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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 3397/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.3.2024 da
1) Parte_1
Nata a Bollate (MI) il 1.12.1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Stevenazzi presso il quale ha eletto domicilio telematico in virtù di procura speciale allegata al ricorso 15.3.2024
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 23.8.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], J. F. Kennedy n.6/F con l'Avv. Paola Stevenazzi presso il quale ha eletto domicilio telematico in virtù di procura speciale allegata al ricorso 15.3.2024
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 3.2.2011 in Milano (anno 2011, R. 01 num. 60
P1S)
□ separati con sentenza Tribunale di Milano n. 803/2024 pubblicata il 27.6.2024 - passata in giudicato in data 27.6.2024
Pagina 1 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Kennedy n.6/F; codice fiscale cittadino italiano, minore di età; C.F._3
- , nato a [...] il [...], residente a [...]
J.F. Kennedy n.6/F; codice fiscale cittadino italiano, minore di età. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.3.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: relative allo scioglimento del matrimonio:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 3.2.2011 in Milano;
matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano ai seguenti numeri: Anno
2011, R. 01 num. 60, P 1S
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) I figli minori e , affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Parte_3 continueranno a vivere prioritariamente presso la casa ex familiare di Garbagnate Milanese (MI), via
J.F. Kennedy n.6/F;
2) La casa familiare sita a Garbagnate Milanese, via J.F. Kennedy n.6/F, rimarrà assegnata al padre, signor , che continuerà a sostenere i relativi costi di gestione e di mantenimento. Il Parte_2 signor sosterrà, anche per il futuro, pagamento integrale delle rate del mutuo per l'acquisto Parte_3 dell'abitazione di Garbagnate Milanese. I coniugi convengono che provvederanno a richiedere la modifica dell'intestazione del contratto di mutuo, anche al fine di agevolare la signora nel Pt_1 reperimento, e/o nell'eventuale acquisto, di un appartamento, nelle vicinanze dell'abitazione ex familiare, ove la stessa si trasferirà.
In ragione degli orari di lavoro dei genitori (il padre svolge attività lavorativa diurna, la madre attività su turni notturni), e dell'età dei figli, non viene concordato un calendario predeterminato di frequentazione dei figli da parte dei genitori: salva diversa indicazione da parte dei figli (in funzione delle loro attività scolastiche ed extrascolastiche), la madre li potrà vedere tutti i giorni, nella seconda parte della giornata, tendenzialmente da mezzogiorno (uscita dalla scuola) ad ora di cena, al ritorno del padre.
Restano salvi diversi accordi per la frequentazione dei figli, che i genitori condivideranno, in ragione della sistemazione abitativa della signora e delle necessità di questi ultimi. Pt_1
Come avviene da diversi anni a questa parte, i genitori continueranno ad organizzare per i figli ed periodi di vacanze separate, impegnandosi a comunicare reciprocamente i Per_1 Parte_3 relativi periodi di ferie con congruo anticipo.
3) in considerazione della particolare frequentazione dei figli e della gestione del tempo con gli stessi,
i genitori convengono di non provvedere alcuna forma di contributo al mantenimento degli stessi a favore dell'altro genitore;
la signora si impegna a far fronte alle necessità di vitto e di Pt_1
Pagina 2 abbigliamento dei figli con le medesime modalità utilizzate sinora dai coniugi.
4) I genitori terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riferimento alle spese extra come sopra determinate, i genitori concordano di regolare tra loro dette spese con cadenza mensile (ossia entro il 15 di ogni mese)
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) il signor continuerà a sostenere integralmente il pagamento delle rate del mutuo, Parte_3 cointestato con la signora presso il Banco Popolare – filiale di Santa Maria Rossa, per l'acquisto Pt_1 della casa ex familiare. I coniugi si impegnano a modificare presso l'Istituto bancario la cointestazione del mutuo in modo che la signora abbia la possibilità di accedere ad un mutuo Pt_1
e/o finanziamento per l'acquisto di una abitazione presso la quale si trasferirà in conseguenza della separazione. La signora si impegna a non frapporre ostacoli all'eventuale vendita dell'immobile Pt_1 di via J.F. Kennedy n.6/F qualora il signor non riuscisse a sostenere i costi per la gestione Parte_3
Pagina 3 dell'abitazione. 7) la vettura Ford Focus tg. DS 338GP intestata alla signora rimarrà in uso a quest'ultima, Pt_1 disponendo il signor di auto aziendale. Parte_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 3.2.2011 tra Parte_1
e (anno 2011, R. 01 num. 60 P1S) Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il giorno 11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Pagina 4 Milano, _____________
IL PM IL PG
N. 3397/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.3.2024 da
1) Parte_1
Nata a Bollate (MI) il 1.12.1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Stevenazzi presso il quale ha eletto domicilio telematico in virtù di procura speciale allegata al ricorso 15.3.2024
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 23.8.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], J. F. Kennedy n.6/F con l'Avv. Paola Stevenazzi presso il quale ha eletto domicilio telematico in virtù di procura speciale allegata al ricorso 15.3.2024
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 3.2.2011 in Milano (anno 2011, R. 01 num. 60
P1S)
□ separati con sentenza Tribunale di Milano n. 803/2024 pubblicata il 27.6.2024 - passata in giudicato in data 27.6.2024
Pagina 1 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Kennedy n.6/F; codice fiscale cittadino italiano, minore di età; C.F._3
- , nato a [...] il [...], residente a [...]
J.F. Kennedy n.6/F; codice fiscale cittadino italiano, minore di età. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.3.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: relative allo scioglimento del matrimonio:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 3.2.2011 in Milano;
matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano ai seguenti numeri: Anno
2011, R. 01 num. 60, P 1S
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) I figli minori e , affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Parte_3 continueranno a vivere prioritariamente presso la casa ex familiare di Garbagnate Milanese (MI), via
J.F. Kennedy n.6/F;
2) La casa familiare sita a Garbagnate Milanese, via J.F. Kennedy n.6/F, rimarrà assegnata al padre, signor , che continuerà a sostenere i relativi costi di gestione e di mantenimento. Il Parte_2 signor sosterrà, anche per il futuro, pagamento integrale delle rate del mutuo per l'acquisto Parte_3 dell'abitazione di Garbagnate Milanese. I coniugi convengono che provvederanno a richiedere la modifica dell'intestazione del contratto di mutuo, anche al fine di agevolare la signora nel Pt_1 reperimento, e/o nell'eventuale acquisto, di un appartamento, nelle vicinanze dell'abitazione ex familiare, ove la stessa si trasferirà.
In ragione degli orari di lavoro dei genitori (il padre svolge attività lavorativa diurna, la madre attività su turni notturni), e dell'età dei figli, non viene concordato un calendario predeterminato di frequentazione dei figli da parte dei genitori: salva diversa indicazione da parte dei figli (in funzione delle loro attività scolastiche ed extrascolastiche), la madre li potrà vedere tutti i giorni, nella seconda parte della giornata, tendenzialmente da mezzogiorno (uscita dalla scuola) ad ora di cena, al ritorno del padre.
Restano salvi diversi accordi per la frequentazione dei figli, che i genitori condivideranno, in ragione della sistemazione abitativa della signora e delle necessità di questi ultimi. Pt_1
Come avviene da diversi anni a questa parte, i genitori continueranno ad organizzare per i figli ed periodi di vacanze separate, impegnandosi a comunicare reciprocamente i Per_1 Parte_3 relativi periodi di ferie con congruo anticipo.
3) in considerazione della particolare frequentazione dei figli e della gestione del tempo con gli stessi,
i genitori convengono di non provvedere alcuna forma di contributo al mantenimento degli stessi a favore dell'altro genitore;
la signora si impegna a far fronte alle necessità di vitto e di Pt_1
Pagina 2 abbigliamento dei figli con le medesime modalità utilizzate sinora dai coniugi.
4) I genitori terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riferimento alle spese extra come sopra determinate, i genitori concordano di regolare tra loro dette spese con cadenza mensile (ossia entro il 15 di ogni mese)
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) il signor continuerà a sostenere integralmente il pagamento delle rate del mutuo, Parte_3 cointestato con la signora presso il Banco Popolare – filiale di Santa Maria Rossa, per l'acquisto Pt_1 della casa ex familiare. I coniugi si impegnano a modificare presso l'Istituto bancario la cointestazione del mutuo in modo che la signora abbia la possibilità di accedere ad un mutuo Pt_1
e/o finanziamento per l'acquisto di una abitazione presso la quale si trasferirà in conseguenza della separazione. La signora si impegna a non frapporre ostacoli all'eventuale vendita dell'immobile Pt_1 di via J.F. Kennedy n.6/F qualora il signor non riuscisse a sostenere i costi per la gestione Parte_3
Pagina 3 dell'abitazione. 7) la vettura Ford Focus tg. DS 338GP intestata alla signora rimarrà in uso a quest'ultima, Pt_1 disponendo il signor di auto aziendale. Parte_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 3.2.2011 tra Parte_1
e (anno 2011, R. 01 num. 60 P1S) Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il giorno 11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Pagina 4 Milano, _____________
IL PM IL PG