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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4 dicembre 2023, da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Nadia Anzani
e
2) Parte_2
Nato a Vibo Valentia (VV), il 01.01.1964
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Francesca Binaghi
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Arosio (CO),
in data 09.01.1988,
(anno 1988, atto n. 1, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A Ufficio 1);
con i seguenti FIGLI MAGGIORENNI, economicamente AUTOSUFFICIENTI:
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, già di proprietà della moglie rimarrà definitivamente assegnata alla stessa, con tutti i mobili ivi contenuti;
3) La SI.ra rinuncia al risarcimento del danno Parte_1
pari a € 20.000,00 nei confronti del coniuge , a fronte della Parte_2
cessione da parte del medesimo, SI. della quota di ¼ della Parte_2
proprietà dell'immobile sito in Carugo (CO), via Primo Maggio n. 16 (oggi occupato dal figlio), del valore equivalente;
4) A tal fine, in forza di accordo sulla divisione dei beni mobili e immobili e delle pendenze economiche tra gli stessi e della domanda di risarcimento del danno, il SI. nell'ambito della regolamentazione dei Parte_2
rapporti tra i coniugi e in ottemperanza agli accordi di separazione, promette
2 e si impegna a cedere alla SI.ra , che accetta e Parte_1
a sua volta si impegna e rilevare la quota di ¼ dell'immobile sito in Carugo
(CO), via Primo Maggio n. 16, meglio contraddistinto :
Foglio 6, particella 3263 sub.5, categoria A/2, classe 3, vani 3, rendita catastale € 302,13. Trattasi di appartamento composto da soggiorno/cucina,
n. 1 camera e un bagno, con relative pertinenze. L'atto di cessione/trasferimento della quota dell'immobile sopra identificato verrà
stipulato entro la data del 30 settembre 2025 avanti a Notaio scelto e pagato dalla SI.ra Il pagamento della quota di ¼ - Parte_1
valutata € 20.000,00 - avverrà a mezzo di compensazione tra il risarcimento vantato dalla SI.ra pari a € 20.000,00 e il Parte_1 Parte_1
prezzo della quota pattuita della quota di ¼ dell'immobile, pari a €
20.000,00. Il predetto accordo patrimoniale posto in essere dai coniugi è
elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e volto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra gli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 74/1987;
5) I coniugi convengono che l'autovettura Chevrolet Spark targata EN265TZ
rimarrà assegnata in via esclusiva alla SI.ra . Parte_1
6) Stante l'attuale inoccupazione del SI. che vive in Comunità, si Pt_2
rinvia alla successiva fase divorzile ogni previsione circa l'eventuale contributo al mantenimento della moglie.
7) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento.
8) Spese di giudizio compensate.
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 09.01.1988, in Arosio
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arosio
(anno 1988, atto n. 1, parte II, Serie A Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arosio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 11.4.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4 dicembre 2023, da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Nadia Anzani
e
2) Parte_2
Nato a Vibo Valentia (VV), il 01.01.1964
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Francesca Binaghi
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Arosio (CO),
in data 09.01.1988,
(anno 1988, atto n. 1, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A Ufficio 1);
con i seguenti FIGLI MAGGIORENNI, economicamente AUTOSUFFICIENTI:
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, già di proprietà della moglie rimarrà definitivamente assegnata alla stessa, con tutti i mobili ivi contenuti;
3) La SI.ra rinuncia al risarcimento del danno Parte_1
pari a € 20.000,00 nei confronti del coniuge , a fronte della Parte_2
cessione da parte del medesimo, SI. della quota di ¼ della Parte_2
proprietà dell'immobile sito in Carugo (CO), via Primo Maggio n. 16 (oggi occupato dal figlio), del valore equivalente;
4) A tal fine, in forza di accordo sulla divisione dei beni mobili e immobili e delle pendenze economiche tra gli stessi e della domanda di risarcimento del danno, il SI. nell'ambito della regolamentazione dei Parte_2
rapporti tra i coniugi e in ottemperanza agli accordi di separazione, promette
2 e si impegna a cedere alla SI.ra , che accetta e Parte_1
a sua volta si impegna e rilevare la quota di ¼ dell'immobile sito in Carugo
(CO), via Primo Maggio n. 16, meglio contraddistinto :
Foglio 6, particella 3263 sub.5, categoria A/2, classe 3, vani 3, rendita catastale € 302,13. Trattasi di appartamento composto da soggiorno/cucina,
n. 1 camera e un bagno, con relative pertinenze. L'atto di cessione/trasferimento della quota dell'immobile sopra identificato verrà
stipulato entro la data del 30 settembre 2025 avanti a Notaio scelto e pagato dalla SI.ra Il pagamento della quota di ¼ - Parte_1
valutata € 20.000,00 - avverrà a mezzo di compensazione tra il risarcimento vantato dalla SI.ra pari a € 20.000,00 e il Parte_1 Parte_1
prezzo della quota pattuita della quota di ¼ dell'immobile, pari a €
20.000,00. Il predetto accordo patrimoniale posto in essere dai coniugi è
elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e volto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra gli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 74/1987;
5) I coniugi convengono che l'autovettura Chevrolet Spark targata EN265TZ
rimarrà assegnata in via esclusiva alla SI.ra . Parte_1
6) Stante l'attuale inoccupazione del SI. che vive in Comunità, si Pt_2
rinvia alla successiva fase divorzile ogni previsione circa l'eventuale contributo al mantenimento della moglie.
7) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento.
8) Spese di giudizio compensate.
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 09.01.1988, in Arosio
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arosio
(anno 1988, atto n. 1, parte II, Serie A Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arosio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 11.4.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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