Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 24 APRILE 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2129/2024 RG Lavoro vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa, dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli (C.F. ) e dall'Avv. Emilio C.F._2
Iacobelli, CF: , con studio in Napoli alla via Pietro Giannone, C.F._3
30 che chiedono di ricevere tutte le comunicazioni relative al giudizio al fax ai seguenti indirizzi PEC , ed Email_1
, giusta procura in calce rilasciata su Email_2 foglio separato materialmente congiunto al ricorso in primo grado
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Direttore CP_2 Controparte_3
Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Napoli, a via P.IVA_2
Armando Diaz n.11, indirizzo p.e.c. Email_3
APPELLATO
1
Con sentenza n. 320/2024 pubbl. il 26/01/2024 il Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD, in accoglimento parziale del ricorso del lavoratore, nei limiti dell'eccepita prescrizione, condannò il Controparte_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2020/2021, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
con compensazione delle spese di lite. A tale ultimo riguardo il giudice di prime cure, ha considerato l'arco temporale trascorso dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2022 e la pronuncia della Suprema Corte del 27.10.2023 e quindi il mutamento giurisprudenziale intervenuto nelle more del giudizio introdotto dalla il 21.07.2023. Pt_1
Con atto di appello tempestivamente depositato il 26.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha eccepito la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per l'errata e contraddittoria motivazione con riferimento alla compensazione delle spese di lite nei confronti del convenuto nonostante l'accoglimento Controparte_1 totale della domanda proposta dalla ricorrente. L'appellante ha contestato la decisione resa sul punto asserendo invece che le pronunce richiamate dal giudice del lavoro, sia quella della Corte di Giustizia Europea che quella del Consiglio di Stato n 1842/2022 pur citata sia, infine, quella della Suprema Corte non avessero introdotto alcun mutamento giurisprudenziale ma, semmai, in specie Cassazione 29961/2023, avessero univocamente riconosciuto e affermato il diritto degli insegnanti a tempo determinato (id est: non di ruolo) a vedersi riconosciuto il beneficio di cui è causa e che, per questo motivo, il , inadempiente e CP_1 prevalentemente soccombente, andasse condannato al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
Ha concluso quindi chiedendo riformare parzialmente la Sentenza impugnata (per la parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite con riferimento al convenuto ) e, conseguentemente, condannare Controparte_1
l'appellato al pagamento, con distrazione, della somma Controparte_1 pari ad euro € 1.838,20 o nella diversa minore/maggiore somma ritenuta di giustizia in ogni caso nel rispetto del diritto a ricevere l'equo compenso, in linea con i parametri Forensi Civili di cui all' Artt. 1 - 11, DM 55/2014 così come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Vinte le spese del presente grado.
Si è costituito l'appellato sostenendo la correttezza della sua condotta, ossequiosa del dettato normativo letterale dell'art. 1 comma 121 della Legge 107/2015. All'epoca del deposito del ricorso al giudice del lavoro, il 21.07.2023, l'Amministrazione aveva infatti applicato la suddetta disposizione secondo cui è
2 istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, rigettando l'istanza della docente per carenza del requisito soggettivo, poiché relativa ad anni scolastici nei quali la stessa era docente non di ruolo.
Sebbene la CGE, con la nota pronunzia 18.05.2022, causa C-450/21 il 18 maggio 2022, avesse dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, la P.A. non avrebbe avuto il potere di applicare direttamente il principio ivi affermato, disapplicando la norma ordinaria interna a favore di quella sovra nazionale essendo tale attività riservata solo ed esclusivamente al giudice.
Nel clima di incertezza dato dalle difficoltà interpretative della normativa vigente correttamente, il giudice del lavoro ha qualificato i principi espressi dalla pronuncia della Cassazione del 27 ottobre 2023 n. 29961 quale mutamento giurisprudenziale, conseguentemente disponendo la compensazione delle spese anche conformandosi all'orientamento della stessa Corte che ha riconosciuto che un rilevante cambiamento giurisprudenziale possa costituire una grave ed eccezionale ragione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per cui la compensazione delle spese legali può essere disposta anche in difetto di soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 41360/2021).
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello parziale proposto dalla , vinte Pt_2 le spese.
La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
la parte appellante non ha depositato note di trattazione. Dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., comunicato dalla cancelleria, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note di trattazione, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
3 Nel caso in esame, l'appellante non ha depositato le richieste note scritte né per la prima udienza e neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza collegiale ritualmente comunicata.
Pertanto si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite
Per la natura della presente decisione e per il contegno delle parti (anche dell'appellato che, sebbene costituito, non ha - a sua volta - depositato note di trattazione) le spese possono essere compensate.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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