Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07428/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7428 del 2024, proposto da
NA Schimperna, rappresentato e difeso dall'avvocato Pamela Schimperna, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione
del giudicato nascente dal decreto della Corte d’Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, n. cronol. 415/2022 emesso il 20 febbraio 2022 nel procedimento civile recante n. 50240/2022 R.G.V.G, avente ad oggetto l’equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge n. 98/2001 (c.d. Legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Letto il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale la ricorrente, interessata alla liquidazione della equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001, ha lamentato l’inottemperanza al reso inter partes e distinto in epigrafe e divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;
Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5 sexies della l. n. 89/2001, consistente nei sei mesi dall’invio di tale documentazione, il quale per la sua natura speciale assorbe altresì il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2021 n. 1423);
Considerato che l’intimato Ministero si è costituito in giudizio, senza contestare la pretesa di parte ricorrente;
Considerato, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del gravame, stante il palese inadempimento del Ministero intimato che è d’altro canto evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001, nonché dal comportamento del debitore che ha mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente, con conseguenziale ordine al Ministero della Giustizia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dal citato Ministero;
Considerato, relativamente alla richiesta di condanna espressa dell’amministrazione resistente al rimborso delle spese successive e dei diritti successivi all’emissione del titolo, che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, l’obbligo di eseguire il giudicato sussista anche con riferimento a tali spese e diritti nei limiti, però, delle attività strettamente necessarie a conseguire il passaggio in giudicato del titolo (registrazione obbligatoria, estrazione di copie, notifica, esame del titolo et similia ma non anche spese e compensi relativi al precetto), rientrando essi automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice;
Ritenuto di dover accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta - in caso di perdurante inadempimento, e, in applicazione dell’art. 5 sexies della l. 24 marzo 2001 n. 89 come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 777, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 – individuandolo nella persona di un Dirigente del citato Ministero, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari e senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta un Dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente, senza diritto a compenso.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Giovanna Vigliotti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO