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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 9488 e vertente tra
(avv. C. De Palma) Parte_1
-ricorrente-
e
, rappresentato dall'ADS avv. Rosa Rignani (avv. M. P. Magistro) Controparte_1
-resistente-
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 19.09.2024, premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio con in data 30.06.1987; che dall'unione erano nati Controparte_1 due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autonomi;
che, a causa del comportamento del resistente, il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ciò premesso, ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale ed emanazione dei provvedimenti tempo ranei e urgenti, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore di € 1.000,00 mensili.
Si costituiva in giudizio per il tramite del proprio Controparte_1 amministratore di sostegno, avv. Rosa Rignani, che contestava le avverse argomentazioni chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad €
300,00 mensili.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c si prendeva atto che la riconciliazione non era possibile e venivano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti.
Con nota del 14.10.2025 il procuratore del resistente ha riferito e documentato che l' è deceduto in data 08.10.2025 e ha chiesto CP_1
l'interruzione del giudizio;
all'udienza del 1.12.2025 nessuno è comparso per il resistente, mentre il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
il G.I. ha rimesso, infine, la causa al Collegio.
La domanda di cessazione della materia del contendere è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 9689/2006; n.
27556/2008), la morte del coniuge in pendenza del giudizio di separazione o divorzio fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere, atteso che il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi. Dunque, può ritenersi ricorrente nel caso di specie quanto disposto dall'art. 149 c.c. e, quindi, lo scioglimento del matrimonio per la morte di uno dei coniugi (pur essendo già in tervenuta nel presente giudizio una pronuncia parziale di separazione con sent. n. 1497/2025, tale decisione non rileva ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale). Infatti, la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del con tendere nel giudizio di separazione in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi.
Nel caso in esame, il difensore del resistente ha riferito che CP_1
è deceduto in data 08.10.2025 (cfr. certificato di morte in atti).
[...]
Consegue a tanto che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del
Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 9488 e vertente tra
(avv. C. De Palma) Parte_1
-ricorrente-
e
, rappresentato dall'ADS avv. Rosa Rignani (avv. M. P. Magistro) Controparte_1
-resistente-
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 19.09.2024, premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio con in data 30.06.1987; che dall'unione erano nati Controparte_1 due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autonomi;
che, a causa del comportamento del resistente, il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ciò premesso, ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale ed emanazione dei provvedimenti tempo ranei e urgenti, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore di € 1.000,00 mensili.
Si costituiva in giudizio per il tramite del proprio Controparte_1 amministratore di sostegno, avv. Rosa Rignani, che contestava le avverse argomentazioni chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad €
300,00 mensili.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c si prendeva atto che la riconciliazione non era possibile e venivano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti.
Con nota del 14.10.2025 il procuratore del resistente ha riferito e documentato che l' è deceduto in data 08.10.2025 e ha chiesto CP_1
l'interruzione del giudizio;
all'udienza del 1.12.2025 nessuno è comparso per il resistente, mentre il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
il G.I. ha rimesso, infine, la causa al Collegio.
La domanda di cessazione della materia del contendere è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 9689/2006; n.
27556/2008), la morte del coniuge in pendenza del giudizio di separazione o divorzio fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere, atteso che il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi. Dunque, può ritenersi ricorrente nel caso di specie quanto disposto dall'art. 149 c.c. e, quindi, lo scioglimento del matrimonio per la morte di uno dei coniugi (pur essendo già in tervenuta nel presente giudizio una pronuncia parziale di separazione con sent. n. 1497/2025, tale decisione non rileva ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale). Infatti, la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del con tendere nel giudizio di separazione in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi.
Nel caso in esame, il difensore del resistente ha riferito che CP_1
è deceduto in data 08.10.2025 (cfr. certificato di morte in atti).
[...]
Consegue a tanto che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del
Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato