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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio – Cessazione effetti civili
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Ci vil e di Piacenza, riunito i n Cam era di C onsi gli o nel le persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nella caus a civi le di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tat o i n data
8.5.2024 da
c.f. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Dordoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Chiapponi n.11, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 21.1.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace, nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.5.2024 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, in Piacenza, il 3.9.2000, matrimonio trascritto negli atti dello stato civile
[...]
del predetto Comune, al n. 110, P.2, anno 2000, precisando: che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione erano nati due figlie, (il 9.7.2002) e (il Per_1 Per_2
22.7.2004), entrambe studentesse universitarie, maggiorenni non economicamente autosufficienti;
che i coniugi si erano separati consensualmente, separazione omologata con decreto del Tribunale di Piacenza in data 13.11.2019; che le condizioni previste in sede di separazione non erano mai state rispettate dal resistente, che da tempo non corrispondeva quanto dovuto per le figlie e per la moglie;
che erano decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale senza alcuna ripresa della convivenza né alcuna riconciliazione tra i coniugi;
che ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che non sussistevano altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte nel presente giudizio o domande ad esse connesse.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con riconoscimento a carico del resistente del versamento di un assegno di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti nonché di un assegno divorzile a favore della ricorrente.
Designato il Giudice relatore, con decreto in data 15.5.2024 veniva fissata l'udienza dell' 8.10.2024 per la comparizione personale delle parti, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza dell' 8.10.2024 compariva la sola ricorrente, assistita dal suo
Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., di tal che veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
Alla stessa udienza, veniva sentita la ricorrente , che Parte_1
confermava il ricorso e precisava: che le due figlie maggiorenni erano ancora studentesse;
che dal 2022 il marito non versava più nulla né per le figlie né per la moglie;
che al momento della separazione il marito era titolare di una società nel settore delle caldaie e condizionatori, ma non le era nota l'attività svolta attualmente dal marito;
che il resistente viveva a Piacenza con un'altra donna in un appartamento in locazione;
che essa ricorrente lavorava come segreteria guadagnando circa euro 930,00 mensili per 24 ore settimanali ma era alla ricerca di un altro lavoro più redditizio per consentire alle figlie di continuare a studiare;
che i suoi genitori la aiutavano economicamente e viveva in una casa di proprietà della madre.
Alla stessa udienza, su richiesta del Procuratore di parte ricorrente, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, con conferma delle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto in data 13.11.2019 e rinvio ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa e la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Alla successiva udienza del 21.1.2025, il Presidente di sezione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, precisate le conclusioni dalla parte ricorrente, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Piacenza, il 3.9.2000, Parte_1 CP_1
sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità alla riconciliazione – dato atto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Come si desume, inoltre, dagli atti relativi alla separazione, omologata con decreto del Tribunale di Piacenza in data 13.11.2019, risulta ampiamente trascorso il termine di legge ai fini della pronuncia di divorzio.
Sul punto l'affermazione della ricorrente, secondo cui la separazione prosegue ininterrottamente da quell'epoca, non è stata smentita dal resistente, rimasto contumace, sul quale, secondo l'art. 3 legge 898/70, come modificato dalla legge 74/87, gravava l'onere di eccepire l'interruzione della separazione.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piacenza, il
3.9.2000, da e . Parte_1 CP_1
Quanto alle condizioni di divorzio, avendo la ricorrente chiesto di sentire porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti nonchè un assegno a favore della stessa, rilevano le considerazioni che seguono.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., si configurano circostanze idonee in concreto a fondare il diritto al mantenimento in capo alle figlie a carico del padre tenuto conto che la capacità reddituale della moglie è rimasta pressoché invariata rispetto alle condizioni di separazione posto che la madre ha dichiarato di svolgere l'attività di segretaria presso uno studio medico guadagnando circa euro
930,00 mensili, incidendo tuttavia sulla stessa, in misura certamente maggiore, i costi relativi alle figlie con lei conviventi – la cui età ormai adulta non può che richiedere energie aggiuntive anche da un punto di vista economico per le mutate ed inevitabili esigenze di vita delle stesse, prima fra tutte la frequenza universitaria
– in un contesto in cui i maggiori oneri nei confronti delle figlie risultano da tempo gravare sulla madre, in considerazione della mancanza di rapporti del padre con le figlie.
Ne consegue che - in un quadro in cui non è noto l'attuale reddito del resistente, essendo lo stesso rimasto contumace in giudizio - risponde a criteri di congruità confermare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore delle figlie nella misura di euro 950,00 mensili (Euro 475,00 per ciascuna figlia), corrispondente sostanzialmente a quello già oggetto di accordo tra le parti nelle condizioni di separazione consensuale omologate nel novembre 2019 - da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal marzo 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, come individuate dalle Linee Guida del CNF.
Con riguardo alla domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore, è noto che, sulla base dell'art. 5 legge 898/1970, come modificato dalla legge 74/1987, in sede di pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice può prevedere l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente un assegno a favore dell'altro coniuge.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno di divorzio, deve ora farsi riferimento ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018. Con tale pronuncia la Corte ha enunciato il principio di diritto per cui “Ai sensi della legge 898 del 1970, art. 5, c. 6, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione ed, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In tal senso, le Sezioni Unite del 2018 risultano ribadire la fondamentale rilevanza del “valore” della solidarietà post coniugale e dell'assegno divorzile quale strumento che, ponendosi nel solco dell'art. 29 Cost., assolve ad una “funzione equilibratrice”, che, seppure non finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, mira al “riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole” al ménage familiare.
Secondo l'insegnamento delle stesse Sezioni Unite, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rileva allora:
-accertare quali siano le condizioni economico-patrimoniali di ciascuno dei coniugi (considerato il patrimonio, comprendente anche la quota dei beni comuni, anche in termini di reddito potenziale effettivo ossia in rapporto alle concrete possibilità del relativo sfruttamento economico, diretto o indiretto, e della relativa liquidabilità);
-verificare se lo squilibrio rilevante eventualmente accertato sia riconducibile alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare”, tenendo conto del fattore relativo alla durata del matrimonio, nonché dell'età del richiedente;
-stabilire se l'eventuale squilibrio economico rilevante, causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, possa essere superato mediante “il recupero o il consolidamento della propria attività professionale in rapporto all'età del richiedente e alle concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro” o se invece si tratta di squilibrio
“irreversibile”, laddove spetta alla parte richiedente provare di non essere in grado di superare lo squilibrio.
Ed invero, con riguardo al caso di specie, rileva evidenziare che non si evidenziano sostanziali differenze economiche e di vita personale rispetto alle circostanze in essere all'epoca della separazione (laddove si prevedeva un contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie “di Euro 250,00 mensili fino a quando la moglie non avrà reperito un'attività lavorativa che le garantisca uno stipendio netto di Euro 1200,00 al mese”), anche tenuto conto che il resistente non è comparso e non si è costituito in giudizio, di tal che, valutati i criteri che informano il riconoscimento dell'assegno divorzile, compreso quello di natura assistenziale, alla luce del modesto reddito goduto dalla resistente, che non pare suscettibile di essere incrementato, nonché del contributo dato dalla ricorrente alla vita familiare, considerata la lunga durata del matrimonio, con la nascita di due figlie, e il disinteresse da tempo manifestato dal resistente nei confronti del nucleo familiare, si configurano i presupposti per porre a carico di ed a CP_1
favore della ricorrente un assegno divorzile che risulta congruo stabilire in euro
250,00 mensili.
Deve essere altresì confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, con gli arredi in essa contenuti, affinchè possa continuare ad abitarvi con le figlie;
Quanto alle spese processuali, in considerazione dei motivi della decisione, che danno conto del comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente, di disinteresse rispetto agli obblighi genitoriali e familiari, si giustifica la condanna dello stesso al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Piacenza, il 3.9.2000, trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 110, parte 2, serie A, anno 2000; -Pone a carico di il versamento della somma di Euro 950,00 CP_1
mensili (euro 475,00 per ciascuna figlia), a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , maggiorenni non economicamente autosufficienti, da Per_1 Per_2
corrispondere a in via anticipata entro il 10 di ogni mese, con Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal marzo 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, da individuarsi secondo le Linee guida del CNF;
-Pone a carico di il versamento a della somma CP_1 Parte_1
mensile di Euro 250,00, a titolo di assegno divorzile, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal marzo
2026;
-Assegna la casa familiare alla ricorrente, con gli arredi in essa contenuti, affinchè possa continuare ad abitarvi con le figlie;
-Condanna il resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese gen. 15%,
IVA e CPA;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 12 marzo 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Ci vil e di Piacenza, riunito i n Cam era di C onsi gli o nel le persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nella caus a civi le di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tat o i n data
8.5.2024 da
c.f. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Dordoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Chiapponi n.11, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 21.1.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace, nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.5.2024 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, in Piacenza, il 3.9.2000, matrimonio trascritto negli atti dello stato civile
[...]
del predetto Comune, al n. 110, P.2, anno 2000, precisando: che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione erano nati due figlie, (il 9.7.2002) e (il Per_1 Per_2
22.7.2004), entrambe studentesse universitarie, maggiorenni non economicamente autosufficienti;
che i coniugi si erano separati consensualmente, separazione omologata con decreto del Tribunale di Piacenza in data 13.11.2019; che le condizioni previste in sede di separazione non erano mai state rispettate dal resistente, che da tempo non corrispondeva quanto dovuto per le figlie e per la moglie;
che erano decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale senza alcuna ripresa della convivenza né alcuna riconciliazione tra i coniugi;
che ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che non sussistevano altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte nel presente giudizio o domande ad esse connesse.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con riconoscimento a carico del resistente del versamento di un assegno di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti nonché di un assegno divorzile a favore della ricorrente.
Designato il Giudice relatore, con decreto in data 15.5.2024 veniva fissata l'udienza dell' 8.10.2024 per la comparizione personale delle parti, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza dell' 8.10.2024 compariva la sola ricorrente, assistita dal suo
Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., di tal che veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
Alla stessa udienza, veniva sentita la ricorrente , che Parte_1
confermava il ricorso e precisava: che le due figlie maggiorenni erano ancora studentesse;
che dal 2022 il marito non versava più nulla né per le figlie né per la moglie;
che al momento della separazione il marito era titolare di una società nel settore delle caldaie e condizionatori, ma non le era nota l'attività svolta attualmente dal marito;
che il resistente viveva a Piacenza con un'altra donna in un appartamento in locazione;
che essa ricorrente lavorava come segreteria guadagnando circa euro 930,00 mensili per 24 ore settimanali ma era alla ricerca di un altro lavoro più redditizio per consentire alle figlie di continuare a studiare;
che i suoi genitori la aiutavano economicamente e viveva in una casa di proprietà della madre.
Alla stessa udienza, su richiesta del Procuratore di parte ricorrente, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, con conferma delle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto in data 13.11.2019 e rinvio ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa e la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Alla successiva udienza del 21.1.2025, il Presidente di sezione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, precisate le conclusioni dalla parte ricorrente, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Piacenza, il 3.9.2000, Parte_1 CP_1
sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità alla riconciliazione – dato atto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Come si desume, inoltre, dagli atti relativi alla separazione, omologata con decreto del Tribunale di Piacenza in data 13.11.2019, risulta ampiamente trascorso il termine di legge ai fini della pronuncia di divorzio.
Sul punto l'affermazione della ricorrente, secondo cui la separazione prosegue ininterrottamente da quell'epoca, non è stata smentita dal resistente, rimasto contumace, sul quale, secondo l'art. 3 legge 898/70, come modificato dalla legge 74/87, gravava l'onere di eccepire l'interruzione della separazione.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piacenza, il
3.9.2000, da e . Parte_1 CP_1
Quanto alle condizioni di divorzio, avendo la ricorrente chiesto di sentire porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti nonchè un assegno a favore della stessa, rilevano le considerazioni che seguono.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., si configurano circostanze idonee in concreto a fondare il diritto al mantenimento in capo alle figlie a carico del padre tenuto conto che la capacità reddituale della moglie è rimasta pressoché invariata rispetto alle condizioni di separazione posto che la madre ha dichiarato di svolgere l'attività di segretaria presso uno studio medico guadagnando circa euro
930,00 mensili, incidendo tuttavia sulla stessa, in misura certamente maggiore, i costi relativi alle figlie con lei conviventi – la cui età ormai adulta non può che richiedere energie aggiuntive anche da un punto di vista economico per le mutate ed inevitabili esigenze di vita delle stesse, prima fra tutte la frequenza universitaria
– in un contesto in cui i maggiori oneri nei confronti delle figlie risultano da tempo gravare sulla madre, in considerazione della mancanza di rapporti del padre con le figlie.
Ne consegue che - in un quadro in cui non è noto l'attuale reddito del resistente, essendo lo stesso rimasto contumace in giudizio - risponde a criteri di congruità confermare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore delle figlie nella misura di euro 950,00 mensili (Euro 475,00 per ciascuna figlia), corrispondente sostanzialmente a quello già oggetto di accordo tra le parti nelle condizioni di separazione consensuale omologate nel novembre 2019 - da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal marzo 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, come individuate dalle Linee Guida del CNF.
Con riguardo alla domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore, è noto che, sulla base dell'art. 5 legge 898/1970, come modificato dalla legge 74/1987, in sede di pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice può prevedere l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente un assegno a favore dell'altro coniuge.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno di divorzio, deve ora farsi riferimento ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018. Con tale pronuncia la Corte ha enunciato il principio di diritto per cui “Ai sensi della legge 898 del 1970, art. 5, c. 6, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione ed, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In tal senso, le Sezioni Unite del 2018 risultano ribadire la fondamentale rilevanza del “valore” della solidarietà post coniugale e dell'assegno divorzile quale strumento che, ponendosi nel solco dell'art. 29 Cost., assolve ad una “funzione equilibratrice”, che, seppure non finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, mira al “riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole” al ménage familiare.
Secondo l'insegnamento delle stesse Sezioni Unite, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rileva allora:
-accertare quali siano le condizioni economico-patrimoniali di ciascuno dei coniugi (considerato il patrimonio, comprendente anche la quota dei beni comuni, anche in termini di reddito potenziale effettivo ossia in rapporto alle concrete possibilità del relativo sfruttamento economico, diretto o indiretto, e della relativa liquidabilità);
-verificare se lo squilibrio rilevante eventualmente accertato sia riconducibile alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare”, tenendo conto del fattore relativo alla durata del matrimonio, nonché dell'età del richiedente;
-stabilire se l'eventuale squilibrio economico rilevante, causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, possa essere superato mediante “il recupero o il consolidamento della propria attività professionale in rapporto all'età del richiedente e alle concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro” o se invece si tratta di squilibrio
“irreversibile”, laddove spetta alla parte richiedente provare di non essere in grado di superare lo squilibrio.
Ed invero, con riguardo al caso di specie, rileva evidenziare che non si evidenziano sostanziali differenze economiche e di vita personale rispetto alle circostanze in essere all'epoca della separazione (laddove si prevedeva un contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie “di Euro 250,00 mensili fino a quando la moglie non avrà reperito un'attività lavorativa che le garantisca uno stipendio netto di Euro 1200,00 al mese”), anche tenuto conto che il resistente non è comparso e non si è costituito in giudizio, di tal che, valutati i criteri che informano il riconoscimento dell'assegno divorzile, compreso quello di natura assistenziale, alla luce del modesto reddito goduto dalla resistente, che non pare suscettibile di essere incrementato, nonché del contributo dato dalla ricorrente alla vita familiare, considerata la lunga durata del matrimonio, con la nascita di due figlie, e il disinteresse da tempo manifestato dal resistente nei confronti del nucleo familiare, si configurano i presupposti per porre a carico di ed a CP_1
favore della ricorrente un assegno divorzile che risulta congruo stabilire in euro
250,00 mensili.
Deve essere altresì confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, con gli arredi in essa contenuti, affinchè possa continuare ad abitarvi con le figlie;
Quanto alle spese processuali, in considerazione dei motivi della decisione, che danno conto del comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente, di disinteresse rispetto agli obblighi genitoriali e familiari, si giustifica la condanna dello stesso al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Piacenza, il 3.9.2000, trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 110, parte 2, serie A, anno 2000; -Pone a carico di il versamento della somma di Euro 950,00 CP_1
mensili (euro 475,00 per ciascuna figlia), a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , maggiorenni non economicamente autosufficienti, da Per_1 Per_2
corrispondere a in via anticipata entro il 10 di ogni mese, con Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal marzo 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, da individuarsi secondo le Linee guida del CNF;
-Pone a carico di il versamento a della somma CP_1 Parte_1
mensile di Euro 250,00, a titolo di assegno divorzile, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal marzo
2026;
-Assegna la casa familiare alla ricorrente, con gli arredi in essa contenuti, affinchè possa continuare ad abitarvi con le figlie;
-Condanna il resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese gen. 15%,
IVA e CPA;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 12 marzo 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti