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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 433 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) E C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via del Parte_4 C.F._4
Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto Aiello, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI
E
(C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Reno n. 10, presso lo studio dell'avv. Caterina Flora Restuccia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Salvatore Leone e Francesco
Carnovale Scalzo in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale n. 331/2015;
CONVENUTO
E CON
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Controparte_2 C.F._5 via Po n. 18, presso lo studio dell'avv. Massimo Grassellini, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ER CHIAMATO
NONCHE' CON
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._6
Lamezia Terme (CZ), via Marconi n. 62/A, presso lo studio dell'avv. Giampiero Mazzocca, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ER CHIAMATO
E CON
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Leonardo Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Barbieri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ER CHIAMATA E CON CHECK SOUND SERVICE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Davoli (CZ), via Cassiodoro n. 21/25; ER CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c..
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il Parte_4 Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
[...] reiectis, nel merito: 1) accertare e dichiarare che il sinistro sopra descritto si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del 2) in via gradata, accertare e Controparte_1 dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del 3) accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro descritto in Controparte_1 narrativa, il signor , riportava lesioni personali gravi con postumi invalidanti, anche di Parte_1 natura estetici;
4) conseguentemente e per l'effetto, condannare il in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig.
, in proprio, alla propria sfera-giuridica patrimoniale a causa della vicenda descritta in Parte_1 narrativa – ivi compresi i danni fisici, biologici, morali, esistenziali, estetici, patrimoniali e non subiti dall'attore, presenti e futuri, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
5) conseguentemente e per l'effetto, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dai signori Parte_2
e , in proprio, quali genitori del signor , per i fatti di cui in
[...] Parte_3 Parte_1 premessa in conseguenza del sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6) conseguentemente e per l'effetto, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dalla signora in proprio quale sorella del sig. , per i fatti Parte_4 Parte_1 di cui in premessa in conseguenza del sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo”; il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a beneficio del difensore dichiaratosi antistatario.
Nel libello introduttivo della lite la difesa degli attori esponeva: che la Giunta Comunale di Lamezia
Terme, con delibera n. 450 del 28.7.2011, “al fine di promuovere la cultura artistica e musicale” nel territorio comunale, aveva approvato il programma artistico ed il calendario degli eventi musicali estivi
2011 denominato ”; che, in seguito alla predetta delibera, con determinazione n. 1169 del Parte_5
3.8.2011, l'Area Servizi del Comune di Lamezia Terme aveva affidato alla ditta CS di Lamezia
Terme, specializzata nel settore spettacolo, il compito di approntare il service audio-luci, nonché di fornire il gruppo elettrogeno;
che, in vista delle manifestazioni musicali da svolgersi nelle date del 9, 12, 20 e 23 agosto e 3 settembre 2011, mediante la predisposizione di apposito palco da realizzarsi in piazza Bovio di
Lamezia Terme (CZ), il dirigente della Polizia Municipale, con ordinanza del 5.8.2011, aveva disposto
2 “l'istituzione temporanea del divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei veicoli di emergenza e di Polizia, su tutta piazza Bovio dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e comunque sino a fine spettacoli musicali, nei giorni 12, 20 e 23 agosto e 3 settembre 2011”, nonchè “l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra su via S. Domenico, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelle di emergenza e di Polizia, in transito su via Carducci con direzione di marcia piazza Bovio e zone adiacenti, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e comunque sino al termine di ogni evento previsto nelle date del
9, 12, 20, 23 agosto e 3 settembre c.a., con posizionamento di transenne con segnaletica verticale di obbligo di svolta a destra su via Carducci intersezione con via S. Domenico”; che , il Parte_1
21.8.2011, alle ore 1,50 circa, era alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty targato X3T7JP e stava percorrendo via Carducci di Lamezia Terme (CZ) con direzione di marcia Piazza Bovio;
che, all'intersecazione tra via Carducci e via San Domenico, non aveva trovato alcun divieto di transito e/o la presenza di apposite transenne e/o segnaletica;
che, in tale occasione, era andato a collidere violentemente contro una pedana mobile, posta in posizione trasversale tra l'autocarro Iveco targato BL411LF, di proprietà di , e la struttura metallica del palco, al fine di agevolare lo smontaggio delle Controparte_5 attrezzature audio-foniche utilizzate per il concerto svolto e programmato tra gli eventi musicali estivi
2011 denominato ”; che, infatti, mentre stava guidando il suddetto motociclo si era trovato Parte_5 improvvisamente di fronte la pedana mobile e, pur cercando di arrestare la marcia, aveva impattato l'oggetto frontalmente con violenza;
che la pedana non era in alcun modo segnalata;
che l'attore era stato accompagnato al Pronto Soccorso dal 118 e dal sinistro aveva subito danni fisici rilevanti con residuati postumi permanenti e la necessità di sottoporsi a plurimi interventi chirurgici;
che, sul posto, erano intervenuti i Carabinieri, i quali avevano accertato che le transenne erano state rimosse prima della conclusione definitiva dello spettacolo;
che, a cagione delle lesioni personali subite da , Parte_1 anche i suoi stretti congiunti, i genitori e la sorella, avevano subito danni riflessi di natura non patrimoniale;
che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati in capo agli attori erano da attribuirsi esclusivamente al che aveva Controparte_1 violato gli obblighi generali e specifici di custodia a suo carico avendo consentito il passaggio del ciclomotore dell'attore in un tratto di strada non sicuro e che doveva essere interdetto al traffico veicolare e alla circolazione;
che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento dei danni inoltrate all'ente convenuto essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti.
Sulla scorta di tali deduzioni gli attori concludevano come sopra riportato e trascritto.
Con comparsa di risposta si costituiva il il quale contestava l'an e il quantum Controparte_1 della pretesa degli attori affermando che la responsabilità dell'incidente era da addebitare alle ditte
CS e quali proprietarie ed utilizzatrici della pedana mobile contro cui Controparte_6 [...]
era andato ad urtare con il suo motociclo. L'ente convenuto deduceva, altresì, la colpa esclusiva Parte_1
o concorrente dell'attore nella verificazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. e concludeva nel modo seguente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, estromettere dal presente giudizio il per carenza di legittimazione passiva;
nel merito, in via principale, Controparte_1 rigettare in toto la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere accertata la responsabilità dell'ente comunale, dichiarare concorsuale tale responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Con vittoria di spese e competenze legali”. A seguito della costituzione del e delle difese spiegate dall'ente convenuto, gli Controparte_1 attori chiedevano di essere autorizzate a chiamare in giudizio le ditte CS e Controparte_6 nonché e la questi ultimi in qualità, rispettivamente, di Controparte_5 Controparte_4
3 proprietario e di compagnia di assicurazione per la RCA del veicolo Iveco con targa BL 411 LF al quale era stata collegata la pedana mobile su cui aveva urtato . Parte_1
Autorizzate dal Tribunale le chiamate in causa dei terzi gli attori rassegnavano, nei confronti della
CS e della le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, Controparte_6 contrariis reiectis, nel merito: 1) “accertare e dichiarare che il sinistro sopra descritto si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2051 cod. civ. degli odierni convenuti, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e/o nelle loro rispettive qualità; 2) in via gradata, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2043 cod. civ. degli odierni convenuti, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e/o nelle loro rispettive qualità; 3) accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro descritto in narrativa, il signor , riportava lesioni personali gravi con postumi invalidanti, anche di natura Parte_1 estetici;
4) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. , in proprio, alla propria sfera-giuridica patrimoniale a causa Parte_1 della vicenda descritta in narrativa – ivi compresi i danni fisici, biologici, morali, esistenziali, estetici, patrimoniali e non subiti dall'attore, presenti e futuri, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
5) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dai signori e , in Parte_2 Parte_3 proprio, quali genitori del signor , per i fatti di cui in premessa in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dalla signora in proprio quale sorella del sig. , per i fatti Parte_4 Parte_1 di cui in premessa in conseguenza del sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo”; il tutto con il successo delle spese di lite e distrazione dei compensi ex art. 93 c.p.c..
Con la chiamata in causa di e della gli attori Controparte_5 Controparte_4 rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: 1) accertare e dichiarare che l'evento sopra descritto si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2051 cod. civ. degli odierni convenuti, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro–tempore e/o nelle loro rispettive qualità; 2) in via gradata, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2043 cod. civ. degli odierni convenuti, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro–tempore e/o nelle loro rispettive qualità; 3) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si
è verificato per esclusiva responsabilità, del conducente il veicolo Iveco targato BL 411 LF, assicurato per
4 la responsabilità civile con la compagnia e di proprietà del sig. 4) Controparte_7 Controparte_5 accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro descritto in narrativa, il sig. , Parte_1 riportava lesioni personali gravi con postumi invalidanti, anche di natura estetica;
5) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro e/o ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro–tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig.
, in proprio, alla propria sfera giuridico patrimoniale a causa della vicenda descritta in Parte_1 narrativa – ivi compresi i danni fisici, biologici, morali, esistenziali, estetici, patrimoniali e non subiti dall'attore, presenti e futuri, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta dal Giudice equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione nel suo ammontare, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro, e/o ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dai signori e , in Parte_2 Parte_3 proprio, quali genitori del sig. , per i fatti di cui in premessa in conseguenza del sinistro Parte_1 per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta dal Giudice equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione nel suo ammontare, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
7) condannare, altresì, i convenuti in solido tra di loro e/o ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dalla sig.ra in proprio, quale sorella del sig. , per i fatti di cui in Parte_4 Parte_1 premessa in conseguenza del sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta dal Giudice equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione nel suo ammontare, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio , in qualità di Presidente della Associazione Controparte_3
CS, il quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva perché la ditta
CS non era mai esistita e in quanto l'associazione da lui presieduta era cessata e, comunque, non era stata convenuta in giudizio. Nel merito, deduceva l'assenza di qualsiasi responsabilità per i fatti di causa in quanto nessuna attività era stata svolta dalla CS;
in via subordinata, assumeva che la Check Sound non era addetta al controllo della circolazione né al posizionamento e controllo della segnaletica orizzontale e verticale in modo tale da rendere effettivo il divieto. Inoltre, eccepiva il concorso di colpa del nella causazione degli eventi di causa. Concludeva nel modo seguente: “L'On. Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme, voglia accogliere le seguenti conclusioni: A) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor;
B) in via subordinata rigettare la domanda attorea perché Controparte_3 infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Resisteva alla pretesa attorea anche il quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione Controparte_5 del diritto risarcitorio degli attori, nonché la propria carenza di legittimazione passiva perché non era addetto al controllo della circolazione sul tratto di strada teatro dell'incidente, né era obbligato a posizionare e controllare la segnaletica che la inibisse. Contestava, nel merito, la domanda attorea sia nell'an che nel quantum concludendo nel seguente modo: “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis, con sentenza esecutiva ex lege: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. - Controparte_5 dichiarare, comunque, prescritta la richiesta di risarcimento, avanzata nei confronti del Sig. CP_5
5 per lo spirare dei termini;
- rigettare la domanda proposta, in quanto infondata sia in fatto che in CP_5 diritto;
– con il favore delle spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche la la quale eccepiva, preliminarmente, il suo Controparte_4 difetto di legittimazione passiva perché il motociclo condotto dal non aveva impattato Parte_1
l'autovettura assicurata ma una pedana trattandosi, quindi, di incidente non attinente alla circolazione del veicolo assicurato;
eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda attorea per difetto della messa in mora ex art. 148 Cod. Ass. Private e la prescrizione del diritto. Nel merito la società di assicurazione deduceva la responsabilità esclusiva e/o concorsuale del e delle ditte CS Controparte_1 di e della Check Sound CE nella causazione del sinistro, nonché la colpa almeno Controparte_3 concorrente del nei danni subiti. Contestava, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria attorea, Parte_1 insistendo per il rigetto della domanda avanzata nei suoi riguardi, con vittoria delle spese di processo.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa non si costituiva nel giudizio la Check
Sound CE che rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nel corso del giudizio venivano espletate la prova orale autorizzata (escussione di vari testi delle parti) e la CTU medico-legale sulla persona dell'attore, con elaborato peritale redatto dal dott. (depositato in Cancelleria in data 27.6.2018). Persona_1
Indi la controversia, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
21.10.2024 (svoltasi in via cartolare mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della Check Sound CE ritualmente chiamata in causa nel presente giudizio dagli attori e non costituitasi nel processo.
Sempre in via preliminare va dichiarato, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva della CS di dal momento che è emerso nel corso del giudizio che tale ditta non esiste e che, in ogni Controparte_3 caso, non è una ditta individuale ma una associazione. Inoltre, l'Associazione CS, di cui è Presidente
, oltre a essere cessata, non è stata convenuta in giudizio. Controparte_3
Ne deriva la necessaria estromissione dal giudizio di chiamato in causa quale Controparte_3 titolare della ditta CS.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva anche di CP_5
e della in qualità rispettivamente di proprietario del camion Iveco
[...] Controparte_4 targato BL411LF e di compagnia di assicurazione per la RCA del predetto mezzo.
Nel caso di specie, infatti, la dinamica del sinistro e le modalità di verificazione dello stesso non comportano alcun tipo di responsabilità nei confronti del proprietario del camion e del suo assicuratore considerato che il motociclo dell'attore non ha impattato contro il mezzo ma contro una pedana presente sulla strada.
Di conseguenza deve escludersi l'applicabilità del regime di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli dal momento che l'evento dannoso è riconducibile alla presenza sulla sede stradale non di un veicolo, cioè di un mezzo che circola sulla strada, ma di una pedana.
Si è esclusa, infatti, la responsabilità da circolazione stradale quando il danno, prodotto da veicolo in sosta, non sia ricollegabile causalmente o in maniera diretta ad un fatto di circolazione o pregresso, del veicolo stesso, o in atto, di detto veicolo, o comunque ad un'inosservanza delle prescrizioni dei divieti e degli obblighi di guida ai quali debba sottostare anche il veicolo in sosta (Tribunale Milano 17.5.1984).
6 Del resto, il concetto di circolazione non ha come presupposto necessario che si tratti di veicolo con motore in efficienza, potendosi avere circolazione anche quando il conducente proceda sulla pubblica strada a motore spento per forza d'inerzia o in discesa o per spinta a mano (Cass. pen. 29.10.1984), sicché va qualificato come "scontro" qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo (Cass. civ. n. 281/2015).
Nella fattispecie che qui occupa l'impatto è avvenuto tra un motociclo ed una pedana (non quindi un altro mezzo) senza che tale pedana costituisse un rimorchio del camion e quindi potesse essere considerato un tutt'uno con il mezzo pesante.
Peraltro, la sosta del mezzo può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro è eziologicamente collegabile al movimento del mezzo (v. Cass. civ. n. 9948/2022), circostanza che nel caso in disamina non
è stata dimostrata.
Oltretutto nessun obbligo di custodia sulla pedana può essere riconosciuto come sussistente in capo al dal momento che quest'ultimo era proprietario del camion sul quale si stavano svolgendo le CP_5 operazioni di carico delle apparecchiature sonore utilizzate sul palco per lo spettacolo e non della pedana, oggetto che era stato impiegato dalla per le attività di smontaggio e di carico degli Controparte_8 strumenti.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di e della Controparte_5 Controparte_4 non sussistendo a carico di tali terzi chiamati profili di responsabilità giudizialmente tutelabili.
Prima di passare più propriamente al merito della controversia, occorre osservare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione.
Tanto detto, la domanda risarcitoria di è parzialmente fondata meritando accoglimento Parte_1 nei termini che si dirà, mentre è infondata quella proposta dagli altri attori che dovrà essere respinta per tutte le ragioni che di seguito saranno illustrate.
La fattispecie in esame deve inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il quale dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
“Custode” è indi colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto, ma anche solo di fatto.
L'ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca “da sola” un danno, come nella specie
(diverso è il caso in cui il danno deriva dall'opera dall'uomo: in tale ipotesi si applica la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c.).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da un connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale
(Cass. civ. n. 2477/2018).
Si ritiene che tale idoneità sia, in astratto, ravvisabile anche nel (solo) comportamento del danneggiato (la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado
7 di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro: Cass. Civ. n. 2480/2018).
Pertanto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare (solo) il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. civ. n.
11526/2017).
In definitiva, la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato: Cass. civ. n.
11016/2011).
Pertanto, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ., n. 5741/2009 e, da ultimo, cfr. Cass. civ n. 1725/2019).
Il suddetto dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo essere anch'esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno (Cass. civ. n. 20825/2006).
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., n. 16527/2003). La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., invece non si applica per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto- esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (Cass. civ., n. 15383/2006; e cfr. anche Cass. civ n.
8 1257/2018 secondo cui la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia, nonché Cass. n. 20907/2018 che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A., per i danni cagionati da un bene appartenente al demanio idrico ove la gestione, manutenzione e conservazione della "res" siano state affidate ad altro soggetto).
Fatte le superiori premesse teoriche sull'art. 2051 c.c. (che è la norma che trova attuazione nel caso di specie per come si vedrà meglio infra) occorre precisare anche il contenuto degli obblighi normativi posti a carico della P.A. nel caso di spettacoli su pubblica strada considerato che l'incidente per cui è causa è avvenuto proprio in relazione ad uno spettacolo musicale e culturale organizzato dal Controparte_1
[...]
Ebbene, in materia di spettacoli la normativa di riferimento è la seguente.
La l. n. 773 del 1931, art. 68 (T.U. 1926, art. 67) stabilisce che “senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico ... trattenimenti". L'art. 69 (T.U. 1926, art. 68), prosegue: "senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente ... pubblici trattenimenti, .. ovvero dare audizioni all'aperto". L'art. 80 (T.U. 1926, art. 78) aggiunge:
"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di .. un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza ..". L'art. 81
(T.U. 1926, art. 79), specifica: "l'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni". L'art. 82 (T.U. 1926, art. 80) recita: "Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo ..".
La suddetta normativa, evidentemente diretta a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli pubblici, prescrive una serie di accertamenti - preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia, e successivi, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all'uopo predisposte, nonchè
l'osservanza delle norme e delle cautele imposte dalla speciale commissione tecnica all'uopo prevista per il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, particolarmente in caso di concentrazione di un numero considerevole di persone in un medesimo luogo.
Vi è poi che alcune disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1956, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione, per la portata generale, sono applicabili a qualsiasi opera provvisoria di allestimento per la scena.
L'art. 5, in particolare, prescrive che i supporti di tali opere devono costituire sicuro sostegno. L'art. 6 prescrive che devono offrire comunque la necessaria resistenza in relazione al peso proprio e ai sovraccarichi di materiale e persone. L'art. 8 che i materiali recuperati da costruzioni temporanee prima di ogni reimpiego devono essere revisionati da personale pratico per accertarne conservazione, idoneità e resistenza.
Le funzioni inerenti ai pubblici spettacoli, per effetto del D.P.R. n. 616 del 1977, sono state assegnate ai
Comuni, conformemente ai suoi fini istituzionali (ribaditi dalla L. n. 12 del 1990, art. 22) di promozione turistico culturale per lo sviluppo economico - sociale della comunità locale.
Ed infatti il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 19, ratione temporis applicabile, dispone: “Sono attribuite ai
Comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: ...5) la concessione della licenza per rappresentazioni .. o
9 trattenimenti..di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti..o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 9) la licenza di agibilità per ... luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80 ; ...in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni il Ministero dell'Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai nn. 5), 6), 7),... sono adottati previa comunicazione al Prefetto ..".
L'art. 49, terzo cpv. del medesimo D.P.R. stabilisce: "Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979".
La suddetta normativa ha la finalità di garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono spettacoli pubblici prescrivendo una serie di accertamenti preventivi e successivi.
Dunque, è alla luce della normativa e dei principi suesposti che il giudice di merito deve accertare se il
(cioè l'ente preposto al controllo) ha osservato i suddetti obblighi specifici e cogenti e quello CP_1 generale del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione di allestire il palco per lo spettacolo canoro, controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d'arte, sia durante lo spettacolo sia dopo la conclusione dello stesso sorvegliando che il ripristino delle condizioni di sicurezza fosse completo anche con riferimento a tutte le attività successive di rimozione delle apparecchiature servite per lo spettacolo dal palco.
Nel caso di specie si ritiene che il non abbia adempiuto ai suoi obblighi di Controparte_1 legge. Invero deve essere evidenziato che è pacifico e non contestato, oltre ad emergere dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio (cfr. dichiarazioni testimoni e Tes_1 [...] verbali di udienza del 20.12.2021 e del 6.4.2022) e dalla relazione di incidente dei Carabinieri Tes_2
(v. doc. 4 fascicolo di parte attrice) che le transenne originariamente collocate sui luoghi di causa che avrebbero dovuto impedire l'accesso in piazza Bovio da chi proveniva da via Carducci erano state rimosse
(meglio riposte ai lati della strada) al momento del passaggio del , avvenuto intorno alle ore 1.50. Parte_1
E' parimenti incontestato che l'attore si è procurato i danni fisici lamentati impattando in una pedana mobile posta in posizione trasversale tra l'autocarro Iveco targato BL411LF, di proprietà di CP_5
, e la struttura metallica del palco, al fine di agevolare lo smontaggio delle attrezzature audio
[...] foniche utilizzate per il concerto svolto e programmato tra gli eventi musicali estivi 2011.
Appare evidente, allora, che il essendo state rimosse le transenne sui luoghi di Controparte_1 causa e non essendo presenti addetti per la regolamentazione del traffico, non ha osservato gli obblighi generali e specifici a suo carico;
la P.A. convenuta non ha adottato tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone e delle cose impedendo l'accesso ai luoghi dove si svolgeva la manifestazione organizzata dall'ente anche per il tempo immediatamente successivo alla conclusione dello spettacolo ma necessario alla rimozione degli apparecchi e degli strumenti dal palco.
La P.A. proprietaria della pubblica piazza su cui è stata realizzata una impalcatura per consentire al pubblico di assistere ad una manifestazione canora o ad un altro tipo di spettacolo culturale, quale custode della piazza e dell'opera sulla stessa realizzata, oltre a garantire la stabilità delle opere realizzate è tenuta anche ad apprestare misure tecniche e logistiche idonee a garantire la sicurezza al fine di consentire lo svolgimento regolare della manifestazione organizzata, dovendo altrimenti rispondere del risarcimento dei danni causati.
10 Il è responsabile dei danni riconducibili all'omessa adozione di misure preventive e protettive tali CP_1 da prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica, trattandosi del soggetto pubblico garante per le funzioni di pubblica sicurezza attinenti agli spettacoli pubblici.
Nel caso di specie, il doveva esercitare un controllo costante ed efficace in Controparte_1 modo tale da garantire la percorrenza della strada da parte degli utenti in piena sicurezza, non soltanto durante lo svolgimento dello spettacolo musicale, ma anche per il tempo strettamente necessario a consentire alle ditte autorizzate il completamento di tutte le operazioni di rimozione delle apparecchiature necessarie allo spettacolo.
Costituisce fatto notorio ed è massima di comune esperienza, infatti, che a seguito della conclusione di eventi musicali in pubblica piazza le ditte incaricate devono procedere allo sgombero del palco dagli strumenti musicali e che per tale attività necessitano di mezzi pesanti e di dipendenti che lavorano successivamente alla conclusione dello spettacolo occupando, ovviamente, la sede stradale.
E' evidente, quindi, che il non poteva consentire che tali complesse attività Controparte_1 coinvolgenti mezzi meccanici potessero svolgersi con la strada aperta al traffico e in piena notte senza continuare a precludere l'accesso alle strade dove era posizionato il palco prevedendo un percorso alternativo.
Infatti, nell'ordinanza n. 321 del 5.8.2011 del Dirigente della Polizia Municipale di Lamezia Terme era previsto che le transenne e i segnali di divieto di accesso su piazza Bovio fossero presenti dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e “comunque sino al termine di ogni evento previsto”, da intendersi comprensivo di tutte le operazioni logistiche anche successive allo spettacolo.
Se così non fosse, infatti, si arriverebbe ad ammettere la possibilità, nel caso specifico, che non appena lo spettacolo culturale autorizzato fosse terminato (quindi in pieno deflusso del pubblico che vi aveva assistito) le transenne potevano essere rimosse con il concomitante passaggio, sulle strade, sia di veicoli sia delle persone che si allontanavano dal palco.
Tale possibilità, chiaramente, non è né ammissibile né logicamente concepibile perché in tal modo verrebbe messa in pericolo la sicurezza delle persone e delle cose in contrasto con la normativa speciale sopra richiamata e con il principio generale del “neminem laedere”. D'altronde si rileva che il teste , che al momento del sinistro stava effettuando le Testimone_3 operazioni di montaggio e di smontaggio dell'attrezzatura dal palco, ha riferito che alle ore 15.00 (quindi diverse ore prima dell'inizio dello spettacolo) le transenne erano già posizionate su piazza Bovio e che lui e i suoi colleghi erano stati fatti passare dai Vigili Urbani per iniziare le attività sul palco in preparazione dello spettacolo (cfr. verbale di udienza del 16.10.2018 in atti).
Ciò significa inequivocabilmente che la strada di accesso alla piazza in cui si sarebbe tenuto lo spettacolo era stata inibita al traffico veicolare per consentire le operazioni di allestimento del palco e questo ben prima delle ore 20.00 come prescritto nell'ordinanza del Dirigente della Polizia Municipale di Lamezia
Terme del 5.8.2011, evidentemente perché l'autorità comunale prevedeva l'impiego di mezzi per il compimento di tali attività e il conseguente possibile pericolo per il traffico veicolare e la sicurezza delle persone o delle cose ove non fosse stato deviato o inibito.
Pertanto, se il traffico su piazza Bovio, anche andando oltre le prescrizioni dell'ordinanza del 5.8.2011, era stato prudentemente inibito alla circolazione per consentire l'allestimento del palco molto tempo prima delle ore 20.00 e dell'inizio dello spettacolo, alla stessa stregua doveva essere bloccato pure dopo il termine della manifestazione canora per consentire l'ultimazione delle operazione di smontaggio delle attrezzature da parte dell'impresa addetta trattandosi, in pratica, delle medesime attività e dei medesimi rischi correlati.
11 Invero, “la normativa in materia di pubblica sicurezza impone al di effettuare le necessarie CP_1 verifiche preventive all'espletamento di una manifestazione in una area pubblica o aperta al pubblico e di sorvegliare durante lo svolgimento della manifestazione stessa, con la conseguenza che il giudice del merito deve concretamente accertare se vi sia stato da parte dell'ente territoriale il controllo, sia preventivo che successivo, previsto dalla legge” (Cassazione civile sez. III, 13/03/2012, n. 3951).
Tale controllo successivo, come testè ampiamente illustrato, non è stato effettuato dal Controparte_1 che avrebbe dovuto assicurare, per tutelare la sicurezza pubblica, impedendo anche la rimozione da
[...] parte di terzi non autorizzati, che le transenne collocate per vietare l'accesso in piazza Bovio da chi proveniva da via Carducci fossero presenti fino alla conclusione delle prevedibili operazioni logistiche relative allo smontaggio degli strumenti e delle apparecchiature tecniche utilizzate durante la serata sul palco, prevedendo un percorso alternativo per assicurare la circolazione anche dei veicoli.
Se nel caso di specie, per i motivi innanzi esposti, si individua una sicura responsabilità del
[...] negli accadimenti materiali per cui è causa, non può non configurarsi una colpa anche CP_1 della ditta Check Sound CE perché pacificamente incaricata dalla Ecsadance delle operazioni di smontaggio delle apparecchiature e, quindi, proprietaria e custode della pedana mobile contro la quale ha impattato il oltre che ai sensi dell'art. 2049 c.c. in quanto soggetto responsabile dei danni causati Parte_1 dai propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui erano stati adibiti.
Sebbene i dipendenti addetti alle attività di smontaggio degli strumenti del palco di tale ditta
(pacificamente incaricata dalla CS di Lamezia Terme per tale impegno) non fossero ovviamente i diretti responsabili della chiusura della strada al traffico, essi avrebbero dovuto adottare, in ogni caso, delle misure di sicurezza aggiuntive segnalando gli uomini al lavoro e la pedana mobile presente sulla strada, in considerazione sia delle circostanze di luogo e tempo in cui stavano compiendo le loro attività (di notte ma in piena estate allorquando il traffico continua a essere presente anche ad ora tarda) sia della prevedibilità del passaggio di mezzi sulla strada nonostante l'esistenza del divieto di circolazione (come spesso accade negli spettacoli estivi) sia, infine, della circostanza che la pedana utilizzata occupava tutta la strada fino al camion costituendo quindi un oggettivo pericolo per gli utenti della strada.
Di conseguenza sia il sia la Check Sound CE sono (cor)responsabili dei Controparte_1 danni occorsi al . Parte_1
Ai sensi dell'art. 2055 c.c. i suindicati soggetti responsabili sono obbligati in solido al risarcimento del danno, salvo il diritto di regresso che potrà esercitare chi provvederà, materialmente, al risarcimento.
Non spetta a questo Giudice, infatti, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe.
Ed invero si richiama in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. di recente
Cassazione civile sez. III, 22/02/2023, n.5475) che ha affermato: “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti”.
Nel caso di specie, non essendo stata originariamente proposta alcuna azione di regresso da nessuno dei soggetti responsabili del danno, il Tribunale adito non ha alcun dovere (né potere) di pronunciarsi sulla graduazione delle rispettive colpe.
12 Se è stata accertata la responsabilità del e della Check Sound CE nel Controparte_1 sinistro in esame può rinvenirsi anche un concorso di colpa del danneggiato nei danni subiti considerato che non ha ottemperato agli obblighi di “autoresponsabilità” cui dovrebbe essere Parte_1 improntata la condotta degli utenti della strada potendosi rilevare una mancanza di adeguata attenzione e prudenza dell'attore nella conduzione del motociclo al momento dell'incidente.
Il , infatti, nel percorrere la strada che avrebbe dovuto essere inibita al traffico non ha tenuto un Parte_1 comportamento idoneo allo stato dei luoghi né ha adottato alcuna opportuna cautela idonea ad evitare l'evento. L'attore, in particolare, trasportava sul motociclo un'altra persona e conosceva certamente che sui luoghi che stava percorrendo si era svolta poco prima una manifestazione culturale con afflusso di una moltitudine di persone, che il traffico in quel tratto di strada era stato impedito, ha visto, inoltre, che le transenne erano state spostate nonchè la presenza di persone che stavano lavorando intorno al palco, considerato che i luoghi erano illuminati come accertato dai Carabinieri intervenuti a seguito dell'incidente.
Tutto ciò avrebbe dovuto suggerirgli di percorrere la strada a passo d'uomo e non piuttosto ad una andatura di 30-40 km orari (come dal riferito in sede di SIT ai Carabinieri della Stazione di Lamezia Parte_1
Terme P.le – v. doc. 4 fascicolo di parte attrice).
Inoltre, l'attore non si è neanche accorto della presenza del camion e della pedana di notevoli dimensioni esistente sulla strada.
Il comportamento imprudente e disattento dell'attore non gli ha impedito di evitare l'impatto con la pedana, di frenare e di effettuare una utile manovra per evitare la collisione individuandosi una condotta di guida negligente dell'attore che ha avuto una incidenza nella causazione dell'evento.
Il , dunque, ha deviato da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza Parte_1 ponendosi in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso e creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
La presenza di ostacoli sulla strada, considerato l'inibizione al traffico, la presenza di transenne spostate e la manifestazione culturale appena conclusa non poteva considerarsi imprevedibile. L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Cass. 4, 8 marzo 1983, Rv. 158790).
Nel caso di specie, in ragione delle particolari condizioni di tempo e luogo, era prevedibile la presenza di ostacoli sulla strada da parte del conducente il mezzo, sicchè la sua condotta di guida ha concorso a determinare l'evento sinistro.
Orbene, la concorrente responsabilità del nella produzione del sinistro va determinata nella Parte_1 misura del 30%, con il restante 70% a carico del e della Check Sound CE. Controparte_1
Accertata, pertanto, la responsabilità del e della Check Sound CE nella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è lite nella percentuale del 70% va esaminato il profilo del quantum del danno;
appare, dunque, necessario quantificare i danni (non patrimoniali e patrimoniali) subiti da
[...]
a seguito del sinistro per cui è causa onde verificare se e in che termini possa trovare Parte_1 accoglimento la domanda di risarcimento del danno dallo stesso formulata.
A tal proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in
13 questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità
è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. nn. 576, 581, 582, 584/2008).
La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043
c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato dapprima il profilo della quantificazione dei danni patiti da tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta Parte_1 ampia accezione) e danno patrimoniale.
Per quel che concerne il danno non patrimoniale occorre anzitutto ribadire che esso, sulla base di quanto appena detto, costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. L. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. ad es. Cass. Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06;
9514/07; 14846/07).
In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata,
14 suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
All'esito della CTU stilata dal dott. - le cui valutazioni appaiono pienamente Persona_1 condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e dell'ampia motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che il ricorrente ha riportato a seguito del sinistro “trauma toraco-addominale con emoperitoneo da lacerazione del lobo epati-co dx, mesocolon trasverso e doccia parietocolica dx” per il quale il è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “laparotomia Parte_1 esplorativa con emostasi e dre-naggio della cavità addominale” da cui è conseguito un periodo complessivo di 44 giorni di malattia di ITA, di giorni 23 di ITP al 50%, con postumi permanenti invalidanti nella misura del 9% (v. pag. 6 CTU dott. , in atti). Persona_2
Orbene, per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Al riguardo la Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 ha stabilito che poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto e siffatta impostazione è stata seguita anche da Cass., Sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641 e da Cass., Sez.
III, 31 agosto 2011, n. 17879. Con tale intervento nomofilattico sono state assunte le tabelle milanesi come criterio universale di liquidazione equitativa del danno alla persona per far fronte al fenomeno dei c.d.
“risarcimenti oscillanti” a seconda del Tribunale al quale è rivolta la domanda di giustizia. In sostanza la
Corte ha affermato che, dovendosi di regola liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa, equità non è arbitrio e non vuol dire solo regola del caso concreto, ma anche parità di trattamento e, dunque, “solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare”. Ebbene l'Osservatorio per la giustizia civile di
Milano ha elaborato tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso, con le quali viene proposta la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale quale lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nel suo aspetto “statico”, vale a dire la lesione in sé e per sé considerata, sia nel suo aspetto “dinamico”, vale a dire dei risvolti anatomo- funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
“sofferenza soggettiva”. In definitiva sono liquidati unitariamente, con riferimento all'andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, i pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, in tutte le sue componenti (estetico, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa generica, etc), di danno esistenziale e di danno morale.
Il Tribunale, pertanto, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova Tabella del Tribunale di
Milano del 2024, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del medesimo Tribunale (all'esito della riunione del 21.5.2024), posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (cfr. già cit. Cass. n.
12408/11), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie
15 concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n. 20381/2016 secondo cui “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione”). Difatti, “in tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (cfr. Cass. 13982/2015; nello stesso senso già Cass. 12408/2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”; ma anche Cassazione civile ordinanza 32373/2023).
Pertanto, avendo riguardo alle citate e aggiornate tabelle meneghine, considerato il valore punto di 9 e riscontrato che il danneggiato al momento del sinistro aveva 16 anni, la quantificazione del danno biologico risulta pari ad euro 20.298,00.
A tale importo non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto gli importi delle applicate tabelle già includono (con un aumento, nel caso di specie, del 34%) la tradizionale figura del danno morale (cfr., in tal senso, Cass. n. 29373/18, n. 23481/18, n. 11754/18), sicché, pur aderendosi al più recente orientamento giurisprudenziale che propugna l'autonomia del danno morale, non può operarsi alcun aumento a tale titolo nel caso di specie, posto che il punto base d'invalidità delle tabelle meneghine, al cui utilizzo rimanda la stessa giurisprudenza di legittimità, già ricomprende il danno morale.
Peraltro, la quantificazione del danno morale nella misura del 9% deve essere ritenuta, nel caso di specie, del tutto congrua, in ragione della verosimile sofferenza patita dal come conseguenza del Parte_1 sinistro oggetto di causa.
Né sono emerse o sono state provate, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
Difatti, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 27482/2018, n. 7513/2018, n. 24471/2014, n. 23778/2014).
Deve, cioè, trattarsi di circostanze del tutto anomale e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 23469/2018).
D'altronde, in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del
16 risarcimento (Cass. 31/5/2019 n. 15084; Corte d'appello Firenze, sez. IV, 15/7/2021 n. 1469): "Questa
Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno
(cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019)" (Cass. 10.11.2020, n. 25164).
In applicazione di tali principi, per la corte della nomofilachia, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. 7813/2019).
Quindi, per dirla con le parole della più recente giurisprudenza di legittimità, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata "solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari" e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n. 7513).
Conseguenze dannose ulteriori e peculiari che, sul piano non patrimoniale, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate dalla parte attrice. Così come non è stato nemmeno allegato il danno morale che, pertanto, in omaggio al principio della domanda, non potranno essere, chiaramente, riconosciuti. In particolare, per ciò che concerne il danno morale, si è espressa, da ultimo, la Suprema Corte che, procedendo nel percorso inaugurato con le citate sentenze di San Martino del 2008, dopo aver sottolineato che il pretium doloris è una voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché è una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale e dopo aver affermato che tale pregiudizio è
"meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi" ha spiegato come tale sofferenza, dimostrabile attraverso presunzioni, deve comunque essere quantomeno allegata dall'attore per essere riconosciuta. Allegazione che, nel caso che ci occupa, non
è stata effettuata specificamente. Si è detto, infatti, che anche il danno morale non potrebbe ritenersi in re ipsa, benché, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Ciò significa che il danneggiato - al fine di ottenere il risarcimento del pretium doloris - è onerato dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, "con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione" (Cass. sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164).
Attività assertoria che, nello specifico, non vi è stata con la conseguenza che il danno morale non potrebbe, oggi, essere riconosciuto.
Di conseguenza, nella specie, non risulta dedotta, né provata, alcuna specifica ed eccezionale circostanza che giustifichi una variazione in aumento, a titolo di personalizzazione, del risarcimento tabellare standard.
17 I generici riferimenti di parte attrice non inducono ad apportare la chiesta personalizzazione, in quanto già rientrano nella liquidazione tabellare base del danno biologico permanente o temporaneo.
Nulla inoltre può essere risarcito a titolo di danno esistenziale, proprio alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Sez. Un. n. 26972/08).
Analogamente nessuna posta risarcitoria spetta a titolo di danno estetico pretesamente subito dal
, dal momento che tale pregiudizio non può essere considerato una voce di danno a sé, Parte_1 aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, che devono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
(vedi Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 marzo 2021 n. 7126).
Tali circostanze, nella specie, non sono ricorrenti e comunque non sono state adeguatamente e specificatamente allegate dall'interessato.
Per quanto concerne, invece, il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi sempre alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno in questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 115,00 (punto base I.T.T.) al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Poiché è stata accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per un totale di 44 giorni e una inabilità temporanea parziale di giorni 23 al 50% tale danno è quantificato complessivamente in euro 6.382,50 (euro 5.060,00 + euro
1.322,50).
A titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente + danno biologico temporaneo) spettano, dunque, complessivamente euro 26.680,50 (euro 20.298,00 + euro 6.382,50).
Per quanto attiene invece al danno patrimoniale va in primo luogo evidenziato che non risulta prodotta documentazione attestante spese mediche e il CTU nulla ha riscontrato in ordine alle stesse (cfr. pag. 12
CTU dott. in atti). Persona_1
Nulla pertanto spetterà sotto tale specifico aspetto a titolo di rimborso al ricorrente.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica il consulente ha condivisibilmente asseverato e dichiarato che gli esiti a carattere permanente residuati sul danneggiato non incidono in maniera significativa sulla capacità lavorativa del soggetto leso (v. pag. 12 CTU dott. in atti). Persona_1
Peraltro, il pregiudizio patrimoniale relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica non è un danno in re ipsa, ma va allegato e provato nell'an e nel quantum. Costante giurisprudenza, infatti, ha sottolineato che la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza), quindi, la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ma il
18 danneggiato deve dimostrare la conseguente riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. Civ. n.
15031/2008).
Nel caso che ci occupa, dunque, anche a voler prescindere, per mera astrazione, da quanto accertato dal
CTU in merito all'assenza di qualsivoglia incidenza degli esiti permanenti derivati al ricorrente sulla capacità lavorativa specifica, non è stata fornita dall'attore alcuna allegazione circa le conseguenze subite,
a seguito del sinistro, al reddito da lavoro.
Nessuna somma quindi dovrà essere corrisposta al sotto tale specifico aspetto. Parte_1
Il risarcimento spettante all'attore per il danno non patrimoniale da esso subito è pari pertanto alla somma complessiva di euro 26.680,50.
Tale somma dovrà però essere ridotta per effetto della colpa concorsuale del nella causazione Parte_1 del sinistro de quo e della percentuale di responsabilità riconosciuta in capo allo stesso (nella misura del
30%) per un importo complessivo di euro 18.676,35.
Su tale importo, dovuto a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, devalutato al mese di agosto 2011 di euro 15.001,08, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2011
(mese di agosto, data del sinistro), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056
c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale
(secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, per un totale, all'attualità, di euro 21.513,24.
La domanda di risarcimento dei danni formulata da va accolta, pertanto, nei termini Parte_1 monetari appena indicati.
Deve essere respinta, invece, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai familiari di
[...]
dal momento che la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che “il danno non patrimoniale Parte_1 dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità” (tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21017/2023), esattamente come nel caso in esame trattandosi di lesioni lievi di natura micropermanente.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità: è ammessa la prova, anche presuntiva, del danno “riflesso” dei congiunti, sempre che le lesioni patite dalla “vittima primaria” non siano di lieve entità.
Pertanto, escludere che i congiunti possano avere subito modificazioni peggiorative della loro esistenza dal fatto che il familiare danneggiato ha subito lesioni lievi, o comunque non gravi, è effetto di un corretto ragionamento presuntivo.
In conclusione, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (in qualità di Controparte_3 legale rappresentante della ditta CS), di e della Controparte_5 Controparte_4 deve essere accertata la responsabilità concorsuale nella determinazione del sinistro oggetto di causa nella misura del 70% a carico del e della Check Sound CE e nella misura del Controparte_1
30% a carico dell'attore ; di conseguenza, il e la Check Parte_1 Controparte_1
Sound CE devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di euro 21.513,24 per i danni da quest'ultimo subiti a causa dell'incidente del 21.8.2011 in Lamezia Terme (CZ), già considerato il concorso di colpa riconosciuto a carico dell'attore, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
19 Vanno respinte, invece, tutte le domande avanzate da , e Parte_2 Parte_3 [...]
siccome infondate in fatto e in diritto. Parte_4
Per quanto attiene al governo delle spese di lite si ritiene che la novità assoluta della questione fattuale oggetto di giudizio, la varietà, particolarità e complessità delle questioni giuridiche affrontate,
l'accoglimento soltanto parziale della domanda di in uno al rigetto di quelle degli altri Parte_1 attori, possano integrare la sussistenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. di nuovo conio per compensare integralmente le spese processuali tra tutti i contendenti, comprese le parti terze chiamate.
Le spese della CTU medico-legale svolta sulla persona di devono essere poste Parte_1 definitivamente e solidalmente a carico del e della Check Sound CE per il Controparte_1 principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Check Sound CE;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di , in qualità di legale Controparte_3 rappresentante della ditta CS, nonché di e della Controparte_5 Controparte_4
- dichiara la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro oggetto di causa del
[...]
e della Check Sound CE nella misura del 70% e dell'attore nella CP_1 Parte_1 misura del 30%;
- condanna il e della Check Sound CE, in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 favore di , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, tenuto conto del Parte_1 concorso di colpa riconosciuto, della somma di euro 21.513,24, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- respinge le domande di , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese di processo;
- pone definitivamente e solidalmente a carico del e della Check Sound CE Controparte_1 le spese della CTU medico-legale espletata in corso di causa come liquidate durante il giudizio detratte tutte le somme eventualmente già corrisposte a titolo di acconto;
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 433 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) E C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via del Parte_4 C.F._4
Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto Aiello, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI
E
(C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Reno n. 10, presso lo studio dell'avv. Caterina Flora Restuccia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Salvatore Leone e Francesco
Carnovale Scalzo in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale n. 331/2015;
CONVENUTO
E CON
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Controparte_2 C.F._5 via Po n. 18, presso lo studio dell'avv. Massimo Grassellini, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ER CHIAMATO
NONCHE' CON
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._6
Lamezia Terme (CZ), via Marconi n. 62/A, presso lo studio dell'avv. Giampiero Mazzocca, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ER CHIAMATO
E CON
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Leonardo Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Barbieri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ER CHIAMATA E CON CHECK SOUND SERVICE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Davoli (CZ), via Cassiodoro n. 21/25; ER CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c..
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il Parte_4 Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
[...] reiectis, nel merito: 1) accertare e dichiarare che il sinistro sopra descritto si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del 2) in via gradata, accertare e Controparte_1 dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del 3) accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro descritto in Controparte_1 narrativa, il signor , riportava lesioni personali gravi con postumi invalidanti, anche di Parte_1 natura estetici;
4) conseguentemente e per l'effetto, condannare il in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig.
, in proprio, alla propria sfera-giuridica patrimoniale a causa della vicenda descritta in Parte_1 narrativa – ivi compresi i danni fisici, biologici, morali, esistenziali, estetici, patrimoniali e non subiti dall'attore, presenti e futuri, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
5) conseguentemente e per l'effetto, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dai signori Parte_2
e , in proprio, quali genitori del signor , per i fatti di cui in
[...] Parte_3 Parte_1 premessa in conseguenza del sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6) conseguentemente e per l'effetto, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dalla signora in proprio quale sorella del sig. , per i fatti Parte_4 Parte_1 di cui in premessa in conseguenza del sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo”; il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a beneficio del difensore dichiaratosi antistatario.
Nel libello introduttivo della lite la difesa degli attori esponeva: che la Giunta Comunale di Lamezia
Terme, con delibera n. 450 del 28.7.2011, “al fine di promuovere la cultura artistica e musicale” nel territorio comunale, aveva approvato il programma artistico ed il calendario degli eventi musicali estivi
2011 denominato ”; che, in seguito alla predetta delibera, con determinazione n. 1169 del Parte_5
3.8.2011, l'Area Servizi del Comune di Lamezia Terme aveva affidato alla ditta CS di Lamezia
Terme, specializzata nel settore spettacolo, il compito di approntare il service audio-luci, nonché di fornire il gruppo elettrogeno;
che, in vista delle manifestazioni musicali da svolgersi nelle date del 9, 12, 20 e 23 agosto e 3 settembre 2011, mediante la predisposizione di apposito palco da realizzarsi in piazza Bovio di
Lamezia Terme (CZ), il dirigente della Polizia Municipale, con ordinanza del 5.8.2011, aveva disposto
2 “l'istituzione temporanea del divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei veicoli di emergenza e di Polizia, su tutta piazza Bovio dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e comunque sino a fine spettacoli musicali, nei giorni 12, 20 e 23 agosto e 3 settembre 2011”, nonchè “l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra su via S. Domenico, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelle di emergenza e di Polizia, in transito su via Carducci con direzione di marcia piazza Bovio e zone adiacenti, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e comunque sino al termine di ogni evento previsto nelle date del
9, 12, 20, 23 agosto e 3 settembre c.a., con posizionamento di transenne con segnaletica verticale di obbligo di svolta a destra su via Carducci intersezione con via S. Domenico”; che , il Parte_1
21.8.2011, alle ore 1,50 circa, era alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty targato X3T7JP e stava percorrendo via Carducci di Lamezia Terme (CZ) con direzione di marcia Piazza Bovio;
che, all'intersecazione tra via Carducci e via San Domenico, non aveva trovato alcun divieto di transito e/o la presenza di apposite transenne e/o segnaletica;
che, in tale occasione, era andato a collidere violentemente contro una pedana mobile, posta in posizione trasversale tra l'autocarro Iveco targato BL411LF, di proprietà di , e la struttura metallica del palco, al fine di agevolare lo smontaggio delle Controparte_5 attrezzature audio-foniche utilizzate per il concerto svolto e programmato tra gli eventi musicali estivi
2011 denominato ”; che, infatti, mentre stava guidando il suddetto motociclo si era trovato Parte_5 improvvisamente di fronte la pedana mobile e, pur cercando di arrestare la marcia, aveva impattato l'oggetto frontalmente con violenza;
che la pedana non era in alcun modo segnalata;
che l'attore era stato accompagnato al Pronto Soccorso dal 118 e dal sinistro aveva subito danni fisici rilevanti con residuati postumi permanenti e la necessità di sottoporsi a plurimi interventi chirurgici;
che, sul posto, erano intervenuti i Carabinieri, i quali avevano accertato che le transenne erano state rimosse prima della conclusione definitiva dello spettacolo;
che, a cagione delle lesioni personali subite da , Parte_1 anche i suoi stretti congiunti, i genitori e la sorella, avevano subito danni riflessi di natura non patrimoniale;
che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati in capo agli attori erano da attribuirsi esclusivamente al che aveva Controparte_1 violato gli obblighi generali e specifici di custodia a suo carico avendo consentito il passaggio del ciclomotore dell'attore in un tratto di strada non sicuro e che doveva essere interdetto al traffico veicolare e alla circolazione;
che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento dei danni inoltrate all'ente convenuto essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti.
Sulla scorta di tali deduzioni gli attori concludevano come sopra riportato e trascritto.
Con comparsa di risposta si costituiva il il quale contestava l'an e il quantum Controparte_1 della pretesa degli attori affermando che la responsabilità dell'incidente era da addebitare alle ditte
CS e quali proprietarie ed utilizzatrici della pedana mobile contro cui Controparte_6 [...]
era andato ad urtare con il suo motociclo. L'ente convenuto deduceva, altresì, la colpa esclusiva Parte_1
o concorrente dell'attore nella verificazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. e concludeva nel modo seguente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, estromettere dal presente giudizio il per carenza di legittimazione passiva;
nel merito, in via principale, Controparte_1 rigettare in toto la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere accertata la responsabilità dell'ente comunale, dichiarare concorsuale tale responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Con vittoria di spese e competenze legali”. A seguito della costituzione del e delle difese spiegate dall'ente convenuto, gli Controparte_1 attori chiedevano di essere autorizzate a chiamare in giudizio le ditte CS e Controparte_6 nonché e la questi ultimi in qualità, rispettivamente, di Controparte_5 Controparte_4
3 proprietario e di compagnia di assicurazione per la RCA del veicolo Iveco con targa BL 411 LF al quale era stata collegata la pedana mobile su cui aveva urtato . Parte_1
Autorizzate dal Tribunale le chiamate in causa dei terzi gli attori rassegnavano, nei confronti della
CS e della le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, Controparte_6 contrariis reiectis, nel merito: 1) “accertare e dichiarare che il sinistro sopra descritto si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2051 cod. civ. degli odierni convenuti, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e/o nelle loro rispettive qualità; 2) in via gradata, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2043 cod. civ. degli odierni convenuti, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e/o nelle loro rispettive qualità; 3) accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro descritto in narrativa, il signor , riportava lesioni personali gravi con postumi invalidanti, anche di natura Parte_1 estetici;
4) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. , in proprio, alla propria sfera-giuridica patrimoniale a causa Parte_1 della vicenda descritta in narrativa – ivi compresi i danni fisici, biologici, morali, esistenziali, estetici, patrimoniali e non subiti dall'attore, presenti e futuri, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
5) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dai signori e , in Parte_2 Parte_3 proprio, quali genitori del signor , per i fatti di cui in premessa in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dalla signora in proprio quale sorella del sig. , per i fatti Parte_4 Parte_1 di cui in premessa in conseguenza del sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione del suo ammontare, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo”; il tutto con il successo delle spese di lite e distrazione dei compensi ex art. 93 c.p.c..
Con la chiamata in causa di e della gli attori Controparte_5 Controparte_4 rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: 1) accertare e dichiarare che l'evento sopra descritto si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2051 cod. civ. degli odierni convenuti, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro–tempore e/o nelle loro rispettive qualità; 2) in via gradata, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità ex art. 2043 cod. civ. degli odierni convenuti, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro–tempore e/o nelle loro rispettive qualità; 3) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si
è verificato per esclusiva responsabilità, del conducente il veicolo Iveco targato BL 411 LF, assicurato per
4 la responsabilità civile con la compagnia e di proprietà del sig. 4) Controparte_7 Controparte_5 accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro descritto in narrativa, il sig. , Parte_1 riportava lesioni personali gravi con postumi invalidanti, anche di natura estetica;
5) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro e/o ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro–tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig.
, in proprio, alla propria sfera giuridico patrimoniale a causa della vicenda descritta in Parte_1 narrativa – ivi compresi i danni fisici, biologici, morali, esistenziali, estetici, patrimoniali e non subiti dall'attore, presenti e futuri, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta dal Giudice equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione nel suo ammontare, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra di loro, e/o ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dai signori e , in Parte_2 Parte_3 proprio, quali genitori del sig. , per i fatti di cui in premessa in conseguenza del sinistro Parte_1 per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta dal Giudice equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione nel suo ammontare, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
7) condannare, altresì, i convenuti in solido tra di loro e/o ognuno nelle rispettive qualità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale dalla sig.ra in proprio, quale sorella del sig. , per i fatti di cui in Parte_4 Parte_1 premessa in conseguenza del sinistro per cui è causa, mediante il pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta dal Giudice equa e/o giusta, anche attraverso liquidazione equitativa, essendo allo stato impossibile e/o difficile la determinazione nel suo ammontare, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata come per legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio , in qualità di Presidente della Associazione Controparte_3
CS, il quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva perché la ditta
CS non era mai esistita e in quanto l'associazione da lui presieduta era cessata e, comunque, non era stata convenuta in giudizio. Nel merito, deduceva l'assenza di qualsiasi responsabilità per i fatti di causa in quanto nessuna attività era stata svolta dalla CS;
in via subordinata, assumeva che la Check Sound non era addetta al controllo della circolazione né al posizionamento e controllo della segnaletica orizzontale e verticale in modo tale da rendere effettivo il divieto. Inoltre, eccepiva il concorso di colpa del nella causazione degli eventi di causa. Concludeva nel modo seguente: “L'On. Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme, voglia accogliere le seguenti conclusioni: A) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor;
B) in via subordinata rigettare la domanda attorea perché Controparte_3 infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Resisteva alla pretesa attorea anche il quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione Controparte_5 del diritto risarcitorio degli attori, nonché la propria carenza di legittimazione passiva perché non era addetto al controllo della circolazione sul tratto di strada teatro dell'incidente, né era obbligato a posizionare e controllare la segnaletica che la inibisse. Contestava, nel merito, la domanda attorea sia nell'an che nel quantum concludendo nel seguente modo: “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis, con sentenza esecutiva ex lege: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. - Controparte_5 dichiarare, comunque, prescritta la richiesta di risarcimento, avanzata nei confronti del Sig. CP_5
5 per lo spirare dei termini;
- rigettare la domanda proposta, in quanto infondata sia in fatto che in CP_5 diritto;
– con il favore delle spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche la la quale eccepiva, preliminarmente, il suo Controparte_4 difetto di legittimazione passiva perché il motociclo condotto dal non aveva impattato Parte_1
l'autovettura assicurata ma una pedana trattandosi, quindi, di incidente non attinente alla circolazione del veicolo assicurato;
eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda attorea per difetto della messa in mora ex art. 148 Cod. Ass. Private e la prescrizione del diritto. Nel merito la società di assicurazione deduceva la responsabilità esclusiva e/o concorsuale del e delle ditte CS Controparte_1 di e della Check Sound CE nella causazione del sinistro, nonché la colpa almeno Controparte_3 concorrente del nei danni subiti. Contestava, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria attorea, Parte_1 insistendo per il rigetto della domanda avanzata nei suoi riguardi, con vittoria delle spese di processo.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa non si costituiva nel giudizio la Check
Sound CE che rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nel corso del giudizio venivano espletate la prova orale autorizzata (escussione di vari testi delle parti) e la CTU medico-legale sulla persona dell'attore, con elaborato peritale redatto dal dott. (depositato in Cancelleria in data 27.6.2018). Persona_1
Indi la controversia, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
21.10.2024 (svoltasi in via cartolare mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della Check Sound CE ritualmente chiamata in causa nel presente giudizio dagli attori e non costituitasi nel processo.
Sempre in via preliminare va dichiarato, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva della CS di dal momento che è emerso nel corso del giudizio che tale ditta non esiste e che, in ogni Controparte_3 caso, non è una ditta individuale ma una associazione. Inoltre, l'Associazione CS, di cui è Presidente
, oltre a essere cessata, non è stata convenuta in giudizio. Controparte_3
Ne deriva la necessaria estromissione dal giudizio di chiamato in causa quale Controparte_3 titolare della ditta CS.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva anche di CP_5
e della in qualità rispettivamente di proprietario del camion Iveco
[...] Controparte_4 targato BL411LF e di compagnia di assicurazione per la RCA del predetto mezzo.
Nel caso di specie, infatti, la dinamica del sinistro e le modalità di verificazione dello stesso non comportano alcun tipo di responsabilità nei confronti del proprietario del camion e del suo assicuratore considerato che il motociclo dell'attore non ha impattato contro il mezzo ma contro una pedana presente sulla strada.
Di conseguenza deve escludersi l'applicabilità del regime di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli dal momento che l'evento dannoso è riconducibile alla presenza sulla sede stradale non di un veicolo, cioè di un mezzo che circola sulla strada, ma di una pedana.
Si è esclusa, infatti, la responsabilità da circolazione stradale quando il danno, prodotto da veicolo in sosta, non sia ricollegabile causalmente o in maniera diretta ad un fatto di circolazione o pregresso, del veicolo stesso, o in atto, di detto veicolo, o comunque ad un'inosservanza delle prescrizioni dei divieti e degli obblighi di guida ai quali debba sottostare anche il veicolo in sosta (Tribunale Milano 17.5.1984).
6 Del resto, il concetto di circolazione non ha come presupposto necessario che si tratti di veicolo con motore in efficienza, potendosi avere circolazione anche quando il conducente proceda sulla pubblica strada a motore spento per forza d'inerzia o in discesa o per spinta a mano (Cass. pen. 29.10.1984), sicché va qualificato come "scontro" qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo (Cass. civ. n. 281/2015).
Nella fattispecie che qui occupa l'impatto è avvenuto tra un motociclo ed una pedana (non quindi un altro mezzo) senza che tale pedana costituisse un rimorchio del camion e quindi potesse essere considerato un tutt'uno con il mezzo pesante.
Peraltro, la sosta del mezzo può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro è eziologicamente collegabile al movimento del mezzo (v. Cass. civ. n. 9948/2022), circostanza che nel caso in disamina non
è stata dimostrata.
Oltretutto nessun obbligo di custodia sulla pedana può essere riconosciuto come sussistente in capo al dal momento che quest'ultimo era proprietario del camion sul quale si stavano svolgendo le CP_5 operazioni di carico delle apparecchiature sonore utilizzate sul palco per lo spettacolo e non della pedana, oggetto che era stato impiegato dalla per le attività di smontaggio e di carico degli Controparte_8 strumenti.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di e della Controparte_5 Controparte_4 non sussistendo a carico di tali terzi chiamati profili di responsabilità giudizialmente tutelabili.
Prima di passare più propriamente al merito della controversia, occorre osservare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione.
Tanto detto, la domanda risarcitoria di è parzialmente fondata meritando accoglimento Parte_1 nei termini che si dirà, mentre è infondata quella proposta dagli altri attori che dovrà essere respinta per tutte le ragioni che di seguito saranno illustrate.
La fattispecie in esame deve inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il quale dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
“Custode” è indi colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto, ma anche solo di fatto.
L'ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca “da sola” un danno, come nella specie
(diverso è il caso in cui il danno deriva dall'opera dall'uomo: in tale ipotesi si applica la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c.).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da un connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale
(Cass. civ. n. 2477/2018).
Si ritiene che tale idoneità sia, in astratto, ravvisabile anche nel (solo) comportamento del danneggiato (la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado
7 di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro: Cass. Civ. n. 2480/2018).
Pertanto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare (solo) il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. civ. n.
11526/2017).
In definitiva, la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato: Cass. civ. n.
11016/2011).
Pertanto, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ., n. 5741/2009 e, da ultimo, cfr. Cass. civ n. 1725/2019).
Il suddetto dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo essere anch'esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno (Cass. civ. n. 20825/2006).
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., n. 16527/2003). La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., invece non si applica per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto- esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (Cass. civ., n. 15383/2006; e cfr. anche Cass. civ n.
8 1257/2018 secondo cui la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia, nonché Cass. n. 20907/2018 che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A., per i danni cagionati da un bene appartenente al demanio idrico ove la gestione, manutenzione e conservazione della "res" siano state affidate ad altro soggetto).
Fatte le superiori premesse teoriche sull'art. 2051 c.c. (che è la norma che trova attuazione nel caso di specie per come si vedrà meglio infra) occorre precisare anche il contenuto degli obblighi normativi posti a carico della P.A. nel caso di spettacoli su pubblica strada considerato che l'incidente per cui è causa è avvenuto proprio in relazione ad uno spettacolo musicale e culturale organizzato dal Controparte_1
[...]
Ebbene, in materia di spettacoli la normativa di riferimento è la seguente.
La l. n. 773 del 1931, art. 68 (T.U. 1926, art. 67) stabilisce che “senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico ... trattenimenti". L'art. 69 (T.U. 1926, art. 68), prosegue: "senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente ... pubblici trattenimenti, .. ovvero dare audizioni all'aperto". L'art. 80 (T.U. 1926, art. 78) aggiunge:
"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di .. un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza ..". L'art. 81
(T.U. 1926, art. 79), specifica: "l'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni". L'art. 82 (T.U. 1926, art. 80) recita: "Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo ..".
La suddetta normativa, evidentemente diretta a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli pubblici, prescrive una serie di accertamenti - preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia, e successivi, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all'uopo predisposte, nonchè
l'osservanza delle norme e delle cautele imposte dalla speciale commissione tecnica all'uopo prevista per il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, particolarmente in caso di concentrazione di un numero considerevole di persone in un medesimo luogo.
Vi è poi che alcune disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1956, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione, per la portata generale, sono applicabili a qualsiasi opera provvisoria di allestimento per la scena.
L'art. 5, in particolare, prescrive che i supporti di tali opere devono costituire sicuro sostegno. L'art. 6 prescrive che devono offrire comunque la necessaria resistenza in relazione al peso proprio e ai sovraccarichi di materiale e persone. L'art. 8 che i materiali recuperati da costruzioni temporanee prima di ogni reimpiego devono essere revisionati da personale pratico per accertarne conservazione, idoneità e resistenza.
Le funzioni inerenti ai pubblici spettacoli, per effetto del D.P.R. n. 616 del 1977, sono state assegnate ai
Comuni, conformemente ai suoi fini istituzionali (ribaditi dalla L. n. 12 del 1990, art. 22) di promozione turistico culturale per lo sviluppo economico - sociale della comunità locale.
Ed infatti il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 19, ratione temporis applicabile, dispone: “Sono attribuite ai
Comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: ...5) la concessione della licenza per rappresentazioni .. o
9 trattenimenti..di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti..o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 9) la licenza di agibilità per ... luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80 ; ...in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni il Ministero dell'Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai nn. 5), 6), 7),... sono adottati previa comunicazione al Prefetto ..".
L'art. 49, terzo cpv. del medesimo D.P.R. stabilisce: "Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979".
La suddetta normativa ha la finalità di garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono spettacoli pubblici prescrivendo una serie di accertamenti preventivi e successivi.
Dunque, è alla luce della normativa e dei principi suesposti che il giudice di merito deve accertare se il
(cioè l'ente preposto al controllo) ha osservato i suddetti obblighi specifici e cogenti e quello CP_1 generale del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione di allestire il palco per lo spettacolo canoro, controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d'arte, sia durante lo spettacolo sia dopo la conclusione dello stesso sorvegliando che il ripristino delle condizioni di sicurezza fosse completo anche con riferimento a tutte le attività successive di rimozione delle apparecchiature servite per lo spettacolo dal palco.
Nel caso di specie si ritiene che il non abbia adempiuto ai suoi obblighi di Controparte_1 legge. Invero deve essere evidenziato che è pacifico e non contestato, oltre ad emergere dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio (cfr. dichiarazioni testimoni e Tes_1 [...] verbali di udienza del 20.12.2021 e del 6.4.2022) e dalla relazione di incidente dei Carabinieri Tes_2
(v. doc. 4 fascicolo di parte attrice) che le transenne originariamente collocate sui luoghi di causa che avrebbero dovuto impedire l'accesso in piazza Bovio da chi proveniva da via Carducci erano state rimosse
(meglio riposte ai lati della strada) al momento del passaggio del , avvenuto intorno alle ore 1.50. Parte_1
E' parimenti incontestato che l'attore si è procurato i danni fisici lamentati impattando in una pedana mobile posta in posizione trasversale tra l'autocarro Iveco targato BL411LF, di proprietà di CP_5
, e la struttura metallica del palco, al fine di agevolare lo smontaggio delle attrezzature audio
[...] foniche utilizzate per il concerto svolto e programmato tra gli eventi musicali estivi 2011.
Appare evidente, allora, che il essendo state rimosse le transenne sui luoghi di Controparte_1 causa e non essendo presenti addetti per la regolamentazione del traffico, non ha osservato gli obblighi generali e specifici a suo carico;
la P.A. convenuta non ha adottato tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone e delle cose impedendo l'accesso ai luoghi dove si svolgeva la manifestazione organizzata dall'ente anche per il tempo immediatamente successivo alla conclusione dello spettacolo ma necessario alla rimozione degli apparecchi e degli strumenti dal palco.
La P.A. proprietaria della pubblica piazza su cui è stata realizzata una impalcatura per consentire al pubblico di assistere ad una manifestazione canora o ad un altro tipo di spettacolo culturale, quale custode della piazza e dell'opera sulla stessa realizzata, oltre a garantire la stabilità delle opere realizzate è tenuta anche ad apprestare misure tecniche e logistiche idonee a garantire la sicurezza al fine di consentire lo svolgimento regolare della manifestazione organizzata, dovendo altrimenti rispondere del risarcimento dei danni causati.
10 Il è responsabile dei danni riconducibili all'omessa adozione di misure preventive e protettive tali CP_1 da prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica, trattandosi del soggetto pubblico garante per le funzioni di pubblica sicurezza attinenti agli spettacoli pubblici.
Nel caso di specie, il doveva esercitare un controllo costante ed efficace in Controparte_1 modo tale da garantire la percorrenza della strada da parte degli utenti in piena sicurezza, non soltanto durante lo svolgimento dello spettacolo musicale, ma anche per il tempo strettamente necessario a consentire alle ditte autorizzate il completamento di tutte le operazioni di rimozione delle apparecchiature necessarie allo spettacolo.
Costituisce fatto notorio ed è massima di comune esperienza, infatti, che a seguito della conclusione di eventi musicali in pubblica piazza le ditte incaricate devono procedere allo sgombero del palco dagli strumenti musicali e che per tale attività necessitano di mezzi pesanti e di dipendenti che lavorano successivamente alla conclusione dello spettacolo occupando, ovviamente, la sede stradale.
E' evidente, quindi, che il non poteva consentire che tali complesse attività Controparte_1 coinvolgenti mezzi meccanici potessero svolgersi con la strada aperta al traffico e in piena notte senza continuare a precludere l'accesso alle strade dove era posizionato il palco prevedendo un percorso alternativo.
Infatti, nell'ordinanza n. 321 del 5.8.2011 del Dirigente della Polizia Municipale di Lamezia Terme era previsto che le transenne e i segnali di divieto di accesso su piazza Bovio fossero presenti dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e “comunque sino al termine di ogni evento previsto”, da intendersi comprensivo di tutte le operazioni logistiche anche successive allo spettacolo.
Se così non fosse, infatti, si arriverebbe ad ammettere la possibilità, nel caso specifico, che non appena lo spettacolo culturale autorizzato fosse terminato (quindi in pieno deflusso del pubblico che vi aveva assistito) le transenne potevano essere rimosse con il concomitante passaggio, sulle strade, sia di veicoli sia delle persone che si allontanavano dal palco.
Tale possibilità, chiaramente, non è né ammissibile né logicamente concepibile perché in tal modo verrebbe messa in pericolo la sicurezza delle persone e delle cose in contrasto con la normativa speciale sopra richiamata e con il principio generale del “neminem laedere”. D'altronde si rileva che il teste , che al momento del sinistro stava effettuando le Testimone_3 operazioni di montaggio e di smontaggio dell'attrezzatura dal palco, ha riferito che alle ore 15.00 (quindi diverse ore prima dell'inizio dello spettacolo) le transenne erano già posizionate su piazza Bovio e che lui e i suoi colleghi erano stati fatti passare dai Vigili Urbani per iniziare le attività sul palco in preparazione dello spettacolo (cfr. verbale di udienza del 16.10.2018 in atti).
Ciò significa inequivocabilmente che la strada di accesso alla piazza in cui si sarebbe tenuto lo spettacolo era stata inibita al traffico veicolare per consentire le operazioni di allestimento del palco e questo ben prima delle ore 20.00 come prescritto nell'ordinanza del Dirigente della Polizia Municipale di Lamezia
Terme del 5.8.2011, evidentemente perché l'autorità comunale prevedeva l'impiego di mezzi per il compimento di tali attività e il conseguente possibile pericolo per il traffico veicolare e la sicurezza delle persone o delle cose ove non fosse stato deviato o inibito.
Pertanto, se il traffico su piazza Bovio, anche andando oltre le prescrizioni dell'ordinanza del 5.8.2011, era stato prudentemente inibito alla circolazione per consentire l'allestimento del palco molto tempo prima delle ore 20.00 e dell'inizio dello spettacolo, alla stessa stregua doveva essere bloccato pure dopo il termine della manifestazione canora per consentire l'ultimazione delle operazione di smontaggio delle attrezzature da parte dell'impresa addetta trattandosi, in pratica, delle medesime attività e dei medesimi rischi correlati.
11 Invero, “la normativa in materia di pubblica sicurezza impone al di effettuare le necessarie CP_1 verifiche preventive all'espletamento di una manifestazione in una area pubblica o aperta al pubblico e di sorvegliare durante lo svolgimento della manifestazione stessa, con la conseguenza che il giudice del merito deve concretamente accertare se vi sia stato da parte dell'ente territoriale il controllo, sia preventivo che successivo, previsto dalla legge” (Cassazione civile sez. III, 13/03/2012, n. 3951).
Tale controllo successivo, come testè ampiamente illustrato, non è stato effettuato dal Controparte_1 che avrebbe dovuto assicurare, per tutelare la sicurezza pubblica, impedendo anche la rimozione da
[...] parte di terzi non autorizzati, che le transenne collocate per vietare l'accesso in piazza Bovio da chi proveniva da via Carducci fossero presenti fino alla conclusione delle prevedibili operazioni logistiche relative allo smontaggio degli strumenti e delle apparecchiature tecniche utilizzate durante la serata sul palco, prevedendo un percorso alternativo per assicurare la circolazione anche dei veicoli.
Se nel caso di specie, per i motivi innanzi esposti, si individua una sicura responsabilità del
[...] negli accadimenti materiali per cui è causa, non può non configurarsi una colpa anche CP_1 della ditta Check Sound CE perché pacificamente incaricata dalla Ecsadance delle operazioni di smontaggio delle apparecchiature e, quindi, proprietaria e custode della pedana mobile contro la quale ha impattato il oltre che ai sensi dell'art. 2049 c.c. in quanto soggetto responsabile dei danni causati Parte_1 dai propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui erano stati adibiti.
Sebbene i dipendenti addetti alle attività di smontaggio degli strumenti del palco di tale ditta
(pacificamente incaricata dalla CS di Lamezia Terme per tale impegno) non fossero ovviamente i diretti responsabili della chiusura della strada al traffico, essi avrebbero dovuto adottare, in ogni caso, delle misure di sicurezza aggiuntive segnalando gli uomini al lavoro e la pedana mobile presente sulla strada, in considerazione sia delle circostanze di luogo e tempo in cui stavano compiendo le loro attività (di notte ma in piena estate allorquando il traffico continua a essere presente anche ad ora tarda) sia della prevedibilità del passaggio di mezzi sulla strada nonostante l'esistenza del divieto di circolazione (come spesso accade negli spettacoli estivi) sia, infine, della circostanza che la pedana utilizzata occupava tutta la strada fino al camion costituendo quindi un oggettivo pericolo per gli utenti della strada.
Di conseguenza sia il sia la Check Sound CE sono (cor)responsabili dei Controparte_1 danni occorsi al . Parte_1
Ai sensi dell'art. 2055 c.c. i suindicati soggetti responsabili sono obbligati in solido al risarcimento del danno, salvo il diritto di regresso che potrà esercitare chi provvederà, materialmente, al risarcimento.
Non spetta a questo Giudice, infatti, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe.
Ed invero si richiama in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. di recente
Cassazione civile sez. III, 22/02/2023, n.5475) che ha affermato: “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti”.
Nel caso di specie, non essendo stata originariamente proposta alcuna azione di regresso da nessuno dei soggetti responsabili del danno, il Tribunale adito non ha alcun dovere (né potere) di pronunciarsi sulla graduazione delle rispettive colpe.
12 Se è stata accertata la responsabilità del e della Check Sound CE nel Controparte_1 sinistro in esame può rinvenirsi anche un concorso di colpa del danneggiato nei danni subiti considerato che non ha ottemperato agli obblighi di “autoresponsabilità” cui dovrebbe essere Parte_1 improntata la condotta degli utenti della strada potendosi rilevare una mancanza di adeguata attenzione e prudenza dell'attore nella conduzione del motociclo al momento dell'incidente.
Il , infatti, nel percorrere la strada che avrebbe dovuto essere inibita al traffico non ha tenuto un Parte_1 comportamento idoneo allo stato dei luoghi né ha adottato alcuna opportuna cautela idonea ad evitare l'evento. L'attore, in particolare, trasportava sul motociclo un'altra persona e conosceva certamente che sui luoghi che stava percorrendo si era svolta poco prima una manifestazione culturale con afflusso di una moltitudine di persone, che il traffico in quel tratto di strada era stato impedito, ha visto, inoltre, che le transenne erano state spostate nonchè la presenza di persone che stavano lavorando intorno al palco, considerato che i luoghi erano illuminati come accertato dai Carabinieri intervenuti a seguito dell'incidente.
Tutto ciò avrebbe dovuto suggerirgli di percorrere la strada a passo d'uomo e non piuttosto ad una andatura di 30-40 km orari (come dal riferito in sede di SIT ai Carabinieri della Stazione di Lamezia Parte_1
Terme P.le – v. doc. 4 fascicolo di parte attrice).
Inoltre, l'attore non si è neanche accorto della presenza del camion e della pedana di notevoli dimensioni esistente sulla strada.
Il comportamento imprudente e disattento dell'attore non gli ha impedito di evitare l'impatto con la pedana, di frenare e di effettuare una utile manovra per evitare la collisione individuandosi una condotta di guida negligente dell'attore che ha avuto una incidenza nella causazione dell'evento.
Il , dunque, ha deviato da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza Parte_1 ponendosi in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso e creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
La presenza di ostacoli sulla strada, considerato l'inibizione al traffico, la presenza di transenne spostate e la manifestazione culturale appena conclusa non poteva considerarsi imprevedibile. L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Cass. 4, 8 marzo 1983, Rv. 158790).
Nel caso di specie, in ragione delle particolari condizioni di tempo e luogo, era prevedibile la presenza di ostacoli sulla strada da parte del conducente il mezzo, sicchè la sua condotta di guida ha concorso a determinare l'evento sinistro.
Orbene, la concorrente responsabilità del nella produzione del sinistro va determinata nella Parte_1 misura del 30%, con il restante 70% a carico del e della Check Sound CE. Controparte_1
Accertata, pertanto, la responsabilità del e della Check Sound CE nella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è lite nella percentuale del 70% va esaminato il profilo del quantum del danno;
appare, dunque, necessario quantificare i danni (non patrimoniali e patrimoniali) subiti da
[...]
a seguito del sinistro per cui è causa onde verificare se e in che termini possa trovare Parte_1 accoglimento la domanda di risarcimento del danno dallo stesso formulata.
A tal proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in
13 questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità
è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. nn. 576, 581, 582, 584/2008).
La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043
c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato dapprima il profilo della quantificazione dei danni patiti da tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta Parte_1 ampia accezione) e danno patrimoniale.
Per quel che concerne il danno non patrimoniale occorre anzitutto ribadire che esso, sulla base di quanto appena detto, costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. L. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. ad es. Cass. Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06;
9514/07; 14846/07).
In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata,
14 suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
All'esito della CTU stilata dal dott. - le cui valutazioni appaiono pienamente Persona_1 condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e dell'ampia motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che il ricorrente ha riportato a seguito del sinistro “trauma toraco-addominale con emoperitoneo da lacerazione del lobo epati-co dx, mesocolon trasverso e doccia parietocolica dx” per il quale il è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “laparotomia Parte_1 esplorativa con emostasi e dre-naggio della cavità addominale” da cui è conseguito un periodo complessivo di 44 giorni di malattia di ITA, di giorni 23 di ITP al 50%, con postumi permanenti invalidanti nella misura del 9% (v. pag. 6 CTU dott. , in atti). Persona_2
Orbene, per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Al riguardo la Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 ha stabilito che poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto e siffatta impostazione è stata seguita anche da Cass., Sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641 e da Cass., Sez.
III, 31 agosto 2011, n. 17879. Con tale intervento nomofilattico sono state assunte le tabelle milanesi come criterio universale di liquidazione equitativa del danno alla persona per far fronte al fenomeno dei c.d.
“risarcimenti oscillanti” a seconda del Tribunale al quale è rivolta la domanda di giustizia. In sostanza la
Corte ha affermato che, dovendosi di regola liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa, equità non è arbitrio e non vuol dire solo regola del caso concreto, ma anche parità di trattamento e, dunque, “solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare”. Ebbene l'Osservatorio per la giustizia civile di
Milano ha elaborato tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso, con le quali viene proposta la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale quale lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nel suo aspetto “statico”, vale a dire la lesione in sé e per sé considerata, sia nel suo aspetto “dinamico”, vale a dire dei risvolti anatomo- funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
“sofferenza soggettiva”. In definitiva sono liquidati unitariamente, con riferimento all'andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, i pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, in tutte le sue componenti (estetico, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa generica, etc), di danno esistenziale e di danno morale.
Il Tribunale, pertanto, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova Tabella del Tribunale di
Milano del 2024, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del medesimo Tribunale (all'esito della riunione del 21.5.2024), posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (cfr. già cit. Cass. n.
12408/11), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie
15 concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n. 20381/2016 secondo cui “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione”). Difatti, “in tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (cfr. Cass. 13982/2015; nello stesso senso già Cass. 12408/2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”; ma anche Cassazione civile ordinanza 32373/2023).
Pertanto, avendo riguardo alle citate e aggiornate tabelle meneghine, considerato il valore punto di 9 e riscontrato che il danneggiato al momento del sinistro aveva 16 anni, la quantificazione del danno biologico risulta pari ad euro 20.298,00.
A tale importo non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto gli importi delle applicate tabelle già includono (con un aumento, nel caso di specie, del 34%) la tradizionale figura del danno morale (cfr., in tal senso, Cass. n. 29373/18, n. 23481/18, n. 11754/18), sicché, pur aderendosi al più recente orientamento giurisprudenziale che propugna l'autonomia del danno morale, non può operarsi alcun aumento a tale titolo nel caso di specie, posto che il punto base d'invalidità delle tabelle meneghine, al cui utilizzo rimanda la stessa giurisprudenza di legittimità, già ricomprende il danno morale.
Peraltro, la quantificazione del danno morale nella misura del 9% deve essere ritenuta, nel caso di specie, del tutto congrua, in ragione della verosimile sofferenza patita dal come conseguenza del Parte_1 sinistro oggetto di causa.
Né sono emerse o sono state provate, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
Difatti, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 27482/2018, n. 7513/2018, n. 24471/2014, n. 23778/2014).
Deve, cioè, trattarsi di circostanze del tutto anomale e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 23469/2018).
D'altronde, in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del
16 risarcimento (Cass. 31/5/2019 n. 15084; Corte d'appello Firenze, sez. IV, 15/7/2021 n. 1469): "Questa
Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno
(cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019)" (Cass. 10.11.2020, n. 25164).
In applicazione di tali principi, per la corte della nomofilachia, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. 7813/2019).
Quindi, per dirla con le parole della più recente giurisprudenza di legittimità, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata "solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari" e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n. 7513).
Conseguenze dannose ulteriori e peculiari che, sul piano non patrimoniale, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate dalla parte attrice. Così come non è stato nemmeno allegato il danno morale che, pertanto, in omaggio al principio della domanda, non potranno essere, chiaramente, riconosciuti. In particolare, per ciò che concerne il danno morale, si è espressa, da ultimo, la Suprema Corte che, procedendo nel percorso inaugurato con le citate sentenze di San Martino del 2008, dopo aver sottolineato che il pretium doloris è una voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché è una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale e dopo aver affermato che tale pregiudizio è
"meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi" ha spiegato come tale sofferenza, dimostrabile attraverso presunzioni, deve comunque essere quantomeno allegata dall'attore per essere riconosciuta. Allegazione che, nel caso che ci occupa, non
è stata effettuata specificamente. Si è detto, infatti, che anche il danno morale non potrebbe ritenersi in re ipsa, benché, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Ciò significa che il danneggiato - al fine di ottenere il risarcimento del pretium doloris - è onerato dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, "con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione" (Cass. sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164).
Attività assertoria che, nello specifico, non vi è stata con la conseguenza che il danno morale non potrebbe, oggi, essere riconosciuto.
Di conseguenza, nella specie, non risulta dedotta, né provata, alcuna specifica ed eccezionale circostanza che giustifichi una variazione in aumento, a titolo di personalizzazione, del risarcimento tabellare standard.
17 I generici riferimenti di parte attrice non inducono ad apportare la chiesta personalizzazione, in quanto già rientrano nella liquidazione tabellare base del danno biologico permanente o temporaneo.
Nulla inoltre può essere risarcito a titolo di danno esistenziale, proprio alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Sez. Un. n. 26972/08).
Analogamente nessuna posta risarcitoria spetta a titolo di danno estetico pretesamente subito dal
, dal momento che tale pregiudizio non può essere considerato una voce di danno a sé, Parte_1 aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, che devono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
(vedi Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 marzo 2021 n. 7126).
Tali circostanze, nella specie, non sono ricorrenti e comunque non sono state adeguatamente e specificatamente allegate dall'interessato.
Per quanto concerne, invece, il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi sempre alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno in questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 115,00 (punto base I.T.T.) al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Poiché è stata accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per un totale di 44 giorni e una inabilità temporanea parziale di giorni 23 al 50% tale danno è quantificato complessivamente in euro 6.382,50 (euro 5.060,00 + euro
1.322,50).
A titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente + danno biologico temporaneo) spettano, dunque, complessivamente euro 26.680,50 (euro 20.298,00 + euro 6.382,50).
Per quanto attiene invece al danno patrimoniale va in primo luogo evidenziato che non risulta prodotta documentazione attestante spese mediche e il CTU nulla ha riscontrato in ordine alle stesse (cfr. pag. 12
CTU dott. in atti). Persona_1
Nulla pertanto spetterà sotto tale specifico aspetto a titolo di rimborso al ricorrente.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica il consulente ha condivisibilmente asseverato e dichiarato che gli esiti a carattere permanente residuati sul danneggiato non incidono in maniera significativa sulla capacità lavorativa del soggetto leso (v. pag. 12 CTU dott. in atti). Persona_1
Peraltro, il pregiudizio patrimoniale relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica non è un danno in re ipsa, ma va allegato e provato nell'an e nel quantum. Costante giurisprudenza, infatti, ha sottolineato che la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza), quindi, la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ma il
18 danneggiato deve dimostrare la conseguente riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. Civ. n.
15031/2008).
Nel caso che ci occupa, dunque, anche a voler prescindere, per mera astrazione, da quanto accertato dal
CTU in merito all'assenza di qualsivoglia incidenza degli esiti permanenti derivati al ricorrente sulla capacità lavorativa specifica, non è stata fornita dall'attore alcuna allegazione circa le conseguenze subite,
a seguito del sinistro, al reddito da lavoro.
Nessuna somma quindi dovrà essere corrisposta al sotto tale specifico aspetto. Parte_1
Il risarcimento spettante all'attore per il danno non patrimoniale da esso subito è pari pertanto alla somma complessiva di euro 26.680,50.
Tale somma dovrà però essere ridotta per effetto della colpa concorsuale del nella causazione Parte_1 del sinistro de quo e della percentuale di responsabilità riconosciuta in capo allo stesso (nella misura del
30%) per un importo complessivo di euro 18.676,35.
Su tale importo, dovuto a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, devalutato al mese di agosto 2011 di euro 15.001,08, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2011
(mese di agosto, data del sinistro), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056
c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale
(secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, per un totale, all'attualità, di euro 21.513,24.
La domanda di risarcimento dei danni formulata da va accolta, pertanto, nei termini Parte_1 monetari appena indicati.
Deve essere respinta, invece, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai familiari di
[...]
dal momento che la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che “il danno non patrimoniale Parte_1 dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità” (tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21017/2023), esattamente come nel caso in esame trattandosi di lesioni lievi di natura micropermanente.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità: è ammessa la prova, anche presuntiva, del danno “riflesso” dei congiunti, sempre che le lesioni patite dalla “vittima primaria” non siano di lieve entità.
Pertanto, escludere che i congiunti possano avere subito modificazioni peggiorative della loro esistenza dal fatto che il familiare danneggiato ha subito lesioni lievi, o comunque non gravi, è effetto di un corretto ragionamento presuntivo.
In conclusione, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (in qualità di Controparte_3 legale rappresentante della ditta CS), di e della Controparte_5 Controparte_4 deve essere accertata la responsabilità concorsuale nella determinazione del sinistro oggetto di causa nella misura del 70% a carico del e della Check Sound CE e nella misura del Controparte_1
30% a carico dell'attore ; di conseguenza, il e la Check Parte_1 Controparte_1
Sound CE devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di euro 21.513,24 per i danni da quest'ultimo subiti a causa dell'incidente del 21.8.2011 in Lamezia Terme (CZ), già considerato il concorso di colpa riconosciuto a carico dell'attore, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
19 Vanno respinte, invece, tutte le domande avanzate da , e Parte_2 Parte_3 [...]
siccome infondate in fatto e in diritto. Parte_4
Per quanto attiene al governo delle spese di lite si ritiene che la novità assoluta della questione fattuale oggetto di giudizio, la varietà, particolarità e complessità delle questioni giuridiche affrontate,
l'accoglimento soltanto parziale della domanda di in uno al rigetto di quelle degli altri Parte_1 attori, possano integrare la sussistenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. di nuovo conio per compensare integralmente le spese processuali tra tutti i contendenti, comprese le parti terze chiamate.
Le spese della CTU medico-legale svolta sulla persona di devono essere poste Parte_1 definitivamente e solidalmente a carico del e della Check Sound CE per il Controparte_1 principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Check Sound CE;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di , in qualità di legale Controparte_3 rappresentante della ditta CS, nonché di e della Controparte_5 Controparte_4
- dichiara la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro oggetto di causa del
[...]
e della Check Sound CE nella misura del 70% e dell'attore nella CP_1 Parte_1 misura del 30%;
- condanna il e della Check Sound CE, in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 favore di , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, tenuto conto del Parte_1 concorso di colpa riconosciuto, della somma di euro 21.513,24, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- respinge le domande di , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese di processo;
- pone definitivamente e solidalmente a carico del e della Check Sound CE Controparte_1 le spese della CTU medico-legale espletata in corso di causa come liquidate durante il giudizio detratte tutte le somme eventualmente già corrisposte a titolo di acconto;
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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