Art. 24.
Gli ufficiali giudiziari, gia' in servizio, che si varranno della facolta' di inscriversi alla Cassa di previdenza loro concessa dall'art. 2, avranno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli inscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale sara' aperto il giorno stesso della loro inscrizione.
Gli ufficiali giudiziari, gia' in servizio, che si varranno della facolta' di inscriversi alla Cassa di previdenza loro concessa dall'art. 2, avranno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli inscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale sara' aperto il giorno stesso della loro inscrizione.