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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/04/2024, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Eliana Romeo Presidente
Consigliere 2 Dott.ssa Ginevra Chine'
Consigliere rel. 3 Dott.ssa Maria Carla Arena
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 65/2022 R.G.L. e vertente
TRA
N.Q. DI TITOLARE E LEGALE Parte 1
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. RAPPRESENTANTE DELLA CP 1 '
VIZZARI GAETANO, giusta procura in atti;
- appellante -
CONTRO
Controparte_2 di REGGIO CALABRIA, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MELINA CONSUELO SANGIOVANNI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, lo Parte 1 proponeva tempestiva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n 52/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria sez.
Lavoro, in favore dell'appellata CP_2 per la somma di €. 3.743,75 oltre interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo nonché il pagamento delle spese del procedimento, eccependo la prescrizione del credito.
Costituendosi la CP_2 eccepiva di avere interrotto la prescrizione con due missive: una del 16.01.2015 portante n. ar. 11682142391-4, la seconda con con ar del 16.10.2015 n.
14938188310, entrambe inviate presso la sede legale della ditta individuale indicata nella visura camerale della camera di commercio di Reggio Calabria, (cfr allegato 3 del fascicolo monitorio) al seguente indirizzo: Organizzazione_1 di Controparte_3 Via
Garibaldi, n. 16- 89052 Campo Calabro(RC). Lo Parte 1 in merito alle stesse ha così dedotto "parte opposta, produce due missive che interromperebbero il decorrere della prescrizione le cui ricevute di ritorno recano data 19.11.2015
l'una e 04.02.2015 l'altra.
Ambedue, a occhio nudo, sembrano esser state ricevute dallo stesso soggetto firmatario che in una viene qualificato dal messo notificatore come "suocero" e nell'altra come "zio" di talchè già non c'è certezza sul soggetto che ha ricevuto l'atto e seppur la stessa persona fosse al contempo
"zio" e "suocero" dello Parte 1 la circostanza per cui non è né socio né dipendente né addetto alla ricezione delle notifiche renderebbe l'atto invalido, ma vi è di più. Ora, il suocero del sig. Parte 1 che si chiama risiede in Catona di Reggio Calabria Via Tratti 10, Persona 1
questi non riconosce nella firma apposta sulla ricevuta di ritorno nella quale viene indicato come
"suocero" ed ancora gli zii cui lo Parte 1 ha posto in visione le cartoline non riconoscono nella firma della ricevuta di ritorno la loro firma. Per le ragioni sinora esposte va da sè che la notifica degli atti interruttivi è chiaramente inesistente di conseguenza il credito è prescritto."
Il Giudice rigettava il ricorso.
Ha interposto appello lo Parte 1 per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituita la CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 23 febbraio 2024 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure rigettava l'appello sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale "La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, ex art. 26, anche direttamente da parte del mediante raccomandata CP 4
con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39,
è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708)" (Cass.
1091/2013; tra le altre anche Cass. 6395/2014).
Ha proposto appello lo Parte 1 ribadendo, in fatto, che le due raccomandate sembrano, ad occhio nudo, esser state ricevute dallo stesso soggetto firmatario, che in una viene qualificato dal messo notificatore come "suocero" e nell'altra come "zio”: il suocero in realtà risiede a Reggio
Calabria e non ha riconosciuto la sua firma, altrettao "gli zii".
In diritto censura la sentenza citando pronunce della Commissione Tributaria campana, e rilevando che seppur è vero che la “La giurisprudenza di legittimità (in specie Cass. Sez. Lavoro, sent.
19680/20), ritiene in sé per sé valida notificazione di un atto tributario mediante spedizione raccomandata postale con avviso di ricevimento anche quando manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile (..)la ragione dell'accoglimento del ricorso in appello sta, in via principale, nel fatto che nel caso in esame si applicasse, più in particolare, la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, e 20 e
26 del d.m. 1 ottobre 2008."
L'appello è infondato.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto valida la notifica dell'atto interruttivo, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione citata.
Come ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte recentemente e proprio in applicazione delle norme citate dall'appellante "nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare"" (cosi Cass.,
Sez. T., 5 agosto 2016, n. 16488).(Cass 5104/24)
La S.C,. nel chiarire la differenza tra il regime notificatorio di cui alla legge n 890/82 riguardante la notifica degli atti giudiziari e la notificazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 ha chiarito che “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973,
n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)"; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass.
19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario(..)
Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi del D.P.R. n. 603 del
1972, art. 26, in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 9182 -
l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270 del 2012, 4895 del 2014, 14501 del 2016).
In tal senso si è detto che si tratta di una procedura "meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari" - la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della L. n. 890 del 1982 - alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708 del 2011).
7.4. - Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del
1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati." (Cass. 1686/23).
Non essendo stata proposta alcuna querela di falso, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM n 147/55, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte 1 N.Q. DI
TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CP 1 contro
[...]
di REGGIO CALABRIA avverso la sentenza n. 117/2022 del Controparte_2
Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 20/01/2022, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 962,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2024
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Eliana Romeo)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Eliana Romeo Presidente
Consigliere 2 Dott.ssa Ginevra Chine'
Consigliere rel. 3 Dott.ssa Maria Carla Arena
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 65/2022 R.G.L. e vertente
TRA
N.Q. DI TITOLARE E LEGALE Parte 1
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. RAPPRESENTANTE DELLA CP 1 '
VIZZARI GAETANO, giusta procura in atti;
- appellante -
CONTRO
Controparte_2 di REGGIO CALABRIA, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MELINA CONSUELO SANGIOVANNI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, lo Parte 1 proponeva tempestiva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n 52/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria sez.
Lavoro, in favore dell'appellata CP_2 per la somma di €. 3.743,75 oltre interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo nonché il pagamento delle spese del procedimento, eccependo la prescrizione del credito.
Costituendosi la CP_2 eccepiva di avere interrotto la prescrizione con due missive: una del 16.01.2015 portante n. ar. 11682142391-4, la seconda con con ar del 16.10.2015 n.
14938188310, entrambe inviate presso la sede legale della ditta individuale indicata nella visura camerale della camera di commercio di Reggio Calabria, (cfr allegato 3 del fascicolo monitorio) al seguente indirizzo: Organizzazione_1 di Controparte_3 Via
Garibaldi, n. 16- 89052 Campo Calabro(RC). Lo Parte 1 in merito alle stesse ha così dedotto "parte opposta, produce due missive che interromperebbero il decorrere della prescrizione le cui ricevute di ritorno recano data 19.11.2015
l'una e 04.02.2015 l'altra.
Ambedue, a occhio nudo, sembrano esser state ricevute dallo stesso soggetto firmatario che in una viene qualificato dal messo notificatore come "suocero" e nell'altra come "zio" di talchè già non c'è certezza sul soggetto che ha ricevuto l'atto e seppur la stessa persona fosse al contempo
"zio" e "suocero" dello Parte 1 la circostanza per cui non è né socio né dipendente né addetto alla ricezione delle notifiche renderebbe l'atto invalido, ma vi è di più. Ora, il suocero del sig. Parte 1 che si chiama risiede in Catona di Reggio Calabria Via Tratti 10, Persona 1
questi non riconosce nella firma apposta sulla ricevuta di ritorno nella quale viene indicato come
"suocero" ed ancora gli zii cui lo Parte 1 ha posto in visione le cartoline non riconoscono nella firma della ricevuta di ritorno la loro firma. Per le ragioni sinora esposte va da sè che la notifica degli atti interruttivi è chiaramente inesistente di conseguenza il credito è prescritto."
Il Giudice rigettava il ricorso.
Ha interposto appello lo Parte 1 per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituita la CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 23 febbraio 2024 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure rigettava l'appello sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale "La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, ex art. 26, anche direttamente da parte del mediante raccomandata CP 4
con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39,
è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708)" (Cass.
1091/2013; tra le altre anche Cass. 6395/2014).
Ha proposto appello lo Parte 1 ribadendo, in fatto, che le due raccomandate sembrano, ad occhio nudo, esser state ricevute dallo stesso soggetto firmatario, che in una viene qualificato dal messo notificatore come "suocero" e nell'altra come "zio”: il suocero in realtà risiede a Reggio
Calabria e non ha riconosciuto la sua firma, altrettao "gli zii".
In diritto censura la sentenza citando pronunce della Commissione Tributaria campana, e rilevando che seppur è vero che la “La giurisprudenza di legittimità (in specie Cass. Sez. Lavoro, sent.
19680/20), ritiene in sé per sé valida notificazione di un atto tributario mediante spedizione raccomandata postale con avviso di ricevimento anche quando manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile (..)la ragione dell'accoglimento del ricorso in appello sta, in via principale, nel fatto che nel caso in esame si applicasse, più in particolare, la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, e 20 e
26 del d.m. 1 ottobre 2008."
L'appello è infondato.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto valida la notifica dell'atto interruttivo, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione citata.
Come ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte recentemente e proprio in applicazione delle norme citate dall'appellante "nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare"" (cosi Cass.,
Sez. T., 5 agosto 2016, n. 16488).(Cass 5104/24)
La S.C,. nel chiarire la differenza tra il regime notificatorio di cui alla legge n 890/82 riguardante la notifica degli atti giudiziari e la notificazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 ha chiarito che “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973,
n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)"; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass.
19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario(..)
Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi del D.P.R. n. 603 del
1972, art. 26, in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 9182 -
l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270 del 2012, 4895 del 2014, 14501 del 2016).
In tal senso si è detto che si tratta di una procedura "meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari" - la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della L. n. 890 del 1982 - alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708 del 2011).
7.4. - Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del
1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati." (Cass. 1686/23).
Non essendo stata proposta alcuna querela di falso, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM n 147/55, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte 1 N.Q. DI
TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CP 1 contro
[...]
di REGGIO CALABRIA avverso la sentenza n. 117/2022 del Controparte_2
Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 20/01/2022, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 962,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2024
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Eliana Romeo)