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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3582/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPIRITO CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 miciliato IOVECCA N. 81 a FERRARA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 GNA, P.IVA_1 omiciliati presso gli uffici di quest'ultima, siti in VIA A. TESTONI 6; resistenti
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate in data 31.10.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta. Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 12 marzo 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 6.2.2024 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificatogli il 20.2.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso in data 31.5.2023 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale il ricorrente “…faceva ingresso nel territorio nazionale nel 2014, formalizzava una richiesta di protezione internazionale nel 2015 e nel 2016 la domanda veniva rigettata dalla competente Commissione Territoriale di Siracusa. Il rigetto della domanda veniva confermato in tutti i gradi di giudizio ed il procedimento volgeva al termine nel 2019. Successivamente, nel 2021, l'istante proponeva una domanda reiterata, valutata come inammissibile da questa Commissione. Il richiedente risulta attualmente ospitato da un connazionale.... inoltre, ... il richiedente ha presentato documentazione relativa all'attività lavorativa prestata negli ultimi tre anni, seppur trattasi di contratti brevi di somministrazione del lavoro, tali per cui i redditi relativi all'anno 2022 risultano inferiori all'importo dell'assegno sociale minimo annuo....tali elementi seppure considerati nel loro complesso, tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente, ormai quasi decennale, non sono idonei ad attestare una condizione di effettivo e attuale inserimento sociale in Italia, che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata, alla luce del percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie pagina 1 di 6 allo svolgimento di attività lavorativa sia pur a tempo determinato, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
In data 16 marzo 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1 l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 3.12.2024 il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 14 aprile 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “...ADR: parlo italiano, capisco quando parli. ADR: sto lavorando, ho avuto la proroga fino a maggio 2025 del contratto full-time dall'agenzia di somministrazione ADECCO. Lavoro come magazziniere per la ditta FIEGE che ha la sede in via Altedo, in San Pietro in Casale. Lavoro per questa ditta dal mese di settembre 2024. Lavoro dal lunedì al venerdì, otto ore al giorno: lavoro su due turni o su quello della mattina e finisco verso le 15:00 di pomeriggio oppure su quello pomeridiano. All'inizio, invece, ho lavorato solo sul turno notturno. Guadagno al mese 1500,00-1600,00 euro circa. Ho svolto anche altri lavori in precedenza sempre risultando assunto dalle agenzie per il lavoro e sempre con la stessa mansione di magazziniere. Il mio datore di lavoro mi ha detto che mi prorogherà il contratto prima della scadenza. Si dà atto che il ricorrente risulta balbuziente soprattutto nella parte iniziale delle risposte. ADR dell'avv. Spirito: ho lavorato anche in agricoltura in Sicilia dove ho vissuto dal 2014, quando sono entrato in Italia, e fino al 2019. Ho lavorato in nero in campagna delle 6 del mattino fino alle due/tre del pomeriggio. Ho lavorato in diverse città della Sicilia, guadagnando al giorno 3,00 euro circa. ADR: a Ferrara, dove mi ero trasferito perché c'era un mio amico, invece il lavoro in campagna è andato meglio, ero assunto con contratto regolare. ADR: la mia salute è buona. ADR: vivo a Ferrara dall'anno scorso nella casa di una mia amica connazionale che mi ha Pt_2 rilasciato la dichiarazione di ospitalità. Pago di affitto 250,00 euro al mese. Olt in casa ci Pt_2 sono suo figlio ma non suo marito e un altro ragazzo sempre connazionale che di tanza con me. ADR: due mesi fa mi sono lasciato con la mia ragazza che si chiama PU, la nostra relazione durava da due anni e solo da poco ho saputo che lei è incinta. Lei vive a Milano, ha il permesso di soggiorno di cinque anni, ci siamo conosciuti via social, tramite Facebook, lei veniva spesso a trovarmi a Ferrara. Il suo cognome è Lavora come addetta alle pulizie a Milano. ADR: Per_1 PU vuole il bambino e anche io, ma p amo ognuno in casa propria. ADR: non so quando è prevista la data di nascita, mi ha detto solo che è incinta di due mesi. AD: ho compreso che risalgono a due mesi fa sia la gravidanza che l'interruzione della vostra relazione, giusto? R: si. ADR: ho richiamato ieri PU, lei sta bene. Non so se stia facendo gli esami di routine per le donne in gravidanza. Non ci siamo organizzati. Sto cercando casa, non è che il sentimento non ci fosse tra di noi, ma lei non voleva saperne di trasferirsi a Ferrara, ora però le cose sono cambiate e dobbiamo pensarci bene visto che lei è incinta. ADR: la mia seconda domanda di asilo è sempre stata rigettata come la prima dalla Commissione di Catania e sto ancora aspettando l'esito. L'avv. Spirito precisa che l'udienza presso il Tribunale di Catania, adito in sede di ricorso avverso il rigetto della domanda reiterata di asilo, risulta fissata al 1° aprile 2026 come appreso dal procuratore legale che ivi rappresenta il ricorrente. Dichiara altresì di aver impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara il decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente e che la predetta autorità giudiziaria ha rigettato il 17 aprile 2024 il ricorso in quanto non risultava ancora la presentazione di una domanda reiterata di asilo per la quale il ricorrente, aveva ottenuto un permesso provvisorio di soggiorno che scadrà verosimilmente il mese prossimo. Precisa, infine che la Questura di Ferrara le ha già verbalmente anticipato che rilascerà solo la ricevuta per richiesta protezione speciale (a seguito di accoglimento della c.d. sospensiva da parte dell'intestato Tribunale) e non più per protezione internazionale. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia qui in Italia. ADR: ho fatto alcuni
pagina 2 di 6 corsi, uno per imparare la lingua italiana quando ero al centro di accoglienza e l'altro nel 2022 per la conduzione dei muletti. Non ho svolto attività di volontariato. ADR: io sono originario di Asaba, Delta State, Nigeria. Sono partito dal mio paese nel 2014 e a novembre dello stesso anno sono arrivato in Italia. In Nigeria vivono mia madre (mio padre è morto nel 1995 a seguito di un incidente stradale), due sorelle e cinque fratelli, e mio figlio che ora ha 16 anni. Non sono mai stato sposato con la madre di mio figlio. Sono in contatto telefonico con loro. Mando anche soldi a casa, il denaro lo spedisco tramite un negozio gestito da pakistani. Vorrei che mio figlio mi raggiungesse qui in Italia prima che compia 18 anni. Lui lavora come apprendista-calzolaio da due anni. ADR: in tutti questi anni io non sono mai tornato nel mio paese”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice designato ha riferito la causa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Come sopra detto, con il provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla C ne territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_1 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (la domanda amministrativa è stata presentata in data 4.11.2022, v. provvedimento questorile impugnato: doc. 1 ricorso nonché allegati memoria di costituzione di parte resistente in atti). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di
pagina 3 di 6 detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_2 vita lavorativa che la mag delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_3 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che il ricorrente, immune da pregiudizi penali, è giunto in Italia nel 2014, ha presentato domanda di asilo nel 2015, rigettata dalla Commissione Territoriale di Siracusa;
tale decisione è stata confermata in tutti i successivi gradi di giudizio ed il relativo procedimento volgeva al termine nel 2019. Successivamente, nel 2021, il richiedente ha proposto domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Bologna (cfr. parere reso dalla Commissione Territoriale). Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2019 e ha proseguito a lavorare con continuità nel corso degli anni;
attualmente è assunto in qualità di magazziniere con contratto di lavoro a tempo determinato che reca la scadenza del 30.11.2025. I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 100 circa nel 2019, euro 450 circa nel 2020, euro 2900 circa nel 2021, euro 19600 circa nel 2022, eur0 26800 circa nel 2023, euro 21600 circa nel 2024, euro pagina 4 di 6 17800 circa fino ad agosto 2025) evidenziano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli consentono di mantenersi autonomamente.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla prolungata permanenza in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato anche dalla buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale. L'istante, sul punto, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana e che ha, altresì, svolto attività di formazione professionale (v. docc. 5 e 11 ricorso).
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_4 Per_5 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché
pagina 5 di 6 lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3582/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPIRITO CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 miciliato IOVECCA N. 81 a FERRARA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 GNA, P.IVA_1 omiciliati presso gli uffici di quest'ultima, siti in VIA A. TESTONI 6; resistenti
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate in data 31.10.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta. Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 12 marzo 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 6.2.2024 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificatogli il 20.2.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso in data 31.5.2023 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale il ricorrente “…faceva ingresso nel territorio nazionale nel 2014, formalizzava una richiesta di protezione internazionale nel 2015 e nel 2016 la domanda veniva rigettata dalla competente Commissione Territoriale di Siracusa. Il rigetto della domanda veniva confermato in tutti i gradi di giudizio ed il procedimento volgeva al termine nel 2019. Successivamente, nel 2021, l'istante proponeva una domanda reiterata, valutata come inammissibile da questa Commissione. Il richiedente risulta attualmente ospitato da un connazionale.... inoltre, ... il richiedente ha presentato documentazione relativa all'attività lavorativa prestata negli ultimi tre anni, seppur trattasi di contratti brevi di somministrazione del lavoro, tali per cui i redditi relativi all'anno 2022 risultano inferiori all'importo dell'assegno sociale minimo annuo....tali elementi seppure considerati nel loro complesso, tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente, ormai quasi decennale, non sono idonei ad attestare una condizione di effettivo e attuale inserimento sociale in Italia, che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata, alla luce del percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie pagina 1 di 6 allo svolgimento di attività lavorativa sia pur a tempo determinato, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
In data 16 marzo 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1 l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 3.12.2024 il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 14 aprile 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “...ADR: parlo italiano, capisco quando parli. ADR: sto lavorando, ho avuto la proroga fino a maggio 2025 del contratto full-time dall'agenzia di somministrazione ADECCO. Lavoro come magazziniere per la ditta FIEGE che ha la sede in via Altedo, in San Pietro in Casale. Lavoro per questa ditta dal mese di settembre 2024. Lavoro dal lunedì al venerdì, otto ore al giorno: lavoro su due turni o su quello della mattina e finisco verso le 15:00 di pomeriggio oppure su quello pomeridiano. All'inizio, invece, ho lavorato solo sul turno notturno. Guadagno al mese 1500,00-1600,00 euro circa. Ho svolto anche altri lavori in precedenza sempre risultando assunto dalle agenzie per il lavoro e sempre con la stessa mansione di magazziniere. Il mio datore di lavoro mi ha detto che mi prorogherà il contratto prima della scadenza. Si dà atto che il ricorrente risulta balbuziente soprattutto nella parte iniziale delle risposte. ADR dell'avv. Spirito: ho lavorato anche in agricoltura in Sicilia dove ho vissuto dal 2014, quando sono entrato in Italia, e fino al 2019. Ho lavorato in nero in campagna delle 6 del mattino fino alle due/tre del pomeriggio. Ho lavorato in diverse città della Sicilia, guadagnando al giorno 3,00 euro circa. ADR: a Ferrara, dove mi ero trasferito perché c'era un mio amico, invece il lavoro in campagna è andato meglio, ero assunto con contratto regolare. ADR: la mia salute è buona. ADR: vivo a Ferrara dall'anno scorso nella casa di una mia amica connazionale che mi ha Pt_2 rilasciato la dichiarazione di ospitalità. Pago di affitto 250,00 euro al mese. Olt in casa ci Pt_2 sono suo figlio ma non suo marito e un altro ragazzo sempre connazionale che di tanza con me. ADR: due mesi fa mi sono lasciato con la mia ragazza che si chiama PU, la nostra relazione durava da due anni e solo da poco ho saputo che lei è incinta. Lei vive a Milano, ha il permesso di soggiorno di cinque anni, ci siamo conosciuti via social, tramite Facebook, lei veniva spesso a trovarmi a Ferrara. Il suo cognome è Lavora come addetta alle pulizie a Milano. ADR: Per_1 PU vuole il bambino e anche io, ma p amo ognuno in casa propria. ADR: non so quando è prevista la data di nascita, mi ha detto solo che è incinta di due mesi. AD: ho compreso che risalgono a due mesi fa sia la gravidanza che l'interruzione della vostra relazione, giusto? R: si. ADR: ho richiamato ieri PU, lei sta bene. Non so se stia facendo gli esami di routine per le donne in gravidanza. Non ci siamo organizzati. Sto cercando casa, non è che il sentimento non ci fosse tra di noi, ma lei non voleva saperne di trasferirsi a Ferrara, ora però le cose sono cambiate e dobbiamo pensarci bene visto che lei è incinta. ADR: la mia seconda domanda di asilo è sempre stata rigettata come la prima dalla Commissione di Catania e sto ancora aspettando l'esito. L'avv. Spirito precisa che l'udienza presso il Tribunale di Catania, adito in sede di ricorso avverso il rigetto della domanda reiterata di asilo, risulta fissata al 1° aprile 2026 come appreso dal procuratore legale che ivi rappresenta il ricorrente. Dichiara altresì di aver impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara il decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente e che la predetta autorità giudiziaria ha rigettato il 17 aprile 2024 il ricorso in quanto non risultava ancora la presentazione di una domanda reiterata di asilo per la quale il ricorrente, aveva ottenuto un permesso provvisorio di soggiorno che scadrà verosimilmente il mese prossimo. Precisa, infine che la Questura di Ferrara le ha già verbalmente anticipato che rilascerà solo la ricevuta per richiesta protezione speciale (a seguito di accoglimento della c.d. sospensiva da parte dell'intestato Tribunale) e non più per protezione internazionale. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia qui in Italia. ADR: ho fatto alcuni
pagina 2 di 6 corsi, uno per imparare la lingua italiana quando ero al centro di accoglienza e l'altro nel 2022 per la conduzione dei muletti. Non ho svolto attività di volontariato. ADR: io sono originario di Asaba, Delta State, Nigeria. Sono partito dal mio paese nel 2014 e a novembre dello stesso anno sono arrivato in Italia. In Nigeria vivono mia madre (mio padre è morto nel 1995 a seguito di un incidente stradale), due sorelle e cinque fratelli, e mio figlio che ora ha 16 anni. Non sono mai stato sposato con la madre di mio figlio. Sono in contatto telefonico con loro. Mando anche soldi a casa, il denaro lo spedisco tramite un negozio gestito da pakistani. Vorrei che mio figlio mi raggiungesse qui in Italia prima che compia 18 anni. Lui lavora come apprendista-calzolaio da due anni. ADR: in tutti questi anni io non sono mai tornato nel mio paese”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice designato ha riferito la causa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Come sopra detto, con il provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla C ne territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_1 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (la domanda amministrativa è stata presentata in data 4.11.2022, v. provvedimento questorile impugnato: doc. 1 ricorso nonché allegati memoria di costituzione di parte resistente in atti). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di
pagina 3 di 6 detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_2 vita lavorativa che la mag delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_3 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che il ricorrente, immune da pregiudizi penali, è giunto in Italia nel 2014, ha presentato domanda di asilo nel 2015, rigettata dalla Commissione Territoriale di Siracusa;
tale decisione è stata confermata in tutti i successivi gradi di giudizio ed il relativo procedimento volgeva al termine nel 2019. Successivamente, nel 2021, il richiedente ha proposto domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Bologna (cfr. parere reso dalla Commissione Territoriale). Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2019 e ha proseguito a lavorare con continuità nel corso degli anni;
attualmente è assunto in qualità di magazziniere con contratto di lavoro a tempo determinato che reca la scadenza del 30.11.2025. I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 100 circa nel 2019, euro 450 circa nel 2020, euro 2900 circa nel 2021, euro 19600 circa nel 2022, eur0 26800 circa nel 2023, euro 21600 circa nel 2024, euro pagina 4 di 6 17800 circa fino ad agosto 2025) evidenziano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli consentono di mantenersi autonomamente.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla prolungata permanenza in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato anche dalla buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale. L'istante, sul punto, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana e che ha, altresì, svolto attività di formazione professionale (v. docc. 5 e 11 ricorso).
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_4 Per_5 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché
pagina 5 di 6 lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
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