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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3642/2020 di R.G. avente ad oggetto: contratto di assicurazione.
TRA
(C.F. , in proprio e in Parte_1 C.F._1
qualità di procuratore di sé medesimo, domiciliato come in atti;
ATTO
RE
CONTRO
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Lucia Piscitelli, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione,
domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Nola, per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento per la somma complessiva di euro 11.700,11,
di cui euro 10,053,11 per i danni materiali riportati in seguito al furto del veicolo di sua proprietà, Jaguar Land Rover Limited Range Rover
Evoque tg. FL714EC, ed euro 1.647,00 per il noleggio del veicolo sostitutivo, e per sentire dichiarare vessatorie le clausole contenute negli artt.
1.4 e 17 delle condizioni generali del contratto di assicurazione.
L'attore deduceva che l'auto di sua proprietà era stata oggetto di furto in data 02.10.2018, alle ore 15.30 circa, in Cicciano (NA), lungo Via
Leonardo da Vinci, e successivamente era stata ritrovata danneggiata,
nella stessa data, in Ponticelli (NA), lungo Via Argine - Angolo San
Michele.
L'attore, nel formulare la sua richiesta risarcitoria, deduceva, in particolare, di non aver mai sottoscritto il fascicolo informativo del contratto generale di polizza, e sosteneva di averne ottenuto la disponibilità solo a seguito di reclamo inoltrato all'IVASS.
L' costituitasi in giudizio, contestava la Controparte_1
fondatezza della richiesta risarcitoria di controparte, in quanto sfornita di prova e sosteneva che le clausole contenute nel contratto di polizza non potessero essere considerate vessatorie.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e va accolta nei limiti che verranno chiariti di seguito.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine all'omessa comunicazione del sinistro, è infondata e non merita di essere accolta, atteso che l'attore, in data 05.10.2018, ha provveduto a effettuare apposita denuncia al Broker
SS (in partnership con la compagnia Controparte_2
ex , oggi e in data 15.10.2018, alla CP_3 Controparte_1
compagnia oggi come Controparte_4 Controparte_5
da documentazione depositata in atti (prod. attore - cfr. documentazione parte prima).
Il sinistro è avvenuto in data 02.10.2018, per questo motivo non risulta spirato il termine di tre giorni indicato dalla società convenuta.
Va evidenziato, inoltre, che l'assicurato, il quale ometta colposamente di adempiere l'obbligo di denuncia, non perde il diritto all'indennizzo, al più
l'assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, come stabilito ex art. 1915 c.c.
Nel caso di specie, tuttavia, come anticipato, non si ravvisano gli estremi di una condotta colposa del denunciante, in quanto l'attore ha comunque provveduto alla denuncia nei termini, inviando apposita pec al Broker
SS e successivamente, dopo pochi Controparte_2
giorni, ha inviato nuova denuncia alla compagnia Controparte_4
oggi Controparte_5
Inoltre, la stessa compagnia convenuta ha successivamente riconosciuto in via implicita il diritto all'indennizzo formulando una proposta transattiva.
Ciò premesso, questo Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice sia fondata e meriti accoglimento, in quanto ampiamente provata, in primo luogo, sulla scorta della copiosa documentazione depositata in atti (prod. attore – parte prima, parte seconda e parte terza):
- contratto stipulato con pratica 180571808357 per “furto, CP_2 incendio e guasti cagionati dai ladri” in data 26.02.2018;
- verbale di ricezione di denuncia orale presentata dall'attore ai
Carabinieri di Cicciano in data 02.10.2018;
- verbale di restituzione dell'auto redatto dal Commissariato di Ponticelli in data 04.10.2018, ove veniva dato atto della presenza di una serie di danni subiti dal veicolo;
- richiesta di risarcimento danni inviata tramite pec, datata 05.10.2018,
inoltrata dall'attore ad e ad CP_2 Controparte_1
in data 15.10.2018;
[...]
- offerta di transazione inviata da per la Controparte_1
somma di euro 939,00 in data 07.02.2019;
- perizia tecnica effettuata dallo studio Parascandolo e Associati, fiduciario della compagnia di assicurazione, ove i danni subiti dal veicolo di proprietà dell'attore sono quantificati per la somma di euro
1.141,00;
- prospetto di conteggio della compagnia assicurativa;
- informativa precontrattuale;
- condizioni generali di contratto;
- perizia di parte del dott. ove i danni subiti dall'auto Persona_1
di proprietà dell'attore sono quantificati per la somma di euro 10.053,11;
- 7 foto dell'auto danneggiata.
La domanda attorea risulta ampiamente provata, inoltre, sulla base delle prove testimoniali assunte in giudizio.
All'udienza del 10.01.2023, il teste alla domanda: “Vero è Testimone_1
che l'avv. in data 02/10/2018, alle ore 15:30 circa, in Cicciano Parte_1
(NA) alla Via Leonardo Da Vinci, in prossimità dell'incrocio con Via EL
ON parcheggiava l'autovettura Jaguar Land Rover Limited Range Rover
Evoque tg. FL714EC”, così rispondeva: “Confermo il capo poiché ero in
macchina con l'avv. .
Inoltre, il citato teste, alla domanda: “Vero è che l'istante alle ore 15:55 circa,
constatava che l'autovettura era stata rubata”, così rispondeva: “Sì confermo il capo, ci bussava una persona esterna allo studio, la quale ci avvisava di aver visto la
vettura dell'avvocato allontanarsi con due persone all'interno, io e l'avvocato eravamo all'interno del suo secondo studio e correndo fuori abbiamo constatato che la vettura
non era più presente dove l'avevamo parcheggiata. La distanza tra lo studio e il luogo in cui era stazionato il veicolo era circa 100 mt. Lo studio, il secondo studio
dell'avvocato si trova in via ON (Cicciano) mentre la vettura si trovava in via Da Vinci che è una strada perpendicolare rispetto a via ON. Preciso che la
vettura era posizionata alla fine di via Da Vinci in prossimità dell'incrocio”. Alla domanda: “Vero è che il veicolo successivamente al ritrovamento riportava
danni alla pedana laterale destra, allo scendente porta anteriore destra, al cristallo della porta anteriore destra, al cruscotto, alla copertura laterale cruscotto destro, la
sottrazione della ruota scorta, al navigatore, a tutte le plastiche presenti all'interno dell'abitacolo, la tranciatura dei fili di cablaggio e della batteria”, il teste rispondeva: “Sì confermo, inoltre era assente il kit per le ruote e il vetro destro era rotto. La vettura è stata ritrovata dopo un po' di tempo;
io dopo 3-4 giorni dal
ritrovamento mi sono recato in officina a Cicciano con l'avvocato e sono andata a visionare l'auto”.
Inoltre, il teste ha visionato e riconosciuto i documenti n. 21 e n. 22 della produzione di parte attrice (foto dei luoghi e foto del veicolo danneggiato).
Le dichiarazioni del teste sono coerenti e particolarmente dettagliate, per questo motivo devono essere valutate come attendibili.
Va poi evidenziato che, sulla base della documentazione sopra elencata,
si evince che la stessa compagnia assicurativa ha riconosciuto l'an della pretesa avanzata dall'attore, in quanto ha formulato due proposte transattive, mentre risulta in contestazione il quantum.
Sul punto, si intende aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha depositato in data 08.09.2023 una relazione particolarmente dettagliata, normativamente e razionalmente fondata.
Il CTU ha rilevato la presenza dei seguenti danni:
- “Danni da effrazione e particolari asportati: modanatura montante post. porta ant.
nero sx € 29,22, Modanatura sup. porta ant. nero sx € 87,96, telaio guarnizione scendente porta ant. sx € 37,66, guarnizione porta ant. sx € 67,46, guarnizione
sup. porta ant. sx € 54,25, guarnizione ossatura vano porta ant. Sx € 95,30, guarnizione perimetrale scendente porta ant. sx € 61,97, modanatura cornice porta
ant. sx € 35,97, scendente porta ant. dx € 137,80, raschiavetro int. porta ant. dx €
43,75, raschiavetro est. porta ant. lucido dx € 134,57, guarnizione perimetrale
scendente porta ant. dx € 61,97, rivestimento int. inf. lat. bagagliaio 600W, stadard audio dx € 212,61, rivestimento int. inf. lat. bagagliaio 600W, stadard audio sx €
193,16, disco ruota scorta nero € 158,20, gomma per disco ruota scorta € 95,00, display multifunzione MFD/NGI/10" t..JH312587> € 1407,60, tappeto
bagagliaio € 453,90, modanatura lat. cruscotto nero ebony P/cruscotto PVC sx €
244,25, copertura lat. cruscotto sx € 122,13, rivestimento lat. inf. cruscotto nero
ebony € 139,51, copertura lat. cruscotto dx € 122,13.
- Danni da effrazione e particolari asportati: ripristino cablaggio, porta ant. sx.
- Ulteriori particolari danneggiati: disco ruota post. in lega 17" stile 1 dx, porta post. dx, porta ant. dx, parafango post. dx, porta post. sx.
- Smaltimento Rifiuti 1,2% su € 4.687,64”. La cifra complessiva da liquidare all'attore, sulla base delle risultanze peritali, ammonta a euro 6.272,68, comprensiva di IVA.
Le risultanze cui è giunto il CTU sono condivisibili anche alla luce del materiale fotografico depositato in atti, dal quale si evince la consistenza dei danni come sopra riconosciuti dal perito.
Quanto alle spese sostenute dall'attore per il noleggio di un'altra auto, si concorda con quanto asserito dal CTU, il quale ha rilevato che: “Agli atti
di causa è presente una fattura rilasciata dallo Studio Tecnico AR, che ammonta ad
€ 1.350,00 + IVA, inerente al noleggio del veicolo Lancia New Ypsilon tg.
FK147BA. La fattura risulta rilasciata in data 31/10/2018 ma la stessa non riporta il periodo effettivo del noleggio auto.
Fermo restando che per giorni 5 di fermo tecnico del veicolo la spesa dello stesso ammonterebbe ad € 55 al giorno come precedentemente calcolato e valutato”.
Come sostenuto dal CTU, invero, la fattura depositata dall'attore non può essere presa in considerazione per l'intera cifra riportata, in quanto nella stessa non è indicato il periodo esatto in cui l'auto è stata noleggiata.
Nella cifra sopra indicata da riconoscere all'attore a titolo di risarcimento, dunque, è stata inclusa anche la spesa per il fermo tecnico del veicolo per
5 giorni, che ammonta a euro 55 al giorno. Quanto alla perizia depositata da parte attrice, il CTU afferma che: “Nella
stessa vengono richieste delle sostituzioni/ riparazioni di particolari che non sono stati da me riconosciuti perché non opportunamente documentati fotograficamente e/o non
riconducibili all'evento di causa”.
Si ritiene di condividere tali conclusioni, in quanto ogni voce di danno deve essere opportunamente documentata a fini risarcitori e non tutte le riparazioni evidenziate nella perizia di parte soddisfano tali requisiti.
Per ciò che concerne la presunta vessatorietà delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, si ritiene che le richieste di parte attrice siano fondate.
In punto di diritto, va premesso che le clausole vessatorie sono quelle clausole contenute in un contratto tra un professionista e un consumatore che, “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, comma 1, d.lgs. 06.09.2005, n. 206).
Sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, in tema di contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità quelle che “limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Al contrario, attengono
all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito” (cfr., tra le tante,
Cass. civ. 15.05.2018, n. 11757).
Ai sensi dell'art. 34 del Codice del consumo, è stabilito che una clausola va considerata vessatoria in considerazione della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e delle altre clausole presenti nel contratto o in altro contratto collegato.
All'art. 35 del Codice del consumo vengono invece delineate coordinate utili ai fini dell'interpretazione delle clausole vessatorie ed è stabilito che,
in ipotesi di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Con una recentissima ordinanza, la Terza Sezione Civile della S. Corte di
Cassazione (9 luglio 2020, n. 14595) ha evidenziato come l'operazione economica sottesa a una polizza assicurativa debba risultare funzionale alla realizzazione di un piano di distribuzione dei rischi, che garantisca l'equilibrio delle posizioni contrattuali.
La giurisprudenza di legittimità ha mostrato particolare attenzione a
“disvelare i tentativi di veicolare la gestione di interessi di parte attraverso il simulacro di clausole che, in concreto, risultino “neutralizzatrici” o, finanche, “traslative” del
rischio, a esclusivo vantaggio del soggetto assicuratore”, al punto che tali condizioni sono state qualificate come “fonte di rendita parassitaria” e ritenute eccedenti rispetto al corretto equilibrio tra premi e rischi.
Detta premessa va coordinata con le fisiologiche peculiarità del contratto di assicurazione, che si fonda su un quid pluris rispetto ai comuni contratti corrispettivi, rappresentato, segnatamente, dalla comunione tecnica dei rischi (ovverosia da quella complessa e raffinata operazione, basata su metodologie statistico – attuariali, che consente, alle imprese assicuratrici,
di assumere i rischi, calcolando il premio corrispondente).
La Corte ha, infatti, ritenuto che la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico siano costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità, da parte dell'assicuratore, a fronte del pagamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non debba entrare nello scambio privatistico, poiché condizionata da fattori esogeni, derivanti dall'inserimento del rischio singolo nella c.d. comunione dei rischi, pur non impedendo, tuttavia, di considerare che “la determinazione del premio di
polizza non [possa] non assumere valore determinante al fine di accertare quale sia il limite massimo dell'obbligazione facente capo all'assicuratore, onde quell'equilibrio
sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato” e che debba esservi
“corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione
dell'assicuratore”. Tanto richiamato con riferimento al controllo della causa in concreto,
negli articoli 1.4 e 17 delle condizioni generali di contratto depositate in atti (prod. attore) sono contenute clausole limitative delle conseguenze del sinistro, che avrebbero richiesto, per la loro efficacia, la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Nello specifico, nelle condizioni generali di contratto depositate in atti,
all'art. 1.4, è così stabilito: “… la società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile di uno scoperto e di una franchigia in
relazione alla provincia di residenza dell'intestatario al PRA dell'autoveicolo ed al tipo di sistema di protezione istallato a bordo del medesimo
[...]
”. Controparte_6
Come si può osservare, si tratta di ipotesi idonea a determinare un evidente squilibrio tra le prestazioni dovute dalle parti, in ragione della mera considerazione della residenza dell'assicurato ovvero del tipo di sistema di protezione installato a bordo ai fini della limitazione dell'indennizzo.
La clausola in questione avrebbe dovuto essere assoggettata a specifica approvazione per iscritto, ex artt. 1341 c.c. e 34 d.lgs. 06.09.2005, n. 206,
poiché restrittiva per il consumatore, avuto riguardo, in particolar modo, alle specifiche zone elencate.
Per le medesime ragioni, è fondata la richiesta di parte attrice, laddove chiede che venga pronunciata l'inefficacia della clausola contenuta all'art. 17 in relazione alla liquidazione del danno “lettera b) danni parziali con deprezzamento dal 49° al 60° mese di immatricolazione del veicolo pari al 55%”, in quanto il deprezzamento previsto appare incongruo e non proporzionato, considerata la circostanza che le effettive condizioni dell'auto devono essere valutate al momento della contestazione dei danni riportati.
Nell'ipotesi oggetto di giudizio, il CTU ha effettuato una valutazione - non a caso - ben diversa da quella prospettata da parte convenuta sulla base delle clausole citate, vagliando in maniera analitica la reale entità dei danni subiti, rapportata al momento del sinistro.
Sul punto, va evidenziato che la Corte di cassazione, sez. VI, con ordinanza del 26 maggio 2020, n. 9738, ha stabilito che l'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo qualora la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto a oggetto le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione.
La sottoscrizione specifica della clausola, dunque, può essere evitata se si prova che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa,
circostanza non verificatasi nel caso di specie, in quanto parte convenuta nulla ha provato sul punto.
Al contrario, parte attrice ha depositato in atti la richiesta formulata all'IVASS e la relativa risposta del menzionato Istituto, circa chiarimenti in ordine alle condizioni generali dell'assicurazione stipulata.
Va inoltre accolta, in quanto fondata, la richiesta di parte attrice relativa alla condanna di per l'ingiustificata Controparte_1
mancata partecipazione alla procedura di mediazione avviata dall'istante,
ex art. 12-bis, d.lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato.
In atti, invero, è depositata l'istanza di apertura del procedimento di mediazione a cura dell'attore nei confronti dell'organismo “Il dialogo s.r.l.”
(prod. attore, documentazione parte terza). Nell'allegato verbale del primo incontro, avvenuto in data 10.06.2020, è specificato che parte convenuta non si è presentata, senza addurre un giustificato motivo.
Sono inoltre depositate in atti le ricevute delle pec inviate alla convenuta in cui si dava opportuna comunicazione della data dell'incontro.
Come disposto con la normativa sopra citata e come stabilito dalla costante giurisprudenza, se la parte invitata non partecipa senza un giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c.). In tal senso, è stato condivisibilmente affermato che: “in ipotesi in cui una o entrambe le parti si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare
in mediazione, la mediazione si riduce in un adempimento solo formale e, per così dire, svuotato di contenuto, rendendo vano l'obbligo sancito dall'articolo 5 del Dlgs
28/2010 quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie. Perciò, sebbene sia pacifico che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare una lite,
resta ferma la convinzione che il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causi o protragga un processo, altrimenti evitabile, dev'essere in qualche modo
sanzionato” (Tribunale di Roma, sent. n. 11746/2023).
Per i motivi sopra esposti, questo Tribunale ritiene sia fondata la richiesta di condanna della convenuta che non ha partecipato alla procedura di mediazione, senza giustificato motivo, al pagamento del doppio del contributo unificato, ex art. 12-bis d.lgs. n.28/2010. Quanto all'ulteriore richiesta di condanna formulata da parte attrice alla refusione delle spese per la procedura di mediazione, essa sarà presa in considerazione ai fini della liquidazione delle spese complessive di giudizio.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, sulla base del disposto normativo, il giudice ha la facoltà di condannare la parte non comparsa in mediazione sulla base di una valutazione complessiva del contegno assunto dalla stessa.
Si tratta, in ogni caso, di un potere discrezionale del giudice, non certo di un suo obbligo (Cass. civ., 01.03.2022 n. 6730), che prescinde dall'esito del giudizio di merito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1076/2023).
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice va accolta e la società convenuta va condannata al pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di euro 6.272,68, comprensiva di IVA e del Parte_1
pagamento della somma di euro 474,00 pari al doppio del contributo unificato a favore delle entrate del bilancio dello Stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3642/2020, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attore, il sig. e per Parte_1 l'effetto condanna parte convenuta, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 6.272,68, comprensiva di IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
- dichiara vessatoria e inefficace la clausola contenuta nelle condizioni generali d'assicurazione all'art. 17, “liquidazione del danno lettera b) danni parziali con deprezzamento dal 49° al 60° mese di immatricolazione del veicolo pari
al 55%”;
- dichiara vessatoria e inefficace la clausola contenuta nelle condizioni generali d'assicurazione contenuta all'art. 1.4: “… la società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile di uno scoperto e
di una franchigia in relazione alla provincia di residenza dell'intestatario al PRA dell'autoveicolo ed al tipo di sistema di protezione istallato a bordo del medesimo
AREA 2) CE – NA – LE – CT – VV – ROMA – BA – BR”;
- condanna parte convenuta, , al pagamento Controparte_1
in favore delle entrate dello Stato della somma di euro 474,00 per l'ingiustificata mancata partecipazione all'incontro di mediazione svoltosi in data 10.06.2020;
- condanna parte convenuta, in persona Controparte_1
del legale rappresentate p.t., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice che liquida, come da motivazione, in euro 237,00 per spese ed euro 2.921,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da corrispondersi in favore dell'avv. , dichiaratosi Parte_1
antistatario;
- pone a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 13.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3642/2020 di R.G. avente ad oggetto: contratto di assicurazione.
TRA
(C.F. , in proprio e in Parte_1 C.F._1
qualità di procuratore di sé medesimo, domiciliato come in atti;
ATTO
RE
CONTRO
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Lucia Piscitelli, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione,
domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Nola, per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento per la somma complessiva di euro 11.700,11,
di cui euro 10,053,11 per i danni materiali riportati in seguito al furto del veicolo di sua proprietà, Jaguar Land Rover Limited Range Rover
Evoque tg. FL714EC, ed euro 1.647,00 per il noleggio del veicolo sostitutivo, e per sentire dichiarare vessatorie le clausole contenute negli artt.
1.4 e 17 delle condizioni generali del contratto di assicurazione.
L'attore deduceva che l'auto di sua proprietà era stata oggetto di furto in data 02.10.2018, alle ore 15.30 circa, in Cicciano (NA), lungo Via
Leonardo da Vinci, e successivamente era stata ritrovata danneggiata,
nella stessa data, in Ponticelli (NA), lungo Via Argine - Angolo San
Michele.
L'attore, nel formulare la sua richiesta risarcitoria, deduceva, in particolare, di non aver mai sottoscritto il fascicolo informativo del contratto generale di polizza, e sosteneva di averne ottenuto la disponibilità solo a seguito di reclamo inoltrato all'IVASS.
L' costituitasi in giudizio, contestava la Controparte_1
fondatezza della richiesta risarcitoria di controparte, in quanto sfornita di prova e sosteneva che le clausole contenute nel contratto di polizza non potessero essere considerate vessatorie.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e va accolta nei limiti che verranno chiariti di seguito.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine all'omessa comunicazione del sinistro, è infondata e non merita di essere accolta, atteso che l'attore, in data 05.10.2018, ha provveduto a effettuare apposita denuncia al Broker
SS (in partnership con la compagnia Controparte_2
ex , oggi e in data 15.10.2018, alla CP_3 Controparte_1
compagnia oggi come Controparte_4 Controparte_5
da documentazione depositata in atti (prod. attore - cfr. documentazione parte prima).
Il sinistro è avvenuto in data 02.10.2018, per questo motivo non risulta spirato il termine di tre giorni indicato dalla società convenuta.
Va evidenziato, inoltre, che l'assicurato, il quale ometta colposamente di adempiere l'obbligo di denuncia, non perde il diritto all'indennizzo, al più
l'assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, come stabilito ex art. 1915 c.c.
Nel caso di specie, tuttavia, come anticipato, non si ravvisano gli estremi di una condotta colposa del denunciante, in quanto l'attore ha comunque provveduto alla denuncia nei termini, inviando apposita pec al Broker
SS e successivamente, dopo pochi Controparte_2
giorni, ha inviato nuova denuncia alla compagnia Controparte_4
oggi Controparte_5
Inoltre, la stessa compagnia convenuta ha successivamente riconosciuto in via implicita il diritto all'indennizzo formulando una proposta transattiva.
Ciò premesso, questo Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice sia fondata e meriti accoglimento, in quanto ampiamente provata, in primo luogo, sulla scorta della copiosa documentazione depositata in atti (prod. attore – parte prima, parte seconda e parte terza):
- contratto stipulato con pratica 180571808357 per “furto, CP_2 incendio e guasti cagionati dai ladri” in data 26.02.2018;
- verbale di ricezione di denuncia orale presentata dall'attore ai
Carabinieri di Cicciano in data 02.10.2018;
- verbale di restituzione dell'auto redatto dal Commissariato di Ponticelli in data 04.10.2018, ove veniva dato atto della presenza di una serie di danni subiti dal veicolo;
- richiesta di risarcimento danni inviata tramite pec, datata 05.10.2018,
inoltrata dall'attore ad e ad CP_2 Controparte_1
in data 15.10.2018;
[...]
- offerta di transazione inviata da per la Controparte_1
somma di euro 939,00 in data 07.02.2019;
- perizia tecnica effettuata dallo studio Parascandolo e Associati, fiduciario della compagnia di assicurazione, ove i danni subiti dal veicolo di proprietà dell'attore sono quantificati per la somma di euro
1.141,00;
- prospetto di conteggio della compagnia assicurativa;
- informativa precontrattuale;
- condizioni generali di contratto;
- perizia di parte del dott. ove i danni subiti dall'auto Persona_1
di proprietà dell'attore sono quantificati per la somma di euro 10.053,11;
- 7 foto dell'auto danneggiata.
La domanda attorea risulta ampiamente provata, inoltre, sulla base delle prove testimoniali assunte in giudizio.
All'udienza del 10.01.2023, il teste alla domanda: “Vero è Testimone_1
che l'avv. in data 02/10/2018, alle ore 15:30 circa, in Cicciano Parte_1
(NA) alla Via Leonardo Da Vinci, in prossimità dell'incrocio con Via EL
ON parcheggiava l'autovettura Jaguar Land Rover Limited Range Rover
Evoque tg. FL714EC”, così rispondeva: “Confermo il capo poiché ero in
macchina con l'avv. .
Inoltre, il citato teste, alla domanda: “Vero è che l'istante alle ore 15:55 circa,
constatava che l'autovettura era stata rubata”, così rispondeva: “Sì confermo il capo, ci bussava una persona esterna allo studio, la quale ci avvisava di aver visto la
vettura dell'avvocato allontanarsi con due persone all'interno, io e l'avvocato eravamo all'interno del suo secondo studio e correndo fuori abbiamo constatato che la vettura
non era più presente dove l'avevamo parcheggiata. La distanza tra lo studio e il luogo in cui era stazionato il veicolo era circa 100 mt. Lo studio, il secondo studio
dell'avvocato si trova in via ON (Cicciano) mentre la vettura si trovava in via Da Vinci che è una strada perpendicolare rispetto a via ON. Preciso che la
vettura era posizionata alla fine di via Da Vinci in prossimità dell'incrocio”. Alla domanda: “Vero è che il veicolo successivamente al ritrovamento riportava
danni alla pedana laterale destra, allo scendente porta anteriore destra, al cristallo della porta anteriore destra, al cruscotto, alla copertura laterale cruscotto destro, la
sottrazione della ruota scorta, al navigatore, a tutte le plastiche presenti all'interno dell'abitacolo, la tranciatura dei fili di cablaggio e della batteria”, il teste rispondeva: “Sì confermo, inoltre era assente il kit per le ruote e il vetro destro era rotto. La vettura è stata ritrovata dopo un po' di tempo;
io dopo 3-4 giorni dal
ritrovamento mi sono recato in officina a Cicciano con l'avvocato e sono andata a visionare l'auto”.
Inoltre, il teste ha visionato e riconosciuto i documenti n. 21 e n. 22 della produzione di parte attrice (foto dei luoghi e foto del veicolo danneggiato).
Le dichiarazioni del teste sono coerenti e particolarmente dettagliate, per questo motivo devono essere valutate come attendibili.
Va poi evidenziato che, sulla base della documentazione sopra elencata,
si evince che la stessa compagnia assicurativa ha riconosciuto l'an della pretesa avanzata dall'attore, in quanto ha formulato due proposte transattive, mentre risulta in contestazione il quantum.
Sul punto, si intende aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha depositato in data 08.09.2023 una relazione particolarmente dettagliata, normativamente e razionalmente fondata.
Il CTU ha rilevato la presenza dei seguenti danni:
- “Danni da effrazione e particolari asportati: modanatura montante post. porta ant.
nero sx € 29,22, Modanatura sup. porta ant. nero sx € 87,96, telaio guarnizione scendente porta ant. sx € 37,66, guarnizione porta ant. sx € 67,46, guarnizione
sup. porta ant. sx € 54,25, guarnizione ossatura vano porta ant. Sx € 95,30, guarnizione perimetrale scendente porta ant. sx € 61,97, modanatura cornice porta
ant. sx € 35,97, scendente porta ant. dx € 137,80, raschiavetro int. porta ant. dx €
43,75, raschiavetro est. porta ant. lucido dx € 134,57, guarnizione perimetrale
scendente porta ant. dx € 61,97, rivestimento int. inf. lat. bagagliaio 600W, stadard audio dx € 212,61, rivestimento int. inf. lat. bagagliaio 600W, stadard audio sx €
193,16, disco ruota scorta nero € 158,20, gomma per disco ruota scorta € 95,00, display multifunzione MFD/NGI/10" t..JH312587> € 1407,60, tappeto
bagagliaio € 453,90, modanatura lat. cruscotto nero ebony P/cruscotto PVC sx €
244,25, copertura lat. cruscotto sx € 122,13, rivestimento lat. inf. cruscotto nero
ebony € 139,51, copertura lat. cruscotto dx € 122,13.
- Danni da effrazione e particolari asportati: ripristino cablaggio, porta ant. sx.
- Ulteriori particolari danneggiati: disco ruota post. in lega 17" stile 1 dx, porta post. dx, porta ant. dx, parafango post. dx, porta post. sx.
- Smaltimento Rifiuti 1,2% su € 4.687,64”. La cifra complessiva da liquidare all'attore, sulla base delle risultanze peritali, ammonta a euro 6.272,68, comprensiva di IVA.
Le risultanze cui è giunto il CTU sono condivisibili anche alla luce del materiale fotografico depositato in atti, dal quale si evince la consistenza dei danni come sopra riconosciuti dal perito.
Quanto alle spese sostenute dall'attore per il noleggio di un'altra auto, si concorda con quanto asserito dal CTU, il quale ha rilevato che: “Agli atti
di causa è presente una fattura rilasciata dallo Studio Tecnico AR, che ammonta ad
€ 1.350,00 + IVA, inerente al noleggio del veicolo Lancia New Ypsilon tg.
FK147BA. La fattura risulta rilasciata in data 31/10/2018 ma la stessa non riporta il periodo effettivo del noleggio auto.
Fermo restando che per giorni 5 di fermo tecnico del veicolo la spesa dello stesso ammonterebbe ad € 55 al giorno come precedentemente calcolato e valutato”.
Come sostenuto dal CTU, invero, la fattura depositata dall'attore non può essere presa in considerazione per l'intera cifra riportata, in quanto nella stessa non è indicato il periodo esatto in cui l'auto è stata noleggiata.
Nella cifra sopra indicata da riconoscere all'attore a titolo di risarcimento, dunque, è stata inclusa anche la spesa per il fermo tecnico del veicolo per
5 giorni, che ammonta a euro 55 al giorno. Quanto alla perizia depositata da parte attrice, il CTU afferma che: “Nella
stessa vengono richieste delle sostituzioni/ riparazioni di particolari che non sono stati da me riconosciuti perché non opportunamente documentati fotograficamente e/o non
riconducibili all'evento di causa”.
Si ritiene di condividere tali conclusioni, in quanto ogni voce di danno deve essere opportunamente documentata a fini risarcitori e non tutte le riparazioni evidenziate nella perizia di parte soddisfano tali requisiti.
Per ciò che concerne la presunta vessatorietà delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, si ritiene che le richieste di parte attrice siano fondate.
In punto di diritto, va premesso che le clausole vessatorie sono quelle clausole contenute in un contratto tra un professionista e un consumatore che, “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, comma 1, d.lgs. 06.09.2005, n. 206).
Sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, in tema di contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità quelle che “limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Al contrario, attengono
all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito” (cfr., tra le tante,
Cass. civ. 15.05.2018, n. 11757).
Ai sensi dell'art. 34 del Codice del consumo, è stabilito che una clausola va considerata vessatoria in considerazione della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e delle altre clausole presenti nel contratto o in altro contratto collegato.
All'art. 35 del Codice del consumo vengono invece delineate coordinate utili ai fini dell'interpretazione delle clausole vessatorie ed è stabilito che,
in ipotesi di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Con una recentissima ordinanza, la Terza Sezione Civile della S. Corte di
Cassazione (9 luglio 2020, n. 14595) ha evidenziato come l'operazione economica sottesa a una polizza assicurativa debba risultare funzionale alla realizzazione di un piano di distribuzione dei rischi, che garantisca l'equilibrio delle posizioni contrattuali.
La giurisprudenza di legittimità ha mostrato particolare attenzione a
“disvelare i tentativi di veicolare la gestione di interessi di parte attraverso il simulacro di clausole che, in concreto, risultino “neutralizzatrici” o, finanche, “traslative” del
rischio, a esclusivo vantaggio del soggetto assicuratore”, al punto che tali condizioni sono state qualificate come “fonte di rendita parassitaria” e ritenute eccedenti rispetto al corretto equilibrio tra premi e rischi.
Detta premessa va coordinata con le fisiologiche peculiarità del contratto di assicurazione, che si fonda su un quid pluris rispetto ai comuni contratti corrispettivi, rappresentato, segnatamente, dalla comunione tecnica dei rischi (ovverosia da quella complessa e raffinata operazione, basata su metodologie statistico – attuariali, che consente, alle imprese assicuratrici,
di assumere i rischi, calcolando il premio corrispondente).
La Corte ha, infatti, ritenuto che la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico siano costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità, da parte dell'assicuratore, a fronte del pagamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non debba entrare nello scambio privatistico, poiché condizionata da fattori esogeni, derivanti dall'inserimento del rischio singolo nella c.d. comunione dei rischi, pur non impedendo, tuttavia, di considerare che “la determinazione del premio di
polizza non [possa] non assumere valore determinante al fine di accertare quale sia il limite massimo dell'obbligazione facente capo all'assicuratore, onde quell'equilibrio
sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato” e che debba esservi
“corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione
dell'assicuratore”. Tanto richiamato con riferimento al controllo della causa in concreto,
negli articoli 1.4 e 17 delle condizioni generali di contratto depositate in atti (prod. attore) sono contenute clausole limitative delle conseguenze del sinistro, che avrebbero richiesto, per la loro efficacia, la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Nello specifico, nelle condizioni generali di contratto depositate in atti,
all'art. 1.4, è così stabilito: “… la società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile di uno scoperto e di una franchigia in
relazione alla provincia di residenza dell'intestatario al PRA dell'autoveicolo ed al tipo di sistema di protezione istallato a bordo del medesimo
[...]
”. Controparte_6
Come si può osservare, si tratta di ipotesi idonea a determinare un evidente squilibrio tra le prestazioni dovute dalle parti, in ragione della mera considerazione della residenza dell'assicurato ovvero del tipo di sistema di protezione installato a bordo ai fini della limitazione dell'indennizzo.
La clausola in questione avrebbe dovuto essere assoggettata a specifica approvazione per iscritto, ex artt. 1341 c.c. e 34 d.lgs. 06.09.2005, n. 206,
poiché restrittiva per il consumatore, avuto riguardo, in particolar modo, alle specifiche zone elencate.
Per le medesime ragioni, è fondata la richiesta di parte attrice, laddove chiede che venga pronunciata l'inefficacia della clausola contenuta all'art. 17 in relazione alla liquidazione del danno “lettera b) danni parziali con deprezzamento dal 49° al 60° mese di immatricolazione del veicolo pari al 55%”, in quanto il deprezzamento previsto appare incongruo e non proporzionato, considerata la circostanza che le effettive condizioni dell'auto devono essere valutate al momento della contestazione dei danni riportati.
Nell'ipotesi oggetto di giudizio, il CTU ha effettuato una valutazione - non a caso - ben diversa da quella prospettata da parte convenuta sulla base delle clausole citate, vagliando in maniera analitica la reale entità dei danni subiti, rapportata al momento del sinistro.
Sul punto, va evidenziato che la Corte di cassazione, sez. VI, con ordinanza del 26 maggio 2020, n. 9738, ha stabilito che l'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo qualora la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto a oggetto le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione.
La sottoscrizione specifica della clausola, dunque, può essere evitata se si prova che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa,
circostanza non verificatasi nel caso di specie, in quanto parte convenuta nulla ha provato sul punto.
Al contrario, parte attrice ha depositato in atti la richiesta formulata all'IVASS e la relativa risposta del menzionato Istituto, circa chiarimenti in ordine alle condizioni generali dell'assicurazione stipulata.
Va inoltre accolta, in quanto fondata, la richiesta di parte attrice relativa alla condanna di per l'ingiustificata Controparte_1
mancata partecipazione alla procedura di mediazione avviata dall'istante,
ex art. 12-bis, d.lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato.
In atti, invero, è depositata l'istanza di apertura del procedimento di mediazione a cura dell'attore nei confronti dell'organismo “Il dialogo s.r.l.”
(prod. attore, documentazione parte terza). Nell'allegato verbale del primo incontro, avvenuto in data 10.06.2020, è specificato che parte convenuta non si è presentata, senza addurre un giustificato motivo.
Sono inoltre depositate in atti le ricevute delle pec inviate alla convenuta in cui si dava opportuna comunicazione della data dell'incontro.
Come disposto con la normativa sopra citata e come stabilito dalla costante giurisprudenza, se la parte invitata non partecipa senza un giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c.). In tal senso, è stato condivisibilmente affermato che: “in ipotesi in cui una o entrambe le parti si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare
in mediazione, la mediazione si riduce in un adempimento solo formale e, per così dire, svuotato di contenuto, rendendo vano l'obbligo sancito dall'articolo 5 del Dlgs
28/2010 quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie. Perciò, sebbene sia pacifico che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare una lite,
resta ferma la convinzione che il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causi o protragga un processo, altrimenti evitabile, dev'essere in qualche modo
sanzionato” (Tribunale di Roma, sent. n. 11746/2023).
Per i motivi sopra esposti, questo Tribunale ritiene sia fondata la richiesta di condanna della convenuta che non ha partecipato alla procedura di mediazione, senza giustificato motivo, al pagamento del doppio del contributo unificato, ex art. 12-bis d.lgs. n.28/2010. Quanto all'ulteriore richiesta di condanna formulata da parte attrice alla refusione delle spese per la procedura di mediazione, essa sarà presa in considerazione ai fini della liquidazione delle spese complessive di giudizio.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, sulla base del disposto normativo, il giudice ha la facoltà di condannare la parte non comparsa in mediazione sulla base di una valutazione complessiva del contegno assunto dalla stessa.
Si tratta, in ogni caso, di un potere discrezionale del giudice, non certo di un suo obbligo (Cass. civ., 01.03.2022 n. 6730), che prescinde dall'esito del giudizio di merito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1076/2023).
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice va accolta e la società convenuta va condannata al pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di euro 6.272,68, comprensiva di IVA e del Parte_1
pagamento della somma di euro 474,00 pari al doppio del contributo unificato a favore delle entrate del bilancio dello Stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3642/2020, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attore, il sig. e per Parte_1 l'effetto condanna parte convenuta, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 6.272,68, comprensiva di IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
- dichiara vessatoria e inefficace la clausola contenuta nelle condizioni generali d'assicurazione all'art. 17, “liquidazione del danno lettera b) danni parziali con deprezzamento dal 49° al 60° mese di immatricolazione del veicolo pari
al 55%”;
- dichiara vessatoria e inefficace la clausola contenuta nelle condizioni generali d'assicurazione contenuta all'art. 1.4: “… la società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile di uno scoperto e
di una franchigia in relazione alla provincia di residenza dell'intestatario al PRA dell'autoveicolo ed al tipo di sistema di protezione istallato a bordo del medesimo
AREA 2) CE – NA – LE – CT – VV – ROMA – BA – BR”;
- condanna parte convenuta, , al pagamento Controparte_1
in favore delle entrate dello Stato della somma di euro 474,00 per l'ingiustificata mancata partecipazione all'incontro di mediazione svoltosi in data 10.06.2020;
- condanna parte convenuta, in persona Controparte_1
del legale rappresentate p.t., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice che liquida, come da motivazione, in euro 237,00 per spese ed euro 2.921,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da corrispondersi in favore dell'avv. , dichiaratosi Parte_1
antistatario;
- pone a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 13.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura