Articolo 24 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 luglio 1912
Art. 24.

Gli ufficiali giudiziari, gia' in servizio, che si varranno della facolta' di inscriversi alla Cassa di previdenza loro concessa dall'art. 2, avranno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli inscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale sara' aperto il giorno stesso della loro inscrizione.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912