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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3277/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il IB, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BENVENUTO KATIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
VA, via Morazzone n. 5 come da procura in atti,
Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di VA del 6.12.2022,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. VANZANELLA MARIA elettivamente domiciliato presso il difensore in
VA, via Sabotino n. 7, come da procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del
9.2.2024,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il IB;
pagina 1 di 17 OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“NEL MERITO: 1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) AFFIDARE in via esclusiva e/o super esclusivo la figlia alla madre Persona_1 per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
Parte_1
3) ASSEGNARE alla sigra la casa familiare famigliare con le sue pertinenze Parte_1 sita in VA Via Val Pusteria 13 di proprietà del sig. Controparte_1
) censita al CT Sez Urbana VA Foglio 3 particella 1553 sub 9 Cat. A/2 e C.F._2 particella 1553 sub 37 Cat. C6;
4) DISPORRE il collocamento prevalente della minore presso la madre con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità più tutelanti nell'interesse della minore e per l'effetto DISPORRE- in prosieguo con il provvedimento vigente 01.03.2024 e vista l'ultima relazione del S.S. del Comune di VA– la presa in carico dei Servizi Sociali del Comune di VA, affinchè curino la ripresa delle frequentazioni della minore con il padre, predisponendone il relativo calendario, secondo le modalità indicate nella predetta relazione, con facoltà di calendarizzare, oltre ai momenti di incontro e/o videochiamate del padre con la minore, ove rispondenti al suo interesse, mediati dalla presenza degli operatori del servizio o da un intervento educativo;
con facoltà di modificare o sospendere le visite protette e non o le videochiamate ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse della minore e/o ampliare il calendario di visite ove ritenuto idoneo e d'interesse per la minore;
con incarico di attivare senza indugio gli ulteriori interventi, anche specialistici, ritenuti necessari nell'interesse della minore e/o delle figure genitoriali, nonché di riferire ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse medio tempore verificarsi;
riferendo al IB sull'evolversi della situazione, in funzione dell'adozione di provvedimenti più stabili nel tempo;
5) DISPORRE a carico del Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento di Controparte_1
I) l'importo mensile complessivo di euro 800,00 o quello maggiore che il IB Per_1 riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
II) che gli assegni familiari (italiani e/o svizzeri) vengano percepiti integralmente dalla sigra III) un contributo nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche dovute per la figlia, quanto al resto riportandosi alle Linee Guida del IB di VA e ripartizione nella misura del 50% delle detrazioni fiscali per figli a carico;
6) RESPINGERE tutte le altre domande in modifica avanzate dal sig. . CP_1
7) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge
In Via Istruttoria: Si insiste per l'ammissione di tutte le prove articolate e dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. e nella successiva memoria di replica ex art. 183 comma VI n.3 c.p.c., da intendersi letteralmente trascritte e richiamate, reiterando le contestazioni ed eccezioni sollevate in atti.
Ove ritenuto necessario: Si chiede all'Ill.mo Giudice di voler ordinare ex art. 210 c.p.c. a Carabinieri di VA e alla Questura
pagina 2 di 17 – Polizia di Stato la produzione dei verbali di intervento presso l'abitazione in VA Via Val Pusteria
n. 13 del 02.02.2024 e degli anni 2022 e 2023 (Nucleo Ben Hassen _Yedes); Si chiede all'Ill.mo Giudice istruttore di voler ordinare ex art. 210 e ss c.p.c. l'esibizione ai terzi della seguente documentazione: a SUVA – Centro di competenza casi sud C.P. 6009 Lucerna –
Swisslife casella Postale 6928 Manno – Ufficio AI Cantone Ticino C.P. 6501 Bellinzona OKK Via da Mezz 34 A CP 7742 Poschiavo i) estratto /dossier riconducibile al sig. Controparte_1
02.01.1982 da cui evincersi l'ammontare delle rendite percepite negli anni dal 2018 ad oggi;
l'attuale rendita di invalidità e/o infortunio e/o indennità menomazione integrità fisica e/o qualsiasi somma percepita e da percepirsi quale conseguenza immediata e diretta dell'infortunio subito. Ordinare ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio degli estratti di conto corrente bancario accesi presso UBS di Stabio e Bper banca VA filiale Biumo intestati al sig. CP_1 nato in [...] il [...] degli ultimi tre anni, ivi compresa la rendicontazione di
[...] carte di credito e carte di debito, eventuali depositi titoli/depositi amministrati/ libretti nominativi/buoni fruttiferi al fine di individuare la situazione patrimoniale e finanziaria del resistente.
E/O ordinare alla Polizia Tributaria competente territorialmente accertamenti in capo al sig.
( ) volti a ricostruire la sua situazione patrimoniale Controparte_1 C.F._2
e reddituale”;
Per parte resistente:
“Rejetta ogni avversa richiesta modificare il regime di affidamento della piccola e Per_1 dichiarare la separazione dei coniugi così disponendo
1) In via preliminare, stante la carenza documentale della Sig.ra si rende necessario Pt_1 accertarne ex art. 337 ter, ultimo comma c.c., a mezzo del nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, la consistenza patrimoniale e reddituale;
2) I coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto, l ibero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza
3) Affido condiviso paritario ed assegnazione della casa coniugale sita in VA, via Val
Pusteria n. 13, dove la minore manterrà la sua residenza, al Sig. con Controparte_1 collocazione paritaria ed a settimane alterne presso la dimora di ciascun genitore;
4) In via subordinata affido condiviso paritario con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in VA, via Val Pusteria n. 13 dove la minore manterrà la sua residenza fino e permanenza a settimane alterne presso la dimora di ciascun genitore
5) In virtù dell'affido condiviso paritario e del dovere di pari contribuzione al mantenimento della minore revocare l'obbligo di versamento di assegno mensile per il mantenimento di alla madre assegno unico al 50%, con obbligo al versamento del 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo il protocollo in uso presso ES IB .
6) In via subordinata ed in ragione de lle minori entrate del Sig. e dell'affido CP_1 condiviso stabilire a carico del padre il versamento in favore della Sig.ra la somma di € Pt_1
200,00 per la minore, con automatico aumento del 100% ISTAT, assegno unico al 50%, oltre al
50% delle spese straordinarie.
7) In relazione alla regolamentazione delle visite qualora l'Ill.mo IB non voglia disporre la permanenza a settimane alterne presso la dimora di ciascun genitore si propone:
pagina 3 di 17 a) Per le occasioni di festa (compleanni, traguardi scolastici, etc.) e cerimonie i genitori si premureranno di preventivi e concorderanno la spesa, da dividersi a metà e, per quanto possibile saranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori, suddivisione delle festività con precisazione che festa del papà e compleanno del padre saranno festeggiati con lo stesso;
b) Il padre terrà con sé dall'uscita di scuola del mercoledì e le riaccompagnerà a Per_1 scuola il giovedì mattina;
c) trascorrerà i fine settimana alternativamente con il padre dal venerdì all'uscita di Per_1 scuola sino alle ore 21.00 della domenica;
d) Ferie estive e Feste Comandate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Natale, Capodanno etc, da dividersi ad anni alterni.
e) Tutto ciò che esorbita le ordinarie decisioni di vita della minore, tatuaggi, pearcing, gite con pernottamento, etc dovranno essere autorizzate da entrambi i genitori.
f) Dovrà essere garantita al padre almeno una telefonata quotidiana verso le ore 20.00 circa.
g) La madre comunicherà puntualmente al padre la documentazione fiscale utile alle dovute deduzioni e detrazioni;
h) Ogni anno la madre rilascerà autorizzazione al padre alla delega per il ritiro e l'accompagno a scuola da parte di sua persona di fiducia e questo reciprocamente. Per_1
i) La madre favorirà la costituzione presso il padre di un guardaroba necessario al periodo di permanenza della figlia presso le stesso comunicandogli eventuali particolari esigenze. La madre si impegna a comunicare al padre ogni evento che riguarda anche a titolo Per_1 esemplificativo, e non esaustivo, cure mediche, avvisi scolastici, etc… anche laddove non necessitino di suddivisione di spese mediche o la necessaria presenza del padre.
j) Compleanno della madre e festa della Mamma con la Sig.ra compleanno del padre e Pt_1 festa del Papà con il Sig. . La piccola trascorrerà insieme al fratello CP_1 Per_1 [...] il giorno di compleanno di quest'ultimo. Persona_2
k) Le Festività Religiose e le vacanze scolastiche infrannuali saranno suddivise equamente tra i genitori previo accordo da definire almeno 15 giorni prima. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà 30 giorni consecutivi con ogni genitore previo calendario da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. I genitori favoriranno il mantenimento del contatto con la famiglia di origine dell'altro genitore in occasione delle vacanze nel proprio Paese di origine. Chiede pertanto assegnarsi la causa a sentenza con termine per memorie autorizzate. Vittoria delle spese ed onorari di lite al presente procuratore che si dichiara antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 14.2.015, Parte_1 Controparte_1 atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di VA dell'anno 2015, atto n. 28,
Parte II, Serie C.
Dall'unione è nata la figlia a VA il 28.12.2016. Persona_1
pagina 4 di 17 Con ricorso depositato in data 14.12.2022, ha adito il IB chiedendo Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e l'assegnazione in suo favore della casa familiare, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di porre carico del marito un assegno di mantenimento del coniuge di euro 500,00 mensili, oltre a disporre in favore della ricorrente il diritto all'incasso del 50% del I e II Pilastro erogato dall'Ente previdenziale svizzero in relazione agli anni di coniugio.
Ha dedotto che la convivenza coniugale, dopo un iniziale periodo di serenità, era sempre stata caratterizzata da forte gelosia, atteggiamenti vessatori e svalutanti del marito nei suoi confronti che non erano cessati neppure a fronte della nascita della bambina;
il marito non aveva accettato il suo stile di vita teso all'indipendenza, anche economica, era contrario che ella svolgesse attività lavorativa al contempo assai critico sulle modalità di gestione della casa familiare;
nel 2018 il sig.
aveva subito un infortunio che lo aveva costretto a casa essendo inidoneo all'attività CP_1
lavorativa e questa situazione aveva innalzato il livello di litigiosità e di aggressività verso la moglie;
nel 2019 si era verificato un episodio grave e violento in cui il sig. , a seguito CP_1
di un litigio, aveva rotto volontariamente un televisore e aggredito la moglie con schiaffi e sberle al viso;
nel settembre 2020, alla presenza della bambina e del figlio minore del resistente, aveva preso in mano il e l'aveva colpita al volto, erano intervenute le Forze dell'Ordine e la CP_2
signora si era recata al Pronto soccorso ove le venivano refertate contusioni della faccia, del cuoio cappelluto e del collo, con prognosi di giorni 7; il 30.10.2022 si era verificato l'ennesimo episodio di violenza a seguito del quale la ricorrente si era determinata a sporgere querela presso la Questura di VA;
tali litigi erano sempre più frequenti e avvenivano anche alla presenza della figlia minore;
la famiglia viveva nella casa di proprietà del marito il quale, prima dell'infortunio, lavorava come frontaliere in Svizzera;
essa ricorrente aveva sempre lavorato seppure in modo ridotto rispetto al marito per privilegiare le necessità di crescita della figlia e svolgeva attività di estetista a Lugano.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione e chiedendo, in principalità, l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, in via gradata di disporre l'affidamento condiviso con collocamento paritetico ovvero, in via pagina 5 di 17 ulteriormente gradata, di disporre il prevalente collocamento della minore presso la madre con ampie freqeuntazioni paterne, di disporre l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
si è opposto al riconoscimento di un contributo di mantenimento in favore della moglie e, nella ipotesi di collocamento presso la madre, si è reso disponibile ad un contributo al mantenimento di euro 200,00 mensili in favore della figlia.
Ha dedotto che la casa familiare era stata acquistata da esso resistente da solo e con le sue uniche forze, ricorrendo ad un mutuo di 25 anni per complessivi 100.000,00 euro, con rateo di 460,00 euro al mese;
nel 2018, dopo tre anni di matrimonio, la serenità familiare era devastata da un gravissimo incidente stradale occorsogli in Tunisia l'8.8.2018 nel quale aveva riportato gravi lesioni, che aveva provato gravemente il suo stato fisico e la capacità specifica di prestare attività lavorativa, costringendolo anche a lasciare l'impiego ben remunerato che aveva in Svizzera come frontaliere in una impresa edile, che in data 31.8.2022 gli aveva comunicato il licenziamento proprio per l'impossibilità di svolgere le mansioni cui era preposto;
in quel sinistro, causato da terzi, aveva altresì perso la vita anche il passeggero trasportato, di cui era amico, con conseguente danno psichico;
a causa di una serie di circostanze, la vita coniugale era divenuta intollerabile fino a raggiungere la consapevolezza di una impossibilità di proseguire la vita coniugale;
la moglie dopo l'infortunio aveva mostrato sempre maggiore disinteresse per le sorti del marito, dissimulate da false gelosie senza causa;
dopo l'incidente, invece di aumentare la dedizione e la collaborazione verso la vita familiare e domestica, la moglie aveva cominciato a trascurare sia lui sia la bambina, oltre alla casa, per un preteso lavoro autonomo i cui frutti non erano stati messi a disposizione della famiglia, non contribuendo la stessa né alle spese della famiglia né della bambina né del mutuo;
il legame padre figlia era viscerale e caratterizzato da grande amore che invece era carente da parte della madre che interpretava in modo antiquato lo jus corrigendi arrivando sovente a punire e talora a percuotere la figlia e dando origine a intensi contrasti coniugali;
il sig. pian piano aveva aperto gli occhi sul cambiamento della moglie, CP_1
accendendo anche discussioni sul modo di educare la bambina, senza peraltro mai trascendere e dare in escandescenze tali da giustificare l'intervento elle forze dell'ordine che, giunte più volte al domicilio, non avevano mai riscontrato nulla di allarmante;
anche per tali ragioni esso residente si era risoluto a procedere con la richiesta di divorzio in Tunisia.
pagina 6 di 17 I coniugi sono comparsi all'udienza del 25.1.2023 avanti al Presidente il quale procedeva all'audizione dei coniugi separatamente, come da loro richiesto e proponeva alle parti di discutere un'eventuale soluzione conciliativa quindi, alla successiva udienza del 22.2.2023, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo parziale con riferimento alla casa familiare, con disponibilità della ricorrente di lasciarla al marito previo reperimento di un nuovo alloggio entro il termine di giorni 60, con contributo da parte del marito quale aiuto per i primi canoni di locazione e per il trasloco di euro 10.000,00; le parti concordavano altresì l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori rimettendosi al Presidente in relazione alle facoltà di visita. Con ordinanza del 3.3.2023 erano adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.c.: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida la figlia minore
[...]
(nata a [...], il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori non Persona_1
risultando allo stato che tale regime di affidamento possa essere pregiudizievole per la minore, con collocamento presso la madre dal momento che la stessa appare essere, allo stato, il genitore maggiormente tutelante la serenità e il benessere della bambina;
3. autorizza il coniuge non collocatario a tenere la figlia con sé, a settimane alterne, dalle ore 9 del sabato al riaccompagno a scuola il lunedì mattino e, ogni settimana, nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola fino al riaccompagno il giorno seguente a scuola nonché nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, il coniuge non affidatario potrà tenere con sé la bambina per un periodo anche non continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della figlia versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 600=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del IB di VA;
dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre”.
Con la memoria integrativa depositata in data 6.4.2023 la ricorrente chiedeva che, in parziale modifica delle statuizioni provvisorie ex art. 708 c.c., venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore a sé e l'assegnazione in suo favore del domicilio coniugale;
a fondamento pagina 7 di 17 dell'istanza allegava che successivamente al deposito del ricorso per la separazione dei coniugi, il sig. aveva continuato a mostrare disprezzo per la moglie all'interno dell'habitat CP_1
famigliare, con atteggiamenti irriguardosi anche davanti alla figlia;
aveva telefonato alla proprietaria del salone di bellezza ove la signora lavorava riversandole con astio e aggressività tutte le problematiche della coppia legate alla gestione della figlia, tanto da indurre la proprietaria a comunicare formale disdetta dal contratto con la stessa;
a distanza di quasi 45 giorni dalla udienza precedente la signora non era riuscita reperire una soluzione abitativa in locazione in assenza di garanzie reddituali e neppure aveva avuto seguito la domanda di assegnazione di alloggio popolare depositata già a novembre 2022; all'udienza del 23.5.2023 la parte ricorrente reiterava la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali contestualmente depositando due ulteriori denunce querele rispettivamente in data 10.5.2023 e 16.5.2023 oltre a dichiarazione della sorella della ricorrente e dichiarazione di presa in carico della stessa da parte del centro antiviolenza OS di VA (con la querela del 10 maggio 2023 la parte ricorrente ha dichiarato di continuare a subire offese, umiliazioni e minacce da parte del marito anche alla presenza della figlia minore, che inoltre “in questi giorni controllando lo smartphone che ha regalato a CP_1
nostra figlia ho riscontrato la presenza di una applicazione denominata “AlfredCam” (…) ho verificato che la stessa può essere gestita da remoto (…) per controllare ciò che accade in prossimità del telefonino, permettendo di registrare audio e video (…) aprendo l'applicazione ho constatato che la stessa è associata al telefono di mio marito (…) sono a conoscenza che CP_1
ha più volte interpellato nostra figlia per sapere cosa ho fatto durante il giorno e con chi mi sono vista, inoltre più volte quando uscivo di casa da sola, l'ho notato aggirarsi nei pressi di dove avevo parcheggiato la mia vettura. Infine rappresento che in questo momento della mia vita mi sento particolarmente agitata, perché continua a minacciarmi che mi farà del male o che CP_1 mi ucciderà”; ancora nella querela del 16.5.2023 la ricorrente ha riferito che il marito è a conoscenza di tutti i suoi spostamenti “mi ha detto che ha foto e video nei quali si vede con chi mi frequento e dove vado. Poi mi ha minacciato che se non accetto le sue condizioni per la nostra separazione pubblicherà tutto ciò che ha su di me, per screditarmi con le persone che conosciamo e agli occhi dei miei parenti”); con ordinanza del 31.5.2023, alla luce delle allegazioni in atti e del tenore delle querele depositate dalla ricorrente, letto l'art. 709 u.c. c.p.c., era così disposto: “
1. Affida la minore , nata il [...], in [...] esclusiva Persona_1 alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
2. Dispone
pagina 8 di 17 che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all''istruzione, all'educazione
e alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. Assegna alla madre
[...]
la casa coniugale sita in VA, via Val Pusteria n. 13; 4. Assegna al padre Pt_1
termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per rilasciare la casa coniugale e reperire una abitazione idonea anche ad ospitare la minore;
5. Dispone lo stretto monitoraggio e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di
VA come precisato in parte motiva;
6. Conferma nel resto l'ordinanza presidenziale per quanto di ragione”.
Con istanza del 28.6.2023 il resistente, premesso che in data 14 giugno 2023 era coinvolto in un grave incidente motociclistico, chiedeva l'assegnazione di un ulteriore termine di tre mesi per consentire allo stesso la completa guarigione e la ricerca di un nuovo immobile idoneo alla sistemazione sua e all'alloggio della figlia quindi, integrato il contraddittorio sull'istanza, all'udienza del 19.7.2023 la parte ricorrente si impegnava ad astenersi dal porre in esecuzione l'ordinanza del 31.5.2023 fino alla data del 3.9.2023 a fronte dell'impegno del resistente a rilasciare la casa coniugale entro la predetta data.
Depositate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e acquisita la relazione dei Servizi sociali del
19.10.2023 nonché la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica avanti al
IB di VA ex art. 64 disp. att. c.p.p., con ordinanza in data 14.11.2023, evidenziato che in data 31.7.2023 era emessa dal GIP del IB di VA ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di con cui era disposto l'allontanamento dello stesso Controparte_1
dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alle persone offese e alla figlia Parte_1
minore e l'ulteriore prescrizione di divieto di comunicazione con le persone Persona_1
offese e con i loro familiari con ogni mezzo, era disposta la sospensione di ogni forma di comunicazione e frequentazione tra la minore e la figura paterna come espressamente disposto dal giudice penale.
Con successiva ordinanza in data 1.3.2024, preso atto che in data il IB penale di VA, in persona del G.I.P. Dott. Nicolò Bernardi aveva emesso in data 1.3.2024 sentenza di patteggiamento n. 31/2024 e contestualmente dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare emessa in data 31.7.2023 nei confronti di , in parziale modifica Controparte_1
pagina 9 di 17 dell'ordinanza assunta in data 14.11.2023, incaricava i Servizi sociali del Comune di VA,
“sentite le parti e valutata la rispondenza all'interesse della figlia minore, di curare la ripresa delle frequentazioni della minore con il padre, predisponendone il relativo calendario, secondo modalità protette e osservate in spazio neutro, con facoltà di calendarizzare, oltre ai momenti di incontro in spazio neutro, un calendario di videochiamate del padre con la minore, ove rispondenti al suo interesse, mediati dalla presenza degli operatori del servizio o da un intervento educativo;
con facoltà di modificare o sospendere le visite protette o le videochiamate ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse della minore;
con incarico di attivare senza indugio gli ulteriori interventi, anche specialistici, ritenuti necessari nell'interesse della minore
e/o delle figure genitoriali, nonché di riferire ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse medio tempore verificarsi”.
Acquisita la relazione dei Servizi sociali di VA in data 24.4.2024, con ordinanza del
28.6.2024 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.10.2024 era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La responsabilità genitoriale
Risulta dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio che, a seguito delle plurime denunce svolte dalla ricorrente nei confronti del marito, con ordinanza del Gip del IB di VA del
28.9.2023 è stato attinto dalla misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p.p. Parte_2
pagina 10 di 17 dell'allontanamento della casa familiare, del divieto di avvicinamento alle persone offese
(l'odierna ricorrente e la figlia minore con prescrizione del divieto di avvicinarsi a Per_1
queste ultime, per il reato di cui all'art. 572 co 1 e 2 c.p. e 582, 583 e 585 in riferimento all'art. 576 n. 5 e 577 n. 1 c.p.. La predetta ordinanza affermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati all'odierno resistente che “con la propria condotta abituale ha costantemente vessato la moglie, sottoponendola a sofferenze morali, ad uno stato di avvilimento che ne offende la dignità e il decoro, il tutto anche davanti alla figlia minorenne”, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari, desunte “dalle specifiche modalità e circostanze del fatto (la violenza messa in atto contro la donna la sera del 24 luglio 2023 è solo l'ultimo anello di una serie di episodi messi in atto anche di fronte alla figlia terrorizzata) e dalla persistenza e reiterazione delle condotte messe in atto fino ad ora, tanto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine”, e altresì evidenziava la necessità di “evitare qualsiasi occasione di incontro, contatto o comunicazione tra l'indagato e la persona offesa” (Cfr. ord. n. 782/2023 n.
4375/2023 RGNR). Emesso decreto di giudizio immediato in data 28.9.2023, il procedimento penale si è concluso in data 31.1.2024 con il deposito di sentenza di patteggiamento con applicazione della pena di anni due di reclusione e sospensione condizionale della pena subordinata alla frequentazione con esito positivo di un percorso riabilitativo terapeutico di almeno sei mesi (Cfr. sent. 31/2024 n. 4375/2023 RGNR).
Dalle relazioni dei Servizi sociali acquisite agli atti del giudizio (Cfr. relazioni ottobre 2023, aprile 2024 e settembre 2024) emerge che, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, il sig.
[...]
si è dapprima recato in Francia nei pressi di Lione ospite della sorella quindi, dopo la Pt_2
pronuncia della sentenza di patteggiamento, ha fatto rientro a VA ove ha reperito una nuova casa in via Motta n. 8, ove attualmente vive con il figlio diciassettenne.
Gli incontri tra il padre e la bambina, interrotti a seguito della ordinanza cautelare, sono stati ripresi a marzo del 2024 e sono proseguiti con regolarità. E' emerso un profondo legame affettivo tra il padre e la bambina, di cui si è detta consapevole anche la stessa madre, la quale ha confermato che la bambina è contenta di incontrare il padre e trascorrere del tempo con lui, e il padre si è mostrato attento e interessato a quest'ultima.
Alla luce delle risultanze acquisite agli atti del giudizio, ritiene il Collegio che persistano i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre.
pagina 11 di 17 I gravi agiti attuati dal resistente nei confronti della signora talora alla presenza della Pt_1
figlia minore che è stata individuata come parte offesa nell'ambito del procedimento penale, inducono a ritenere che il regime di affidamento condiviso non appaia, nell'attualità, rispondente all'interesse della minore. In considerazione della gravità delle condotte contestate all'odierno resistente, poste in essere anche in epoca recente alla presenza di (l'ultimo grave Per_1
episodio si colloca infatti nel luglio del 2023), ritiene infatti il Collegio che tuttora non possano dirsi sussistenti i presupposti per un sereno ed efficace esercizio condiviso della funzione genitoriale, tuttora palesandosi il rischio di un riacuirsi delle dinamiche familiari conflittuali con conseguenze pregiudizievoli per l'interesse della bambina, per il suo benessere e per il sereno progredire della sua crescita. D'altro canto, non sono emersi elementi di negatività rispetto alla capacità genitoriale della figura materna, la quale si è mostrata altresì consapevole della importanze del legame della figlia minore con il padre e che, pur palesando i timore che questi ponga in essere comportamenti screditanti la sua figura alla presenza della bambina, non ha mai inteso ostacolare la loro frequentazione.
In tale contesto, fermo nell'attualità l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre e il collocamento prevalente di presso il domicilio materno, sussistono i presupposti per Per_1
procedere ad una graduale intensificazione e progressiva liberalizzazione delle freqeuntazioni paterne con la figlia minore, secondo le modalità indicate dai Servizi sociali avuto riguardo all'interesse e alle esigenze della figlia minore, e se necessario con l'ausilio di un intervento educativo, nella prospettiva di addivenire, secondo le tempistiche e le esigenze di gradualità della figlia minore, alle modalità di frequentazione padre-figlia inizialmente disposte con l'ordinanza presidenziale del 6.3.2023, con graduale reintroduzione del pernotto presso l'abitazione paterna, e dunque: a settimane alterne, dalle ore 9 del sabato al riaccompagno a scuola il lunedì mattino e, ogni settimana, nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola fino al riaccompagno il giorno seguente a scuola nonché nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, per un periodo anche non continuativo di venti giorni da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 12 di 17 Conformemente alle indicazioni dei Servizi, si ritiene altresì opportuno autorizzare il padre ad effettuare una videochiamata alla figlia minore, con cadenza anche quotidiana, che, salvo diversi e migliori accordi assunti tra le parti con l'ausilio dei Servizi sociali, potrà avvenire nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle 9.30.
Deve essere pertanto confermata la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di VA, con incarico di: - procedere ad una graduale intensificazione e progressiva liberalizzazione degli incontri del padre con la figlia minore, sentite le parti e secondo le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse e alle esigenze anche di carattere psico emotivo di se necessario con l'ausilio di un intervento Per_1
educativo nella fase iniziale e finale dell'incontro, nella prospettiva di addivenire, secondo le tempistiche e le esigenze di gradualità di quest'ultima, alle modalità di frequentazione pocanzi indicate, con facoltà di sospendere o modificare il relativo calendario ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse della minore;
- monitorare il regolare svolgimento dei contatti in videochiamata con facoltà di sospendere o modificare le modalità di attuazione nell'interesse della bambina;
- dare corso agli ulteriori interventi, anche specialistici, ritenuti necessari nell'interesse della minore e/o delle figure genitoriali, nonché di riferire alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse verificarsi.
Alla luce di quanto pocanzi disposto deve essere confermata l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in VA, via Val Pusteria n. 13, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., affinché vi viva con la figlia minore;
3. Il contributo di mantenimento per la minore
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle sostanze e al tempo trascorso con i figli, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
pagina 13 di 17 La signora nel ricorso introduttivo del giudizio e all'udienza presidenziale del 25.1.2023 Pt_1
ha dedotto di lavorare come estetista a Lugano, in Svizzera, con un reddito di circa 700,00 euro netti mensili (dalla documentazione reddituale in atti risulta un reddito lordo per l'anno 2021 di
7.733 Chf nel 2021, di 7.735,00 nel 2022 e di 9.199 CHF nel 2023); in sede di comparsa conclusionale ha dedotto che il contratto di locazione dei locali commerciali di Lugano in scadenza il 31.12.2023 non è stato rinnovato (Cfr. allegato 12 alla nota di deposito del 30.9.2024)
e che nell'attualità, pur disoccupata e iscritta al centro per l'impiego (Cfr. allegato 11) cerca di svolgere lavori occasionali e gode dell'aiuto della sua famiglia di origine che con periodicità le versa un contributo economico. Vive presso la casa familiare di proprietà del marito assegnatele con ordinanza del maggio 2023 e non risulta titolare di altri beni immobili. nella propria comparsa di costituzione e all'udienza del 25.1.2023 ha Controparte_3
dichiarato che a seguito dell'agosto del 2018 non è più in grado di svolgere la precedente attività lavorativa in Svizzera ed è stato licenziato ad agosto 2022, di percepire 1.800 Chf a titolo di rendita di invalidità SUVA di circa 1.800,00 euro al mese (“è una rendita che mi è garantita fino alla pensione a meno che io riesca a trovare un lavoro compatibile con il mio stato di salute”), oltre ad euro 1.100,00 a titolo di indennità di disoccupazione, che a settembre 2025, come risulta dagli estratti conto depositati, ammontava ad euro 737,67€ (Cfr. estratto conto Bper). E' proprietario della casa familiare di Via Pusteria gravata da mutuo con rateo di euro 461,93 mensili, conduce in locazione l'immobile in cui attualmente abita verso il canone mensile di
600,00 euro mensili oltre spese ed è gravato di un finanziamento per l'acquisto di una moto di euro 236,00 mensili in scadenza a novembre 2025 e del mantenimento del figlio nato da altro matrimonio.
Tutto ciò considerato, valutata la condizione economico reddituale delle parti come risultante dagli atti e dai documenti di causa, tenuto conto dell'età della minore (nel 2025 compirà 9 anni) e delle esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al IB di pagina 14 di 17 VA. L'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario ed affidatario esclusivo della figlia minore.
Si dà atto che la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alle domande di mantenimento del coniuge e relative alla quota previdenziale svizzera del II Pilastro originariamente svolte che, pertanto, devono intendersi rinunciate.
4. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso con riferimento alle domande svolte da entrambe le parti con gli atti introduttivi del giudizio nonché in corso di causa, anche in relazione alle statuizioni assunte in punto di affidamento della figlia minore, freqeuntazioni ed economiche) il Collegio ritiene congruo condannare l'odierno resistente al pagamento di ½ delle spese di lite in favore dell'Erario stante l'ammissione della odierna ricorrente al patrocinio a spese dello stato, compensato il restante 1/ delle spese di lite.
P.Q.M.
Il IB, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 14.2.015, atto trascritto presso i
[...] registri dello Stato Civile del Comune di VA dell'anno 2015, atto n. 28, Parte II, Serie C.
2. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VARESE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Affida la minore nata il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1 madre con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
4. Dispone che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all''istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
5. Dispone una graduale intensificazione e progressiva liberalizzazione delle freqeuntazioni pagina 15 di 17 paterne con la figlia minore, secondo le modalità indicate dai Servizi sociali avuto riguardo all'interesse e alle esigenze della figlia minore, e se necessario con l'ausilio di un intervento educativo, nella prospettiva di addivenire, secondo le tempistiche e le esigenze di gradualità della figlia minore, alle seguenti modalità di frequentazione padre-figlia: - a settimane alterne, dalle ore
9 del sabato al riaccompagno a scuola il lunedì mattino;
- ogni settimana, nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola fino al riaccompagno il giorno seguente a scuola;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- nel periodo estivo, infine, per un periodo anche non continuativo di venti giorni da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
6. Dispone che il padre possa effettuare una videochiamata alla figlia minore, con cadenza anche quotidiana, che, salvo diversi e migliori accordi assunti tra le parti con l'ausilio dei Servizi sociali, potrà avvenire nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle 9.30;
7. Conferma la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali del Comune di VA secondo quanto meglio specificato in parte motiva.
8. Assegna alla madre la casa coniugale sita in VA, via Val Parte_1
Pusteria n. 13;
9. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al IB di VA.
10. L'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre;
11. Condanna al versamento in favore dell'Erario dell'importo di 1/2 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
pagina 16 di 17 12. Compensa il restante ½ delle spese di lite.
VA, così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il IB, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BENVENUTO KATIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
VA, via Morazzone n. 5 come da procura in atti,
Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di VA del 6.12.2022,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. VANZANELLA MARIA elettivamente domiciliato presso il difensore in
VA, via Sabotino n. 7, come da procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del
9.2.2024,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il IB;
pagina 1 di 17 OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“NEL MERITO: 1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) AFFIDARE in via esclusiva e/o super esclusivo la figlia alla madre Persona_1 per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
Parte_1
3) ASSEGNARE alla sigra la casa familiare famigliare con le sue pertinenze Parte_1 sita in VA Via Val Pusteria 13 di proprietà del sig. Controparte_1
) censita al CT Sez Urbana VA Foglio 3 particella 1553 sub 9 Cat. A/2 e C.F._2 particella 1553 sub 37 Cat. C6;
4) DISPORRE il collocamento prevalente della minore presso la madre con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità più tutelanti nell'interesse della minore e per l'effetto DISPORRE- in prosieguo con il provvedimento vigente 01.03.2024 e vista l'ultima relazione del S.S. del Comune di VA– la presa in carico dei Servizi Sociali del Comune di VA, affinchè curino la ripresa delle frequentazioni della minore con il padre, predisponendone il relativo calendario, secondo le modalità indicate nella predetta relazione, con facoltà di calendarizzare, oltre ai momenti di incontro e/o videochiamate del padre con la minore, ove rispondenti al suo interesse, mediati dalla presenza degli operatori del servizio o da un intervento educativo;
con facoltà di modificare o sospendere le visite protette e non o le videochiamate ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse della minore e/o ampliare il calendario di visite ove ritenuto idoneo e d'interesse per la minore;
con incarico di attivare senza indugio gli ulteriori interventi, anche specialistici, ritenuti necessari nell'interesse della minore e/o delle figure genitoriali, nonché di riferire ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse medio tempore verificarsi;
riferendo al IB sull'evolversi della situazione, in funzione dell'adozione di provvedimenti più stabili nel tempo;
5) DISPORRE a carico del Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento di Controparte_1
I) l'importo mensile complessivo di euro 800,00 o quello maggiore che il IB Per_1 riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
II) che gli assegni familiari (italiani e/o svizzeri) vengano percepiti integralmente dalla sigra III) un contributo nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche dovute per la figlia, quanto al resto riportandosi alle Linee Guida del IB di VA e ripartizione nella misura del 50% delle detrazioni fiscali per figli a carico;
6) RESPINGERE tutte le altre domande in modifica avanzate dal sig. . CP_1
7) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge
In Via Istruttoria: Si insiste per l'ammissione di tutte le prove articolate e dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. e nella successiva memoria di replica ex art. 183 comma VI n.3 c.p.c., da intendersi letteralmente trascritte e richiamate, reiterando le contestazioni ed eccezioni sollevate in atti.
Ove ritenuto necessario: Si chiede all'Ill.mo Giudice di voler ordinare ex art. 210 c.p.c. a Carabinieri di VA e alla Questura
pagina 2 di 17 – Polizia di Stato la produzione dei verbali di intervento presso l'abitazione in VA Via Val Pusteria
n. 13 del 02.02.2024 e degli anni 2022 e 2023 (Nucleo Ben Hassen _Yedes); Si chiede all'Ill.mo Giudice istruttore di voler ordinare ex art. 210 e ss c.p.c. l'esibizione ai terzi della seguente documentazione: a SUVA – Centro di competenza casi sud C.P. 6009 Lucerna –
Swisslife casella Postale 6928 Manno – Ufficio AI Cantone Ticino C.P. 6501 Bellinzona OKK Via da Mezz 34 A CP 7742 Poschiavo i) estratto /dossier riconducibile al sig. Controparte_1
02.01.1982 da cui evincersi l'ammontare delle rendite percepite negli anni dal 2018 ad oggi;
l'attuale rendita di invalidità e/o infortunio e/o indennità menomazione integrità fisica e/o qualsiasi somma percepita e da percepirsi quale conseguenza immediata e diretta dell'infortunio subito. Ordinare ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio degli estratti di conto corrente bancario accesi presso UBS di Stabio e Bper banca VA filiale Biumo intestati al sig. CP_1 nato in [...] il [...] degli ultimi tre anni, ivi compresa la rendicontazione di
[...] carte di credito e carte di debito, eventuali depositi titoli/depositi amministrati/ libretti nominativi/buoni fruttiferi al fine di individuare la situazione patrimoniale e finanziaria del resistente.
E/O ordinare alla Polizia Tributaria competente territorialmente accertamenti in capo al sig.
( ) volti a ricostruire la sua situazione patrimoniale Controparte_1 C.F._2
e reddituale”;
Per parte resistente:
“Rejetta ogni avversa richiesta modificare il regime di affidamento della piccola e Per_1 dichiarare la separazione dei coniugi così disponendo
1) In via preliminare, stante la carenza documentale della Sig.ra si rende necessario Pt_1 accertarne ex art. 337 ter, ultimo comma c.c., a mezzo del nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, la consistenza patrimoniale e reddituale;
2) I coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto, l ibero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza
3) Affido condiviso paritario ed assegnazione della casa coniugale sita in VA, via Val
Pusteria n. 13, dove la minore manterrà la sua residenza, al Sig. con Controparte_1 collocazione paritaria ed a settimane alterne presso la dimora di ciascun genitore;
4) In via subordinata affido condiviso paritario con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in VA, via Val Pusteria n. 13 dove la minore manterrà la sua residenza fino e permanenza a settimane alterne presso la dimora di ciascun genitore
5) In virtù dell'affido condiviso paritario e del dovere di pari contribuzione al mantenimento della minore revocare l'obbligo di versamento di assegno mensile per il mantenimento di alla madre assegno unico al 50%, con obbligo al versamento del 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo il protocollo in uso presso ES IB .
6) In via subordinata ed in ragione de lle minori entrate del Sig. e dell'affido CP_1 condiviso stabilire a carico del padre il versamento in favore della Sig.ra la somma di € Pt_1
200,00 per la minore, con automatico aumento del 100% ISTAT, assegno unico al 50%, oltre al
50% delle spese straordinarie.
7) In relazione alla regolamentazione delle visite qualora l'Ill.mo IB non voglia disporre la permanenza a settimane alterne presso la dimora di ciascun genitore si propone:
pagina 3 di 17 a) Per le occasioni di festa (compleanni, traguardi scolastici, etc.) e cerimonie i genitori si premureranno di preventivi e concorderanno la spesa, da dividersi a metà e, per quanto possibile saranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori, suddivisione delle festività con precisazione che festa del papà e compleanno del padre saranno festeggiati con lo stesso;
b) Il padre terrà con sé dall'uscita di scuola del mercoledì e le riaccompagnerà a Per_1 scuola il giovedì mattina;
c) trascorrerà i fine settimana alternativamente con il padre dal venerdì all'uscita di Per_1 scuola sino alle ore 21.00 della domenica;
d) Ferie estive e Feste Comandate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Natale, Capodanno etc, da dividersi ad anni alterni.
e) Tutto ciò che esorbita le ordinarie decisioni di vita della minore, tatuaggi, pearcing, gite con pernottamento, etc dovranno essere autorizzate da entrambi i genitori.
f) Dovrà essere garantita al padre almeno una telefonata quotidiana verso le ore 20.00 circa.
g) La madre comunicherà puntualmente al padre la documentazione fiscale utile alle dovute deduzioni e detrazioni;
h) Ogni anno la madre rilascerà autorizzazione al padre alla delega per il ritiro e l'accompagno a scuola da parte di sua persona di fiducia e questo reciprocamente. Per_1
i) La madre favorirà la costituzione presso il padre di un guardaroba necessario al periodo di permanenza della figlia presso le stesso comunicandogli eventuali particolari esigenze. La madre si impegna a comunicare al padre ogni evento che riguarda anche a titolo Per_1 esemplificativo, e non esaustivo, cure mediche, avvisi scolastici, etc… anche laddove non necessitino di suddivisione di spese mediche o la necessaria presenza del padre.
j) Compleanno della madre e festa della Mamma con la Sig.ra compleanno del padre e Pt_1 festa del Papà con il Sig. . La piccola trascorrerà insieme al fratello CP_1 Per_1 [...] il giorno di compleanno di quest'ultimo. Persona_2
k) Le Festività Religiose e le vacanze scolastiche infrannuali saranno suddivise equamente tra i genitori previo accordo da definire almeno 15 giorni prima. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà 30 giorni consecutivi con ogni genitore previo calendario da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. I genitori favoriranno il mantenimento del contatto con la famiglia di origine dell'altro genitore in occasione delle vacanze nel proprio Paese di origine. Chiede pertanto assegnarsi la causa a sentenza con termine per memorie autorizzate. Vittoria delle spese ed onorari di lite al presente procuratore che si dichiara antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 14.2.015, Parte_1 Controparte_1 atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di VA dell'anno 2015, atto n. 28,
Parte II, Serie C.
Dall'unione è nata la figlia a VA il 28.12.2016. Persona_1
pagina 4 di 17 Con ricorso depositato in data 14.12.2022, ha adito il IB chiedendo Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e l'assegnazione in suo favore della casa familiare, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di porre carico del marito un assegno di mantenimento del coniuge di euro 500,00 mensili, oltre a disporre in favore della ricorrente il diritto all'incasso del 50% del I e II Pilastro erogato dall'Ente previdenziale svizzero in relazione agli anni di coniugio.
Ha dedotto che la convivenza coniugale, dopo un iniziale periodo di serenità, era sempre stata caratterizzata da forte gelosia, atteggiamenti vessatori e svalutanti del marito nei suoi confronti che non erano cessati neppure a fronte della nascita della bambina;
il marito non aveva accettato il suo stile di vita teso all'indipendenza, anche economica, era contrario che ella svolgesse attività lavorativa al contempo assai critico sulle modalità di gestione della casa familiare;
nel 2018 il sig.
aveva subito un infortunio che lo aveva costretto a casa essendo inidoneo all'attività CP_1
lavorativa e questa situazione aveva innalzato il livello di litigiosità e di aggressività verso la moglie;
nel 2019 si era verificato un episodio grave e violento in cui il sig. , a seguito CP_1
di un litigio, aveva rotto volontariamente un televisore e aggredito la moglie con schiaffi e sberle al viso;
nel settembre 2020, alla presenza della bambina e del figlio minore del resistente, aveva preso in mano il e l'aveva colpita al volto, erano intervenute le Forze dell'Ordine e la CP_2
signora si era recata al Pronto soccorso ove le venivano refertate contusioni della faccia, del cuoio cappelluto e del collo, con prognosi di giorni 7; il 30.10.2022 si era verificato l'ennesimo episodio di violenza a seguito del quale la ricorrente si era determinata a sporgere querela presso la Questura di VA;
tali litigi erano sempre più frequenti e avvenivano anche alla presenza della figlia minore;
la famiglia viveva nella casa di proprietà del marito il quale, prima dell'infortunio, lavorava come frontaliere in Svizzera;
essa ricorrente aveva sempre lavorato seppure in modo ridotto rispetto al marito per privilegiare le necessità di crescita della figlia e svolgeva attività di estetista a Lugano.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione e chiedendo, in principalità, l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, in via gradata di disporre l'affidamento condiviso con collocamento paritetico ovvero, in via pagina 5 di 17 ulteriormente gradata, di disporre il prevalente collocamento della minore presso la madre con ampie freqeuntazioni paterne, di disporre l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
si è opposto al riconoscimento di un contributo di mantenimento in favore della moglie e, nella ipotesi di collocamento presso la madre, si è reso disponibile ad un contributo al mantenimento di euro 200,00 mensili in favore della figlia.
Ha dedotto che la casa familiare era stata acquistata da esso resistente da solo e con le sue uniche forze, ricorrendo ad un mutuo di 25 anni per complessivi 100.000,00 euro, con rateo di 460,00 euro al mese;
nel 2018, dopo tre anni di matrimonio, la serenità familiare era devastata da un gravissimo incidente stradale occorsogli in Tunisia l'8.8.2018 nel quale aveva riportato gravi lesioni, che aveva provato gravemente il suo stato fisico e la capacità specifica di prestare attività lavorativa, costringendolo anche a lasciare l'impiego ben remunerato che aveva in Svizzera come frontaliere in una impresa edile, che in data 31.8.2022 gli aveva comunicato il licenziamento proprio per l'impossibilità di svolgere le mansioni cui era preposto;
in quel sinistro, causato da terzi, aveva altresì perso la vita anche il passeggero trasportato, di cui era amico, con conseguente danno psichico;
a causa di una serie di circostanze, la vita coniugale era divenuta intollerabile fino a raggiungere la consapevolezza di una impossibilità di proseguire la vita coniugale;
la moglie dopo l'infortunio aveva mostrato sempre maggiore disinteresse per le sorti del marito, dissimulate da false gelosie senza causa;
dopo l'incidente, invece di aumentare la dedizione e la collaborazione verso la vita familiare e domestica, la moglie aveva cominciato a trascurare sia lui sia la bambina, oltre alla casa, per un preteso lavoro autonomo i cui frutti non erano stati messi a disposizione della famiglia, non contribuendo la stessa né alle spese della famiglia né della bambina né del mutuo;
il legame padre figlia era viscerale e caratterizzato da grande amore che invece era carente da parte della madre che interpretava in modo antiquato lo jus corrigendi arrivando sovente a punire e talora a percuotere la figlia e dando origine a intensi contrasti coniugali;
il sig. pian piano aveva aperto gli occhi sul cambiamento della moglie, CP_1
accendendo anche discussioni sul modo di educare la bambina, senza peraltro mai trascendere e dare in escandescenze tali da giustificare l'intervento elle forze dell'ordine che, giunte più volte al domicilio, non avevano mai riscontrato nulla di allarmante;
anche per tali ragioni esso residente si era risoluto a procedere con la richiesta di divorzio in Tunisia.
pagina 6 di 17 I coniugi sono comparsi all'udienza del 25.1.2023 avanti al Presidente il quale procedeva all'audizione dei coniugi separatamente, come da loro richiesto e proponeva alle parti di discutere un'eventuale soluzione conciliativa quindi, alla successiva udienza del 22.2.2023, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo parziale con riferimento alla casa familiare, con disponibilità della ricorrente di lasciarla al marito previo reperimento di un nuovo alloggio entro il termine di giorni 60, con contributo da parte del marito quale aiuto per i primi canoni di locazione e per il trasloco di euro 10.000,00; le parti concordavano altresì l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori rimettendosi al Presidente in relazione alle facoltà di visita. Con ordinanza del 3.3.2023 erano adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.c.: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida la figlia minore
[...]
(nata a [...], il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori non Persona_1
risultando allo stato che tale regime di affidamento possa essere pregiudizievole per la minore, con collocamento presso la madre dal momento che la stessa appare essere, allo stato, il genitore maggiormente tutelante la serenità e il benessere della bambina;
3. autorizza il coniuge non collocatario a tenere la figlia con sé, a settimane alterne, dalle ore 9 del sabato al riaccompagno a scuola il lunedì mattino e, ogni settimana, nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola fino al riaccompagno il giorno seguente a scuola nonché nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, il coniuge non affidatario potrà tenere con sé la bambina per un periodo anche non continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della figlia versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 600=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del IB di VA;
dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre”.
Con la memoria integrativa depositata in data 6.4.2023 la ricorrente chiedeva che, in parziale modifica delle statuizioni provvisorie ex art. 708 c.c., venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore a sé e l'assegnazione in suo favore del domicilio coniugale;
a fondamento pagina 7 di 17 dell'istanza allegava che successivamente al deposito del ricorso per la separazione dei coniugi, il sig. aveva continuato a mostrare disprezzo per la moglie all'interno dell'habitat CP_1
famigliare, con atteggiamenti irriguardosi anche davanti alla figlia;
aveva telefonato alla proprietaria del salone di bellezza ove la signora lavorava riversandole con astio e aggressività tutte le problematiche della coppia legate alla gestione della figlia, tanto da indurre la proprietaria a comunicare formale disdetta dal contratto con la stessa;
a distanza di quasi 45 giorni dalla udienza precedente la signora non era riuscita reperire una soluzione abitativa in locazione in assenza di garanzie reddituali e neppure aveva avuto seguito la domanda di assegnazione di alloggio popolare depositata già a novembre 2022; all'udienza del 23.5.2023 la parte ricorrente reiterava la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali contestualmente depositando due ulteriori denunce querele rispettivamente in data 10.5.2023 e 16.5.2023 oltre a dichiarazione della sorella della ricorrente e dichiarazione di presa in carico della stessa da parte del centro antiviolenza OS di VA (con la querela del 10 maggio 2023 la parte ricorrente ha dichiarato di continuare a subire offese, umiliazioni e minacce da parte del marito anche alla presenza della figlia minore, che inoltre “in questi giorni controllando lo smartphone che ha regalato a CP_1
nostra figlia ho riscontrato la presenza di una applicazione denominata “AlfredCam” (…) ho verificato che la stessa può essere gestita da remoto (…) per controllare ciò che accade in prossimità del telefonino, permettendo di registrare audio e video (…) aprendo l'applicazione ho constatato che la stessa è associata al telefono di mio marito (…) sono a conoscenza che CP_1
ha più volte interpellato nostra figlia per sapere cosa ho fatto durante il giorno e con chi mi sono vista, inoltre più volte quando uscivo di casa da sola, l'ho notato aggirarsi nei pressi di dove avevo parcheggiato la mia vettura. Infine rappresento che in questo momento della mia vita mi sento particolarmente agitata, perché continua a minacciarmi che mi farà del male o che CP_1 mi ucciderà”; ancora nella querela del 16.5.2023 la ricorrente ha riferito che il marito è a conoscenza di tutti i suoi spostamenti “mi ha detto che ha foto e video nei quali si vede con chi mi frequento e dove vado. Poi mi ha minacciato che se non accetto le sue condizioni per la nostra separazione pubblicherà tutto ciò che ha su di me, per screditarmi con le persone che conosciamo e agli occhi dei miei parenti”); con ordinanza del 31.5.2023, alla luce delle allegazioni in atti e del tenore delle querele depositate dalla ricorrente, letto l'art. 709 u.c. c.p.c., era così disposto: “
1. Affida la minore , nata il [...], in [...] esclusiva Persona_1 alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
2. Dispone
pagina 8 di 17 che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all''istruzione, all'educazione
e alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. Assegna alla madre
[...]
la casa coniugale sita in VA, via Val Pusteria n. 13; 4. Assegna al padre Pt_1
termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per rilasciare la casa coniugale e reperire una abitazione idonea anche ad ospitare la minore;
5. Dispone lo stretto monitoraggio e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di
VA come precisato in parte motiva;
6. Conferma nel resto l'ordinanza presidenziale per quanto di ragione”.
Con istanza del 28.6.2023 il resistente, premesso che in data 14 giugno 2023 era coinvolto in un grave incidente motociclistico, chiedeva l'assegnazione di un ulteriore termine di tre mesi per consentire allo stesso la completa guarigione e la ricerca di un nuovo immobile idoneo alla sistemazione sua e all'alloggio della figlia quindi, integrato il contraddittorio sull'istanza, all'udienza del 19.7.2023 la parte ricorrente si impegnava ad astenersi dal porre in esecuzione l'ordinanza del 31.5.2023 fino alla data del 3.9.2023 a fronte dell'impegno del resistente a rilasciare la casa coniugale entro la predetta data.
Depositate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e acquisita la relazione dei Servizi sociali del
19.10.2023 nonché la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica avanti al
IB di VA ex art. 64 disp. att. c.p.p., con ordinanza in data 14.11.2023, evidenziato che in data 31.7.2023 era emessa dal GIP del IB di VA ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di con cui era disposto l'allontanamento dello stesso Controparte_1
dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alle persone offese e alla figlia Parte_1
minore e l'ulteriore prescrizione di divieto di comunicazione con le persone Persona_1
offese e con i loro familiari con ogni mezzo, era disposta la sospensione di ogni forma di comunicazione e frequentazione tra la minore e la figura paterna come espressamente disposto dal giudice penale.
Con successiva ordinanza in data 1.3.2024, preso atto che in data il IB penale di VA, in persona del G.I.P. Dott. Nicolò Bernardi aveva emesso in data 1.3.2024 sentenza di patteggiamento n. 31/2024 e contestualmente dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare emessa in data 31.7.2023 nei confronti di , in parziale modifica Controparte_1
pagina 9 di 17 dell'ordinanza assunta in data 14.11.2023, incaricava i Servizi sociali del Comune di VA,
“sentite le parti e valutata la rispondenza all'interesse della figlia minore, di curare la ripresa delle frequentazioni della minore con il padre, predisponendone il relativo calendario, secondo modalità protette e osservate in spazio neutro, con facoltà di calendarizzare, oltre ai momenti di incontro in spazio neutro, un calendario di videochiamate del padre con la minore, ove rispondenti al suo interesse, mediati dalla presenza degli operatori del servizio o da un intervento educativo;
con facoltà di modificare o sospendere le visite protette o le videochiamate ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse della minore;
con incarico di attivare senza indugio gli ulteriori interventi, anche specialistici, ritenuti necessari nell'interesse della minore
e/o delle figure genitoriali, nonché di riferire ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse medio tempore verificarsi”.
Acquisita la relazione dei Servizi sociali di VA in data 24.4.2024, con ordinanza del
28.6.2024 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.10.2024 era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La responsabilità genitoriale
Risulta dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio che, a seguito delle plurime denunce svolte dalla ricorrente nei confronti del marito, con ordinanza del Gip del IB di VA del
28.9.2023 è stato attinto dalla misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p.p. Parte_2
pagina 10 di 17 dell'allontanamento della casa familiare, del divieto di avvicinamento alle persone offese
(l'odierna ricorrente e la figlia minore con prescrizione del divieto di avvicinarsi a Per_1
queste ultime, per il reato di cui all'art. 572 co 1 e 2 c.p. e 582, 583 e 585 in riferimento all'art. 576 n. 5 e 577 n. 1 c.p.. La predetta ordinanza affermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati all'odierno resistente che “con la propria condotta abituale ha costantemente vessato la moglie, sottoponendola a sofferenze morali, ad uno stato di avvilimento che ne offende la dignità e il decoro, il tutto anche davanti alla figlia minorenne”, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari, desunte “dalle specifiche modalità e circostanze del fatto (la violenza messa in atto contro la donna la sera del 24 luglio 2023 è solo l'ultimo anello di una serie di episodi messi in atto anche di fronte alla figlia terrorizzata) e dalla persistenza e reiterazione delle condotte messe in atto fino ad ora, tanto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine”, e altresì evidenziava la necessità di “evitare qualsiasi occasione di incontro, contatto o comunicazione tra l'indagato e la persona offesa” (Cfr. ord. n. 782/2023 n.
4375/2023 RGNR). Emesso decreto di giudizio immediato in data 28.9.2023, il procedimento penale si è concluso in data 31.1.2024 con il deposito di sentenza di patteggiamento con applicazione della pena di anni due di reclusione e sospensione condizionale della pena subordinata alla frequentazione con esito positivo di un percorso riabilitativo terapeutico di almeno sei mesi (Cfr. sent. 31/2024 n. 4375/2023 RGNR).
Dalle relazioni dei Servizi sociali acquisite agli atti del giudizio (Cfr. relazioni ottobre 2023, aprile 2024 e settembre 2024) emerge che, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, il sig.
[...]
si è dapprima recato in Francia nei pressi di Lione ospite della sorella quindi, dopo la Pt_2
pronuncia della sentenza di patteggiamento, ha fatto rientro a VA ove ha reperito una nuova casa in via Motta n. 8, ove attualmente vive con il figlio diciassettenne.
Gli incontri tra il padre e la bambina, interrotti a seguito della ordinanza cautelare, sono stati ripresi a marzo del 2024 e sono proseguiti con regolarità. E' emerso un profondo legame affettivo tra il padre e la bambina, di cui si è detta consapevole anche la stessa madre, la quale ha confermato che la bambina è contenta di incontrare il padre e trascorrere del tempo con lui, e il padre si è mostrato attento e interessato a quest'ultima.
Alla luce delle risultanze acquisite agli atti del giudizio, ritiene il Collegio che persistano i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre.
pagina 11 di 17 I gravi agiti attuati dal resistente nei confronti della signora talora alla presenza della Pt_1
figlia minore che è stata individuata come parte offesa nell'ambito del procedimento penale, inducono a ritenere che il regime di affidamento condiviso non appaia, nell'attualità, rispondente all'interesse della minore. In considerazione della gravità delle condotte contestate all'odierno resistente, poste in essere anche in epoca recente alla presenza di (l'ultimo grave Per_1
episodio si colloca infatti nel luglio del 2023), ritiene infatti il Collegio che tuttora non possano dirsi sussistenti i presupposti per un sereno ed efficace esercizio condiviso della funzione genitoriale, tuttora palesandosi il rischio di un riacuirsi delle dinamiche familiari conflittuali con conseguenze pregiudizievoli per l'interesse della bambina, per il suo benessere e per il sereno progredire della sua crescita. D'altro canto, non sono emersi elementi di negatività rispetto alla capacità genitoriale della figura materna, la quale si è mostrata altresì consapevole della importanze del legame della figlia minore con il padre e che, pur palesando i timore che questi ponga in essere comportamenti screditanti la sua figura alla presenza della bambina, non ha mai inteso ostacolare la loro frequentazione.
In tale contesto, fermo nell'attualità l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre e il collocamento prevalente di presso il domicilio materno, sussistono i presupposti per Per_1
procedere ad una graduale intensificazione e progressiva liberalizzazione delle freqeuntazioni paterne con la figlia minore, secondo le modalità indicate dai Servizi sociali avuto riguardo all'interesse e alle esigenze della figlia minore, e se necessario con l'ausilio di un intervento educativo, nella prospettiva di addivenire, secondo le tempistiche e le esigenze di gradualità della figlia minore, alle modalità di frequentazione padre-figlia inizialmente disposte con l'ordinanza presidenziale del 6.3.2023, con graduale reintroduzione del pernotto presso l'abitazione paterna, e dunque: a settimane alterne, dalle ore 9 del sabato al riaccompagno a scuola il lunedì mattino e, ogni settimana, nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola fino al riaccompagno il giorno seguente a scuola nonché nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, per un periodo anche non continuativo di venti giorni da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 12 di 17 Conformemente alle indicazioni dei Servizi, si ritiene altresì opportuno autorizzare il padre ad effettuare una videochiamata alla figlia minore, con cadenza anche quotidiana, che, salvo diversi e migliori accordi assunti tra le parti con l'ausilio dei Servizi sociali, potrà avvenire nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle 9.30.
Deve essere pertanto confermata la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di VA, con incarico di: - procedere ad una graduale intensificazione e progressiva liberalizzazione degli incontri del padre con la figlia minore, sentite le parti e secondo le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse e alle esigenze anche di carattere psico emotivo di se necessario con l'ausilio di un intervento Per_1
educativo nella fase iniziale e finale dell'incontro, nella prospettiva di addivenire, secondo le tempistiche e le esigenze di gradualità di quest'ultima, alle modalità di frequentazione pocanzi indicate, con facoltà di sospendere o modificare il relativo calendario ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse della minore;
- monitorare il regolare svolgimento dei contatti in videochiamata con facoltà di sospendere o modificare le modalità di attuazione nell'interesse della bambina;
- dare corso agli ulteriori interventi, anche specialistici, ritenuti necessari nell'interesse della minore e/o delle figure genitoriali, nonché di riferire alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse verificarsi.
Alla luce di quanto pocanzi disposto deve essere confermata l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in VA, via Val Pusteria n. 13, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., affinché vi viva con la figlia minore;
3. Il contributo di mantenimento per la minore
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle sostanze e al tempo trascorso con i figli, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
pagina 13 di 17 La signora nel ricorso introduttivo del giudizio e all'udienza presidenziale del 25.1.2023 Pt_1
ha dedotto di lavorare come estetista a Lugano, in Svizzera, con un reddito di circa 700,00 euro netti mensili (dalla documentazione reddituale in atti risulta un reddito lordo per l'anno 2021 di
7.733 Chf nel 2021, di 7.735,00 nel 2022 e di 9.199 CHF nel 2023); in sede di comparsa conclusionale ha dedotto che il contratto di locazione dei locali commerciali di Lugano in scadenza il 31.12.2023 non è stato rinnovato (Cfr. allegato 12 alla nota di deposito del 30.9.2024)
e che nell'attualità, pur disoccupata e iscritta al centro per l'impiego (Cfr. allegato 11) cerca di svolgere lavori occasionali e gode dell'aiuto della sua famiglia di origine che con periodicità le versa un contributo economico. Vive presso la casa familiare di proprietà del marito assegnatele con ordinanza del maggio 2023 e non risulta titolare di altri beni immobili. nella propria comparsa di costituzione e all'udienza del 25.1.2023 ha Controparte_3
dichiarato che a seguito dell'agosto del 2018 non è più in grado di svolgere la precedente attività lavorativa in Svizzera ed è stato licenziato ad agosto 2022, di percepire 1.800 Chf a titolo di rendita di invalidità SUVA di circa 1.800,00 euro al mese (“è una rendita che mi è garantita fino alla pensione a meno che io riesca a trovare un lavoro compatibile con il mio stato di salute”), oltre ad euro 1.100,00 a titolo di indennità di disoccupazione, che a settembre 2025, come risulta dagli estratti conto depositati, ammontava ad euro 737,67€ (Cfr. estratto conto Bper). E' proprietario della casa familiare di Via Pusteria gravata da mutuo con rateo di euro 461,93 mensili, conduce in locazione l'immobile in cui attualmente abita verso il canone mensile di
600,00 euro mensili oltre spese ed è gravato di un finanziamento per l'acquisto di una moto di euro 236,00 mensili in scadenza a novembre 2025 e del mantenimento del figlio nato da altro matrimonio.
Tutto ciò considerato, valutata la condizione economico reddituale delle parti come risultante dagli atti e dai documenti di causa, tenuto conto dell'età della minore (nel 2025 compirà 9 anni) e delle esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al IB di pagina 14 di 17 VA. L'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario ed affidatario esclusivo della figlia minore.
Si dà atto che la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alle domande di mantenimento del coniuge e relative alla quota previdenziale svizzera del II Pilastro originariamente svolte che, pertanto, devono intendersi rinunciate.
4. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso con riferimento alle domande svolte da entrambe le parti con gli atti introduttivi del giudizio nonché in corso di causa, anche in relazione alle statuizioni assunte in punto di affidamento della figlia minore, freqeuntazioni ed economiche) il Collegio ritiene congruo condannare l'odierno resistente al pagamento di ½ delle spese di lite in favore dell'Erario stante l'ammissione della odierna ricorrente al patrocinio a spese dello stato, compensato il restante 1/ delle spese di lite.
P.Q.M.
Il IB, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 14.2.015, atto trascritto presso i
[...] registri dello Stato Civile del Comune di VA dell'anno 2015, atto n. 28, Parte II, Serie C.
2. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VARESE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Affida la minore nata il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1 madre con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
4. Dispone che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all''istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
5. Dispone una graduale intensificazione e progressiva liberalizzazione delle freqeuntazioni pagina 15 di 17 paterne con la figlia minore, secondo le modalità indicate dai Servizi sociali avuto riguardo all'interesse e alle esigenze della figlia minore, e se necessario con l'ausilio di un intervento educativo, nella prospettiva di addivenire, secondo le tempistiche e le esigenze di gradualità della figlia minore, alle seguenti modalità di frequentazione padre-figlia: - a settimane alterne, dalle ore
9 del sabato al riaccompagno a scuola il lunedì mattino;
- ogni settimana, nella giornata di mercoledì dall'uscita della scuola fino al riaccompagno il giorno seguente a scuola;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- nel periodo estivo, infine, per un periodo anche non continuativo di venti giorni da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
6. Dispone che il padre possa effettuare una videochiamata alla figlia minore, con cadenza anche quotidiana, che, salvo diversi e migliori accordi assunti tra le parti con l'ausilio dei Servizi sociali, potrà avvenire nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle 9.30;
7. Conferma la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali del Comune di VA secondo quanto meglio specificato in parte motiva.
8. Assegna alla madre la casa coniugale sita in VA, via Val Parte_1
Pusteria n. 13;
9. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al IB di VA.
10. L'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre;
11. Condanna al versamento in favore dell'Erario dell'importo di 1/2 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
pagina 16 di 17 12. Compensa il restante ½ delle spese di lite.
VA, così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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