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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai Sigg.ri Magistrati: dott. Pierluigi De Cinti Presidente dott.ssa Concetta Serino Giudice relatore dott. Luca Venditto Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto azione di riduzione, iscritta al numero 342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del
01.04.2025,
TRA
E , rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione del nuovo difensore,
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Massimo
Perrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scauri (LT) Via Lungomare n. 119,
ATTRICE
E
E , rappresentati e difesi, giusta procura in allegato Controparte_1 Controparte_2
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marco Bosso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in viale Primo Maggio 150 in Grottaferrata (RM),
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , quale curatore speciale Parte_1 Parte_2
di , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, i convenuti in Parte_2 epigrafe indicati, deducendo di essere eredi legittimi, quale coniuge e figlia, di , Persona_1
deceduto il 24.01.2012.
Deducevano che il de cuius in vita donava, per notar del 30.12.1996 – rep. n.43936 Persona_2
racc. n. 12920, a beneficio dei soli due figli di prime nozze, e Controparte_3 [...]
l'immobile denominato come “Villa Pinuccia” in Ventotene via Calanave Superiore n. 53 CP_1
insistente su terreno di circa mq. 1700 composto da nn. 3 edifici di cui uno su tre piani fuori terra e adibito ad alloggio clienti e gli altri due composti da un solo piano fuori terra e adibiti a sala ristorante e chiosco bar al catasto a Ventotene al Fg. 1 Pll.a 557/4 piano 1/S T e 1.
Assumevano che dall'inventario dell'eredità del de cuius risultava una lesione della quota di legittima.
Concludevano chiedendo sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare, in capo agli odierni attori, la qualità di eredi legittimi del de cuius;
2. accertare e Persona_1
determinare la consistenza della massa ereditaria del defunto sig. al momento Persona_1 dell'apertura della successione, ivi computandovi i beni, sia mobili che immobili, e quelli precedentemente donati con atto di donazione del 30.12.1996, rep. n. 43936 racc. n. 12920, effettuata
a favore dei suoi due figli di prime nozze;
3. accertare e dichiarare che l'atto di donazione per notar
del 30.12.1996 – rep. n.43936 racc. n. 12920, disposto dal donante Persona_2 Persona_1
a beneficio dei soli due figli di prime nozze, e , lede la quota Controparte_3 Controparte_1
di legittima spettante alla minore , quale legittimaria del de cuius, nata Parte_2 dall'unione dello stesso donante con la sig.ra ; Parte_1
4. determinare, per l'effetto, la quota di legittima spettante alla stessa ed alla minore Parte_1
;
5. provvedere allo scioglimento della comunione ereditaria, con Parte_2
attribuzione agli odierni istanti, della quota a ciascuno spettante, libera da ogni peso e/o gravame;
6. Riconoscere, ai sensi dell'art. 540 c.c., in favore della sig.ra , quale coniuge superstite Parte_1
in comunione legale dei beni con il de cuius , il diritto di abitazione della casa Persona_1 coniugale, sita in Ventotene, Via Calanave Superiore n.53, così come individuata nell'inventario redatto in data 27.03.2012 dal Pubblico Ufficiale del Tribunale di Latina Sez. distaccata di Gaeta, oltre all'attribuzione della sua quota di eredità, come per legge;
7. condannare i convenuti al pagamento delle spese sostenute dagli istanti per il procedimento di mediazione, al quale gli stessi non partecipavano senza giustificato motivo;
spese pari a complessivi euro 108,90; 8. con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali eccepivano in via preliminare la nullità Controparte_1 Controparte_3 dell'atto di citazione per difetto di contraddittorio e per decadenza per effetto della mancata proposizione della domanda di revocazione della donazione per sopravvenienza dei figli per essere stata concepita qualche mese prima della stipula dell'atto di donazione. Chiedevano, poi, disporsi la sospensione del giudizio in attesa di definizione del processo penale per reati edilizi. Contestava, poi, il diritto di abitazione dell'attrice sull'immobile coniugale.
Preliminarmente va rilevato che il Sig. , n.q. di curatore speciale di Parte_2 Parte_2
, a seguito di atto di intervento e costituzione della parte rappresentata, deve ritenersi
[...]
estraneo al processo in oggetto.
Ciò premesso, va detto che l'attrice chiede accertarsi il suo diritto, quale Parte_2 legittimaria, ad una quota dell'eredità del de cuius.
Tanto detto, sul piano probatorio, il legittimario ha l'onere di allegare e provare entro quali limiti è stata lesa la legittima e l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione (Cass. civ. n. 14473/11).
È onere, quindi, formulare espressa istanza di conseguire la legittima, previo calcolo della porzione disponibile.
L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di indicare l'esatto valore della massa ereditaria è presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota legittima
(Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).
Deve, infatti, richiamarsi il disposto di cui all'art. 553 c.c. ai sensi del quale “quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari”.
Invero, in caso di lesione della quota di legittima, prima di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, deve aversi riguardo alla disposizione di cui all'art. 553 c.c. riconoscendo ai legittimari, che lamentino la lesione della quota di riserva, quanto devoluto in base alla successione legittima in modo da assicurare che non subiscano la lamentata lesione.
E' necessario, infatti, determinare il valore della massa ereditaria e, conseguentemente quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Si deve, pertanto, procedere, anzitutto, alla formazione del relictum ed alla determinazione del suo valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal medesimo degli eventuali debiti gravanti sul compendio ereditario (sempre con riferimento alla stessa data) e, infine, alla c.d. riunione fittizia tra attivo netto ed eventuale donatum e una volta ottenuto il risultato di tale operazione contabile, occorre calcolare la quota intangibilmente riservata ai legittimari, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 536 ss. c.c. Dal calcolo della quota di riserva consegue, in via residuale, la determinazione della quota disponibile. Secondo, quindi, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. Inoltre
l'attore deve proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile, calcolo ovviamente soggettivo e soggetto ad accertamento (cfr. Sez.
2. Cass. n. 1357/2017; Sez. 2, Cass. n.
14473/2001; Sez. 2, Cass. n. 13310/2002), istanza nel caso di specie non rassegnata dall'attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione, essendosi limitata a chiedere l'accertamento della lesione tramite la dedotta donazione.
Pur non esigendosi l'utilizzo di formule sacramentali, tale istanza doveva in qualche modo essere avanzata.
La stessa aveva, poi, l'onere di allegare in giudizio la massa ereditaria, ovvero i beni che la compongono e il relativo valore venale con riferimento al momento dell'apertura della successione, la quota astrattamente riservatagli dalla legge, l'entità della lesione, gli atti che hanno dato luogo alla lesione (di liberalità o dispositivi mortis causa) della quota di riserva con indicazione dei beneficiari,
l'imputazione della quota di riserva delle donazioni di cui abbia beneficiato durante la vita del de cuius e dei legati.
Applicando tali principi al caso di specie si rileva che parte attrice ha indicato nell'atto introduttivo l'atto ritenuto lesivo (la donazione) del quale ha richiesto il solo accertamento della lesione della quota di legittima senza chiedere la riduzione e ha individuato i beneficiari di tale atto dispositivo, regolarmente evocati in giudizio.
Tuttavia, in spregio ai consolidati principi della Suprema Corte prima richiamati, non ha assolto all'onere di allegazione e di prova su di essa gravante.
La parte ha, infatti, omesso ogni indicazione relativa al valore della massa e dei beni residuati al momento del decesso, nonché l'esatta individuazione dei beni, limitandosi a dedurre, nelle conclusioni dell'atto di citazione, dell'esistenza anche di beni mobili, oltre agli immobili indicati nel corpo dell'atto.
Né la parte ha precisato la domanda con la prima memoria ex art. 183 cpc, non depositata.
Inoltre, ai fini della domanda di scioglimento della comunione, nulla la parte allega nell'atto di citazione circa i titoli di provenienza dei beni in capo al de cuius ai fini della verifica della legittimazione attiva e di quella passiva e della ricostruzione della massa. Le parti hanno, poi, omesso il deposito dei titoli di provenienza in favore del de cuius, nonché delle iscrizioni e trascrizioni in favore e contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione, le iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di trascrizione della domanda o instaurazione del presente giudizio o, in sostituzione, di attestato notarile in ordine alle risultanze dei registri immobiliari presso la Conservatoria, anche al fine di ricostruire la massa ereditaria e di valutare la fondatezza delle domande proposta di accertamento della lesione della legittima e di riduzione.
La parte attrice, infatti, si è limitata al deposito delle visure catastali che non possono provare la titolarità dei beni in capo al de cuius.
Nel fascicolo d'ufficio sono state, tuttavia, rinvenute, le ispezioni ipotecarie anche se non risulta alcun deposito di esse ad opera delle parti, per cui sembrerebbe che esse siano state riversate nel fascicolo stesso dal CTU.
Tali controlli o acquisizioni documentali non potevano essere affidati al CTU, trattandosi di documenti che era onere della parte produrre e che non possono essere acquisiti in sede di operazioni peritali.
Ne deriva, quindi, che deve essere rigettata la domanda di riduzione e di divisione proposta.
La controversia in ordine alla proprietà in un giudizio di scioglimento di comunione non può, infatti, prescindere dall'accertamento della proprietà dei suddetti beni in capo ai comproprietari e della legittimazione delle parti in giudizio.
Appare, quindi, non possibile verificare con documenti ritualmente depositati nei termini di legge sia l'esistenza del diritto di proprietà sui beni immobili in capo alle parti e, prima ancora, al de cuius, sia la successiva permanenza di essi, sia, infine, l'assenza di iscrizioni ipotecarie, oltre che l'esatta identificazione dei beni dal punto di vista catastale e urbanistico.
Tali accertamenti, da effettuare d'ufficio in quanto indispensabili al fine di verificare sia la legittimazione attiva e passiva delle parti sia l'integrità del contraddittorio, richiedono necessariamente l'esame dei titoli e delle trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, le quali costituiscono l'unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili.
Conseguentemente, la rituale produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183 VI c.p.c. concessi alla parti, dei titoli di provenienza e certificati storici catastali e, soprattutto, della documentazione dei RR.II concernente le iscrizioni e trascrizioni (ovvero di relazione notarile sostitutiva), è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio (ai fini della legittimazione attiva e passiva) e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c.
Ed infatti, nei giudizi di divisione è necessaria la produzione in giudizio, oltre che del titolo di provenienza dei beni in favore delle parti, anche, come detto, di precisa attestazione da parte del
Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle iscrizioni e trascrizioni contro i predetti dalla data di acquisto dei cespiti fino alla instaurazione del giudizio, poiché, solo in forza di detta documentazione è possibile avere effettiva contezza del patrimonio di cui le parti possono disporre e della permanenza dei beni in capo agli stessi al momento dell'instaurazione del giudizio divisorio.
Ebbene, in un'ottica in cui il processo civile deve essere iniziato e proseguito su impulso di parte, vigendo il principio dispositivo, non è ammissibile il superamento delle preclusioni di legge né tantomeno attendere che la parte adempia all'onere predetto.
Trattasi, inoltre, di una interpretazione orientata dal principio di «ragionevole durata» che costituisce, oramai, uno dei canoni interpretativi di primaria importanza costituzionalmente previsto (art. 111
Cost.) e imposto dal diritto comunitario (art. 47, comma II, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea).
Incombendo, dunque, sul giudice adìto con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede-comunista in capo a colui il quale formula la domanda, nonché, per altro verso, della integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, non compete al giudice indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse devono assolvere, spettando allo stesso semplicemente di verificare se le prove proposte dalle parti siano o meno idonee allo scopo.
Inoltre, l'ammissione della ctu per porre rimedio all'inerzia della parte nell'utilizzo degli strumenti processuali in suo possesso, comporta lo snaturamento dell'istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo e un allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. Civ. 8989/2011).
In assenza di certezza sulla stessa identificazione dei beni, sulla proprietà degli stessi, su eventuali loro vincoli o pregiudizi, come, pure, sulla integrità del contraddittorio, la domanda attorea va rigettata.
In mancanza di puntuali allegazioni e della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, non avendo questo giudice alcuna contezza della sorte giuridica dei beni indicati non avendo le parti prodotto i titoli di provenienza dei beni né le trascrizioni e iscrizioni del ventennio.
Si tenga presente che trattasi di diritti su beni immobili e di domanda autodeterminata.
Le stesse considerazioni valgano in ordine alla domanda di scioglimento della comunione di parte convenuta. Non vi è, poi, prova della legittimità urbanistica degli immobili, che il CTU asserisce essere stati costruiti e successivamente sanati con Concessione edilizia in sanatoria n° 2 del 18.01.1991,
Concessione edilizia in sanatoria n° 3 del 12.02.1991, Concessione Edilizia in sanatoria N. 3 del
05.05.1996 e concessione Edilizia in sanatoria N. 3 del 1996.
In atti, tuttavia, le parti nessun documento hanno depositato e in alcun modo hanno dato prova della commerciabilità dei beni.
Inoltre, parte convenuta deposita decreto di citazione a giudizio per reati edilizi per aver costruito in totale difformità dalla concessione edilizia in sanatoria n. 3 del 1996 e per aver eseguito i lavori all'interno di area vincolata paesaggisticamente e all'interno della riserva naturale statale in assenza di nulla osta, nonché per aver realizzato i lavori in assenza di autorizzazione per la normativa antisismica, nonché per aver costruito in assenza di concessione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesistico.
Non si conosce l'esito di tale procedimento e degli accertamenti effettuati dal PM ma risulta ancora a maggior ragione assente la prova della piena legittimità urbanistica ed edilizia dei beni.
A tal fine va detto che la documentazione allegata alla CTU, in spregio degli oneri di prova delle parti e acquisita dallo stesso, è inutilizzabile ai fini del decidere.
La C.T.U., infatti, ha lo scopo di recare ausilio al giudice nell'esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non può supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti (ex multis Cass. 6 aprile 2005 n. 7097) e non può risolversi in una relevatio ab onere probandi né in uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate né, tantomeno, può avere funzione esplorativa.
Il Consulente tecnico d'ufficio, quindi, non può prendere in esame documenti non ritualmente prodotti in giudizio dalle parti, per le ragioni sopra indicate.
Come è noto, secondo l'insegnamento tradizionale, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento per la valutazione delle prove già altrimenti acquisite al processo.
Tale impostazione trova precisi riscontri nella sistematica e nella terminologia del codice di procedura civile, che, da un lato, tratta l'argomento (artt. 191 e ss.) prima dell'esposizione delle norme sulla
“assunzione dei mezzi di prova in generale” (artt. 202 e ss.), dall'altro lato, mette in evidenza l'aspetto soggettivo dell'istituto (“della nomina e delle indagini del consulente tecnico”), proprio per evidenziarne la funzione di supporto all'attività di valutazione e decisione del giudice e non di integrazione delle prove offerte dalle parti.
La c.t.u., infatti, non è una fonte di prova nella disponibilità delle parti e, come tale, si sottrae alle preclusioni istruttorie cui esse sono vincolate, ma piuttosto uno strumento che consente al Giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che sfuggono alla preparazione giuridica. Inoltre, tale strumento non può essere utilizzato per esonerare le parti dal loro onere probatorio, non essendo consentita alcuna relevatio ab onere probandi (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060, secondo la quale “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Il codice di procedura civile, infatti, prevede che i documenti siano depositati dalle parti e disciplina il deposito in modo formale attraverso gli artt. 163 n. 5 e 166 c.p.c., nonché artt. 74 e 87 disp. att.. attraverso un controllo formale sulla produzione documentale che è effettuato dal cancelliere in caso di produzione documentale fuori udienza e dal giudice in caso di produzione documentale in udienza.
Nessuna norma prevede l'acquisizione di documenti da parte del CTU e quindi l'ingresso di tali documenti nel processo tramite l'acquisizione in oggetto, altrimenti si consente l'aggiramento delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 184 c.p.c.
L'art. 87 disp. att. c.p.c. non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali e l'art. 194 c.p.c. consente al CTU, ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle parti chiarimenti, ma non di raccogliere da esse prove documentali.
La natura, poi, pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti (cfr. Cass. n. 4376/00), poichè essendo funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento, esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché non può essere sanata nemmeno dall'acquiescenza della controparte ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Tanto detto, in ordine all'assenza di prova di legittimità urbanistica ed edilizia dei beni, deve osservarsi come le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 25021/19 del
7.10.2019, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Sul punto veniva richiamata giurisprudenza con la quale veniva affermato il principio di diritto in ordine al fatto che l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), limitava espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli “atti tra vivi”, rimanendo, perciò, inestensibile a tutta la categoria degli atti mortis causa, ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie o ad essa finalizzati (Cassazione, Sez. II, 1 febbraio 2010, n. 2313 Cass. n.
14764/2005 e Cass. n. 15133/2001).
Si tenga conto, poi, che essendo i beni indivisibili sulla base di quanto indicato dal CTU, i diritti di proprietà su di essi dovrebbero essere trasferiti, in assenza di domande di assegnazione (ipotesi vagliata dal GI tramite comparizione personale delle parti ed esclusa per indisponibilità economica delle stesse), a terzi con delega al Notaio delle operazioni di vendita, il quale deve indicare con precisione lo stato dell'immobile dal punto di vista urbanistico ed edilizio e la sua conformità prima di alienarlo.
Per tutte le motivazioni indicate, la domanda di riduzione e le domande ad essa connesse vanno, quindi, rigettate.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della natura della domanda e della soccombenza reciproca rispetto alla domanda di divisione, nonché rispetto al fatto che tutte le questioni poste alla base della decisione sono state decise tramite rilievo ufficioso e non su eccezione di parte. Inoltre, la durata del processo è dovuta alla reiterata richiesta delle parti di rinvii per bonario componimento.
Parimenti le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, in composizione Collegiale, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara il Sig. , n.q. di curatore speciale di , Parte_2 Parte_2
estraneo al presente giudizio, per effetto del raggiungimento della maggiore età della parte,
- Rigetta le domande proposte da e e tutte le altre domande Parte_1 Parte_2
proposte dalle parti,
- Compensa le spese,
- Pone le spese di CTU a carico delle parti in solido. Latina, 08.04.2025
Il Presidente
Dott. Pierluigi De Cinti
Il Giudice relatore
Dott.ssa Concetta Serino