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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/08/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 839/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 maggio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.10.1981, elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla Via Cassino n. 14, presso lo studio dell'Avv. Antonio Marzo (p.e.c.: – fax: 0964/040014), Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante pro - CO tempore, (C.F./P. IV.A. , elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), P.IVA_1
Via Dromo II, n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giulio Pollifrone (p.e.c.:
- fax: 0964/670561), che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti;
- APPELLATA -
NONCHE'
RT
APPELLATO/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 326/2019, emessa dal Tribunale di Locri in data 14.03.2019 nell'ambito del procedimento n. 1346/2016 R.G.
CONCLUSIONI In riferimento all'udienza del 6.05.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 09.04.2024 ed in data 18.04.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Con le presenti note autorizzate, ci si riporta al contenuto di tutti i propri scri tti difensivi, atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate e, ritenendo la causa matura per la decisione, si chiede che venga trattenuta a sentenza.”; per l'appellata, nei seguenti termini: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Rigettare tutti i motivi di appello proposti d in quanto infondati CP_3 in fatto ed in diritto con conseguente integrale conferma della sentenza n. 326/2019 resa dal Tribunale di Locri oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio a favore della appellat . CO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<…con il presente giudizio la odierna parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimenti dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 22.01.2014 in Locri e quantificati in complessivi euro 169.660,00; in particolare, ha esposto che mentre percorreva a bordo del proprio velocipede, la via delle Colline, con direzione di marcia mare-monti, era stata urtata dal veicolo Fiat Grande Punto, tg. DD07IHC, di proprietà e condotta d RT che procedeva nel senso opposto;
che in conseguenza dell'urto cadeva rovinosamente a terra procurandosi la "frattura scomposta piatto tibiale ginocchio sinistro" (cfr. certificazione medica in atti) dalla quale conseguivano postumi invalidanti.>>.
Si costituiva unicamente la convenuta che CO contestava la domanda attorea deducendone l'infondatezza, mentre CP_2 rimaneva contumace.
[...]
L'istruttoria veniva condotta mediante l'espletamento di prova testimoniale, nonché attraverso l'ammissione di C.T.U. medico legale che veniva disposta nei confronti dell'attrice.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al n. 1346/2016 ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
• Rigetta la domanda proposta d con atto notificato in 14.10.2016; Parte_1 • Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• Nulla per le spese nei confronti del convenuto contumace;
• Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico parti in solido.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato telematicamente l'11.10.2019, esponendo un unico motivo di gravame incentrato, in particolare, sulla ritenuta erronea valutazione circa l'insussistenza della dinamica del sinistro per cui è causa.
Secondo le prospettazioni dell'appellante, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della decisiva testimonianza resa da , il quale aveva dichiarato di Testimone_1 avere sentito un botto e delle grida provenire dalla strada teatro del sinistro, posta nelle immediate vicinanze della propria abitazione, nonché di essere personalmente accorso sul posto e di avere chiamato l'autoambulanza.
Nessuna valenza avrebbe, inoltre, il richiamo operato dal primo Giudice all'incertezza in ordine alla effettiva provenienza della bicicletta (se stesse procedendo in senso contrario rispetto all'autovettura ovvero se stesse provenendo da una traversa posta nei pressi) dato che l'urto sarebbe comunque avvenuto.
In tal senso deporrebbe anche la C.T.U. che ha comunque accertato la compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dall'attrice.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, co n la condanna degli appellati al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 05.02.2020 l' la quale CO resisteva all'appello chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, né RT compariva.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, sebbene RT regolarmente citato non si è costituito in giudizio.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'unico motivo spiegato dalla difesa dell'appellante è privo di pregio giuridico.
E' ius receptum il principio per il quale “Onus probandi incumbit ei qui dicit”, ovvero chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti costitutivi, così come sancito dall'articolo 2697 c.c..
Tale principio trova specifica applicazione nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an debeatur, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
In altre parole, la prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e dimostrazione dell'entità del risarcimento richiesto.
Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l'evento di danno e il danno conseguente.
Una volta accertato il nesso di causalità, si può procedere a verificare la quantificazione patrimoniale e/o non patrimoniale del danno patito.
Nell fattispecie, si ritiene che l'an debeatur sia rimasto del tutto sfornito di prova.
Il racconto reso dal desta infatti delle perplessità. Testimone_1
In primis va rilevato come lo stesso abbia dichiarato di non avere assistito direttamente all'incidente, anche se riferisce di aver sentito un “botto” e delle grida provenire dalla strada nel mentre stava parcheggiando la propria autovettura nel cortile di casa.
Per tale motivo non può essere ritenuta attendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'attrice nell'originario atto di citazione in giudizio, non avendo avuto conferma dall'unico testimone escusso.
Quest'ultimo, inoltre, riferisce di non ricordare se la gamba dell'infortunata fosse la destra o la sinistra e dichiara che il velocipede su cui la viaggiava fosse Parte_1 una bici elettrica, oltre a riferire di averle prestato soccorso allertando telefonicamente l'ambulanza.
Tuttavia diversi elementi contenuti nei fascicoli di parte non depongono a favore del fatto così come narrato dall'attrice né come raccontato dall'unico testimone.
Innanzitutto, da un attento esame delle fotografie allegate al fascicolo di parte convenuta si è potuto constatare che la , asseritamente coinvolta nel CP_4 sinistro, era totalmente priva di tracce di urto nella parte anteriore sinistra, ovvero nel punto dove sarebbe avvenuto l'urto con la bicicletta.
Se un “botto” vi è stato (così sembrerebbe dalle evidenti defor mazioni riportate dalla ruota anteriore della bicicletta - che non è tuttavia una bici elettrica - e visibili dalle fotografie poc'anzi citate), dovrebbero essere presenti sull'autovettura anche eventuali segni di impatto, che di fatto non sono visivamente percepibili dalle fotografie prodotte dalla convenuta compagnia di assicurazione, relative agli accertamenti svolti dalla medesima nei giorni successivi al sinistro.
Inoltre desta ulteriore perplessità il fatto che, dopo un urto del genere, l'attrice abb ia riportato solo la frattura del piatto tibiale e non anche altre lesioni (quali, ad esempio, ematomi e/o escoriazioni in altre parti del corpo), come lascerebbe ragionevolmente presuppore una caduta rovinosa sull'asfalto da un mezzo in movimento a seg uito di un impatto contro un'autovettura (si confronti in tal senso il referto del 118 versato in atti).
Ancora, dalla documentazione versata in atti dalla compagnia di assicurazioni convenuta e relativa all'istruttoria dalla stessa condotta in fase stragiudiziale si evince in maniera inequivocabile che le dichiarazioni rilasciate dal convenuto CP_5 all'accertatore stridono inevitabilmente con la dinamica riportata sul modello
[...]
CAI, laddove lo stesso dichiara di non ricordare se la bicicletta con dotta dall'attrice provenisse frontalmente o lateralmente nel momento in cui è avvenuto l'impatto.
Altrettanto inverosimile è che, dopo un incidente di tale gravità, lo stesso non abbia prestato idoneo soccorso alla vittima dell'infortunio, allontanandosi quasi immediatamente dal luogo del sinistro - senza chiamare i dovuti soccorsi e senza neanche attendere l'arrivo dell'autoambulanza - dopo essere stato invitato a fare ciò (a suo dire) dalle persone ivi accorse (e stranamente non indicate dall'attrice qu ali eventuali ulteriori testimoni), cui avrebbe comunque lasciato il proprio numero di telefono.
Da ultimo va osservato che neanche dalle dichiarazioni effettuate dall'attrice nell'immediatezza del ricovero in ospedale e riportate in cartella clinica è dato risalire ad un eventuale incidente stradale quale causa dell'infortunio, posto che nella stessa è testualmente riportato “Riferito trauma al ginocchio sinistro riportato poco prima del ricovero”.
Alcuna valenza assume, infine, la circostanza in base alla quale la C.T.U. ha ritenuto che le lesioni subite dall'attrice al ginocchio potessero essere compatibili con un'eventuale caduta dalla bicicletta, mancando proprio la prova del fatto storico ovvero della effettiva dinamica del sinistro.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
L'appello va quindi interamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successi vo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi ed in riferimento al valore della causa (€. 31.733,75), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, in complessivi €. 4.996,00, in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cui €. CO
1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria ed €. 1.735,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per leg ge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di CP_2
stante la sua contumacia.
[...]
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle par ti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con atto di citazione notificato telematicamente in data 11.10.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di RT
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di in persona del legale CO rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Nulla sulle spese di lite nei confronti di RT
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 839/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 maggio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.10.1981, elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla Via Cassino n. 14, presso lo studio dell'Avv. Antonio Marzo (p.e.c.: – fax: 0964/040014), Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante pro - CO tempore, (C.F./P. IV.A. , elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), P.IVA_1
Via Dromo II, n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giulio Pollifrone (p.e.c.:
- fax: 0964/670561), che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti;
- APPELLATA -
NONCHE'
RT
APPELLATO/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 326/2019, emessa dal Tribunale di Locri in data 14.03.2019 nell'ambito del procedimento n. 1346/2016 R.G.
CONCLUSIONI In riferimento all'udienza del 6.05.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 09.04.2024 ed in data 18.04.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Con le presenti note autorizzate, ci si riporta al contenuto di tutti i propri scri tti difensivi, atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate e, ritenendo la causa matura per la decisione, si chiede che venga trattenuta a sentenza.”; per l'appellata, nei seguenti termini: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Rigettare tutti i motivi di appello proposti d in quanto infondati CP_3 in fatto ed in diritto con conseguente integrale conferma della sentenza n. 326/2019 resa dal Tribunale di Locri oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio a favore della appellat . CO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<…con il presente giudizio la odierna parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimenti dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 22.01.2014 in Locri e quantificati in complessivi euro 169.660,00; in particolare, ha esposto che mentre percorreva a bordo del proprio velocipede, la via delle Colline, con direzione di marcia mare-monti, era stata urtata dal veicolo Fiat Grande Punto, tg. DD07IHC, di proprietà e condotta d RT che procedeva nel senso opposto;
che in conseguenza dell'urto cadeva rovinosamente a terra procurandosi la "frattura scomposta piatto tibiale ginocchio sinistro" (cfr. certificazione medica in atti) dalla quale conseguivano postumi invalidanti.>>.
Si costituiva unicamente la convenuta che CO contestava la domanda attorea deducendone l'infondatezza, mentre CP_2 rimaneva contumace.
[...]
L'istruttoria veniva condotta mediante l'espletamento di prova testimoniale, nonché attraverso l'ammissione di C.T.U. medico legale che veniva disposta nei confronti dell'attrice.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al n. 1346/2016 ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
• Rigetta la domanda proposta d con atto notificato in 14.10.2016; Parte_1 • Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• Nulla per le spese nei confronti del convenuto contumace;
• Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico parti in solido.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato telematicamente l'11.10.2019, esponendo un unico motivo di gravame incentrato, in particolare, sulla ritenuta erronea valutazione circa l'insussistenza della dinamica del sinistro per cui è causa.
Secondo le prospettazioni dell'appellante, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della decisiva testimonianza resa da , il quale aveva dichiarato di Testimone_1 avere sentito un botto e delle grida provenire dalla strada teatro del sinistro, posta nelle immediate vicinanze della propria abitazione, nonché di essere personalmente accorso sul posto e di avere chiamato l'autoambulanza.
Nessuna valenza avrebbe, inoltre, il richiamo operato dal primo Giudice all'incertezza in ordine alla effettiva provenienza della bicicletta (se stesse procedendo in senso contrario rispetto all'autovettura ovvero se stesse provenendo da una traversa posta nei pressi) dato che l'urto sarebbe comunque avvenuto.
In tal senso deporrebbe anche la C.T.U. che ha comunque accertato la compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dall'attrice.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, co n la condanna degli appellati al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 05.02.2020 l' la quale CO resisteva all'appello chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, né RT compariva.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, sebbene RT regolarmente citato non si è costituito in giudizio.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'unico motivo spiegato dalla difesa dell'appellante è privo di pregio giuridico.
E' ius receptum il principio per il quale “Onus probandi incumbit ei qui dicit”, ovvero chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti costitutivi, così come sancito dall'articolo 2697 c.c..
Tale principio trova specifica applicazione nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an debeatur, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
In altre parole, la prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e dimostrazione dell'entità del risarcimento richiesto.
Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l'evento di danno e il danno conseguente.
Una volta accertato il nesso di causalità, si può procedere a verificare la quantificazione patrimoniale e/o non patrimoniale del danno patito.
Nell fattispecie, si ritiene che l'an debeatur sia rimasto del tutto sfornito di prova.
Il racconto reso dal desta infatti delle perplessità. Testimone_1
In primis va rilevato come lo stesso abbia dichiarato di non avere assistito direttamente all'incidente, anche se riferisce di aver sentito un “botto” e delle grida provenire dalla strada nel mentre stava parcheggiando la propria autovettura nel cortile di casa.
Per tale motivo non può essere ritenuta attendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'attrice nell'originario atto di citazione in giudizio, non avendo avuto conferma dall'unico testimone escusso.
Quest'ultimo, inoltre, riferisce di non ricordare se la gamba dell'infortunata fosse la destra o la sinistra e dichiara che il velocipede su cui la viaggiava fosse Parte_1 una bici elettrica, oltre a riferire di averle prestato soccorso allertando telefonicamente l'ambulanza.
Tuttavia diversi elementi contenuti nei fascicoli di parte non depongono a favore del fatto così come narrato dall'attrice né come raccontato dall'unico testimone.
Innanzitutto, da un attento esame delle fotografie allegate al fascicolo di parte convenuta si è potuto constatare che la , asseritamente coinvolta nel CP_4 sinistro, era totalmente priva di tracce di urto nella parte anteriore sinistra, ovvero nel punto dove sarebbe avvenuto l'urto con la bicicletta.
Se un “botto” vi è stato (così sembrerebbe dalle evidenti defor mazioni riportate dalla ruota anteriore della bicicletta - che non è tuttavia una bici elettrica - e visibili dalle fotografie poc'anzi citate), dovrebbero essere presenti sull'autovettura anche eventuali segni di impatto, che di fatto non sono visivamente percepibili dalle fotografie prodotte dalla convenuta compagnia di assicurazione, relative agli accertamenti svolti dalla medesima nei giorni successivi al sinistro.
Inoltre desta ulteriore perplessità il fatto che, dopo un urto del genere, l'attrice abb ia riportato solo la frattura del piatto tibiale e non anche altre lesioni (quali, ad esempio, ematomi e/o escoriazioni in altre parti del corpo), come lascerebbe ragionevolmente presuppore una caduta rovinosa sull'asfalto da un mezzo in movimento a seg uito di un impatto contro un'autovettura (si confronti in tal senso il referto del 118 versato in atti).
Ancora, dalla documentazione versata in atti dalla compagnia di assicurazioni convenuta e relativa all'istruttoria dalla stessa condotta in fase stragiudiziale si evince in maniera inequivocabile che le dichiarazioni rilasciate dal convenuto CP_5 all'accertatore stridono inevitabilmente con la dinamica riportata sul modello
[...]
CAI, laddove lo stesso dichiara di non ricordare se la bicicletta con dotta dall'attrice provenisse frontalmente o lateralmente nel momento in cui è avvenuto l'impatto.
Altrettanto inverosimile è che, dopo un incidente di tale gravità, lo stesso non abbia prestato idoneo soccorso alla vittima dell'infortunio, allontanandosi quasi immediatamente dal luogo del sinistro - senza chiamare i dovuti soccorsi e senza neanche attendere l'arrivo dell'autoambulanza - dopo essere stato invitato a fare ciò (a suo dire) dalle persone ivi accorse (e stranamente non indicate dall'attrice qu ali eventuali ulteriori testimoni), cui avrebbe comunque lasciato il proprio numero di telefono.
Da ultimo va osservato che neanche dalle dichiarazioni effettuate dall'attrice nell'immediatezza del ricovero in ospedale e riportate in cartella clinica è dato risalire ad un eventuale incidente stradale quale causa dell'infortunio, posto che nella stessa è testualmente riportato “Riferito trauma al ginocchio sinistro riportato poco prima del ricovero”.
Alcuna valenza assume, infine, la circostanza in base alla quale la C.T.U. ha ritenuto che le lesioni subite dall'attrice al ginocchio potessero essere compatibili con un'eventuale caduta dalla bicicletta, mancando proprio la prova del fatto storico ovvero della effettiva dinamica del sinistro.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
L'appello va quindi interamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successi vo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi ed in riferimento al valore della causa (€. 31.733,75), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, in complessivi €. 4.996,00, in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cui €. CO
1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria ed €. 1.735,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per leg ge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di CP_2
stante la sua contumacia.
[...]
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle par ti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con atto di citazione notificato telematicamente in data 11.10.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di RT
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di in persona del legale CO rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Nulla sulle spese di lite nei confronti di RT
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)