Art. 17.
Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'articolo 16.
Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'articolo 16.