento di diritto degli atti presupposti; violazione e falsa applicazione art 8 l. n. 33 del 2009; eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa (artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.). La cartella sottesa all’intimazione impugnata non avrebbe tenuto conto delle somme già pagate mediante compensazione sin dal 2006;
2) Violazione art. 1, comma 538 lett. a), l. n. 228 del 2012 e degli artt. 2 e 7 l. n. 241/1990; violazione artt. 11, 97 e 117 Cost.; violazione art. 4 TFUE e art. 19 c. 2 TUE; violazione del principio dell’effettività del diritto europeo e art. 2, commi 1 e 2 l. n. 117 del 1988; violazione del principio del legittimo affidamento. GE avrebbe violato l’obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela avuto riguardo alle ragioni che sorreggevano la stessa (violazione dell’ordinamento UE);
3) Violazione di principi di legalità, buona fede, buon andamento, sana amministrazione, effettività del diritto europeo, leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE). L’organo amministrativo avrebbe dovuto riesaminare il provvedimento per tenere conto della sopravvenienza delle decisioni della Corte di giustizia UE;
4) Violazione del principio di sana amministrazione e di effettività del diritto europeo. L’esistenza di situazioni definite con sentenza passata in giudicato non sarebbe stata ostativa al ‘ricalcolo’;
5) Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, disparità di trattamento. Sussisteva – onde evitare qualsivoglia profilo di disparità di trattamento – l’obbligo per l’Amministrazione di intervenire in autotutela in quanto GE avrebbe già, in tesi, esercitato in maniera legittima il potere/dovere di autotutela in casi identici;
6) Violazione del diritto UE, violazione dei principi di legalità, certezza del diritto, violazione dell’obbligo di disapplicare la disciplina nazionale incompatibile con la normativa eurounitaria. Il diniego di autotutela avrebbe dato luogo ad una violazione dell’obbligo di disapplicazione della disciplina interna in contrasto con quella UE;
7) Violazione del principio di sana amministrazione e di parità di trattamento (art. 40, n.3, secondo comma, Trattato CE); violazione dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che hanno contribuito a determinarlo. GE non avrebbe recuperato il rimborso del prelievo di cui avrebbero beneficiato illegittimamente i produttori in regola con il versamento mensile e avrebbe continuato a non correggere le decisioni incompatibili con il diritto UE;
8) Violazione del principio di legalità e dell’art. 1, comma 1, l. n. 119 del 2003. GE avrebbe omesso il riscontro alla diffida della Regione Lombardia, prot. A1.2022.0580367 del 21 luglio 2022 con cui sarebbe stata chiesta la caducazione del provvedimento di determinazione del prelievo supplementare;
9) Decadenza per violazione art. 25 d. P. R. n. 602 del 1973; prescrizione ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento UE n. 2988/95; prescrizione per il decorso del termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; in subordine, eccezione di prescrizione ordinaria. Il provvedimento sarebbe stato adottato oltre il termine di cui all’art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973, e, in ogni caso, la pretesa creditoria di GE sarebbe stata prescritta (ai sensi dell’art. 73, par. 1, Reg. CEE n. 796/04 e dell’art. 3, comma 1, Regolamento UE n. 2988/95, ovvero, in subordine, avuto riguardo al termine ordinario decennale);
10) Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere sotto diversi profili e carenza di motivazione; violazione art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003; in subordine, prescrizione degli interessi. Non sarebbero dovuti gli interessi anche ai sensi degli artt. 8-ter, commi 3 e 4, 8-quater, comma 3, e 8-quinquies, comma 1, l. n. 33 del 2009; sarebbe spirato il termine quinquennale per la prescrizione degli interessi;
11) Nullità e/o comunque illegittimità della comunicazione impugnata, per assoluta carenza di motivazione e comunque per mancata allegazione, nonché per mancata notifica e/o mancata prova della notifica, della cartella indicata come presupposta dell’Agenzia delle Entrate nella stessa comunicazione. Sarebbe illegittimo l’atto di pignoramento e con esso l’atto di intimazione impugnato, per mancata indicazione e comunque mancata notifica o nullità della notifica degli atti di accertamento, di intimazione e comunque presupposti, tra cui la cartella di pagamento posta a base della comunicazione impugnata;
12) Illegittimità della richiesta degli interessi di mora e degli oneri di riscossione; violazione art. 7 l. n. 212 del 2000 e art. 3, l. n. 241 del 1990. Sarebbe illegittima l’imputazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione, in mancanza del credito oggetto del pignoramento;
13) Nullità dell’atto impugnato per mancata indicazione della data in cui il ruolo formato da GE è stato reso esecutivo. La mancata indicazione della data in cui il «ruolo» formato da GE sarebbe stato reso esecutivo sarebbe violativa della disciplina della riscossione e, segnatamente dell’art. 25, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione che sanzionerebbe tale mancanza con la nullità dell’atto;
14) Risarcimento danni. L’azione di GE sarebbe illegittima in quanto elusiva anche del diverso profilo risarcitorio.
4.- La società appellata ha anche proposto appello incidentale con il quale ha chiesto la riforma, in parte qua, della sentenza impugnata sulla base delle seguenti doglianze:
1) Con riferimento al motivo di censura sollevato in primo grado riguardante l’illegittimità del pignoramento per inesistenza del credito, l’importo relativo alle annate lattiero-casearie (1995-1996, 2003/2004, 2004/2005) che GE avrebbe dovuto restituire all’azienda agricola TI sarebbe pari ad euro 347.399,59 in quanto (asseritamente) incassato per il pagamento del prelievo supplementare le cui pretese sarebbero state annullate dal Consiglio di Stato. In tal senso il T.a.r. avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di intervenuta compensazione la quale avrebbe dovuto ritenersi possibile considerato l’importo degli aiuti PAC trattenuti sarebbe stato individuato in modo certo;
2) Con riferimento alla intimazione degli interessi e oneri di riscossione, ha dedotto la parte privata che:
- non sarebbe stato indicato il metodo di calcolo degli interessi e la cartella, nel caso di specie riguardante somme risalenti nel tempo e non preceduta da un atto di ‘accertamento’, avrebbe dovuto essere congruamente motivata;
- gli interessi sarebbero, in ogni caso, prescritti, per assenza di atti interruttivi nel periodo quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4 cod. civ. (e, in tal senso, il ricorso di prime cure avrebbe dovuto essere accolto);
- la caducazione della pretesa a titolo di interessi determinerebbe la integrale caducazione dell’atto, stante l’unicità del ruolo posto a base della cartella impugnata.
5.- Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la parte privata ha ribadito le proprie tesi difensive ed ha chiesto, in primo luogo la rimessione delle questioni in punto contrasto del provvedimento amministrativo con l’ordinamento UE all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, e, in secondo luogo, il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con detta memoria ha, tra l’altro, evidenziato l’intervenuta pubblicazione della sentenza del T.a.r. Lazio in data 22 giugno 2023, n. 10692, che, nell’ambito dell’impugnazione dei provvedimenti di revoca delle quote latte assegnate ai produttori (tra cui l’azienda agricola TI e con riferimento all’intervenuta revoca per il mancato pagamento del prelievo supplementare relativo alle annate lattiero-casearie oggetto del presente giudizio), ha accolto il ricorso ivi proposto precisando in motivazione che:
a) « Al contrario laddove si ritenesse di prescindere dalle sopra citate pronunce l’Amministrazione potrebbe pretendere il pagamento di quanto asseritamente dovuto, sulla base di calcoli e procedure che sono stati dichiarati illegittimi »;
b) « in conseguenza di tali decisioni l’Amministrazione dovrà rideterminarsi, con ulteriori provvedimenti, sulle quote di prelievo dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili ed individuando senz’altro il criterio da applicare in sostituzione di quello che la Corte UE ha ritenuto contrastante con la disciplina europea […]».
6.- All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, assenti le parti, l’appello è stato trattenuto in decisione.
7.- Come si è detto, con memoria del 18 novembre 2024 (e con le successive note d’udienza) la parte appellata ha rappresentato la circostanza della avvenuta pubblicazione della sentenza T.a.r. per il Lazio n. 10692 del 2023 con la quale sarebbero stati annullati i provvedimenti di revoca di quote latte assegnate ai produttori (tra cui quelli – secondo quanto esposto – inerenti alla stessa azienda agricola TI), sicché ne discenderebbe la declaratoria di asserita caducazione di tutti gli atti a valle, compresi quelli qui impugnati in prime cure.
Deve essere premesso che, poiché parte appellata non ha specificamente indicato, con appositi riferimenti, quali siano stati i provvedimenti ad essa riferibili annullati dal T.a.r. e dai quali potersi evincere le specifiche pretese dell’Amministrazione lì caducate, non è qui possibile dar luogo ad una pronuncia incidentale nel senso voluto dall’appellata e volta alla declaratoria di automatica caducazione di tutti gli atti a valle. D’altronde, deve essere consentito al giudice di verificare se le pregresse censure siano rilevanti e, nel caso di loro accoglimento, le relative statuizioni devono potersi chiaramente e correttamente riferire a specifiche posizioni individuali rilevanti, vieppiù quando, come accaduto nella vicenda decisa con la citata sentenza T.a.r. per il Lazio n. 10692 del 2023 (sulla quale peraltro risulta interposto appello da parte di GE), il ricorso è stato presentato in forma collettiva da numerosi ricorrenti e le cui posizioni assumono una loro autonomia.
8.- Ciò premesso, può passarsi all’esame, nel merito, dell’appello principale.
9.- Con i due motivi di appello, la cui omogeneità sostanziale ne consente la trattazione congiunta, le appellanti Amministrazioni hanno censurato l’impugnata sentenza per aver qualificato come « giudicato in rito » quello formatosi sugli atti di imputazione del prelievo riguardanti la parte privata, facendone derivare – erroneamente – la disapplicabilità dei provvedimenti emanati poiché contrari al diritto unionale.
9.1.- I motivi sono fondati. La fondatezza dell’appello e, come si vedrà, la conseguente reiezione del ricorso di primo grado, esonerano il Collegio dall’esame dei profili di inammissibilità dello stesso ricorso di primo grado discendenti dalla proposizione – attraverso l’azione impugnatoria, avverso un atto dell’esecuzione – di una domanda di accertamento negativo del debito pur in presenza di provvedimenti ‘impositivi’ ormai definitivi.
9.2.- Il T.a.r., con la sentenza appellata, ha – in via di estrema sintesi e per quanto qui di interesse – concluso nel senso che:
- « i pronunciamenti che hanno definito i ricorsi sugli atti di imputazione sono […] in rito, come quelli relativi alla presupposta cartella di pagamento, e dunque sono inidonei a cristallizzare il debito nell’importo calcolato originariamente. Per creare uno schermo alle pronunce della Corte di giustizia basta infatti un giudicato anche su un singolo atto presupposto, ma la pronuncia deve contenere un chiaro accertamento del credito dell’GE. Se questo accertamento manca, è possibile e doverosa la disapplicazione dei provvedimenti di calcolo e delle norme interne su cui il calcolo si è basato »;
- « La ripetizione del calcolo del prelievo supplementare operata dall’GE in corso di causa non fa venir meno la materia contenziosa, e in realtà non richiede neppure la proposizione di motivi aggiunti, in quanto lo stesso legislatore nazionale, attraverso l’art. 10-bis comma 4 del DL 69/2023, ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto della nuova disciplina, l’interesse di parte ricorrente si trasforma nell’aspettativa tutelata a beneficiare delle migliori condizioni di ricalcolo introdotte nel frattempo dal legislatore »;
- « la circostanza che le due precedenti intimazioni di pagamento del 2009 e del 2012 non risultino tempestivamente impugnate, e siano quindi da ritenere definitive, non cancella la possibilità di disapplicarne il contenuto. Come si è visto sopra, l’inoppugnabilità di un atto amministrativo è insuperabile solo nel diritto interno. Non è così nell’ordinamento europeo, che non solo non tutela allo stesso modo il giudicato e il provvedimento definitivo, ma impone, in osservanza dei principi comunitari di effettività e leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE, la disapplicazione dei provvedimenti, e occorrendo anche lo svolgimento di nuova attività amministrativa, per dare ingresso al diritto europeo secondo le indicazioni della Corte di giustizia ».
9.3.- L’assetto dei giudizi riguardanti gli atti di imputazione del prelievo lungi dal dar luogo a pronunce connotate da giudicato solo ‘in rito’, restituisce vicende processuali nelle quali i ricorsi di primo grado proposti dalla parte privata sono stati tutti rigettati (nel merito) e quelli in appello conclusi con pronunce in rito: le pronunce di inammissibilità dei ricorsi in appello, hanno determinato il passaggio in giudicato delle sentenze di reiezione di primo grado (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. I, n. 18868 del 2014). Né possono valere, sul punto, le addotte differenze tra processo civile e processo amministrativo evidenziate dall’appellata quanto alla regola secondo cui (in tesi, soltanto nel processo civile) il giudicato copre il dedotto e il deducibile: si è precisato (e la decisione si attaglia perfettamente alla presente controversia) che « nell’ambito della giurisdizione esclusiva il giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile) che costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia » (Cons. Stato, sez. VI, n. 873 del 2009; IV, n. 38 del 2005).
9.4.- L’assenza di un giudicato favorevole poneva il rapporto al di fuori delle previsioni di cui all’art. 10-bis d.l. n. 69 del 2023 e impediva la disapplicazione dei provvedimenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento UE.
9.5. Sotto altro profilo, ove pure si ammettesse una rilevanza della differenza tra giudicato di merito e giudicato in rito, resterebbe fermo il fatto che la c.d. anticomunitarietà dell’atto amministrativo viene in rilievo in termini di annullabilità e non di nullità (cfr. ex aliis , Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2024, qui richiamata ex art. 88, comma 2, lett. d c.p.a. e alla quale per esigenze di sinteticità si rinvia): la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame. « La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004)» (Cons. Stato, sez. VI, n. 3214 del 2024 e principi ivi affermati): assetto, questo, che, ex se , sorregge con solida base il diniego di autotutela impugnato in prime cure.
10.- L’appello principale, va, dunque, accolto.
11.- Può adesso passarsi all’esame dell’appello incidentale.
11.1.- Con il primo motivo la parte privata si duole della (in tesi, erronea) mancata compensazione delle somme asseritamente incassate a titolo di prelievo supplementare e quanto trattenuto a titolo di importi PAC.
Il motivo è infondato.
Come si è detto, i provvedimenti involgenti la pretesa sostanziale azionata dall’Amministrazione costituisce oggetto di provvedimenti che sono stati impugnati con esiti non favorevoli per l’appellata, circostanza che oggi, in disparte i profili in rito, rende infondata la doglianza.
11.2.- Con il secondo motivo di appello incidentale, la parte privata lamenta il complessivo difetto di motivazione della cartella quanto al calcolo degli interessi, i quali sarebbero pure prescritti.
11.2.1.- Il motivo è infondato.
11.2.2.- Il termine di prescrizione degli interessi non è maturato avuto riguardo alla avvenuta notifica della intimazione di pagamento in data 29 ottobre 2021 la quale non è stata tempestivamente impugnata facendo valere detta prescrizione (la relativa domanda di annullamento è stata introdotta soltanto con il ricorso di primo grado proposto il 14 ottobre 2022): ogni eventuale anteriore maturazione del termine di prescrizione degli interessi (ossia legato alla data di notifica della pregressa cartella del 2015) avrebbe dovuto farsi tempestivamente valere, in via di azione, in occasione di una tempestiva impugnazione, di cui la parte privata era onerata (ossia entro il termine decadenziale dell’azione di annullamento), dell’intimazione di pagamento, primo atto successivo alla cartella e con cui sono stati chiesti – in tesi, tardivamente – gli interessi contestati.
Ciò che, all’evidenza, non è avvenuto.
Invero, « indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente […] dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. […] Sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione » (Cass. civ., sez. V, n. 17643 del 2024).
11.2.3.- In tal senso si rivela del tutto privo di utilità ogni approfondimento circa il carattere quinquennale o decennale del termine di prescrizione degli interessi, non risultando – quello quinquennale – maturato dalla data di notifica dell’intimazione di pagamento del 29 ottobre 2021.
11.2.4.- Sotto altro profilo, la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all’invalidità dell’intimazione di pagamento: con riferimento alle pretese tributarie, i cui principi possono essere estesi alla vicenda per cui è causa, è stato condivisibilmente affermato che « allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori » (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). A ciò deve essere aggiunto che la parte privata non ha indicato specificamente gli errori in cui sarebbe incorso il concessionario della riscossione nella determinazione degli interessi.
12.- Anche i motivi riproposti dalla parte appellata ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. sono infondati. Seguendo la tassonomia delle doglianze indicata nel superiore §3.2. va, infatti, rilevato che:
- quanto ai primi otto motivi, la pretesa sostanziale azionata dall’Amministrazione è coperta da giudicato sicché – a parte i profili di inammissibilità delle doglianze che tentano di rimettere in discussione quanto già reso definitivo in sede giurisdizionale – nessun obbligo di disapplicazione e nessun obbligo di autotutela gravava in capo all’Amministrazione, e ciò per le ragioni già esplicitate al superiore §9;
- quanto al nono motivo, il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, bensì al termine di prescrizione decennale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024 e giurisprudenza ivi citata), qui non maturato;
- quanto al decimo motivo, si è già detto che il termine di prescrizione degli interessi non è maturato (cfr. superiore §11.2); quanto all’invocato esonero dal pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 10, comma 34, della legge n.119 del 2003, occorre rilevare che il successivo comma 40 della medesima disposizione stabilisce che l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari. Occorre sottolineare in proposito, infatti, che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, per cui richiede un’apposita deroga in sede europea;
- quanto all’undicesimo motivo tutti gli atti pregressi risultano notificati (molti pure impugnati e, altri, come evidenziato nell’atto di appello principale, invece no);
- quanto al dodicesimo motivo, l’esistenza del credito inadempiuto imponeva, come legittimamente avvenuto, l’applicazione di interessi di mora e degli oneri di riscossione;
- quanto al tredicesimo motivo la cartella posta a base dell’intimazione precedente all’atto di pignoramento reca la data di esecutività del ruolo ( id est : 19 febbraio 2015, cfr. all. 4, produzione GE in primo grado del 30 maggio 2023);
- quanto al quattordicesimo motivo -– in disparte i profili di inammissibilità dello stesso perché riproposto con un mero rinvio alle argomentazioni del ricorso introduttivo (cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 10802 del 2023) –, va osservato che le ragioni di infondatezza della domanda di risarcimento del danno si rinvengono nella vincolatività, per GE e secondo quanto si è già detto, delle statuizioni giurisdizionali passate in giudicato e delle quali la pretesa azionata è anche espressione. In ciò non si configura la presenza di elementi costitutivi dell’illecito idonei a radicare i presupposti per il risarcimento del danno ovvero per le invocate attività restitutorie, avuto riguardo alla già evidenziata carenza di un obbligo di autotutela e di disapplicazione in ipotesi di (qui ipotizzata dalla parte privata) sopravvenuta incompatibilità dei provvedimenti con l’ordinamento UE.
12.- Da ultimo, va rilevato che non sussistono i presupposti per la richiesta rimessione all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato della qualificabilità dell’atto c.d. anticomunitario quale « nullo » o « annullabile » all’Adunanza plenaria in considerazione della pacifica giurisprudenza circa l’annullabilità dell’atto in presenza di profili di c.d. anticomunitarietà che non involgano la norma attributiva del potere.
13.- L’appellata ha pure chiesto disporsi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sottoponendo alla Corte di giustizia UE il seguente quesito:
« Se il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale di ultimo grado investito di un ricorso avverso una decisione recante la richiesta versamento del prelievo supplementare, determinato dallo Stato Italiano con l’applicazione di una norma ritenuta incompatibile con il diritto comunitario, non è tenuto, da un lato, a disapplicare tale normativa e, dall’altro, non è tenuto a ingiungere all’autorità amministrativa competente di procedere a ricalcolare il prelievo supplementare qualora il prelievo supplementare non sia stata contestato in sede giurisdizionale entro i termini di legge e ciò al fine di adempiere all’interpretazione, al significato e alla portata della decisione della Corte di giustizia nella causa 11 settembre 2019, causa C-46/18 nella parte in cui ha disposto che per impedire il perpetrarsi del trattamento sfavorevole subito dai produttori fondato sull’applicazione, da parte della Repubblica italiana, di un criterio aggiunto ai criteri oggettivi elencati alle autorità spetta ricalcolare l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori e determinato con disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili con i regolamenti nn. 3950/92 e 1392/2001 ed ha disposto che il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo ».
E’ evidente che tali questioni riguardino il merito della pretesa e, quindi, eventuali illegittimità dell’atto impositivo e non anche gli atti a valle, con conseguente non necessità di adire la Corte di giustizia per quesiti la cui soluzione non potrebbe trovare, comunque, ambito di applicazione nel presente giudizio. Inoltre, non sussistono i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale, avendo la Corte di giustizia già fornito risposta chiara sul punto (cfr. Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19; Cons. Stato, sez. VI, n. 3159 del 2024).
13. Conclusivamente, l’appello principale va accolto e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, una volta disattesi anche l’appello incidentale e i motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., il ricorso di primo grado va integralmente rigettato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e, in parziale riforma della sentenza appellata, rigettati l’appello incidentale e i motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., per l’effetto rigetta integralmente il ricorso di primo grado.
Condanna TI società agricola semplice alla rifusione, in favore di GE e AD, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO