Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.244/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'07.06.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
,nato a [...] il [...], e residente in [...]
Monticchio N 107 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv Antonio Zottarelli e con lui elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture al Largo Annunziata N 4
ATTORE
CONTRO
HDI Assicurazioni spa con sede in Roma alla Via Abbruzzi N 10 in persona del legale rappresentante p.t.Dott. giusta delega conferita con delibera del CDA del CP_1
25.07.2016,rappresentata e difesa dall'Avv Francesco Matteo Pugliese giusta procura posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e con questi elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza M Pagano N 118
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
Riferisce parte attrice che in data 15.06.2016 alle ore 20, circa si recava presso il Ristorante
“Taverna di Ludwin” sito in Potenza alla via della Chimica unitamente ad un certo Persona_1
a mezzo dell'autovettura di proprietà di parte attrice tipo Wolkvagen Tiguan-targata
EX316ZV.Arrivati,come detto, sul posto si provvide a parcheggiare la vettura chiudendola a chiave .Verso le 22, ritornati alla macchina ,parte attrice riscontrava che la stessa fosse stata danneggiata ,infatti danneggiato era il finestrino porta destra ( verosimilmente per entrare in macchina e poi asportare il navigatore /autoradio di bordo ,danneggiando in maniera irreversibile il !cablaggio” e i relativi supporti. I danni provocati da persona ignota continuano con asportazione della cornice esterna in plastica del cruscotto ,il cofanetto porta “cd”e le lenti da sole tipo Reiban;
A seguito del detto evento repentinamente interveniva la Polizia di Stato di Potenza e, il Sig
in data 16.06.2016 sporgeva denuncia/ querela presso la questura di potenza –Ufficio Pt_1
prevenzione Generale e Soccorso pubblico-Ufficio Denunce;
L'autovettura tipo Wolkvagen Tiguan targata EX316ZV subì danni quantificati in euro 8.867,34 ( comprensivi di IVA per euro 1599,03) giusta fattura N 22 del 25.07.2016 di riparazione dell'autocarrozzeria Sibilia Carmine da Rionero in Vulture.
L'evento che ci occupa veniva prontamente denunciato alla Compagnia Assicurativa giusta polizza per atti vandalici/danneggiamento N 0230406696 per il ristoro dei danni.
La detta Compagnia Assicurativa ritenne di denegare il chiesto ristoro in base alla considerazione secondo cui “ il danno non risulta indennizzabile poichè in polizza non è stata inserita la garanzia di furto parziale.
Parte ricorrente chiede il ristoro di : Finestrino porta destra per euro 64,23 oltre iva con bacchetta aria per euro 101,50 oltre iva Per_2
Cablaggio per euro 4038,08 oltre iva
Spese occorse per la riparazione e smaltimento rifiuti per euro 500,00oltr iva così come da fattura N 22 /2016 del 25.07.2016 dell'autocarrozzeria Sibilia Carmine per un totale complessivo di euro 5.738,65 ( di cui euro 1034,84 per iva)
Con missiva del 25.08.2016 ,il Sig invitava la detta Compagnia di assicurazione al ristoro di Pt_1
quanto patito chiedendo, quindi, il pagamento integrale del danno subito dall'autovettura
Wolkvagen Tiguan-targata EX316ZV.
Inutili si sono rilevati i successivi tentativi di interlocuzione con parte convenuta, insistendo la stessa nella sua tesi di impossibilità di ristoro in quanto non previsto il furto parziale nel contratto assicurativo.
La negoziazione assistita ha esito negativo
Per i motivi sopra esposti parte ricorrente adice il Tribunale per vedersi riconoscere il ristoro di euro 5.73,65 comprensivo di iva al 22% per danneggiamento e riparazione della propria autovettura così come sopra generalizzata.
Si costituisce la Compagnia Assicurativa HDI assicurazioni spa disconoscendo la domanda attorea esponendo le condizioni sottoscritte dall'attore in contratto di assicurazione dell'autovettura per cui è causa.
Sostiene parte convenuta che il ristoro per furto del genere che ci occupa non è garantito dalla polizza assicurativa.
A pagina 20 delle condizioni generali di polizza si precisa “ l'assicurazione è estesa agli apparecchi” audiovisivi “ purchè stabilmente installati e a condizione che siano richiamati in polizza ed il relativo valore compreso nella somma assicurativa della garanzia furto.
Furto totale ,la detta garanzia è applicabile solo al furto totale del veicolo .Sono esclusi i danni al veicolo ed agli audiofonovisivi ,
Sostiene parte convenuta che nella polizza N 0230406696 è prestata garanzia per solo furto totale, quindi il furto del solo apparecchio audiofonovisivo non è previsto.
Vi è di più ,sostiene parte convenuta che pur volendo risarcire il danno all'autoradio e al navigatore ,l'indennizzo deve essere commisurato tenuto conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale di all'art 1907cc.
Vengono concessi dal Tribunale i termini ex art 183 N 1 e 2 cpc.
La causa cambia vari Giudici e il 17.05 2019 la Dott.ssa si riserva per l'ammissione dei Pt_2
mezzi istruttori .Viene negata prova per testi così come richiesta da parte ricorrente ,rigettata la richiesta di CTU e rinviata la causa per discussione ai sensi dell'art 281 cpc .
All'udienza del 22.01.2019 sempre la Dott. ammette CTU e nomina Il Dott Pt_2 Per_3
a Potenza ponendo allo stesso il seguente quesito
[...]
“ Voglia il nominato CTU verificate ove possibile le condizioni del veicolo, anche sulla base della documentazione allegata dall'attore, calcolare l'indennizzo dovuto sulla base della polizza e delle Condizioni generali di Assicurazione versate in atti”
Sempre la Dott.ssa in data 21 .05 2021 revoca il nominato Dott nomina nuovo Pt_2 Per_3
CTU nella persona dell'ING. lasciando fermi i quesiti di cui alla nomina Persona_4
precedente.
Concessi i termini per le bozze , per le osservazioni ,in data 22.12.2022 il medesimo Giudice rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2023.
All'udienza del 7.06.2024 la scrivente introita la causa a Sentenza concedendo i termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può trovare accoglimento, le risultanza peritali ,dunque vanno qui ribadite e condivise, non risultando a tal riguardo meritevoli di accoglimento le contestazioni svolte da parte attrice per il tramite del suo legale come puntualmente riferito dall'ausiliario nell'elaborato peritale. Riferisce il CTU che l'autovettura per cui è causa non è più nella disponibilità di parte attrice avendola alienata a terzo .Circostanza questa che ha reso impossibile una quantificazione dei danni (ove da considerarsi) che sarebbe dovuta avvenire solamente in base alle depositate fatture ,non bastevoli in assenza anche di una semplice documentazione fotografica del veicolo ,
a giustificare alcuna liquidazione.
Questo per quanto riguarda la quantificazione dei danni, per quanto riguarda invece le condizioni della polizza, il CTU espone quanto segue:
“ l'autovettura del Sig era assicurata con polizza N 0230406696 che prevedeva : Pt_1
responsabilità civile auto (base) per un massimale di euro 6.000.000.00
Incendio (aggiuntiva) massimale di euro 16.000,00
Furto e rapina solo totale (aggiuntiva) audiovisivi compresi massimale di euro 16.000,00
Eventi naturali (aggiuntiva) massimale di euro 16.000,00
Eventi socio politici (aggiuntiva) massimale di euro 16.000,00
Infortuni al conducente (aggiuntiva) massimale di 30.000
Con il furto e rapina parziale l'assicurazione indennizza l'assicurato per i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina o parti di esso;
inoltre l'assicurazione è estesa ai danni da effrazione causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati.
Relativamente agli audiovisivi che ci occupano risultano assicurati solamente nel caso di furto totale (art 3.1.2.) e se espressamente richiamati all'interno della polizza assicurativa.
Continua il CTU :” le indagini eseguite e gli accertamenti effettuati hanno evidenziato come non sia possibile quantificare i danni patiti dal veicolo dell'attore ,in seguito al furto parziale, ma come gli stessi così come denunciati non siano indennizzabili con la sottoscritta polizza poiché ,si ribadisce trattasi di furto parziale non espressamente contemplato all'interno del contratto ,nel quale è richiamato solamente il furto totale..
PQM
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica ,nella persona del Gop,Bernardina Massari definitivamente decidendo sulla domanda proposta da
contro
HDI Assicurazioni spa Parte_1
cos' provvede:
Rigetta la domanda attorea e per l'effetto condanna il Sig al pagamento delle spese Parte_1
di giudizio quantificate in complessivi euro 1917,00 di cui euro 237.00 per contributo unificato e euro 1680,00 oltre IVA e CPA come per legge da liquidarsi in favore del Procuratore costituito di parte convenuta.
I compensi del CTU liquidati con separato decreto seguono la soccombenza.
Così deciso in Potenza lì 08.06.2025.
Il Giudice
Dott.Bernardina Massari