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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1446/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Zuffi elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Santa Maria
NA (RO), via Nazionale n. 50/a;
APPELLANTE
e
(P.Iva e C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Fabio Azzolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Piazzetta
Palladio 11, 36100 Vicenza;
APPELLATO
oggetto: impugnazione in appello della sentenza n. 7/2023 del Giudice di pace di Rovigo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma17, legge 18.6.2009, n. 69. pagina 1 di 9 2. Con atto di citazione notificato in data 06/07/2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 7/2023 depositata in data 09/01/2023, con la quale il Giudice di Pace di
Rovigo, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5995/22 R.G., in accoglimento della domanda formulata da lo ha condannato a pagare la somma complessiva di € Controparte_1
3.050,00 oltre agli interessi dalla domanda giudiziale al saldo e a rifondere le spese del giudizio liquidate, previa compensazione nella misura di 1/4, in € 948,75 per compensi ed € 57,00 per anticipazioni, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
L'appellante ha chiesto, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento di tutte le conclusioni formulate in primo grado, con la condanna nei confronti di alla Controparte_1 restituzione dell'importo ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata di € 4.750,00, oltre ad interessi ex art. 1284 c.c. dal 08/02/2023 al saldo effettivo, con vittoria di spese di entrambi i gradi, deducendo i seguenti motivi:
1) omesso esame di documenti ed errata valutazione di risultanze istruttorie in punto di predisposizione e trasmissione al notaio della documentazione necessaria al rogito;
2) travisamento delle risultanze istruttorie in punto di esecuzione degli interventi di sgombero, pulizia, tinteggiatura e manutenzione dell'immobile per cui è causa;
3) in subordine, errata determinazione del quantum richiesto dall'attrice, operata dal giudice senza alcun riferimento a quantità di ore lavo - rate e materiali utilizzati.
3. Costituitasi in giudizio, ha sostenuto, al contrario, la legittimità e Controparte_1
fondatezza della contestazione e ha chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
4. Non è stata svolta istruttoria e alla prima udienza del 31/01/2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi ed il G.I. rinviava all'udienza del 06/11/2024 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
5. Orbene, per quanto concerne il primo motivo di appello relativo all'omesso esame di documenti ed errata valutazione di risultanze istruttorie in punto di predisposizione e trasmissione al notaio, si osserva quanto segue.
L'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe errato in quanto non ha tenuto in considerazione l'incarico di mediazione immobiliare conferito da a Parte_1 [...]
in data 01/07/2019 e la proposta d'acquisto sottoscritta da CI SA in data CP_1
pagina 2 di 9 18/01/2020 (doc. 7 e 8 fasc. convenuto Gdp Rovigo).
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
- il primo documento, portante la sottoscrizione del legale rappresentante dell'attrice,
giudizialmente riconosciuta ex art. 215, comma 2, c.p.c., fornisce la prova Parte_2
certa che nella vicenda in esame ha agito quale mediatore per la vendita Controparte_1 dell'immobile del convenuto;
- il secondo documento attesta, in modo altrettanto inoppugnabile, che in Controparte_1 esecuzione dell'incarico di mediazione ricevuto, ha individuato quale acquirente dell'immobile CI SA, al quale ha fatto sottoscrivere la proposta d'acquisto in data 18/01/2020, contenente, tra l'altro, la specifica della provvigione da corrispondere al mediatore pari ad € 2.500,00 oltre ad Iva.
Ne deriverebbe, secondo la ricostruzione di parte appellante, che abbia Controparte_1 trasmesso al notaio documenti relativi alla compravendita dell'immobile sito in in CP_1 esecuzione dell'incarico di mediazione ricevuto da in data 01.07.2019, e ciò Parte_1
sarebbe stata una mera operazione funzionale alla mediazione ed espressamente prevista dall'art. 7 del contratto che appunto autorizzava alla raccolta ed alla verifica della Controparte_1 documentazione necessaria alla redazione dell'atto notariale di vendita.
Inoltre, ha ribadito in tale sede che non risulta iscritto al Parte_1 Controparte_1
Registro Imprese come mediatore immobiliare e, pertanto, non vanta alcun diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 6 della L. 39/1989.
Sul punto, peraltro, l'appellante ha evidenziato che la provvigione di mediazione (art. 4 del contratto e proposta d'acquisto 18/01/2020) è di importo identico a quello della fattura n. 44/2020 azionata dall'appellata invia monitoria.
Presso quanto sopra, si osserva che i documenti n. 7 e 8 sono stati prodotti tempestivamente dall'odierno appellante in sede di memorie ex art. 320 co. 4 c.p.c. Sulla scorta di tali documenti si evince che ha agito come mediatore e, segnatamente, con l'accordo sottoscritto Controparte_1
dalle parti quest'ultimo è stato autorizzato espressamente alla raccolta e verifica della documentazione necessaria alla redazione dell'atto notarile di vendita.
Al riguardo va premesso che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., è mediatore “colui che mette in relazione
pagina 3 di 9 due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Ai sensi del successivo art. 1755, commi 1 e 2, c.c., il diritto alla provvigione sorge in capo al mediatore, in confronto di ciascuna delle parti, ove l'affare possa dirsi causalmente riconducibile all'intervento del primo (ovvero “se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”); quanto alla misura di tale provvigione, la stessa è determinata dal giudice secondo equità in mancanza di un accordo tra le parti, ovvero di tariffe professionali o di usi. La definizione di mediatore sopra riportata va, poi, coordinata con le previsioni contenute nella L. n. 39 del 1989 e, da ultimo, nel
D.lgs. n. 59 del 2010.
In particolare, l'art. 2, L. n. 39/1989 prevedeva, al primo comma, che presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) fosse istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale dovevano iscriversi coloro che svolgessero o intendessero svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. Il secondo comma prevedeva la distinzione del ruolo in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui al successivo articolo 11 della legge citata. Il comma terzo dettava i requisiti per l'iscrizione nel detto ruolo.
Come anticipato, tale sistema è stato parzialmente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 il quale, all'art. 73, ha soppresso il ruolo di cui all'art. 2, L. n. 39/1989, disponendo che le attività disciplinate da tale legge siano, invece, soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (c.d.
“S.C.I.A.”), da presentare alla C.C.I.A.A. per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ex art. 19, L. n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti (comma 2).
La Camera di commercio deve, quindi, verificare il possesso dei requisiti e iscrivere i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 (comma 3).
Nonostante l'avvenuta soppressione del ruolo degli agenti di affari in mediazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il D.Lgs. n. 59/2010 non ha fatto venir meno la preclusione al pagamento della provvigione per effetto della mancata iscrizione del mediatore al pagina 4 di 9 ruolo, nei termini già previsti dall'art. 6 della L. n. 39/1989.
Sul punto, è stato, infatti, affermato che l'art. 73 del D.Lgs. citato ha soltanto soppresso il ruolo previsto dall'art. 2, L. n. 39 del 1989 senza contestualmente abrogare tale legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla
Camera di commercio territorialmente competente la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel R.E.A., assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla L. n. 39 del 1989.
Ciò appare confermato dal testuale tenore dell'art. 73, comma 6, D. Lgs. n. 59/2010, secondo cui i richiami al ruolo contenuti nella L. n. 39/1989 si intendono riferiti, ad ogni effetto di legge, alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel R.E.A. previste dal medesimo articolo.
Ne consegue che l'art. 6 della L. n. 39/1989 va oggi interpretato nel senso che, anche nell'ambito dei rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio: «In tema di mediazione, l'art. 73 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale,
previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando ad cui la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività
previste dalla legge n. 39 del 1989. Ne consegue che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”, va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del
2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o
nei repertori tenuti dalla camera di commercio» (cfr. Cass. civ. Sez. III, 16/01/2014, n. 762, rv.
629758).
A ciò aggiungasi che, già nella vigenza del precedente assetto di cui alla L. n. 39 del 1989, è stato affermato come, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori possa essere assolto anche mediante il ricorso alla prova per presunzioni (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 14/12/2007, n. 26292, rv. 601026, secondo cui: pagina 5 di 9 «In tema di mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività prestata,
l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori così come previsto nella legge n. 39 del
1989 può essere assolto, anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni»), nonché alla prova per testimoni (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 14/05/2013, n. 11539, rv. 626787: «In tema di mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione nell'albo dei mediatori, così come previsto nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, può essere assolto mediante la prova per testimoni o anche per presunzioni;
a tal fine, può valere il modulo di proposta di
acquisto predisposto dal mediatore, dal quale risulti la suddetta iscrizione»).
Sul punto va affermato che l'iscrizione rappresenta uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria del mediatore, fatto che, conseguentemente, deve essere da lui provato (si badi che tale conclusione non cambia seguendo la diversa impostazione di Cass. civ. Sez. III, 26/10/2004, n. 20749, secondo cui la prova dell'iscrizione costituisce una “condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione”).
Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 4019 del 09/02/2023 ha affermato che l'iscrizione del mediatore nel ruolo tenuto presso la Camera di Commercio (oggi, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 73, la presentazione della DIA e l'iscrizione nel registro delle imprese / nel REA) è un obbligo derivante da norma di carattere imperativo, in quanto tale inderogabile pattiziamente.
Ne segue che il contratto concluso da soggetto privo del menzionato requisito è affetto da nullità
rilevabile ex officio.
D'altra parte, la violazione della norma non solo integra illecito amministrativo ma, per espressa previsione di legge, anche il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 cod. pen. (art. 8, co. 2 L. 39/1989).
Sotto il profilo degli oneri istruttori, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, l'agente è
tenuto a fornire la prova dell'iscrizione con la conseguenza che, in difetto, la domanda dovrà essere rigettata e ciò anche laddove il convenuto non abbia formulato alcuna eccezione in merito, con l'unico limite del giudicato.
In conclusione, l'attività di consegna allo studio notarile della documentazione cartacea necessaria pagina 6 di 9 a redigere il contratto di compravendita in oggetto rientra senz'altro nelle attività accessorie e funzionali all'incarico di mediazione ricevuto da in data 01.07.2019 (vedi punto 7 del Parte_1 contratto) e poiché non risulta essere iscritta nell'albo dei mediatori Controparte_1 immobiliari (oggi sostituito dall'iscrizione al Registro Imprese e al REA) come si evince dalla visura camerale in atti, alcun diritto al pagamento del “compenso”, da intendersi nei termini sopra chiariti, può essere riconosciuto.
Ne deriva che il primo motivo di appello deve essere accolto.
6. Inoltre, anche il secondo e terzo motivo di appello risultano fondati per i seguenti ragioni.
Orbene, l'appellante ha lamentato il travisamento da parte del giudice di prime cure in ordine al contenuto delle deposizioni testimoniali dei testi CI e , coniugi acquirenti ES dell'immobile per cui è causa, in punto di esecuzione degli interventi di sgombero, pulizia, tinteggiatura e manutenzione del predetto immobile.
In particolare, emerge dall'istruttoria che gli acquirenti CI e hanno dichiarato che ES all'epoca dell'acquisto l'appartamento era arredato e non ritinteggiato, precisando che a seguito di loro richiesta fatta a (legale rappresentante della , la Parte_2 Controparte_1
tinteggiatura venne eseguita una settimana dopo il rogito notarile.
Inoltre, i testi CI e hanno confermato che lo stato di manutenzione e arredo ES dell'immobile acquistato era quello ritratto nelle fotografie allegate sub doc. 3) al fascicolo del convenuto, ad eccezione di una macchia, e che un intervento di tinteggiatura è stato realizzato una settimana dopo il rogito su richiesta dei nuovi proprietari.
Tuttavia, i testi di parte attrice e , hanno affermato che gli Testimone_2 Testimone_3 interventi vennero realizzati per ordine di “nel mese di febbraio o marzo 2020” Parte_2
(così il teste in risposta al cap. 6). Tes_2
Dalle testimonianze rese, dunque, emergono delle incoerenze in ordine al periodo temporale in cui l'intervento di tinteggiatura sarebbe stato eseguito e non vi è neppure certezza sulla prova che sia stato a dare l'incarico a per eseguire detti lavori. Parte_1 Pt_2
Occorre rammentare che "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale
incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in
pagina 7 di 9 giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel
caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle
scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione
dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il
disconoscimento e, con riferimento al comportamento extra-processuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in
concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del
17/11/2003, Rv. 568223).
Poiché nel caso di specie la pretesa creditoria era stata contestata e non vi era stato un esplicito riconoscimento, da parte dell'odierno appellante, circa l'esecuzione dei lavori nella quantità indicata dal Immobiliare Roana spa, era quest'ultima che avrebbe dovuto fornire prova idonea del proprio credito, secondo le regole ordinarie, non potendosi applicare, a suo favore, il principio di non contestazione.
Infatti, spetta al prestatore d'opera fornire la prova positiva dell'esecuzione dei lavori e della quantità di ore lavorate, e non invece al committente, offrire la prova negativa della mancata esecuzione delle prestazioni predette.
Nel caso, non risulta raggiunta la prova dell' an e del quantum debeatur della pretesa creditoria vantata da e del relativo corrispettivo indicato da quest'ultima, non essendo Controparte_1
stati indicati la quantità di ore lavorate ed i materiali utilizzati.
Ne deriva che l'appello deve essere accolto e deve condannarsi la Immobiliare s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di primo e di secondo grado in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1
del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 1.001,00 – € 5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pagina 8 di 9 decidendo:
- accoglie appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Rovigo nel giudizio R.G. 5995/2022, pubblicata in data 09/01/2023, rigetta le domande di Controparte_1
- dispone conseguentemente che restituisca a Controparte_1 Parte_1
l'importo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 4.750,00, oltre ad interessi legali dall' 08/02/2023 al saldo effettivo;
- condanna la parte appellata a rifondere all'appellante Controparte_1 Parte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre
[...]
al rimborso per le spese generali e CPA, IVA, come per legge e il rimborso per spese per contributo unificato e marca pari ad € 174,00.
Rovigo, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1446/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Zuffi elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Santa Maria
NA (RO), via Nazionale n. 50/a;
APPELLANTE
e
(P.Iva e C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Fabio Azzolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Piazzetta
Palladio 11, 36100 Vicenza;
APPELLATO
oggetto: impugnazione in appello della sentenza n. 7/2023 del Giudice di pace di Rovigo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma17, legge 18.6.2009, n. 69. pagina 1 di 9 2. Con atto di citazione notificato in data 06/07/2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 7/2023 depositata in data 09/01/2023, con la quale il Giudice di Pace di
Rovigo, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5995/22 R.G., in accoglimento della domanda formulata da lo ha condannato a pagare la somma complessiva di € Controparte_1
3.050,00 oltre agli interessi dalla domanda giudiziale al saldo e a rifondere le spese del giudizio liquidate, previa compensazione nella misura di 1/4, in € 948,75 per compensi ed € 57,00 per anticipazioni, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
L'appellante ha chiesto, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento di tutte le conclusioni formulate in primo grado, con la condanna nei confronti di alla Controparte_1 restituzione dell'importo ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata di € 4.750,00, oltre ad interessi ex art. 1284 c.c. dal 08/02/2023 al saldo effettivo, con vittoria di spese di entrambi i gradi, deducendo i seguenti motivi:
1) omesso esame di documenti ed errata valutazione di risultanze istruttorie in punto di predisposizione e trasmissione al notaio della documentazione necessaria al rogito;
2) travisamento delle risultanze istruttorie in punto di esecuzione degli interventi di sgombero, pulizia, tinteggiatura e manutenzione dell'immobile per cui è causa;
3) in subordine, errata determinazione del quantum richiesto dall'attrice, operata dal giudice senza alcun riferimento a quantità di ore lavo - rate e materiali utilizzati.
3. Costituitasi in giudizio, ha sostenuto, al contrario, la legittimità e Controparte_1
fondatezza della contestazione e ha chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
4. Non è stata svolta istruttoria e alla prima udienza del 31/01/2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi ed il G.I. rinviava all'udienza del 06/11/2024 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
5. Orbene, per quanto concerne il primo motivo di appello relativo all'omesso esame di documenti ed errata valutazione di risultanze istruttorie in punto di predisposizione e trasmissione al notaio, si osserva quanto segue.
L'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe errato in quanto non ha tenuto in considerazione l'incarico di mediazione immobiliare conferito da a Parte_1 [...]
in data 01/07/2019 e la proposta d'acquisto sottoscritta da CI SA in data CP_1
pagina 2 di 9 18/01/2020 (doc. 7 e 8 fasc. convenuto Gdp Rovigo).
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
- il primo documento, portante la sottoscrizione del legale rappresentante dell'attrice,
giudizialmente riconosciuta ex art. 215, comma 2, c.p.c., fornisce la prova Parte_2
certa che nella vicenda in esame ha agito quale mediatore per la vendita Controparte_1 dell'immobile del convenuto;
- il secondo documento attesta, in modo altrettanto inoppugnabile, che in Controparte_1 esecuzione dell'incarico di mediazione ricevuto, ha individuato quale acquirente dell'immobile CI SA, al quale ha fatto sottoscrivere la proposta d'acquisto in data 18/01/2020, contenente, tra l'altro, la specifica della provvigione da corrispondere al mediatore pari ad € 2.500,00 oltre ad Iva.
Ne deriverebbe, secondo la ricostruzione di parte appellante, che abbia Controparte_1 trasmesso al notaio documenti relativi alla compravendita dell'immobile sito in in CP_1 esecuzione dell'incarico di mediazione ricevuto da in data 01.07.2019, e ciò Parte_1
sarebbe stata una mera operazione funzionale alla mediazione ed espressamente prevista dall'art. 7 del contratto che appunto autorizzava alla raccolta ed alla verifica della Controparte_1 documentazione necessaria alla redazione dell'atto notariale di vendita.
Inoltre, ha ribadito in tale sede che non risulta iscritto al Parte_1 Controparte_1
Registro Imprese come mediatore immobiliare e, pertanto, non vanta alcun diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 6 della L. 39/1989.
Sul punto, peraltro, l'appellante ha evidenziato che la provvigione di mediazione (art. 4 del contratto e proposta d'acquisto 18/01/2020) è di importo identico a quello della fattura n. 44/2020 azionata dall'appellata invia monitoria.
Presso quanto sopra, si osserva che i documenti n. 7 e 8 sono stati prodotti tempestivamente dall'odierno appellante in sede di memorie ex art. 320 co. 4 c.p.c. Sulla scorta di tali documenti si evince che ha agito come mediatore e, segnatamente, con l'accordo sottoscritto Controparte_1
dalle parti quest'ultimo è stato autorizzato espressamente alla raccolta e verifica della documentazione necessaria alla redazione dell'atto notarile di vendita.
Al riguardo va premesso che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., è mediatore “colui che mette in relazione
pagina 3 di 9 due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Ai sensi del successivo art. 1755, commi 1 e 2, c.c., il diritto alla provvigione sorge in capo al mediatore, in confronto di ciascuna delle parti, ove l'affare possa dirsi causalmente riconducibile all'intervento del primo (ovvero “se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”); quanto alla misura di tale provvigione, la stessa è determinata dal giudice secondo equità in mancanza di un accordo tra le parti, ovvero di tariffe professionali o di usi. La definizione di mediatore sopra riportata va, poi, coordinata con le previsioni contenute nella L. n. 39 del 1989 e, da ultimo, nel
D.lgs. n. 59 del 2010.
In particolare, l'art. 2, L. n. 39/1989 prevedeva, al primo comma, che presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) fosse istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale dovevano iscriversi coloro che svolgessero o intendessero svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. Il secondo comma prevedeva la distinzione del ruolo in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui al successivo articolo 11 della legge citata. Il comma terzo dettava i requisiti per l'iscrizione nel detto ruolo.
Come anticipato, tale sistema è stato parzialmente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 il quale, all'art. 73, ha soppresso il ruolo di cui all'art. 2, L. n. 39/1989, disponendo che le attività disciplinate da tale legge siano, invece, soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (c.d.
“S.C.I.A.”), da presentare alla C.C.I.A.A. per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ex art. 19, L. n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti (comma 2).
La Camera di commercio deve, quindi, verificare il possesso dei requisiti e iscrivere i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 (comma 3).
Nonostante l'avvenuta soppressione del ruolo degli agenti di affari in mediazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il D.Lgs. n. 59/2010 non ha fatto venir meno la preclusione al pagamento della provvigione per effetto della mancata iscrizione del mediatore al pagina 4 di 9 ruolo, nei termini già previsti dall'art. 6 della L. n. 39/1989.
Sul punto, è stato, infatti, affermato che l'art. 73 del D.Lgs. citato ha soltanto soppresso il ruolo previsto dall'art. 2, L. n. 39 del 1989 senza contestualmente abrogare tale legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla
Camera di commercio territorialmente competente la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel R.E.A., assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla L. n. 39 del 1989.
Ciò appare confermato dal testuale tenore dell'art. 73, comma 6, D. Lgs. n. 59/2010, secondo cui i richiami al ruolo contenuti nella L. n. 39/1989 si intendono riferiti, ad ogni effetto di legge, alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel R.E.A. previste dal medesimo articolo.
Ne consegue che l'art. 6 della L. n. 39/1989 va oggi interpretato nel senso che, anche nell'ambito dei rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio: «In tema di mediazione, l'art. 73 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale,
previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando ad cui la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività
previste dalla legge n. 39 del 1989. Ne consegue che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”, va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del
2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o
nei repertori tenuti dalla camera di commercio» (cfr. Cass. civ. Sez. III, 16/01/2014, n. 762, rv.
629758).
A ciò aggiungasi che, già nella vigenza del precedente assetto di cui alla L. n. 39 del 1989, è stato affermato come, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori possa essere assolto anche mediante il ricorso alla prova per presunzioni (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 14/12/2007, n. 26292, rv. 601026, secondo cui: pagina 5 di 9 «In tema di mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività prestata,
l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori così come previsto nella legge n. 39 del
1989 può essere assolto, anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni»), nonché alla prova per testimoni (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 14/05/2013, n. 11539, rv. 626787: «In tema di mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione nell'albo dei mediatori, così come previsto nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, può essere assolto mediante la prova per testimoni o anche per presunzioni;
a tal fine, può valere il modulo di proposta di
acquisto predisposto dal mediatore, dal quale risulti la suddetta iscrizione»).
Sul punto va affermato che l'iscrizione rappresenta uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria del mediatore, fatto che, conseguentemente, deve essere da lui provato (si badi che tale conclusione non cambia seguendo la diversa impostazione di Cass. civ. Sez. III, 26/10/2004, n. 20749, secondo cui la prova dell'iscrizione costituisce una “condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione”).
Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 4019 del 09/02/2023 ha affermato che l'iscrizione del mediatore nel ruolo tenuto presso la Camera di Commercio (oggi, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 73, la presentazione della DIA e l'iscrizione nel registro delle imprese / nel REA) è un obbligo derivante da norma di carattere imperativo, in quanto tale inderogabile pattiziamente.
Ne segue che il contratto concluso da soggetto privo del menzionato requisito è affetto da nullità
rilevabile ex officio.
D'altra parte, la violazione della norma non solo integra illecito amministrativo ma, per espressa previsione di legge, anche il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 cod. pen. (art. 8, co. 2 L. 39/1989).
Sotto il profilo degli oneri istruttori, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, l'agente è
tenuto a fornire la prova dell'iscrizione con la conseguenza che, in difetto, la domanda dovrà essere rigettata e ciò anche laddove il convenuto non abbia formulato alcuna eccezione in merito, con l'unico limite del giudicato.
In conclusione, l'attività di consegna allo studio notarile della documentazione cartacea necessaria pagina 6 di 9 a redigere il contratto di compravendita in oggetto rientra senz'altro nelle attività accessorie e funzionali all'incarico di mediazione ricevuto da in data 01.07.2019 (vedi punto 7 del Parte_1 contratto) e poiché non risulta essere iscritta nell'albo dei mediatori Controparte_1 immobiliari (oggi sostituito dall'iscrizione al Registro Imprese e al REA) come si evince dalla visura camerale in atti, alcun diritto al pagamento del “compenso”, da intendersi nei termini sopra chiariti, può essere riconosciuto.
Ne deriva che il primo motivo di appello deve essere accolto.
6. Inoltre, anche il secondo e terzo motivo di appello risultano fondati per i seguenti ragioni.
Orbene, l'appellante ha lamentato il travisamento da parte del giudice di prime cure in ordine al contenuto delle deposizioni testimoniali dei testi CI e , coniugi acquirenti ES dell'immobile per cui è causa, in punto di esecuzione degli interventi di sgombero, pulizia, tinteggiatura e manutenzione del predetto immobile.
In particolare, emerge dall'istruttoria che gli acquirenti CI e hanno dichiarato che ES all'epoca dell'acquisto l'appartamento era arredato e non ritinteggiato, precisando che a seguito di loro richiesta fatta a (legale rappresentante della , la Parte_2 Controparte_1
tinteggiatura venne eseguita una settimana dopo il rogito notarile.
Inoltre, i testi CI e hanno confermato che lo stato di manutenzione e arredo ES dell'immobile acquistato era quello ritratto nelle fotografie allegate sub doc. 3) al fascicolo del convenuto, ad eccezione di una macchia, e che un intervento di tinteggiatura è stato realizzato una settimana dopo il rogito su richiesta dei nuovi proprietari.
Tuttavia, i testi di parte attrice e , hanno affermato che gli Testimone_2 Testimone_3 interventi vennero realizzati per ordine di “nel mese di febbraio o marzo 2020” Parte_2
(così il teste in risposta al cap. 6). Tes_2
Dalle testimonianze rese, dunque, emergono delle incoerenze in ordine al periodo temporale in cui l'intervento di tinteggiatura sarebbe stato eseguito e non vi è neppure certezza sulla prova che sia stato a dare l'incarico a per eseguire detti lavori. Parte_1 Pt_2
Occorre rammentare che "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale
incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in
pagina 7 di 9 giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel
caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle
scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione
dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il
disconoscimento e, con riferimento al comportamento extra-processuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in
concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del
17/11/2003, Rv. 568223).
Poiché nel caso di specie la pretesa creditoria era stata contestata e non vi era stato un esplicito riconoscimento, da parte dell'odierno appellante, circa l'esecuzione dei lavori nella quantità indicata dal Immobiliare Roana spa, era quest'ultima che avrebbe dovuto fornire prova idonea del proprio credito, secondo le regole ordinarie, non potendosi applicare, a suo favore, il principio di non contestazione.
Infatti, spetta al prestatore d'opera fornire la prova positiva dell'esecuzione dei lavori e della quantità di ore lavorate, e non invece al committente, offrire la prova negativa della mancata esecuzione delle prestazioni predette.
Nel caso, non risulta raggiunta la prova dell' an e del quantum debeatur della pretesa creditoria vantata da e del relativo corrispettivo indicato da quest'ultima, non essendo Controparte_1
stati indicati la quantità di ore lavorate ed i materiali utilizzati.
Ne deriva che l'appello deve essere accolto e deve condannarsi la Immobiliare s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di primo e di secondo grado in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1
del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 1.001,00 – € 5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pagina 8 di 9 decidendo:
- accoglie appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Rovigo nel giudizio R.G. 5995/2022, pubblicata in data 09/01/2023, rigetta le domande di Controparte_1
- dispone conseguentemente che restituisca a Controparte_1 Parte_1
l'importo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 4.750,00, oltre ad interessi legali dall' 08/02/2023 al saldo effettivo;
- condanna la parte appellata a rifondere all'appellante Controparte_1 Parte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre
[...]
al rimborso per le spese generali e CPA, IVA, come per legge e il rimborso per spese per contributo unificato e marca pari ad € 174,00.
Rovigo, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
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