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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/10/2025, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 6779/2022
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
EM Casaburi Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZO AR appellante e
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. MICUCCI Controparte_1 C.F._2
HI GI appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Considerato che con ordinanza del 8 aprile 2025 è stata disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 co. 3 e 127 ter c.p.c.;
- Che all'uopo è stato assegnato termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025;
- Che nessuna delle parti ha provveduto a tale deposito;
- Che, pertanto si è provveduto ai sensi dell'art. 127 ter , co. 4, secondo periodo, c.p.c.; - Che fissata la nuova udienza del 14 ottobre 2025 di nuovo alcuna delle parti ha provveduto a depositare note od istanze scritte nel termine assegnato;
- Per tale motivo, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza.
- Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
- L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306
c.p.c.) o all'inattività delle parti;
- Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 127 ter. 4° comma, secondo periodo c.p.c. in base al quale: «se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo».
- Ciò premesso, si osserva che nella presente causa, come sopra indicato, nessuno ha depositato note scritte all'udienza del 10.6.2025 trattata in forma scritta, né alla nuova udienza cartolare del 14.10.2025, del cui rinvio
è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.
- Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del l'art. 127 ter , 4° comma, c.p.c.;
- Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
- La Corte, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da
[...]
contro avverso l'ordinanza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Roma n.22841/2022 adotta nel procedimento n. 8379/2021
Così deciso il 17 ottobre 2025.
pag. 2/3 Il Consigliere est.
Dr. Pierluigi De Nardis
Il Presidente
dr. EM Casaburi
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 6779/2022
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
EM Casaburi Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZO AR appellante e
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. MICUCCI Controparte_1 C.F._2
HI GI appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Considerato che con ordinanza del 8 aprile 2025 è stata disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 co. 3 e 127 ter c.p.c.;
- Che all'uopo è stato assegnato termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025;
- Che nessuna delle parti ha provveduto a tale deposito;
- Che, pertanto si è provveduto ai sensi dell'art. 127 ter , co. 4, secondo periodo, c.p.c.; - Che fissata la nuova udienza del 14 ottobre 2025 di nuovo alcuna delle parti ha provveduto a depositare note od istanze scritte nel termine assegnato;
- Per tale motivo, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza.
- Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
- L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306
c.p.c.) o all'inattività delle parti;
- Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 127 ter. 4° comma, secondo periodo c.p.c. in base al quale: «se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo».
- Ciò premesso, si osserva che nella presente causa, come sopra indicato, nessuno ha depositato note scritte all'udienza del 10.6.2025 trattata in forma scritta, né alla nuova udienza cartolare del 14.10.2025, del cui rinvio
è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.
- Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del l'art. 127 ter , 4° comma, c.p.c.;
- Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
- La Corte, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da
[...]
contro avverso l'ordinanza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Roma n.22841/2022 adotta nel procedimento n. 8379/2021
Così deciso il 17 ottobre 2025.
pag. 2/3 Il Consigliere est.
Dr. Pierluigi De Nardis
Il Presidente
dr. EM Casaburi
pag. 3/3