Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/06/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5244/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione II civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5244/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COCOLA Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. PISTOLA LUCIA RITA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUCCI STEVE Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto e nolo attrezzature;
adempimento/inadempimento; pagamento del corrispettivo.
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice opponente Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, oppure, laddove non fosse ritenuta la sussistenza dell'estrema urgenza, previa fissazione di apposita udienza di discussione oppure, in ulteriore subordine, alla prima udienza di comparizione per il merito;
pagina 1 di 8
- in ogni caso, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui al presente atto e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 CP_1 per le causali poste a fondamento dell'azione monitoria;
[...]
In via istruttoria, come da seconda memoria ex art 171 ter c.p.c.
Conclusioni parte convenuta opposta Controparte_1
- Voglia l'adito Tribunale, in via preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione per gravi motivi ex art. 649 c.p.c., quanto meno per la parte residua di € 27.279,20 per una fantomatica penale contrattuale, oltre che per euro € 72.397,32 di interessi moratori;
- voglia, altresì, nel prosieguo del giudizio ed all'esito del contraddittorio sulla concessa provvisoria esecuzione, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla parte opponente, e concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. ricorrendone i presupposti, per la parte ad oggi non pagata e non oggetto di provvisoria esecuzione all'esito della emissione del decreto ingiuntivo;
- nel merito rigettare l'opposizione stante la sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente, in ogni caso, al pagamento delle somme dovute per le prestazioni eseguite dall;
CP_1
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
In via istruttoria, come da seconda memoria ex art 171 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015). Quanto alla parte espositiva del fatto, deve quindi richiamarsi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la comparsa di costituzione e risposta del convenuto opposto. In breve, premesso di avere gestito in qualità di appaltatrice Parte_1 alcuni lavori di rifacimento della rete ferroviaria gestita per Rete ferroviaria Italiana s.p.a. dalla Direzione Territoriale Produzione di Verona Unità Territoriale Verona Sud – Lotto 32, ha prospettato di avere affidato in subappalto a alcuni lavori di Controparte_1 adeguamento delle linee, riqualificazione degli spazi aperti e bonifica presso i cantieri denominati “Stazione ferroviaria Verona, Ex Economato”, “Stazione ferroviaria Isola della Scala, nonché “Stazione ferroviaria Este, Scalo Merci ed Ex Montedison”; l'opponente ha quindi prospettato di avere regolarmente saldato tutti i propri obblighi di pagamento, comprese alcune fatture non oggetto di ingiunzione, con la sola eccezione della fattura 164
pagina 2 di 8 del 19.05.2023 dell'importo di € 568.121,33, oggetto di contestazione, anche tenuto conto della penale applicatale dalla Stazione Appaltante di € 27.279,20 a causa dei ritardi CP_2 imputabili a lavori eseguiti dalla subappaltatrice;
l'0opponnete ha quindi preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza territoriale, invocando la competenza del tribunale di Castrovillari, quale foro del convenuto ai sensi dell'art. 19 c.p.c., ovvero del Tribunale di Belluno, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., nel caso in cui fosse individuata la conclusione del contratto di nolo a freddo presso la sede della convenuta opposta;
nel merito, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, peraltro in parte oggetto di pagamento nelle more della opposizione, per essere stati integralmente pagati i lavori affidati in subappalto ed in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia altro accordo negoziale per nolo a freddo, siccome indicato nella fattura contestata n. 164 del 19.05.2023; nel costituirsi, ha Controparte_1 dato atto dei pagamenti parziali eseguiti dall'opponente, ha contestato l'eccezione di incompetenza, rilevando come per i contratti di nolo a freddo oggetto di causa, poiché suscettibili di inquadramento nell'ambito di un contratto di locazione di beni mobili ex art. 1571 c.c., la competenza territoriale deve essere individuata in base al principio locus rei sitae ex artt. 21 e 447 bis c.p.c., con conseguente competenza del Tribunale di Verona, quale luogo in cui hanno avuto esecuzione la maggior parte dei contratti di nolo, per il maggior valore economico;
nel merito, ha prospettato di avere consegnato i mezzi presso i tratti oggetto dei lavori di subappalto, individuati nei cantieri di Este (PD), Motteggiana (MN), Isola della Scala (VR) e Verona Porta Nuova (VR), allegando i relativi verbali di consegna e restituzione ed i report di utilizzo dei veicoli, nonché fornendo prospetto di calcolo dei costi di noleggio per ciascun mezzo noleggiato;
la convenuta opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, comprensivo degli interessi moratori applicati sulle somme oggetto delle fatture pagate dall'opponente e con richiesta di rigetto della compensazione per la penale sui ritardo dei lavori.
La causa risulta documentale e matura per la decisione, avuto riguardo alle produzioni offerte in comunicazione da entrambe le parti ed alle difese da ciascuno sviluppate nei rispettivi atti difensivi.
Deve quindi anzitutto essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché infondata. Sulla base della prospettazione offerta dall'attore sostanziale (la convenuta opposta
[...]
risulta che in adempimento dei contratti quadro aventi ad oggetto i lavori di CP_1 rifacimento delle linee ed aree ferroviarie gestite da di cui al Lotto 32 e dei CP_2 conseguenti contratti di subappalto siglati da Parte_1 Controparte_1 la subappaltatrice ha messo a disposizione i veicoli da lavori necessari nei vari cantieri sulla scorta di contratti di nolo a freddo, con locazione del mezzo senza conducente, sulla base delle esigenze di ciascun cantiere, senza necessità di previa approvazione della committente;
dunque, i contratti di nolo a freddo risultano conclusi ai sensi dell'art. 1327 c.c. nel tempo e nel luogo in cui, per la natura dell'affare e tenuto conto degli usi nella materia in esame, deve ritenersi abbia avuto inizio l'esecuzione, ovvero sia presso ciascun cantiere ed in occasione dell'inizio dei lavori di subappalto. Per dichiarazione della parte convenuta - non oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente - i cantieri interessati dai lavori di subappalto eseguiti da CP_1 CP_1
pagina 3 di 8 ed in relazione ai quali sono stati forniti mezzi secondo il regime del nolo a freddo, sarebbero i cantieri di Motteggiana, Verona ed Este, nelle rispettive province di Mantova, Verona e Padova, nell'ambito del Lotto esecutivo 32 interessante l'area territoriale ferroviaria di Verona Sud;
pertanto, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. deve ritenersi che la competenza territoriale sia da individuare nei singoli cantieri in cui l'obbligazione deve ritenersi sorta e pure eseguita. L'oggetto della domanda non può essere limitato alla semplice richiesta di pagamento del corrispettivo, con individuazione del foro del convenuto (o dell'attore sostanziale in qualità di creditore, ex artt. 182 comma 3 c.c. e 20 c.p.c.), poiché nella vertenza qui in esame, sulla base delle contrapposte domande delle parti, viene in rilevo pure dell'accertamento della effettiva conclusione dei contratti di nolo a freddo, dovendo quindi la causa investire pure la verifica della obbligazione principale tipica del rapporto negoziale di cui si discute. Non solo. La domanda giudiziale deve ritenersi validamente incardinata presso l'adito tribunale di Verona avuto riguardo al collegamento negoziale dei diversi subappalti e dei conseguenti contratti di nolo a freddo, i quali, sebbene, conclusi ed eseguiti presso i singoli cantieri ubicati in tre province diverse, cui corrispondono altrettante circoscrizioni giudiziarie, risultano tutti Cont avvinti nell'ambito del medesimo affare per cui è stato costituito il e gestito l'appalto dei lavori di rifacimento della linea ferroviaria del territorio di Verona Sud;
dunque la competenza va individuata avuto riguardo al complessivo rapporto negoziale interessante l'area ferroviaria di Verona. Inoltre, le domande giudiziali inerenti i singoli noli a freddo eseguiti a favore della medesima appaltatrice risultano fra loro connesse e dunque validamente proposte con una sola domanda davanti al medesimo giudice. In conclusione, deve ritenersi che la competenza territoriale per le domande oggetto della presente causa spetti all'adito Tribunale di Verona.
Nel merito devono essere svolte le seguenti osservazioni. Risulta in primo luogo dimostrata la conclusione dei contratti di nolo a freddo invocati dalla parte convenuta opposta. A tale riguardo, deve anzitutto valorizzarsi la specifica menzione dei contratti in esame sin dai contratti quadro aventi ad oggetto gli appalti di lavori di rifacimento delle linee ferroviarie della tratta di Verona sud, come si evince indirettamente dalla previsione secondo la quale i contratti di noleggio dei mezzi d'opera cd a freddo e le forniture dei materiali rimangono escluse dalle maggiorazioni contrattuali ivi pattuite (cfr.
8.1.3.1. p. 24 di cui agli accordi quadro sub doc. 1 e 2 di parte convenuta opposta). Inoltre, pur a fronte della contestazione circa la conclusione o approvazione di contratti di nolo a freddo, la parte attrice opponente on ha specificatamente Parte_1 contestato l'utilizzo dei mezzi di opera messi a disposizione da nei cantieri di Controparte_1
Motteggiana, isola della Scala, Este e Verona Porta Nuova;
per altro verso la stessa opponente ha dichiarato di avere saldato la fattura 78 del 24.3.2022, avente parimenti ad oggetto il pagamento di noli a freddo;
sicché deve concludersi che anche la conclusione dei contratti di nolo a freddo dei mezzi impiegati nei vari cantieri costituisse normale obbligazione accessoria concordata fra le parti per assicurare l'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di subappalto, come del resto risulta anche sulla scorta della contestazione svolta da
[...] on pec del 22.05.2023 a fronte della ricezione della fattura 164 del 19.05.2023, Parte_1
pagina 4 di 8 nella quale la stessa, confutando l'importo preteso in pagamento da non Controparte_1 revoca in dubbio l'esecuzione di prestazioni di nolo a freddo (cfr. doc. 5 tris fascicolo opponente). Ancora, deve rilevarsi come dalla documentazione versata in atti emerga la consegna dei mezzi, quanto meno sul cantiere di Verona Porta Nuova, con conseguente rilascio di DDT e di successivo verbale di restituzione, sottoscritti dalle parti su carta intestata di
[...] cfr. doc. da 6 a 14 fascicolo parte convenuta opposta); ancora vi è in atti copia Parte_1 dei report di utilizzo dei mezzi nei vari cantieri, compresi quelli di Motteggiana, Isola della Scala ed Este (doc. da 15 a 56), in relazione ai quali la parte convenuta opposta ha sviluppato in comparsa di costituzione e risposta prospetto di calcolo delle ore di utilizzo con i relativi costi, suddivisi per cantiere. In relazione a detti documenti e al relativo prospetto, la parte opponente non ha saputo effettuare specifiche contestazioni, salvo rilevare come dalla documentazione in esame non sia dato comprendere se si tratti di noli e conteggi ulteriori e diversi rispetto a quelli relativi alla fattura n. 78 del 24.3.2022, oggetto di azione monitoria e già pagata da
[...] unitamente ad altre, con pagamento effettuato in data 01.07.2024, in epoca Parte_1 coeva alla emissione del decreto ingiuntivo qui opposto. Dunque, a fronte della documentazione e delle precise allegazioni difensive offerte della convenuta opposta, manca una specifica contestazione idonea a infirmare la ricostruzione dei rapporti negoziali delineati in comparsa di costituzione. A tale riguardo risultano inconferenti le contestazioni di n ordine Parte_1 Cont alla mancanza di potere rappresentativo del procuratore del . Parte_2
Contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, invero, risulta che il procuratore avesse facoltà di rappresentare il gruppo di imprese alla quale appartiene Parte_1 non soltanto nei rapporti con la committente, avuto riguardo al potere di trattare e stipulare contratti di acquisto merci, forniture, somministrazioni e prestazioni di servizio (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo parte convenuta opposta, p. 5); pure il richiamo al limite di valore economico di € 200.000,00 si rivela ininfluente, tenuto conto della riferibilità dei noli ad una pluralità di cantieri ed alla modalità di conclusione dei contratti di nolo a freddo, per esecuzione senza necessità di previa approvazione. Inoltre, deve ritenersi che l'uso ripetuto di carta intestata alla società Parte_1 per i verbali di restituzione dei mezzi oggetto di nolo siglati da
[...] Parte_2 costituisca modalità operativa non estranea alla parte ivi rappresentata e comunque dalla stessa tollerata e idonea a costituire - in uno con i rapporti commerciali intercorsi fra Cont committente, imprese appaltatrici del e subappaltatrice - circostanza univocamente suscettibile di indurre chi l'abbia ricevuta a farvi legittimo affidamento. Peraltro, emerge dalle stesse dichiarazioni della opponente come il medesimo Pt_2 abbia nel corso dei diversi contratti di subappalto assunto qualifiche diverse in
[...] rappresentanza anche della medesima subappaltatrice, nell'ambito di affari fra loro collegati fra i vari soggetti giuridici coinvolti nelle opere di rifacimento della linea ferroviaria della tratta di Verona sud. Dunque, deve ritenersi che siano effettivamente stati conclusi, ai sensi dell'art. 1327 c.c. i contratti di nolo a freddo invocati da Controparte_1
Inoltre, sulla base della documentazione richiamata e delle allegazioni difensive sviluppate pagina 5 di 8 dalle parti, deve pure ritenersi dimostrata, con le precisazioni di seguito indicate, l'entità economica dei singoli noli a freddo invocati dalla parte convenuta opposta. Per quanto rilevato, infatti, l'opponete non ha saputo offrire precise contestazioni alla documentazione ed al prospetto di calcolo fornito dall'opposta. Sulla base dei conteggi indicati in comparsa di costituzione, invero, si evince che il costo di nolo a freddo dei mezzi, con riferimento ai quattro cantieri di Motteggiana, isola della Scala, Verona Porta nuova ed Este, abbia determinato un ammontare di € 466.492,89, oltre I.V.A., per un importo complessivo di € 569.121,33, pari alla somma riportata nella fattura n. 169 del 19.05.2023 azionata in monitorio (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 12 – 18 e doc. 14 fascicolo monitorio). Tale ammontare monetario, per quanto motivato, deve ritenersi supportato da idonea documentazione probatoria e non oggetto di specifica contestazione. Pertanto, deve riconoscersi a favore di a titolo di corrispettivo per il servizio Controparte_1 di nolo a freddo dei mezzi impiegato nei menzionati cantieri oggetto dei lavori di subappalto, la somma di € 569.121,33. Deve tuttavia rilevarsi come l'opponente abbia sollevato specifica contestazione in relazione alla duplicazione dei costi rispetto alla fattura 78 del 24.03.2021, di importo pari alla somma di € 284.430,80. Rispetto a detta specifica contestazione, parte opposta non ha formulato repliche serie e circostanziate, né ha prodotto documentazione dalla quale poter inferire che i conteggi, report e DDT già menzionati attengano a noli a freddo ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto della precedente fattura n. 78 del 24.03.2021. Dunque, deve essere accolta detta contestazione di parte opponente ed operarsi lo scorporo conseguente. Ancora, deve aversi riguardo alla contestazione relativa alla penale subita da
[...]
a causa di ritardi nella esecuzione dei lavori, che la stessa ha eccepito in Parte_1 compensazione, per l'importo di € 27.679,20. Sul punto l'opponente ha prodotto documentazione a supporto della effettiva applicazione da parte di a suo danno della penale negoziale, nonché della comunicazione a sua volta CP_2 effettuata dalla appaltatrice a per essere tenuta indenne dal pregiudizio Controparte_1 economico ritenuto riferibile ad attività della subappaltatrice (doc. 18 – 21 fascicolo opponente). Nemmeno a fronte della richiamata contestazione parte convenuta opposta ha saputo offrire serie e circostanziate allegazioni fattuali idonee ad escludere che la penale sia riferibile ad attività di sua competenza. Pertanto, anche detto importo deve essere scomputato dalle somme riconosciute a
[...] per i contratti di nolo a freddo. CP_1
Peraltro, detta penale è stata dall'opponente imputata a pagamento, unitamente alla somma versata in data 01.07.2024, a pagamento della parte residua della fattura 163 del 19.05.2023. Tenuto conto della circostanza che detta fattura è stata emessa il medesimo giorno di quella ancora oggetto di contestazione in questa sede, tale imputazione risulta legittima;
quindi, deve riconoscersi a favore di a titolo di corrispettivo per le causali già Controparte_1 indicate ed in relazione alla somma portata nella menzionata fattura n. 164 del 19.05.2023, la somma complessiva di € 285.090,53 (€ 569.121,33 – 284.430,80).
pagina 6 di 8 In sede monitoria ha chiesto il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
1.013.085,24, siccome ricavabile dalle fatture nn. 78 e 79 del 24.03.2021 (rispettivamente di € 284.430,80 e di € 200.000,00), n. 267 del 19.10.2022 (di € 132.000,00) e nn. 161, 162, 163 e 164 del 19.05.2023 (rispettivamente di € 55.000,00, di € 30.000,00, di € 40.500,00 e di € 569.121,33), tenuto conto degli acconti ricevuti di € 40.000,00 in data 01.07.2022 (imputata a pagamento parziale della fattura 79 del 24.03.2021) e di € 257.966,89 in data 06.04.2023, imputata a estinzione della fattura 79 del 24.03.2021 ed a pagamento parziale della fattura 267 del 19.10.2022.; sulla somma capitale ha richiesto gli interessi di mora “…previsti per gli appalti pubblici”. risulta che nelle more della notifica del decreto ingiuntivo, in data 01.07.2024, parte opponente abbia pagato la somma di 416.284,71, con la quale la stessa, eccepita la compensazione della penale summenzionata, ha ritenuto di avere saldato ogni fattura azionata in monitorio, ad eccezione della n. 164 del 19.05.202, oggetto di contestazione in questo giudizio di opposizione. Il pagamento è documentale e non oggetto di contestazione da parte della convenuta opposta, la quale tuttavia ha contestato il ritardo nel pagamento ed ha insistito per il riconoscimento degli interessi moratori, che la stessa ha preteso, richiamando il termine di 5 giorni previsto dall'art. 29 del DM 145/2000, che costituisce il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, secondo gli importi indicati in comparsa di costituzione mediante applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente dalla scadenza delle fatture alla data dei pagamenti ricevuti. Orbene, a prescindere dalla osservazione che il richiamato art. 29 del DM 145/2000, all'epoca dell'esecuzione dei contratti di nolo a freddo per cui è causa, è stato abrogato e sostituito con i termini di pagamento stabiliti dall'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 (a sua volta abrogato con l'introduzione del Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023), il regime degli interessi richiesto da isulta più favorevole di quello in vigore all'epoca Controparte_1 dei fatti di causa e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Dunque, sulla base delle imputazioni di pagamento indicate in comparsa di costituzione e risposta e della documentazione in atti in relazione ai pagamenti eseguiti, risulta corretto il prospetto di calcolo fornito, per un ammontare complessivi di interessi moratori al saggio legale tempo per tempo vigente, pari alla somma di € 72.397,32 in relazione a tutte le fatture azionate in monitorio e compiutamente saldate (cfr. comparsa di costituzione, pp. 21 – 23). Può dunque essere riconosciuta a detto importo di € 72.397,32 a titolo di Controparte_1 interessi di mora sul ritardato pagamento delle fatture tutte azionate in monitorio ed ormai saldate, ad eccezione della n. 164 del 19.05.2023, rimasta insoluta e di cui si è riconosciuto il minor importo di € 285.090,53. Anche su quest'ultima somma, coerentemente con la domanda di parte convenuta opposta, devono essere riconosciuti gli interessi al saggio legale ex art. 1224 primo comma c.c., con decorrenza dalla scadenza del termine di 45 giorni successivi alla emissione della fattura.
In conclusione, tenuto conto dei pagamenti eseguiti nelle more della notificazione del decreto ingiuntivo e delle ragioni indicate in relazione alla prova delle prestazioni eseguite dalla subappaltatrice in adempimento dei contratti di nolo a freddo di cui all'ultima fattura rimasta insoluta fra quelle azionate in monitorio, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, dichiararsi l'opponente enuta a pagare alla convenuta Parte_1
pagina 7 di 8 opposta con conseguente condanna esecutiva, la somma di € 285.090,53, Controparte_1 oltre interessi di mora al saggio legale a decorrere dalla scadenza del termine di 45 giorni dalla emissione della fattura n. 164 del 19.05.2023, nonché la ulteriore somma di € 72.397,32 a titolo di interessi di mora sul ritardato pagamento delle altre fatture azionate in monitorio e già saldate.
In ragione della reciproca soccombenza può disporsi la compensazione delle spese processuali;
peraltro i profili di maggiore soccombenza della parte opponente giustifica una compensazione soltanto parziale, nella misura di un mezzo, dunque, dovuta la metà delle spese legali da parte di con pagamento direttamente a favore del Parte_1 difensore della parte convenuta opposta, avv. Steve FUCCI, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; le spese processuali sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento, siccome calcolato i base al credito effettivamente riconosciuto a favore della parte convenuta opposta, con applicazione dei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni fattuali e giuridiche sottese al caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5244/2024 R.G.; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE in parte l'opposizione, nei limiti di quanto indicato in parte motiva.
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1495/2024 opposto.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la parte opponente Parte_1
a pagare alla parte convenuta opposta per le ragioni indicate i parte Controparte_1 motiva, la somma di € 285.090,53, oltre interessi di mora al saggio legale a decorrere dalla scadenza del termine di 45 giorni dalla emissione della fattura n. 164 del 19.05.2023, nonché la ulteriore somma di € 72.397,32 a titolo di interessi di mora sul ritardato pagamento delle altre fatture azionate in monitorio e già saldate.
CONDANNA la parte opponente a pagare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € per spese ed € 12.913,35 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, IVA e Cassa. Con distrazione a favore dell'avv. Steve FUCCI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Verona il giorno 26 giugno 2025. Il giudice Francesco Bartolotti
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