Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 1329/2024 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
nella causa iscritta a ruolo al N. 1329/2024 R.G, proposta da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
residente in [...] C.F._1 sa dall'avv. Maria Pia Elena de Pompeis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via G. Pisano n 5, in virtù di procura allegata;
E PEC: vvocati.prato. Email_1
e
nato a [...] / Argentina il 24.01.1985 e Controparte_1 residente in [...] (C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Andre e domiciliata presso il suo studio in Prato, Via G. Pisano n 5 , in virtù di procura allegata;
PEC: vvocati.prato.it Email_3
Ricorrenti
Avente per oggetto: modifica delle condizioni relative dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
– art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 12.02.2025, visto del Pubblico Ministero emesso il 14.01.2025; ha pronunciato la seguente SENTENZA
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.11.2024 e Parte_1 CP_1
hanno allegato:
[...]
r avuto una relazione sentimentale dalla quale è nato il figlio in data 28.12.2013; Per_1
- che nel 2018 la relazione si è conclusa;
- che le parti hanno chiesto al Tribunale di Prato di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore;
- che il Tribunale adito con provvedimento del 12.02.2020 ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti che prevedeva che:
“1)Il figlio sarebbe stato affidato congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori c o prevalente presso la madre 2) il padre avrebbe 1
nel periodo in cui il minore non frequenta la scuola, né i campi estivi, il padre, nei giorni sopraindicati ai punti a ) e b) prenderà il minore presso l'abitazione materna alle ore 12,00 ed ivi lo riporterà alle ore 9,00 3) il minore si sarebbe trattenuto con il padre e con la madre per un periodo consecutivo e/o non consecutivo di quindici giorni durante le vacanze estive, periodo che sarebbe stato concordato con le parti entro il 30 maggio di ogni anno 4) Il minore avrebbe trascorso, con ciascun genitore, una settimana durante le vacanze Natalizie e due giorni durante le vacanze Pasquali ricomprendendo in ciascun periodo, alternativamente, il giorno di Natale e di Pasqua e con la precisazione che il primo Natale verrà trascorso con la madre e la Pasqua con il padre, mentre l'anno successivo il Natale verrà trascorso con il padre e la Pasqua con la madre e così continuando in alternanza 5) L'esercizio della potestà sarebbe stato: - separato e esercitato dal genitore con il quale il figlio si trovava per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione -congiunto per le decisioni più importanti o comunque di straordinaria amministrazione 6) Il Sig. i sarebbe obbligato a corrispondere CP_1 alla Sig.ra a tit ibuto per il mantenimento del figlio Parte_1 minore mma mensile di Euro 200,00.= rivalutabile secondo Per_1 gli aumenti ISTAT che interverranno, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite nel protocollo d'intesa del Tribunale di Prato che le parti dichiarano di aver ricevuto. Si precisa che il padre potrà chiedere alla madre il rimborso del 50% delle eventuali spese straordinarie dallo stesso sostenute o comunque detrarre o compensare il 50% delle spese straordinarie dalle somme richieste dalla madre e così viceversa”;
- che nel corso del tempo il non ha adempiuto agli obblighi CP_1 assunti relativi all'esercizio sabilità genitoriale nei confronti di e che la i è occupata da sola del figlio;
Per_1 Parte_1
- c o del c to assunto dal nei confronti CP_1 del figlio è interesse della la modifica Per_1 Parte_1 dell'affido congiunto stabilito nel decreto del 12.2.2020 con l'affidamento esclusivo in suo favore, ferme restando le altre condizioni ivi indicate;
- che il ha manifestato di essere d'accordo nella suddetta CP_1 richiest . Esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte.
considerato che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato in Persona_1 data 28.12.2013;
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P.Q.M.
a parziale modifica del decreto emesso in data 12.2.2020, Dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, , in Per_1 Parte_1 conformità alle condizioni depositate nel ricorso, mantenendo quindi le disposizioni relative al suo collocamento, alla modalità di frequentazione ed alla misura del contributo per il suo mantenimento;
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 26/02/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
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