Articolo 17 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 16Articolo 18
Versione
11 giugno 1967
Art. 17.
Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'articolo 16.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967