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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/04/2024, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE di PATTI
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, prima sezione civile, dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 491 2021 R.G.
E' comparso, per la parte opponente, l'avv. RIFICI RENATO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Richiama, quale giurisprudenza,
le sentenze Tribunale di Lodi, 16 agosto 2023 n. 751 e Tribunale di Taranto, 22 agosto 2022
n. 2161.
E' comparso, per la parte convenuta, l'avv. SEGRETO MARIA CONCETTA per delega dell'Avv. CARDELLA RENATO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Contesta e si oppone a quanto oggi dedotto da controparte.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 491/2021 R.G., posta in decisione all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e promoSS
D A
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo (ME), Via Vittorio C.F._1
Emanuele III n. 2/A, presso lo studio dell'avv. RIFICI RENATO che la difende giusta procura in atti
OPPONENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro-tempore, con Controparte_1
sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, cod. fisc. e P.IVA , P.IVA_1
e per eSS quale procuratrice in Parte_2
persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, cod. fisc. e P. IVA
, elettivamente domiciliata in Patti (ME), Via 2 Giugno (studio Avv. G. P.IVA_2
2 TRIBUNALE di PATTI M. Aquino), recapito professionale dell'avv. CARDELLA RENATO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 47/2021 Tribunale di Patti, emesso il 10-11.02.2021 a definizione del giudizio monitorio iscritto al n. 34/2021, notificato il 19.02.2021.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'12/04/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 03.05.2021, notificato a mezzo del servizio postale il 24.03.2021
e pervenuta il 26.03.2021, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 47/2021, emesso dal Tribunale di Patti in data 10-11.02.2021 e ritualmente notificato a mezzo posta il 19.02.2021, con cui le è stato ingiunto, nella sua qualità di fideiussore della il pagamento, in favore della Parte_3 [...]
della somma di € 100.000,00, oltre interessi convenzionali di mora Controparte_1
dal dovuto al soddisfo e spese di procedura.
L'opponente ha dedotto che il decreto opposto era stato richiesto e concesso in forza delle seguenti premesse: - con atto del 19.4.2007 il aveva Organizzazione_1
concesso, alla un mutuo ipotecario, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 385/1993, Parte_3
dell'importo di euro 800.000,00, da rimborsare in 72 rate mensili, con prima scadenza al 31.8.2007; a garanzia del mutuo la aveva concesso ipoteca, Parte_3
per euro 1.440.000,00, sullo stabilimento industriale sito in Brolo;
- la Parte_3
dall'1.8.2011, si era resa inadempiente nel pagamento delle rate del mutuo;
- con sentenza del 18.7.2014, la detta società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Patti; - il , con atto di precetto notificato il 26.9.2014, aveva Organizzazione_1
intimato alla il pagamento di euro 645.204,27 e, successivamente, aveva Parte_3
notificato pignoramento immobiliare sui beni oggetto della garanzia ipotecaria;
-
3 TRIBUNALE di PATTI sennonché, in data 30.6.2017, il aveva ceduto alla Organizzazione_1 [...]
e per eSS quale procuratrice Controparte_1 Parte_2
un portafoglio di crediti tra cui quello oggetto della detta Parte_2
esecuzione; pertanto l'odierna opposta, con atto del 13.11.2017, era intervenuta nella procedura esecutiva da cui aveva ricavato euro 332.495,50, a fronte di un proprio credito di euro 774.328,38; che, in seguito, gli ulteriori lotti della procedura esecutiva erano stati posti in vendita per un prezzo di molto inferiore al residuo ancora dovuto di euro 441.832,88. L'odierna opposta aveva, dunque, eccepito che le obbligazioni gravanti sulla erano state garantite, sino alla concorrenza di euro Parte_3
100.000,00, dalla Sig.ra allegando copia della detta fidejussione;
Parte_1
che, con nota del 23.11.2020, l'Avv. Renato Cardella aveva chiesto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 100.000,00, ed in risposta la Dr.SS
aveva chiesto copia del contratto di fideiussione, inviata, a mezzo pec, in data Pt_1
27.11.2020. Sin da subito l'opponente aveva eccepito la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2 L. 287/1990.
Tutto ciò premesso parte opponente: 1) ha contestato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, comma 2 L. 287/1990; 2) ha eccepito la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale ex art. 1957 comma
1 c.c.; 3) ha chiesto la decurtazione, dall'importo del D.I. opposto, di tutte le somme riscosse dal creditore a seguito di pagamenti totali o parziali eseguiti dal debitore principale o da altri, o per piani di riparto da esecuzione.
Sulla scorta delle dette contestazioni l'opponente ha chiesto: in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e con l'eventuale comparsa di costituzione, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010; la revoca del decreto
4 TRIBUNALE di PATTI ingiuntivo opposto - previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione -; la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione e, in subordine, delle sue clausole nn. 2, 6 e 8, con conseguente dichiarazione che nulla è dovuto dall'opposta all'opponente; - la dichiarazione di decadenza dall'obbligazione fideiussoria;
- la detrazione, dall'importo di cui al decreto ingiuntivo, di tutte le somme percepite o riscosse dal creditore. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
L'opposta, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutti i motivi in quanto infondati;
ha eccepito la piena validità ed efficacia della fideiussione sottoscritta dall'opponente, contestando che, a tutto voler concedere, la nullità era solo parziale e relativa alle sole clausole 2, 6 e 8, non essenziali né inscindibili rispetto al contenuto del contratto;
ha eccepito di non essere incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., posto che il relativo termine semestrale decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse, precisando di aver agito nei confronti del debitore principale con atto di precetto notificato il
26.9.2014, ben prima dell'ultima rata del mutuo che sarebbe venuta a scadere il
30.04.2017.
Da ultimo ha dato atto - producendo copia dei verbali dell'asta tenutasi il
21.01.2021, nel contesto della procedura esecutiva immobiliare n. 125/2014 R.G.E. di codesto Tribunale - che gli ultimi due lotti invenduti oggetto dell'esecuzione intrapresa in danno della debitrice principale sono stati aggiudicati per la complessiva somma di euro 293.250,00 e che, dunque, il residuo credito dalla steSS vantato, pari ad euro 441.832,88 oltre interessi e spese, se decurtato dal suddetto ricavato, ammonta ad euro 148.582,88 (oltre interessi e spese), somma superiore all'importo della fideiussione.
5 TRIBUNALE di PATTI
Tutto ciò premesso ha chiesto, in via preliminare, la pronuncia di provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, la sua integrale conferma;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Il fascicolo è stato assegnato allo scrivente, giusto provvedimento del 30 novembre 2022 con cui il sottoscritto ha preso servizio presso questo Tribunale.
Con ordinanza dell'8.07.2023, è stata rigettata l'eccezione di mancata proposizione della mediazione obbligatoria, superata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (vedi Cass. n. 31209 del 2022).
Con la medesima ordinanza è stata, altresì, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, e viene dunque decisa come qui di seguito.
L'opposizione è fondata e va accolta, con la conseguente revoca del d.i. opposto, per quanto di ragione.
L'odierna opponente ha chiesto l'accertamento della nullità delle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni e, conseguentemente, ha allegato l'applicabilità, al caso di specie, del regime decadenziale di cui all'art. 1975 c.c.
6 TRIBUNALE di PATTI
Con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, prodotto da parte opponente, la
[...]
ha riconosciuto che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale Org_2
predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La sanzione applicabile ai contratti di fideiussione che contengano le suddette clausole, per come affermato dalla S.C., è quella della cd. nullità parziale, rilevabile d'ufficio (si veda, sul punto, Cass., SS.UU. n 41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge
n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”).
Chi agisce per far accertare la nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/90, non può, però, limitarsi ad affermare la nullità, facendo leva sul provvedimento n. 55 del 2005 della , ma ha l'onere di Org_2
provare, oltre alla piena corrispondenza tra le clausole del contratto e quelle dello schema dell'ABI, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra banche.
È, dunque, neceSSria l'introduzione di autonomi fatti, idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito che abbia violato, per le modalità di applicazione uniformi, l'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della
7 TRIBUNALE di PATTI concorrenza (cfr. ex multis, Trib. Napoli, sent. n. 5125/2022; Trib. Napoli, sent. n.
4856/2023).
Infatti, per come affermato dalla medesima giurisprudenza, “pur tenendo conto della situazione di asimmetria informativa indubbiamente gravante sull'attore (Cass.
11564/2014) va ribadito che, nelle cause stand alone, la cui caratteristica è rappresentata dal mancato fondamento diretto su fatti accertati in sede amministrativa, l'attore è comunque onerato della necessità di fornire elementi atti a confermare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale nel settore delle fideiussioni specifiche” (cfr., ex multis, Trib. Napoli, sent. 4856/2023).
Nel caso di specie, da un lato parte opponente ha depositato copia degli schemi
ABI integralmente poi riportati nella fideiussione oggetto del presente giudizio.
Inoltre, parte opposta non ha specificamente contestato l'eccezione di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 contenute nel contratto di fideiussione, limitandosi a dichiarare l'eventuale nullità parziale e senza, quindi, tempestivamente e puntualmente contestare con le sue prime difese gli assunti avversari.
Dovrà, dunque, trova applicazione, secondo i principi da ultimo fiSSti dalle
Sezioni Unite della CaSSzione con la sentenza n. 41994/2021, il rimedio della nullità parziale. Infatti, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla in forza del “principio di Org_2
conservazione” degli atti negoziali, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte.
Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità - per
l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità», prova che, nella fattispecie non è stata fornita. Cosa non avvenuta nel caso di specie.
8 TRIBUNALE di PATTI
Dalla nullità parziale del contratto per le clausole sopra indicate, discende che, nella fattispecie, non può ritenersi operativa la clausola dei contratti che prevede la rinuncia, da parte del fideiussore, ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Diventa, dunque, neceSSrio l'esame dell'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui alla citata norma.
Parto opposta ha dimostrato di aver agito in via esecutiva nei confronti dell'originaria debitrice, notificando atto di precetto in data 26.09.2014 e, in data
13.10.2014, atto di pignoramento immobiliare sui beni gravati da ipoteca.
Detto ciò, occorre verificare se l'iniziativa assunta dalla banca nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. ed in particolare individuare il termine da cui far decorrere il termine semestrale previsto dalla disciplina applicabile.
Nel caso di specie, per come emerge dagli atti di causa (vedasi atto di precetto e pignoramento prodotto dall'opposta) la era rimasta inadempiente al Parte_3
pagamento delle rate del mutuo a decorrere dall'1.08.2011; a seguito di ciò la banca ha proceduto a girare in sofferenza la posizione debitoria, con conseguente decadenza dal beneficio dell'inventario. Difatti, in base alle norme che regolamentavano il mutuo per cui è causa, “Il ritardato pagamento delle rate del mutuo o
l'inadempimento ed ogni altro diverso obbligo previsto a carico della parte mutuataria dal contratto o dal presente capitolato, produce l'immediata risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, per cui la Banca mutuante può agire in via esecutiva nei confronti della Parte Mutuataria”.
Pertanto, poiché alla data del 03.12.2013, risultavano insolute le rate in scadenza dall'1.8.2011, e tale ritardo nel pagamento si è protratto per un lungo periodo, deve ritenersi che il contratto di mutuo de quo sia stato risolto di diritto;
né risulta che la mutuataria abbia provveduto al pagamento dell'importo residuo del mutuo.
9 TRIBUNALE di PATTI
Dunque, dalla data di paSSggio in sofferenza (per vero ammeSS dalla steSS parte opposta negli atti prodotti in giudizio, vedasi atto di precetto), con applicazione della risoluzione già prevista contrattualmente e che consentiva alla banca di procedere in via esecutiva, decorreva il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. che, pertanto, non risulta essere stato rispettato posto che la banca ha agito nei confronti della debitrice principale solo in data 26.09.2014, ben oltre i sei mesi decorrenti dal 3.12.2013.
Alla luce di ciò deve essere accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex d.m.
55/14, in considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei parametri medi ivi indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 491/2021 R.G. e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo ivi opposto n.
47/2021, emesso dal Tribunale di Patti in data 10-11.02.2021 nella procedura n.
34/2021 RG;
2. Condanna e per eSS quale procuratrice Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di delle Parte_2 Parte_1
spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 12.04.2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
10 TRIBUNALE di PATTI (dott. Carmelo Proiti)
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VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, prima sezione civile, dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 491 2021 R.G.
E' comparso, per la parte opponente, l'avv. RIFICI RENATO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Richiama, quale giurisprudenza,
le sentenze Tribunale di Lodi, 16 agosto 2023 n. 751 e Tribunale di Taranto, 22 agosto 2022
n. 2161.
E' comparso, per la parte convenuta, l'avv. SEGRETO MARIA CONCETTA per delega dell'Avv. CARDELLA RENATO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Contesta e si oppone a quanto oggi dedotto da controparte.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 491/2021 R.G., posta in decisione all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e promoSS
D A
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo (ME), Via Vittorio C.F._1
Emanuele III n. 2/A, presso lo studio dell'avv. RIFICI RENATO che la difende giusta procura in atti
OPPONENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro-tempore, con Controparte_1
sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, cod. fisc. e P.IVA , P.IVA_1
e per eSS quale procuratrice in Parte_2
persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, cod. fisc. e P. IVA
, elettivamente domiciliata in Patti (ME), Via 2 Giugno (studio Avv. G. P.IVA_2
2 TRIBUNALE di PATTI M. Aquino), recapito professionale dell'avv. CARDELLA RENATO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 47/2021 Tribunale di Patti, emesso il 10-11.02.2021 a definizione del giudizio monitorio iscritto al n. 34/2021, notificato il 19.02.2021.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'12/04/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 03.05.2021, notificato a mezzo del servizio postale il 24.03.2021
e pervenuta il 26.03.2021, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 47/2021, emesso dal Tribunale di Patti in data 10-11.02.2021 e ritualmente notificato a mezzo posta il 19.02.2021, con cui le è stato ingiunto, nella sua qualità di fideiussore della il pagamento, in favore della Parte_3 [...]
della somma di € 100.000,00, oltre interessi convenzionali di mora Controparte_1
dal dovuto al soddisfo e spese di procedura.
L'opponente ha dedotto che il decreto opposto era stato richiesto e concesso in forza delle seguenti premesse: - con atto del 19.4.2007 il aveva Organizzazione_1
concesso, alla un mutuo ipotecario, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 385/1993, Parte_3
dell'importo di euro 800.000,00, da rimborsare in 72 rate mensili, con prima scadenza al 31.8.2007; a garanzia del mutuo la aveva concesso ipoteca, Parte_3
per euro 1.440.000,00, sullo stabilimento industriale sito in Brolo;
- la Parte_3
dall'1.8.2011, si era resa inadempiente nel pagamento delle rate del mutuo;
- con sentenza del 18.7.2014, la detta società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Patti; - il , con atto di precetto notificato il 26.9.2014, aveva Organizzazione_1
intimato alla il pagamento di euro 645.204,27 e, successivamente, aveva Parte_3
notificato pignoramento immobiliare sui beni oggetto della garanzia ipotecaria;
-
3 TRIBUNALE di PATTI sennonché, in data 30.6.2017, il aveva ceduto alla Organizzazione_1 [...]
e per eSS quale procuratrice Controparte_1 Parte_2
un portafoglio di crediti tra cui quello oggetto della detta Parte_2
esecuzione; pertanto l'odierna opposta, con atto del 13.11.2017, era intervenuta nella procedura esecutiva da cui aveva ricavato euro 332.495,50, a fronte di un proprio credito di euro 774.328,38; che, in seguito, gli ulteriori lotti della procedura esecutiva erano stati posti in vendita per un prezzo di molto inferiore al residuo ancora dovuto di euro 441.832,88. L'odierna opposta aveva, dunque, eccepito che le obbligazioni gravanti sulla erano state garantite, sino alla concorrenza di euro Parte_3
100.000,00, dalla Sig.ra allegando copia della detta fidejussione;
Parte_1
che, con nota del 23.11.2020, l'Avv. Renato Cardella aveva chiesto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 100.000,00, ed in risposta la Dr.SS
aveva chiesto copia del contratto di fideiussione, inviata, a mezzo pec, in data Pt_1
27.11.2020. Sin da subito l'opponente aveva eccepito la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2 L. 287/1990.
Tutto ciò premesso parte opponente: 1) ha contestato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, comma 2 L. 287/1990; 2) ha eccepito la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale ex art. 1957 comma
1 c.c.; 3) ha chiesto la decurtazione, dall'importo del D.I. opposto, di tutte le somme riscosse dal creditore a seguito di pagamenti totali o parziali eseguiti dal debitore principale o da altri, o per piani di riparto da esecuzione.
Sulla scorta delle dette contestazioni l'opponente ha chiesto: in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e con l'eventuale comparsa di costituzione, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010; la revoca del decreto
4 TRIBUNALE di PATTI ingiuntivo opposto - previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione -; la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione e, in subordine, delle sue clausole nn. 2, 6 e 8, con conseguente dichiarazione che nulla è dovuto dall'opposta all'opponente; - la dichiarazione di decadenza dall'obbligazione fideiussoria;
- la detrazione, dall'importo di cui al decreto ingiuntivo, di tutte le somme percepite o riscosse dal creditore. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
L'opposta, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutti i motivi in quanto infondati;
ha eccepito la piena validità ed efficacia della fideiussione sottoscritta dall'opponente, contestando che, a tutto voler concedere, la nullità era solo parziale e relativa alle sole clausole 2, 6 e 8, non essenziali né inscindibili rispetto al contenuto del contratto;
ha eccepito di non essere incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., posto che il relativo termine semestrale decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse, precisando di aver agito nei confronti del debitore principale con atto di precetto notificato il
26.9.2014, ben prima dell'ultima rata del mutuo che sarebbe venuta a scadere il
30.04.2017.
Da ultimo ha dato atto - producendo copia dei verbali dell'asta tenutasi il
21.01.2021, nel contesto della procedura esecutiva immobiliare n. 125/2014 R.G.E. di codesto Tribunale - che gli ultimi due lotti invenduti oggetto dell'esecuzione intrapresa in danno della debitrice principale sono stati aggiudicati per la complessiva somma di euro 293.250,00 e che, dunque, il residuo credito dalla steSS vantato, pari ad euro 441.832,88 oltre interessi e spese, se decurtato dal suddetto ricavato, ammonta ad euro 148.582,88 (oltre interessi e spese), somma superiore all'importo della fideiussione.
5 TRIBUNALE di PATTI
Tutto ciò premesso ha chiesto, in via preliminare, la pronuncia di provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, la sua integrale conferma;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Il fascicolo è stato assegnato allo scrivente, giusto provvedimento del 30 novembre 2022 con cui il sottoscritto ha preso servizio presso questo Tribunale.
Con ordinanza dell'8.07.2023, è stata rigettata l'eccezione di mancata proposizione della mediazione obbligatoria, superata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (vedi Cass. n. 31209 del 2022).
Con la medesima ordinanza è stata, altresì, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, e viene dunque decisa come qui di seguito.
L'opposizione è fondata e va accolta, con la conseguente revoca del d.i. opposto, per quanto di ragione.
L'odierna opponente ha chiesto l'accertamento della nullità delle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni e, conseguentemente, ha allegato l'applicabilità, al caso di specie, del regime decadenziale di cui all'art. 1975 c.c.
6 TRIBUNALE di PATTI
Con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, prodotto da parte opponente, la
[...]
ha riconosciuto che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale Org_2
predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La sanzione applicabile ai contratti di fideiussione che contengano le suddette clausole, per come affermato dalla S.C., è quella della cd. nullità parziale, rilevabile d'ufficio (si veda, sul punto, Cass., SS.UU. n 41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge
n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”).
Chi agisce per far accertare la nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/90, non può, però, limitarsi ad affermare la nullità, facendo leva sul provvedimento n. 55 del 2005 della , ma ha l'onere di Org_2
provare, oltre alla piena corrispondenza tra le clausole del contratto e quelle dello schema dell'ABI, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra banche.
È, dunque, neceSSria l'introduzione di autonomi fatti, idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito che abbia violato, per le modalità di applicazione uniformi, l'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della
7 TRIBUNALE di PATTI concorrenza (cfr. ex multis, Trib. Napoli, sent. n. 5125/2022; Trib. Napoli, sent. n.
4856/2023).
Infatti, per come affermato dalla medesima giurisprudenza, “pur tenendo conto della situazione di asimmetria informativa indubbiamente gravante sull'attore (Cass.
11564/2014) va ribadito che, nelle cause stand alone, la cui caratteristica è rappresentata dal mancato fondamento diretto su fatti accertati in sede amministrativa, l'attore è comunque onerato della necessità di fornire elementi atti a confermare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale nel settore delle fideiussioni specifiche” (cfr., ex multis, Trib. Napoli, sent. 4856/2023).
Nel caso di specie, da un lato parte opponente ha depositato copia degli schemi
ABI integralmente poi riportati nella fideiussione oggetto del presente giudizio.
Inoltre, parte opposta non ha specificamente contestato l'eccezione di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 contenute nel contratto di fideiussione, limitandosi a dichiarare l'eventuale nullità parziale e senza, quindi, tempestivamente e puntualmente contestare con le sue prime difese gli assunti avversari.
Dovrà, dunque, trova applicazione, secondo i principi da ultimo fiSSti dalle
Sezioni Unite della CaSSzione con la sentenza n. 41994/2021, il rimedio della nullità parziale. Infatti, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla in forza del “principio di Org_2
conservazione” degli atti negoziali, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte.
Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità - per
l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità», prova che, nella fattispecie non è stata fornita. Cosa non avvenuta nel caso di specie.
8 TRIBUNALE di PATTI
Dalla nullità parziale del contratto per le clausole sopra indicate, discende che, nella fattispecie, non può ritenersi operativa la clausola dei contratti che prevede la rinuncia, da parte del fideiussore, ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Diventa, dunque, neceSSrio l'esame dell'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui alla citata norma.
Parto opposta ha dimostrato di aver agito in via esecutiva nei confronti dell'originaria debitrice, notificando atto di precetto in data 26.09.2014 e, in data
13.10.2014, atto di pignoramento immobiliare sui beni gravati da ipoteca.
Detto ciò, occorre verificare se l'iniziativa assunta dalla banca nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. ed in particolare individuare il termine da cui far decorrere il termine semestrale previsto dalla disciplina applicabile.
Nel caso di specie, per come emerge dagli atti di causa (vedasi atto di precetto e pignoramento prodotto dall'opposta) la era rimasta inadempiente al Parte_3
pagamento delle rate del mutuo a decorrere dall'1.08.2011; a seguito di ciò la banca ha proceduto a girare in sofferenza la posizione debitoria, con conseguente decadenza dal beneficio dell'inventario. Difatti, in base alle norme che regolamentavano il mutuo per cui è causa, “Il ritardato pagamento delle rate del mutuo o
l'inadempimento ed ogni altro diverso obbligo previsto a carico della parte mutuataria dal contratto o dal presente capitolato, produce l'immediata risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, per cui la Banca mutuante può agire in via esecutiva nei confronti della Parte Mutuataria”.
Pertanto, poiché alla data del 03.12.2013, risultavano insolute le rate in scadenza dall'1.8.2011, e tale ritardo nel pagamento si è protratto per un lungo periodo, deve ritenersi che il contratto di mutuo de quo sia stato risolto di diritto;
né risulta che la mutuataria abbia provveduto al pagamento dell'importo residuo del mutuo.
9 TRIBUNALE di PATTI
Dunque, dalla data di paSSggio in sofferenza (per vero ammeSS dalla steSS parte opposta negli atti prodotti in giudizio, vedasi atto di precetto), con applicazione della risoluzione già prevista contrattualmente e che consentiva alla banca di procedere in via esecutiva, decorreva il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. che, pertanto, non risulta essere stato rispettato posto che la banca ha agito nei confronti della debitrice principale solo in data 26.09.2014, ben oltre i sei mesi decorrenti dal 3.12.2013.
Alla luce di ciò deve essere accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex d.m.
55/14, in considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei parametri medi ivi indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 491/2021 R.G. e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo ivi opposto n.
47/2021, emesso dal Tribunale di Patti in data 10-11.02.2021 nella procedura n.
34/2021 RG;
2. Condanna e per eSS quale procuratrice Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di delle Parte_2 Parte_1
spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 12.04.2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
10 TRIBUNALE di PATTI (dott. Carmelo Proiti)
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