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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/12/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Paolo Sordi Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al R.G. n.
1133/24, promosso da
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo, dall'avv. Nadia Patrizi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Frosinone (FR), alla Via Casilina Nord, n. 38 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno congiuntamente domandato pronunciarsi la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frosinone (FR) il 28/07/1985 alle condizioni indicate nel ricorso.
A tal fine, gli istanti hanno allegato che: a) essi, in data 28/07/1985, hanno contratto matrimonio concordatario in Frosinone (FR); b) dall'unione sono nati i figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) l'affectio coniugalis è venuta meno ed i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi.
1 Con sentenza n. 44/24, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore per il suo prosieguo.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto esso è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Provvedimenti urgenti
In via preliminare, si osserva che, in procedimenti come quello presente, ossia caratterizzati da pattuizioni condivise e dall'esistenza di precedenti e tuttora efficaci provvedimenti in materia di contributi economici tra le parti, laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere che l'urgenza di intervenire sui provvedimenti già emanati nel precedente giudizio tra le parti sia tale da non tollerare neppure il ritardo connesso al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata (sessanta giorni dall'udienza: art. 473-bis.28, secondo comma, ultimo periodo,
c.p.c. ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dal citato quarto comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.), il giudice non deve pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. Infatti, in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la pronuncia, da parte - come quasi sempre avverrebbe - del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni massimo, eventualità che nella presente fattispecie non ricorre e, dunque, correttamente il giudice delegato per la trattazione del procedimento non ha pronunciato i provvedimenti in questione).
3. La domanda delle parti
Venendo al merito della presente causa, va accertata la mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e la ricorrenza degli estremi di cui all'art 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898/70.
Quanto alle condizioni pattuite, sono, nella sostanza, quelle della separazione, per cui sulla loro conformità a legge questo Tribunale si è già pronunciato, e non sono emersi fatti idonei a far ritenere necessaria una loro modificazione.
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4. Spese del giudizio
Attesa l'assenza di parti contrapposte, le spese del giudizio vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. n. 1133/24, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio celebratosi con rito religioso in
Frosinone (FR) il 28/07/1985 fra e , iscritto Parte_1 Parte_2 nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 22, Parte II, Serie A,
Anno 1985, alle condizioni concordate dai coniugi in ricorso;
2. dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) al quale si ordinano le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
3. compensa interamente le spese del presente giudizio fra tutte le parti in causa.
Frosinone, 10/12/2024
Il giudice relatore estensore Il Presidente
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