TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 768/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FATIMA Parte_1 C.F._1
CI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Regina Margherita n. 195, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SONIA Parte_2 C.F._2
TICCIATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pontedera (PI), via Felice Lotti n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cascina (PI).
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla dove rimarrà a vivere con la figlia. I Pt_1 ricorrenti si obbligano a comunicare nel termine di trenta giorni eventuali cambi di residenza.
3. Confermare l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre in via di Tiglio Per_1
n. 576 Pieve di Compito – PA (LU) dove ha la residenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente
1 nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. I genitori concordano, considerando la tenera età della figlia, al fine di fargli vivere con serenità, l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerla immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale.
4. La figlia attualmente frequenta la scuola dell'infanzia di Castelvecchio di Compito – Per_1
PA (LU) dalle ore 9.45 alle ore 11.45. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse della figlia, il padre trascorrerà con la figlia ogni martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00, presso l'abitazione della madre, salvo diversi giorni per impegni di entrambi, per cui i giorni potrebbero cambiare. Il sabato e la domenica ogni 15 giorni il padre potrà vedere la figlia, sempre presso l'abitazione della madre, dalle ore 17.30 alle 19.00. Previo accordo con la madre, il padre potrà tenere la figlia fuori dall'abitazione materna ed anche presso l'abitazione dei nonni paterni, valutate le esigenze e le condizioni psicologiche della minore. Per il 2025, in occasione delle festività religiose, il padre potrà trascorrere il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con la figlia presso l'abitazione della madre. Al raggiungimento dell'età di quattro anni il padre potrà, gradualmente, intrattenersi con la figlia ogni martedì e giovedì, salvo diversi accordi ed impegni lavorativi, dalle ore 17.30 sino alle ore 19.00, quando riporterà la figlia presso l'abitazione della madre. Gradualmente e rispettando le esigenze della minore i genitori decideranno di comune accordo quando la piccola sarà pronta per rimanere a dormire presso l'abitazione del padre e quando sarà pronta per rimanere un fine settimana alternato dal sabato alla domenica con il padre. Al momento tenuto conto della tenera età di non si prevedono pernotti presso il padre. Per_1
5. Confermare gli accordi presi in merito all'aspetto economico che di seguito si riportano. Il padre, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , verserà alla madre la somma Per_1 mensile di € 250,00 a partire dal mese di ottobre 2024 sino a dicembre 2026 compreso (aggiornamenti Istat come per legge). Tale importo verrà aumentato ad € 350,00 al mese a partire da Gennaio 2027 compreso. L'assegno dovrà essere corrisposto con bonifico bancario sul conto della entro il Pt_1
5 di ogni mese. Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra i coniugi (tranne quelle urgenti o non differibili) e successivamente documentate, spese straordinarie così come individuate dal protocollo del Tribunale di Lucca.
6. L'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100%.
7. I coniugi, titolari di due conti correnti accesi rispettivamente presso Intesa San Paolo Agenzia di PA, n. 50473/1000/5175 con saldo attivo al 30.09.2024 di € 57.539,00 e presso Banca Fideuram, n. 00309669 con saldo attivo al 30.09.2024 di € 9.047,00, di comune accordo dichiarano di dividere come segue le somme ivi depositate: il preleverà la somma di € 21.650,00 dal Pt_2 conto acceso presso Intesa San Paolo, le restanti somme presenti sui due conti saranno prelevate dalla signora con conseguente estinzione del conto acceso presso Fideuram. Pt_1
Quanto al conto presso Intesa San Paolo, dove è appoggiato il mutuo sulla casa, resterà aperto e i coniugi si impegnano entro il 20 di ciascun mese a versare la somma di € 270,00 ciascun per far fronte alla rata di € 529,07 mensile e alle spese di tenuta conto pari ad € 8,00 mensili.
2 I coniugi dichiarano, allo stato, di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri: la , specializzanda, Pt_1 sino Aprile 2026 percepirà la somma mensile di € 1.700,00 circa per 12 mensilità, mentre il Pt_2 che lavora come dipendente della Genus Dirigence di PA (LU) percepisce un reddito mensile di € 1.500,00 per 14 mensilità.
8. I coniugi con Atto di Compravendita Not. del 30.03.2023 Rep. N. 4132/2950, Parte_3
Registrato a Viareggio il 05.04.2023 al n. 1737 serie IT, trascritto a Lucca il 05.04.2023 n. part. 4427
– 4428 – 4429, hanno acquistato in parti uguali fra loro, la piena proprietà di un complesso immobiliare, costituito da un fabbricato abitativo allo stato grezzo, elevato a due piani fuori terra, corredato da resede esclusiva, posto in Comune di PA, frazione di Piave di Compito, via di Tiglio SNC. Il tutto rappresentato al NCEU di detto Comune al Foglio 136, Mappale 1314, Cat F/3 (fabbricato), come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 24.09.2018 n. LU0072513; Mappale 1306, Cat. F/1, area urbana di mq 69, come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 24.09.2018 n. LU0072513. Al Foglio 136, Mappale 1319, Cat F/3 (fabbricato), come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 26.09.2018 n. LU0073269; Mappale 1312, Cat. F/3 (fabbricato), come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 24.09.2018 n. LU0072513. Confini mappali 1312, 1321, 1314, 1310, 1305, 1319, beni beni , SSA. Per_2 Pt_4
Il complesso immobiliare sopra descritto è stato realizzato mediante Determina dirigenziale n. 1623/07 del 28.11.2007 del Comune di PA, approvando il Progetto Unitario n. P04/0011, Lotto “B”, cui ha seguito il Permesso a costruire n. P09/0082 del 20.11.2013, successivo Permesso per completamento lavori n. P2016/0123 del 06.02.2018 – Lotto “B” e successive proroghe. Su tale complesso immobiliare grava un mutuo acceso presso la , come da Controparte_1 contratto di mutuo stipulato in data 30.03.2023, con atto Notaio , Repertorio n. 4133, Parte_3
Raccolta n. 2951, registrato a Viareggio in data 05.04.2023 al n. 1739 serie 1T, iscritto a Lucca il 05.04.2023 n. 707 Part., Domanda n. 0012014545022. Al riguardo le parti si accordano come segue: A Il si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali
Pt_2 tra coniugi, a , senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% Parte_1 dell'intero compendio immobiliare sopra meglio descritto al punto 6, sito nel Comune di PA. Tale trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. B La , a fronte del suddetto trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero Pt_1 il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, con liberazione del sig. dalla
Pt_2 cointestazione a far data da Gennaio 2027 e il si impegna sin da adesso a rilasciare idonea
Pt_2 documentazione per le pratiche necessarie. Fino a tale data, o prima ove la sig.ra venga Pt_1 assunta di ruolo, il mutuo resterà cointestato ed il continuerà a pagare il proprio 50%. Niente
Pt_2 sarà dovuto al per le rate fino a tale data dallo stesso pagate. Niente sarà dovuto dalla
Pt_2
al per eventuali imposte che l'Agenzia delle Entrate o altri enti dovessero richiedere Pt_1 Pt_2 allo stesso in riferimento al trasferimento di cui si tratta. C Il trasferimento di proprietà dell'immobile sarà redatto da un Notaio a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri relativi a tale trasferimento a carico della . Pt_1
Il suddetto atto verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla e dovrà essere effettuato nei 60 Pt_1 giorni successivi all'emanazione del decreto di omologa.
3 9. I coniugi dichiarano, regolata la questione di cui al punto 6), di non avere altre questioni economiche in sospeso.
10. Le spese legali rimangono compensate, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale forense».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Cascina (PI) il 27/9/2020, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 227/2025 del 2/4/2025, pubblicata il 9/4/2025 e passata in giudicato in data 11/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 17/12/2025, poi anticipata all'11/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cascina (PI) in data 27/9/2020, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cascina (PI) all'Atto Numero 10, Parte II, Serie A, dell'Anno 2020; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cascina (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ER GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FATIMA Parte_1 C.F._1
CI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Regina Margherita n. 195, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SONIA Parte_2 C.F._2
TICCIATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pontedera (PI), via Felice Lotti n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cascina (PI).
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla dove rimarrà a vivere con la figlia. I Pt_1 ricorrenti si obbligano a comunicare nel termine di trenta giorni eventuali cambi di residenza.
3. Confermare l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre in via di Tiglio Per_1
n. 576 Pieve di Compito – PA (LU) dove ha la residenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente
1 nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. I genitori concordano, considerando la tenera età della figlia, al fine di fargli vivere con serenità, l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerla immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale.
4. La figlia attualmente frequenta la scuola dell'infanzia di Castelvecchio di Compito – Per_1
PA (LU) dalle ore 9.45 alle ore 11.45. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse della figlia, il padre trascorrerà con la figlia ogni martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00, presso l'abitazione della madre, salvo diversi giorni per impegni di entrambi, per cui i giorni potrebbero cambiare. Il sabato e la domenica ogni 15 giorni il padre potrà vedere la figlia, sempre presso l'abitazione della madre, dalle ore 17.30 alle 19.00. Previo accordo con la madre, il padre potrà tenere la figlia fuori dall'abitazione materna ed anche presso l'abitazione dei nonni paterni, valutate le esigenze e le condizioni psicologiche della minore. Per il 2025, in occasione delle festività religiose, il padre potrà trascorrere il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con la figlia presso l'abitazione della madre. Al raggiungimento dell'età di quattro anni il padre potrà, gradualmente, intrattenersi con la figlia ogni martedì e giovedì, salvo diversi accordi ed impegni lavorativi, dalle ore 17.30 sino alle ore 19.00, quando riporterà la figlia presso l'abitazione della madre. Gradualmente e rispettando le esigenze della minore i genitori decideranno di comune accordo quando la piccola sarà pronta per rimanere a dormire presso l'abitazione del padre e quando sarà pronta per rimanere un fine settimana alternato dal sabato alla domenica con il padre. Al momento tenuto conto della tenera età di non si prevedono pernotti presso il padre. Per_1
5. Confermare gli accordi presi in merito all'aspetto economico che di seguito si riportano. Il padre, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , verserà alla madre la somma Per_1 mensile di € 250,00 a partire dal mese di ottobre 2024 sino a dicembre 2026 compreso (aggiornamenti Istat come per legge). Tale importo verrà aumentato ad € 350,00 al mese a partire da Gennaio 2027 compreso. L'assegno dovrà essere corrisposto con bonifico bancario sul conto della entro il Pt_1
5 di ogni mese. Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra i coniugi (tranne quelle urgenti o non differibili) e successivamente documentate, spese straordinarie così come individuate dal protocollo del Tribunale di Lucca.
6. L'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100%.
7. I coniugi, titolari di due conti correnti accesi rispettivamente presso Intesa San Paolo Agenzia di PA, n. 50473/1000/5175 con saldo attivo al 30.09.2024 di € 57.539,00 e presso Banca Fideuram, n. 00309669 con saldo attivo al 30.09.2024 di € 9.047,00, di comune accordo dichiarano di dividere come segue le somme ivi depositate: il preleverà la somma di € 21.650,00 dal Pt_2 conto acceso presso Intesa San Paolo, le restanti somme presenti sui due conti saranno prelevate dalla signora con conseguente estinzione del conto acceso presso Fideuram. Pt_1
Quanto al conto presso Intesa San Paolo, dove è appoggiato il mutuo sulla casa, resterà aperto e i coniugi si impegnano entro il 20 di ciascun mese a versare la somma di € 270,00 ciascun per far fronte alla rata di € 529,07 mensile e alle spese di tenuta conto pari ad € 8,00 mensili.
2 I coniugi dichiarano, allo stato, di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri: la , specializzanda, Pt_1 sino Aprile 2026 percepirà la somma mensile di € 1.700,00 circa per 12 mensilità, mentre il Pt_2 che lavora come dipendente della Genus Dirigence di PA (LU) percepisce un reddito mensile di € 1.500,00 per 14 mensilità.
8. I coniugi con Atto di Compravendita Not. del 30.03.2023 Rep. N. 4132/2950, Parte_3
Registrato a Viareggio il 05.04.2023 al n. 1737 serie IT, trascritto a Lucca il 05.04.2023 n. part. 4427
– 4428 – 4429, hanno acquistato in parti uguali fra loro, la piena proprietà di un complesso immobiliare, costituito da un fabbricato abitativo allo stato grezzo, elevato a due piani fuori terra, corredato da resede esclusiva, posto in Comune di PA, frazione di Piave di Compito, via di Tiglio SNC. Il tutto rappresentato al NCEU di detto Comune al Foglio 136, Mappale 1314, Cat F/3 (fabbricato), come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 24.09.2018 n. LU0072513; Mappale 1306, Cat. F/1, area urbana di mq 69, come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 24.09.2018 n. LU0072513. Al Foglio 136, Mappale 1319, Cat F/3 (fabbricato), come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 26.09.2018 n. LU0073269; Mappale 1312, Cat. F/3 (fabbricato), come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 24.09.2018 n. LU0072513. Confini mappali 1312, 1321, 1314, 1310, 1305, 1319, beni beni , SSA. Per_2 Pt_4
Il complesso immobiliare sopra descritto è stato realizzato mediante Determina dirigenziale n. 1623/07 del 28.11.2007 del Comune di PA, approvando il Progetto Unitario n. P04/0011, Lotto “B”, cui ha seguito il Permesso a costruire n. P09/0082 del 20.11.2013, successivo Permesso per completamento lavori n. P2016/0123 del 06.02.2018 – Lotto “B” e successive proroghe. Su tale complesso immobiliare grava un mutuo acceso presso la , come da Controparte_1 contratto di mutuo stipulato in data 30.03.2023, con atto Notaio , Repertorio n. 4133, Parte_3
Raccolta n. 2951, registrato a Viareggio in data 05.04.2023 al n. 1739 serie 1T, iscritto a Lucca il 05.04.2023 n. 707 Part., Domanda n. 0012014545022. Al riguardo le parti si accordano come segue: A Il si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali
Pt_2 tra coniugi, a , senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% Parte_1 dell'intero compendio immobiliare sopra meglio descritto al punto 6, sito nel Comune di PA. Tale trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. B La , a fronte del suddetto trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero Pt_1 il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, con liberazione del sig. dalla
Pt_2 cointestazione a far data da Gennaio 2027 e il si impegna sin da adesso a rilasciare idonea
Pt_2 documentazione per le pratiche necessarie. Fino a tale data, o prima ove la sig.ra venga Pt_1 assunta di ruolo, il mutuo resterà cointestato ed il continuerà a pagare il proprio 50%. Niente
Pt_2 sarà dovuto al per le rate fino a tale data dallo stesso pagate. Niente sarà dovuto dalla
Pt_2
al per eventuali imposte che l'Agenzia delle Entrate o altri enti dovessero richiedere Pt_1 Pt_2 allo stesso in riferimento al trasferimento di cui si tratta. C Il trasferimento di proprietà dell'immobile sarà redatto da un Notaio a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri relativi a tale trasferimento a carico della . Pt_1
Il suddetto atto verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla e dovrà essere effettuato nei 60 Pt_1 giorni successivi all'emanazione del decreto di omologa.
3 9. I coniugi dichiarano, regolata la questione di cui al punto 6), di non avere altre questioni economiche in sospeso.
10. Le spese legali rimangono compensate, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale forense».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Cascina (PI) il 27/9/2020, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 227/2025 del 2/4/2025, pubblicata il 9/4/2025 e passata in giudicato in data 11/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 17/12/2025, poi anticipata all'11/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cascina (PI) in data 27/9/2020, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cascina (PI) all'Atto Numero 10, Parte II, Serie A, dell'Anno 2020; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cascina (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ER GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5