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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 817/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025
d a
, OGGETTO: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BARBESTI GIORGIO, elettivamente domiciliato in Appalto: altre ipotesi ex
VIA DE GASPERI, 54 26013 CREMA presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. DUVA CRISTIANO, elettivamente domiciliati in PIAZZA MARCONI, 1
CREMA presso il suo studio APPELLATI
In punto: appello a sentenza n.309/2023 del Tribunale di Cremona prima sezione in data 16/06/2023 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale e nel merito: accertare e dichiarare
l'inadempimento dei convenuti, per le ragioni illustrate in narrativa;
accertare e
dichiarare che le opere eseguite in conformità al contratto di appalto sottoscritto tra
le parti il 15.05.2013, oltre alle opere extra contrattuali eseguite su commissione dei
convenuti, ammontano al corrispettivo come determinato dalla C.T.U; in forza di
tale esclusiva responsabilità dei convenuti, condannare i predetti al pagamento del
saldo ammontante ad € 18.290,00= ( di cui € 5.000,00= a saldo del corrispettivo del
contratto di appalto, oltre ad € 13.290,00= per opere extracontrattuali come
determinati dalla C.T.U.), oltre al risarcimento in favore della società attrice di tutti
i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti, come in atti descritti e
come risulteranno determinati di Giustizia in corso di causa, il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 5 del D. L.vo 9.10.2002 n°
231 dalla data di ultimazione dei lavori al soddisfo;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, per le quali il sottoscritto
procuratore si dichiara antistatario.
Dell'appellato: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello proposto dalla in quanto Controparte_3
l'atto di appello è carente dei requisiti di cui all' art. 342 cod. proc. civ. così come
dedotto in atti;
per l'effetto dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto
da Accertare e dichiarare ai sensi Controparte_3
dell'art. 348 bis cod. proc. civ. l'inammissibilità e la manifesta infondatezza
dell'appello proposto per l'effetto Controparte_3
dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da di Controparte_3 pagina 2 di 8 Controparte_3
Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello in discorso per i
motivi indicati in narrativa;
e per l'effetto rigettare in ogni caso l'appello proposto
da in quanto infondato in fatto e in Controparte_3
diritto.
In ogni caso, condannare per la Controparte_3
odierna lite temeraria ex art. 96 cpc con conseguente equo risarcimento dei danni di
cui si chiede liquidazione in via equitativa. condannare, parte appellante alle spese e
competenze difensive del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova, sui capitoli di prova dedotti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificata il 16 gennaio 2019, Parte_1
conveniva in giudizio e per sentirli condannare, Controparte_2 Controparte_1
in forza di un contratto di appalto del 15.5.2013 al pagamento della somma complessiva di € 5.000, quale saldo dei lavori commissionati ed ulteriori € 34.000
per opere compiute extra contratto.
Si costituivano i convenuti che chiedevano rigettarsi le avverse domande e accertati i difetti delle opere eseguite, compensarsi con il proprio credito quanto eventualmente riconosciuto a favore dell'attrice.
Deducevano che:
il contratto sottoscritto tra le parti nel maggio 2013 prevedeva l'esecuzione delle opere di ristrutturazione della loro casa sita in Dovera per un importo complessivo di pagina 3 di 8 € 185.000 , quasi interamente saldati ad eccezione di € 5.000 trattenuti a garanzia fine lavori;
ogni eventuale opera extra capitolato, come contrattualmente pattuito, doveva essere concordata per iscritto prima della sua realizzazione;
CP_ nessuno dei lavori realizzati extracapitolato dalla era mai stata autorizzata, né
per essi erano stati preventivamente sottoposti ai convenuti preventivi;
l'esecuzione dei lavori veniva tra l'altro compiuta con notevole ritardo e con negligenza, come dimostravano gli allagamenti verificatisi durante il rifacimento del tetto per errata impermeabilizzazione;
a ciò si aggiungevano numerosi vizi e difetti, prontamente contestati, come descritto nella relazione del Geom. progettista e direttore lavori (doc. 7). CP_4
La causa era istruita documentalmente e con espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale respingeva le domande attoree, dichiarava che nulla era più dovuto dai convenuti in relazione alle opere per cui è causa, condannava al rimborso del spese di lite e di ctu. Parte_1
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Il contratto del 15.05.2013 al punto “B” prevedeva espressamente che ogni eventuale opera ulteriore (rispetto a quanto originariamente previsto dal capitolato)
che potesse incrementare il prezzo complessivo fissato in € 185.000, doveva necessariamente essere messa per iscritto dalle parti, prima della sua esecuzione,
unitamente alle modalità di pagamento concordemente accettate.
Tale clausola contrattuale pienamente valida ed efficace (corrispondendo alla pagina 4 di 8 necessità di soddisfare intuibili esigenze di certezza e chiarezza nel rapporto contrattuale) rendeva irrilevanti ed inammissibili le prove orali dell'attrice sul punto.
Nessuna prova documentale invece era stata fornita in ordine alla richiesta di opere extracapitolato (il cui valore era stato dal ctu-pag.30- ridimensionato in € 13.290).
La somma di € 5.000 astrattamente spettante all'attrice a saldo dei lavori di capitolato, doveva invece essere interamente compensata con il credito (€ 7.827)
riconosciuto dal ctu a favore dei convenuti per il ripristino dei vizi e difetti lamentati.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'appello, nonché condanna ex art. 96 cpc .
All'udienza collegiale del 19/03/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta erroneità della sentenza ove il giudice non avrebbe valutato attentamente le risultanze istruttorie ed in particolare la documentazione acquisita dal C.T.U. (allegata alla perizia) dalla quale emergeva che i lavori extracontrattuali erano stati oggetto di D.I.A necessariamente comunicata agli uffici competenti dai committenti (tramite la D.L.).
Deduce che se pure il contratto esistente non veniva integrato da scritture specifiche per le opere extracontrattuali, in virtù del principio della libertà delle forme, l'accodo per tali ulteriori opere ben poteva scaturire per intesa verbale o dando inizio pagina 5 di 8 all'esecuzione.
Gli elementi documentali acquisiti anche tramite la C.T.U. sarebbero a suo avviso,
sufficienti a provare che l'appellante non poteva di sua volontà aver deciso di eseguire tali lavori extracontrattuali.
Richiama anche i vigenti principi dell'affidamento e della buona fede in virtù dei
CP_ quali l'impresa aveva confidato nella serietà e correttezza dei propri interlocutori.
***
L'appello va rigettato.
Nessuna contestazione viene sollevata dall'impresa in ordine alla CP_3
menzionata clausola B) (“Qualora venissero richieste opere non previste che
comportassero una variante al prezzo d'appalto pattuito, queste verranno messe per
iscritto dalle parti unitamente alle modalità di pagamento e concordemente accettate
prima dell'esecuzione delle opere”) concordata dalle parti nel contratto d'appalto sottoscritto il 15/05/2013 (doc.3 fs appellata).
L'appellante si limita a sostenere che pur in assenza di una successiva pattuizione per iscritto il corrispettivo per le ulteriori opere extracontrattuali (nello specifico scarico acque bianche, muro di confine, prospetti balconi e gronde) dovrebbe essergli riconosciuto sulla base di un presunto accordo verbale o per effetto dell'esecuzione delle medesime.
Tale assunto è tuttavia contrastato proprio dal tenore letterale del contratto a dimostrazione della inequivoca volontà delle parti di garantire esigenze di chiarezza pagina 6 di 8 e certezza del rapporto contrattuale, a maggior ragione se si considera che al punto E)
era stato altresì espressamente pattuita anche la rinuncia dell'appaltatrice ex art. 1664
c.c a pretendere aumenti in correlazione a variazioni di costi di materiali o manodopera.
Nessuna rilevanza può avere poi il riferimento alla presentazione della DIA in data
13/05/2014 (a ridosso della fine lavori del 26/05/2014), per varianti interne al piano primo, al solaio del box e di facciata (vd pag. 4 ctu), dal momento che questa fa riferimento a modifiche che non sono (o comunque non è stato provato) relative alle menzionate opere extracontratto.
La DIA di per sé non equivale a dimostrazione di una concordata pattuizione con la ditta appaltatrice consistendo in un atto legittimante l'attività edilizia nei confronti dell'ente pubblico, onde non incorrere in sanzioni per esecuzioni di lavori originariamente non previsti.
Nessun motivo d'appello poi è stato svolto in ordine al punto della riconosciuta presenza di vizi e del correlativo credito dei committenti posto in compensazione alla somma (€ 5.000) astrattamente spettante all'attrice a saldo del capitolato, pertanto la domanda relativa a tale somma formulata nelle sole conclusionali va ugualmente respinta.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro
5.200 sino ad euro 26.000).
pagina 7 di 8 Non sussistono tuttavia i requisiti richiesti dall'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi la temerarietà della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.309/2023 del Tribunale di
Cremona prima sezione in data 16/06/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell' 8 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 817/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025
d a
, OGGETTO: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BARBESTI GIORGIO, elettivamente domiciliato in Appalto: altre ipotesi ex
VIA DE GASPERI, 54 26013 CREMA presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. DUVA CRISTIANO, elettivamente domiciliati in PIAZZA MARCONI, 1
CREMA presso il suo studio APPELLATI
In punto: appello a sentenza n.309/2023 del Tribunale di Cremona prima sezione in data 16/06/2023 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale e nel merito: accertare e dichiarare
l'inadempimento dei convenuti, per le ragioni illustrate in narrativa;
accertare e
dichiarare che le opere eseguite in conformità al contratto di appalto sottoscritto tra
le parti il 15.05.2013, oltre alle opere extra contrattuali eseguite su commissione dei
convenuti, ammontano al corrispettivo come determinato dalla C.T.U; in forza di
tale esclusiva responsabilità dei convenuti, condannare i predetti al pagamento del
saldo ammontante ad € 18.290,00= ( di cui € 5.000,00= a saldo del corrispettivo del
contratto di appalto, oltre ad € 13.290,00= per opere extracontrattuali come
determinati dalla C.T.U.), oltre al risarcimento in favore della società attrice di tutti
i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti, come in atti descritti e
come risulteranno determinati di Giustizia in corso di causa, il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 5 del D. L.vo 9.10.2002 n°
231 dalla data di ultimazione dei lavori al soddisfo;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, per le quali il sottoscritto
procuratore si dichiara antistatario.
Dell'appellato: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello proposto dalla in quanto Controparte_3
l'atto di appello è carente dei requisiti di cui all' art. 342 cod. proc. civ. così come
dedotto in atti;
per l'effetto dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto
da Accertare e dichiarare ai sensi Controparte_3
dell'art. 348 bis cod. proc. civ. l'inammissibilità e la manifesta infondatezza
dell'appello proposto per l'effetto Controparte_3
dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da di Controparte_3 pagina 2 di 8 Controparte_3
Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello in discorso per i
motivi indicati in narrativa;
e per l'effetto rigettare in ogni caso l'appello proposto
da in quanto infondato in fatto e in Controparte_3
diritto.
In ogni caso, condannare per la Controparte_3
odierna lite temeraria ex art. 96 cpc con conseguente equo risarcimento dei danni di
cui si chiede liquidazione in via equitativa. condannare, parte appellante alle spese e
competenze difensive del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova, sui capitoli di prova dedotti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificata il 16 gennaio 2019, Parte_1
conveniva in giudizio e per sentirli condannare, Controparte_2 Controparte_1
in forza di un contratto di appalto del 15.5.2013 al pagamento della somma complessiva di € 5.000, quale saldo dei lavori commissionati ed ulteriori € 34.000
per opere compiute extra contratto.
Si costituivano i convenuti che chiedevano rigettarsi le avverse domande e accertati i difetti delle opere eseguite, compensarsi con il proprio credito quanto eventualmente riconosciuto a favore dell'attrice.
Deducevano che:
il contratto sottoscritto tra le parti nel maggio 2013 prevedeva l'esecuzione delle opere di ristrutturazione della loro casa sita in Dovera per un importo complessivo di pagina 3 di 8 € 185.000 , quasi interamente saldati ad eccezione di € 5.000 trattenuti a garanzia fine lavori;
ogni eventuale opera extra capitolato, come contrattualmente pattuito, doveva essere concordata per iscritto prima della sua realizzazione;
CP_ nessuno dei lavori realizzati extracapitolato dalla era mai stata autorizzata, né
per essi erano stati preventivamente sottoposti ai convenuti preventivi;
l'esecuzione dei lavori veniva tra l'altro compiuta con notevole ritardo e con negligenza, come dimostravano gli allagamenti verificatisi durante il rifacimento del tetto per errata impermeabilizzazione;
a ciò si aggiungevano numerosi vizi e difetti, prontamente contestati, come descritto nella relazione del Geom. progettista e direttore lavori (doc. 7). CP_4
La causa era istruita documentalmente e con espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale respingeva le domande attoree, dichiarava che nulla era più dovuto dai convenuti in relazione alle opere per cui è causa, condannava al rimborso del spese di lite e di ctu. Parte_1
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Il contratto del 15.05.2013 al punto “B” prevedeva espressamente che ogni eventuale opera ulteriore (rispetto a quanto originariamente previsto dal capitolato)
che potesse incrementare il prezzo complessivo fissato in € 185.000, doveva necessariamente essere messa per iscritto dalle parti, prima della sua esecuzione,
unitamente alle modalità di pagamento concordemente accettate.
Tale clausola contrattuale pienamente valida ed efficace (corrispondendo alla pagina 4 di 8 necessità di soddisfare intuibili esigenze di certezza e chiarezza nel rapporto contrattuale) rendeva irrilevanti ed inammissibili le prove orali dell'attrice sul punto.
Nessuna prova documentale invece era stata fornita in ordine alla richiesta di opere extracapitolato (il cui valore era stato dal ctu-pag.30- ridimensionato in € 13.290).
La somma di € 5.000 astrattamente spettante all'attrice a saldo dei lavori di capitolato, doveva invece essere interamente compensata con il credito (€ 7.827)
riconosciuto dal ctu a favore dei convenuti per il ripristino dei vizi e difetti lamentati.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'appello, nonché condanna ex art. 96 cpc .
All'udienza collegiale del 19/03/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta erroneità della sentenza ove il giudice non avrebbe valutato attentamente le risultanze istruttorie ed in particolare la documentazione acquisita dal C.T.U. (allegata alla perizia) dalla quale emergeva che i lavori extracontrattuali erano stati oggetto di D.I.A necessariamente comunicata agli uffici competenti dai committenti (tramite la D.L.).
Deduce che se pure il contratto esistente non veniva integrato da scritture specifiche per le opere extracontrattuali, in virtù del principio della libertà delle forme, l'accodo per tali ulteriori opere ben poteva scaturire per intesa verbale o dando inizio pagina 5 di 8 all'esecuzione.
Gli elementi documentali acquisiti anche tramite la C.T.U. sarebbero a suo avviso,
sufficienti a provare che l'appellante non poteva di sua volontà aver deciso di eseguire tali lavori extracontrattuali.
Richiama anche i vigenti principi dell'affidamento e della buona fede in virtù dei
CP_ quali l'impresa aveva confidato nella serietà e correttezza dei propri interlocutori.
***
L'appello va rigettato.
Nessuna contestazione viene sollevata dall'impresa in ordine alla CP_3
menzionata clausola B) (“Qualora venissero richieste opere non previste che
comportassero una variante al prezzo d'appalto pattuito, queste verranno messe per
iscritto dalle parti unitamente alle modalità di pagamento e concordemente accettate
prima dell'esecuzione delle opere”) concordata dalle parti nel contratto d'appalto sottoscritto il 15/05/2013 (doc.3 fs appellata).
L'appellante si limita a sostenere che pur in assenza di una successiva pattuizione per iscritto il corrispettivo per le ulteriori opere extracontrattuali (nello specifico scarico acque bianche, muro di confine, prospetti balconi e gronde) dovrebbe essergli riconosciuto sulla base di un presunto accordo verbale o per effetto dell'esecuzione delle medesime.
Tale assunto è tuttavia contrastato proprio dal tenore letterale del contratto a dimostrazione della inequivoca volontà delle parti di garantire esigenze di chiarezza pagina 6 di 8 e certezza del rapporto contrattuale, a maggior ragione se si considera che al punto E)
era stato altresì espressamente pattuita anche la rinuncia dell'appaltatrice ex art. 1664
c.c a pretendere aumenti in correlazione a variazioni di costi di materiali o manodopera.
Nessuna rilevanza può avere poi il riferimento alla presentazione della DIA in data
13/05/2014 (a ridosso della fine lavori del 26/05/2014), per varianti interne al piano primo, al solaio del box e di facciata (vd pag. 4 ctu), dal momento che questa fa riferimento a modifiche che non sono (o comunque non è stato provato) relative alle menzionate opere extracontratto.
La DIA di per sé non equivale a dimostrazione di una concordata pattuizione con la ditta appaltatrice consistendo in un atto legittimante l'attività edilizia nei confronti dell'ente pubblico, onde non incorrere in sanzioni per esecuzioni di lavori originariamente non previsti.
Nessun motivo d'appello poi è stato svolto in ordine al punto della riconosciuta presenza di vizi e del correlativo credito dei committenti posto in compensazione alla somma (€ 5.000) astrattamente spettante all'attrice a saldo del capitolato, pertanto la domanda relativa a tale somma formulata nelle sole conclusionali va ugualmente respinta.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro
5.200 sino ad euro 26.000).
pagina 7 di 8 Non sussistono tuttavia i requisiti richiesti dall'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi la temerarietà della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.309/2023 del Tribunale di
Cremona prima sezione in data 16/06/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell' 8 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 8 di 8