Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3478/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- II SEZIONE CIVILE -nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3478/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo-Altri contratti atipici” e vertente tra:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) res.te in UM EV (NA) al Corso C.F._1
Garibaldi n.180, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano Di Bernardo (C.F. , sito alla Via Padula C.F._2
n. 5 in UM EV (NA) che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
(P. VA ) con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Guglielmo Marconi n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , a ciò facoltizzato in virtù di delega conferita CP_2 dal Consiglio di Amministrazione giusta delibera del 19/02/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Zunica (CF.
) per delega rilasciata su foglio informatico C.F._3 separato
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 12.12.24 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti
FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al n. 3478/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 12
dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009
1. Con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2021 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la proponendo
[...] Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 150/2020 del 13.01.2021, notificato in data 05.02.2021, con il quale il Tribunale di Napoli Nord lo condannava alla somma di Euro 16.862,54 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo e sino all'effettivo soddisfo, oltre compensi e spese, spese generali e accessori di legge della procedura monitoria (doc. 01), quale corrispettivo del credito azionato dalla Controparte_1
nell'asserita qualità di creditore, del sig. , in ordine ad un
[...] Parte_1 contratto di finanziamento stipulato con Controparte_3
A sostegno della dispiegata opposizione, parte opponente eccepiva preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato. All'uopo impugnava e contestava l'ammontare del credito azionato, contestando che la ricorrente non aveva provato l'effettiva erogazione in favore del sig. delle somme Parte_1 finanziate. Contestava altresì non avere la ricorrente allegato/prodotto il piano di ammortamento dettagliato con le rate pagate, le rate insolute, le rispettive quote capitali e quote interessi, il tasso di interesse effettivamente applicato, non consentendo di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali pattuite. Dunque, eccepiva l'evidente nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento. Eccepiva altresì l'opponente la nullità del contratto per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto rilevava nel caso di specie non essere stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla finanziaria. Segnatamente argomentava che nel contratto vi sono di norma due esemplari: uno sottoscritto dal cliente e trattenuto dalla banca, l'altro sottoscritto dal funzionario della banca, quale “accettazione” e consegnato al cliente. Nella specie eccepiva mancare la copia firmata dal funzionario, che avrebbe dovuto essere consegnata al cliente. Dunque, ribadiva dover ritenersi nullo il contratto de quo con conseguente inesistenza del diritto di credito azionato e rivendicato dall'istituto di credito. Contestava che in siffatte ipotesi non avesse valore dirimente la prova della erogazione della somma finanziata, non essendo tale circostanza idonea a convalidare un negozio nullo per inesistenza ab origine dell'accordo delle parti. Sul punto richiamava la giurisprudenza laddove ha ritenuto che la firma del solo cliente sul contratto bancario faccia degradare lo stesso a semplice proposta negoziale, senza valore di contratto. Pertanto, ribadiva la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. per la mancata consegna di una copia sottoscritta dalla banca al cliente - ai sensi dell'art. 117 TUB. In secondo luogo, eccepiva l'invalidità dell'opposto decreto, per aver la applicato interessi anatocistici ed usurari, dunque tenuto un CP_4
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comportamento antigiuridico e contrario al principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza. A suffragio dell'eccepita invalidità dell'opposto decreto, evidenziava l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato. Segnatamente contestava aver la CP_4 indicato nel contratto di finanziamento un I.S.C. (indicatore sintetico di costo – da intendersi quale costo complessivo dell'operazione finanziaria in termini percentuali) non corrispondente al vero. Di contro, rilevava che il costo effettivo dell'operazione finanziaria (ovvero TAEG e/o ISC) fosse completamente diverso, con conseguente applicazione da parte dell' Istituto di credito di un Tasso Effettivo diverso, e comunque maggiore, rispetto a quello convenuto. Eccepiva che la violazione dell'obbligo della Banca di informare il cliente del TAEG costituisse una violazione di norme imperative inderogabili determinanti la nullità del contratto di finanziamento, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo. Da ultimo eccepiva la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, compensativi e moratori, contenute nel contratto di finanziamento, richiamando l'attenzione in particolare sull'art. 1815 c.c., comma II, c.c., il quale determina la conversione automatica dell'accordo invalido in un finanziamento a titolo gratuito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza del requisito di liquidità del credito avversario. Rilevava altresì aver la provveduto ad effettuare addebiti di somme CP_4 non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi. Tutto quanto premesso, citava l'opposta come in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 26 ottobre 2021 per sentir:- In via preliminare accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo n.150/21 del 13.01.2021 N.R.G.11496/2020, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nella presente trattazione. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto, in via principale e nel merito: Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. ?????????, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nella presente trattazione;
Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al finanziamento;
Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario,
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Si costituiva in giudizio la impugnando e Controparte_1 contestando le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, per chiedere l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Preliminarmente eccepiva la genericità dell'avversa opposizione, all'uopo evidenziava che i motivi dell'avversa opposizione, fossero privi di deduzioni in fatto ed in diritto riconducibili al decreto ingiuntivo opposto. Segnatamente, quanto all'eccepita mancata prova scritta del credito azionato, alla mancata prova dell'erogazione del finanziamento, della stipula del contratto di finanziamento, della copia del contratto di finanziamento firmata dal funzionario della banca e alla carenza documentale, quali gravi violazioni ex art. 117 TUB, la Controparte_1 rilevava di aver prodotto in doc. n. 01 del fascicolo monitorio il
[...] contratto di finanziamento ritualmente firmato da tutti i contraenti in ogni sua parte. Inoltre, rivendicava aver il sig. a pag. Parte_2
n. 5 di aver ricevuto “un esemplare del presente contratto, interamente compilato e sottoscritto da compensivo delle “informazioni europee di base sul Controparte_5 credito ai consumatori” e del piano di ammortamento”. Quanto alla presunta mancata erogazione del finanziamento, l'opposta rilevava che il sig. aveva corrisposto, a mezzo delegazione di Parte_1 pagamento al datore di lavoro, a far data dal settembre 2015 n. 36 rate per euro 336,00 mensili alla finanziaria e ciò fino al suo Controparte_5 pensionamento in data 1° settembre 2018. In ogni caso, l'opposta evidenziava aver prodotto (doc. n. 02) copia del bonifico di euro 17.594,85 effettuato da in data 12.08.2015 al sig. CP_5
e copia del bonifico effettuato sempre da di euro Parte_1 Controparte_5
6.581,39 alla società Accedo S.p.A. al fine di estinguere un precedente contratto di finanziamento con delegazione di pagamento in essere. Contestava altresì l'opposta che nel corpo dell'atto avverso era ripetutamente indicata, erroneamente come parte opposta , ciò Pt_3 ad ulteriore riprova che l'intero contenuto dell'atto altro non fosse che una dissertazione relativa ai contratti bancari di generico utilizzo. Resistendo alle contestazioni sollevate nell'avversa opposizione, onde evidenziarne la genericità, l'opposta rilevava che il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento sottoscritto tra CP_5 ed il sig. rispettava in ogni sua parte la normativa a tutela
[...] Parte_1 del consumatore. Quanto agli interessi, sottolineava che era statuito al punto n. 3 del contratto “costi del credito”, l'applicazione di un tasso fisso (TAN) del 6,95%, la misura degli interessi e degli altri oneri entro il limite della legge n. 108/1996. In ordine al Tasso Effettivo Globale, pari ad euro 7,77%, contrariamente a quanto scritto da parte opponente, evidenziava l'opposta, che lo stesso era n. 3478/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 12 N. 3478/2021 R.G.A.C.
stato comunicato al sig. a pag. n. 3 del contratto, con relativa Parte_1 sottoscrizione. In ordine all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi che avrebbe portato ad addebiti di somme non dovute, l'opposta richiamava la prima pagina del contratto, laddove al punto 1 era stabilito che il rimborso del finanziamento era previsto con l'applicazione del metodo scalare c.d. “alla francese” con quota capitale crescente e quota interessi decrescente man mano che il rimborso procedeva. Dunque, eccepiva non esservi nessuna capitalizzazione trimestrale. Osservava ancora che alla pagina n. 2 del contratto veniva comunicato al sig. il TAEG del contratto, pari a 7,79%. Parte_1
Contestava dunque il carattere dilatorio dell'opposizione proposta, all'uopo rappresentando che il sig. sottoscriveva in Parte_1 data 02.04.2015 con un contratto di prestito estinguibile Controparte_5 mediante delegazione irrevocabile di pagamento al datore di lavoro;
che in forza del predetto contratto veniva erogata al sig. la Parte_1 somma lorda di euro 32.256,00 estinguibile mediante trattenuta di n. 96 quote della retribuzione e versamento delle stesse da parte del datore di lavoro alla società finanziaria. Precisava trattarsi di una tipologia contrattuale utilizzata qualora il soggetto richiedente il finanziamento non possa disporre del quinto dello stipendio, già impegnato da altro finanziamento e che il predetto contratto prevedeva l'assistenza di una polizza assicurativa contro il rischio di morte o di inadempimento da parte dell'opponente. La deduceva sul punto che in forza della Controparte_1 convenzione collettiva Vita e Credito n. 4353, con dichiarazione di accettazione sottoscritta in data 06.07.2015 comunicava a Controparte_5 di aver accolto la proposta di assicurazione relativa al sig. ; che al Parte_1 momento della conclusione del rapporto di lavoro per quiescenza in data 1 settembre 2018 l' opponente non aveva ancora estinto la propria posizione debitoria con e, nonostante la richiesta di pagamento, Controparte_5 pertanto in conformità ai richiamati rapporti contrattuali, Controparte_5 richiedeva ad quale società assicuratrice del Controparte_1 rischio impiego, il pagamento della somma di Euro 16.989,96 con lettera del 06.05.2019. Quindi la rivendicava di aver Controparte_1 corrisposto a la somma di Euro 16.862,54 e, pertanto, Controparte_5 rivendicava essere creditrice del sig. della predetta Parte_1 somma in forza del diritto di surroga ex art. 5 del contratto di prestito e dell'atto di quietanza di pagamento di prestazioni garantite e contestuale surroga sottoscritta da in data 04.06.2019. Controparte_5
Specificava che la polizza a tutela del rischio di inadempimento è una polizza del “ramo credito”, stipulata tra la finanziaria e la Controparte_5 che non prevede alcun costo a carico del Controparte_1 soggetto che riceve il finanziamento (garantito da polizza), nella specie il n. 3478/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 12 N. 3478/2021 R.G.A.C.
sig. . Chiariva altresì che le polizze assicurative per i Parte_1 crediti sono uno strumento assicurativo che le imprese possono usare per garantirsi contro l'insolvenza da parte dei propri debitori. Dunque, nel merito, eccepiva che parte opponente aveva sottoscritto il contratto di finanziamento che, all'art 5, prevedeva la disciplina delle coperture assicurative in favore del AT ( , articolo Controparte_5 sottoscritto anche ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., laddove al punto 5.2 letteralmente statuiva.: “Il finanziamento prevede altresì la copertura del rischio della perdita dell'impiego ed è quindi assistito da una polizza “credito” (ramo 14). Tale polizza viene stipulata dal AT con costi a proprio carico, a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte al finanziatore, l'Assicuratore resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del Consumatore ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo pensione o Istituto di Previdenza obbligatoria.” Precisati dunque i presupposti dell'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della proposta opposizione, rivendicava la sussistenza di tutti i requisiti per la proposizione del procedimento monitorio e la sussistenza del credito vantato. Evidenziando il carattere strumentale e dilatorio dell'opposizione, formulava espressa istanza di immediata concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Concludeva chiedendo: -Nel merito, in via preliminare. Rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, si chiede sin d'ora all'Ecc.mo Tribunale adìto di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; Nel merito, in via principale B. Rigettare l'opposizione, dichiarandola infondata in fatto ed in diritto e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata C. Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. agli obblighi assunti nei confronti Parte_1 della per le causali di cui in narrativa, condannare il Controparte_1 medesimo opponente, al pagamento in favore della della Controparte_1 somma di Euro 16.862,54 o del diverso minore importo che risultasse determinato in corso di giudizio, oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 6,95% con decorrenza dal 04.06.2019 e sino all'effettivo soddisfo e/o al diverso tasso che risultasse determinato in corso di giudizio, dalla scadenza e sino al soddisfo;
In ogni caso Con vittoria delle spese, compensi, spese generali, e accessori di legge Alla prima udienza, in data 17.10.22, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 150/2021 del 13.01.20121, concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c., la presente controversia veniva rinviata, per l'adozione dei provvedimenti in ordine alle eventuali istanze istruttorie articolate dalle parti, nei suddetti termini, all'udienza dell'11.5.2023.
n. 3478/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 12 N. 3478/2021 R.G.A.C.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, preso atto del contenuto delle note depositate dalle parti, veniva assegnato ex art. 5 D. Lgs. N.28/2010, termine per introdurre il tentativo di mediazione obbligatoria e rinviato il giudizio, per la verifica all'udienza del 28.9.2023. Stante l'esito negativo del tentativo di mediazione negativo per mancata adesione di parte opponente, la causa, di natura documentale, veniva da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.24 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3.Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
n. 3478/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 12 N. 3478/2021 R.G.A.C.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “…proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda…”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica, il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a n. 3478/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 12 N. 3478/2021 R.G.A.C.
fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. Sullo specifico onus probandi, invero, appare poi sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Orbene, mette conto evidenziare preliminarmente che l'opposta ha agito in forza della convenzione collettiva Vita e Credito n. 4353, con dichiarazione di accettazione sottoscritta in data 06.07.2015 con CP_5
con la quale, accogliendo la proposta di assicurazione relativa al sig.
[...]
, ne ha garantito l'insolvenza, di guisa che nella specie con Parte_1
l'acquisita posizione di surrogante nel rapporto creditizio, alla spa opposta sono stati trasferiti tutti i diritti di cui era titolare l'originario creditore, cui fanno da riscontro tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto proporre nei confronti quest'ultimo. Ed invero a differenza della cessione del credito (art.1260 c.c.), la surrogazione, pur rappresentando entrambe ipotesi di successione nel credito, presuppone il pagamento del creditore, mentre la cessione del credito, presuppone il trasferimento del credito e non il contestuale pagamento. L'articolo 1201 sancisce che: “il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. Occorre quindi chiedersi, alla luce dell'istruttoria espletata e sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, se parte opposta sia innanzitutto riuscita a fornire la prova della titolarità della situazione attiva azionata. Circostanza che, come visto anche in precedenza, è stata peraltro oggetto di una specifica censura da parte dell'opponente, sin dall'atto di citazione in giudizio. In merito va rilevato che parte opposta ha prodotto in atti i titoli contrattuali da cui derivano le sue pretese, vale a dire il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dal , corredato dalla Parte_1 delegazione di pagamento n 72394, sottoscritto dall'opponente, la polizza a garanzia del rischio insolvenza, nonché la quietanza di pagamento della prestazione garantite e contestuale surroga sinistro rischio impiego (all. n. 1, 2,8 fascicolo monitorio), pari all'importo ingiunto. Vanno pertanto respinte le censure di parte opponente relative a un presunto difetto di prova scritta del credito. Quanto alla effettiva erogazione delle somme di cui ai predetti contratti di finanziamento, si rileva che la stessa non è stata oggetto di contestazione specifica, sicché può ritenersi provata sulla scorta dell'art. 115 c.p.c.
n. 3478/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 12 N. 3478/2021 R.G.A.C.
Risultano, quindi, sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda formulata da parte opposta, per cui non resta che analizzare la sussistenza dei fatti estintivi, modificativi od impeditivi addotti da parte opponente. Si rileva, in quest'ottica, che appare infondata l'eccezione formulata da parte opponente con la quale quest'ultima ha sostenuto la nullità dei contratti di finanziamento in oggetto, derivante dalla mancata consegna della documentazione contrattuale. Sul punto si osserva, infatti, che, dalla lettura della produzione documentale allegata al monitorio e prodotta nel presente giudizio (cfr. produzione opposta), emerge dichiarazione sottoscritta dallo stesso, che attesta la ricezione di copia dell'intero regolamento contrattuale. Sul punto va richiamata la sentenza resa dalla S.C. a Sezioni Unite in data 16.01.2018, n.898, in relazione ai cd. “contratti monofirma”, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Tale principio, espresso in particolare per i contratti di intermediazione finanziaria, postula che la nullità di cui all'art. 23 richiamato (e per sostanziale analogia, all'art. 117 TUB) sia una nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore (e, parallelamente, il soggetto finanziato) che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Con la conseguenza che è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto, quando questo è firmato dall'investitore (cliente) ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione. Quanto alla eccezione sollevata dall'opponente e relativa a una presunta difformità del TAEG applicato dalla banca in costanza di rapporto rispetto a quello formalmente indicato nei contratti, fermo restando n. 3478/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 12 N. 3478/2021 R.G.A.C.
l'inopponibilità all'opposta per la rilevata posizione, se ne rileva in ogni caso l'eccessiva genericità. L'opponente, infatti, si limita a lamentare tale circostanza e senza individuare le maggiori spese ed i maggiori costi che avrebbero determinato l'applicazione di un tasso annuo effettivo globale superiore rispetto a quello evincibile dal contratto, né ha argomentato in ordine alla doverosa inclusione di tali maggiori costi nel parametro informativo dell'indice sintetico di costo. Generica parimenti la censura con la quale l'opponente ha tentato di evidenziare il carattere eccessivo degli interessi di mora applicati, invocando l'applicazione analogica dell'art. 1384 c.c. che, in tema di clausola penale, disciplina il potere di riduzione del giudice. Parte opponente, infatti, non ha fornito elementi valutativi al giudicante per effettuare tale valutazione (si pensi, ad esempio, a titolo esemplificativo, ai tassi di mora medi applicati dai maggiori istituti di credito per operazioni similari a quelle in esame). Si ritiene di contro gli interessi di mora sono stati validamente pattuiti in contratto e sono altresì inferiori al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi. Da ultimo, inconferenti nella specie, risultano le ulteriori contestazioni, opponibili al più all'istituto di credito ma ineccepibili all'opposta nel caso che ci occupa. Per tali ragioni, l'opposizione avanzata va definitivamente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, n. 150/2020 del 13.01.2021. Le spese di giudizio vengono regolate secondo il principio di soccombenza, e pertanto liquidate in dispositivo in favore di parte opposta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022) per le sole fasi processuali di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di rilevante fase istruttoria. I compensi professionali vengono commisurati ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate. La mancata partecipazione dell'opponente all'incontro tenutosi nell'ambito del procedimento di mediazione (cfr. verbale di mancata adesione della parte invitata procedura di mediazione nr cea/1711/2023, note del 7.9.23 parte opposta ) determina la necessità di adottare nei suoi confronti il provvedimento di cui all'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010, secondo cui “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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- Rigetta l'opposizione proposta dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 150/2020 emesso da questo Tribunale il 13.01.2021e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna parte opponente , al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta
[...]
(P. VA ), che si liquidano in euro Controparte_1 P.IVA_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
- Condanna al versamento all'entrata del Parte_1 bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Aversa, 08/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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