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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.26907/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.26907/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE SARAGO 1/B, OSTUNI, presso lo studio Parte_2 dell'avv. ROMA ANGELO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA NUOVA 20, MILANO, presso lo studio
[...] dell'avv. LESSIO PAOLO ( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Giudice adito: 1) accertare e dichiarare che l'importo fatturato così come portato in ingiunzione non è dovuto poiché frutto dell'applicazione di costi occulti e mai esplicitati o pattuiti con la 2) accertare e dichiarare la nullità di ogni clausola predisposta in violazione di quanto Parte_1
stabilito dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai pagina 1 di 4 clienti finali -Allegato A alla delibera 366/2018/R/Com. e, per l'effetto 3) revocare l'ingiunzione n.9635/2023; 4) disporre CTU per la rideterminazione del corrispettivo relativamente all'intero rapporto intercorso tra le parti, avendo a riferimento il prezzo di borsa o di mercato ex art.1474 c.c., portando in compensazione la complessiva somma di €21.877,00 già corrisposta dall'opponente; 5) condannare la opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Giudice adito così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che (C.F. )) è creditrice nei confronti della società CP_1 P.IVA_3
(C.F. P.IVA ) e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in Parte_1 P.IVA_4 favore della prima dell'importo di €37.705,31, oltre interessi di mora da calcolarsi ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs.n.231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura tuttora insoluta al saldo, oltre tutte le spese, diritti ed onorari ovvero il diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio. Il tutto con la riserva di ulteriormente indicare, dedurre e produrre ulteriori mezzi di prova nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 07.07.23 la ha opposto il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n.9635/2023, pubblicato in data 26.05.23 e notificato in data 31.05.23, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 05.10.2023, l'opposta ha concluso pure CP_1 come in epigrafe, per il rigetto dell'avversa opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto con ordinanza a verbale d'udienza del 06.03.2024, la causa è senz'altro passata in decisione all'udienza del 19.03.25, tenuta con modalità ex art.127 ter cpc.
Il decreto ingiuntivo qui opposto è stato emesso per l'importo capitale di euro 37.705,31 -oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, e spese di procedimento -portato da ventitré fatture, elencate in ricorso -emesse per forniture di energia elettrica rese dall'opposta a controparte tra luglio
2022 e febbraio 2023, in forza di cinque contratti datati 24.11.2011 -e rimaste insolute.
L'opponente contesta il debito, così come portato nell'ingiunzione, “poiché frutto dell'applicazione di costi occulti e mai esplicitati o pattuiti con la , formati in violazione del Codice di condotta Parte_1 di cui all'Allegato A della Delibera 366/2018/R/com, nel senso che nei detti contratti non c'è pagina 2 di 4 indicazione del corrispettivo individuato in euro per kwh (atto d'opposizione, pagg.2,3); inoltre, non c'è indicazione della componente tariffaria Asos, ex art.10.4 delle condizioni generali, né delle condizioni economiche di cui al precedente art.10.2; analoghe violazioni sono contenute nel contratto, con riferimento agli artt.28 e 24; infine, l'opponente lamenta di non avere mai avuto copia integrale dei contratti, così come prescrive l'art.12 del Codice medesimo.
Replica l'opposto, quanto all'indicazione del valore dei corrispettivi in €/kwh, che “la quantificazione degli importi dovuti viene operata tramite una semplice moltiplicazione tra i kWh consumati nel mese e la somma tra un valore P pari al PUN e un valore QV”, come definito come in comparsa;
quanto all'indicazione dei criteri di indicizzazione, a pag.5 di ciascuno dei contratti si trova la relativa indicazione;
quanto al rispetto del Codice di condotta, gli importi dei corrispettivi sono agevolmente reperibili sul web, così come modificati dalle relative delibere ARERA;
quanto, infine, alla ricezione degli allegati contrattuali, ciò risulta dai documenti contrattuali debitamente sottoscritti dall'opponente, anche ex artt.1341,1342 cc (docc.1-5).
A tali rilievi l'opponente non ha più replicato, non depositando gli atti conclusivi.
I rilievi dell'opposto possono, perciò, ben essere posti a fondamento della decisione definitiva di rigetto dell'opposizione, così come lo sono stati per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
per contro, inammissibile, poiché meramente esplorativa appare l'indagine peritale d'ufficio sollecitata dall'opponente ancora nelle note depositate ex art.127 ter cpc in data 18.03.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art.91 cpc, e sono liquidate come in dispositivo, secondo la vigente tabella forense, in relazione al valore della lite, desunto dall'importo portato in monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.9635/2023, che, Parte_1
perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si CP_1
liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
pagina 3 di 4 Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.26907/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE SARAGO 1/B, OSTUNI, presso lo studio Parte_2 dell'avv. ROMA ANGELO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA NUOVA 20, MILANO, presso lo studio
[...] dell'avv. LESSIO PAOLO ( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Giudice adito: 1) accertare e dichiarare che l'importo fatturato così come portato in ingiunzione non è dovuto poiché frutto dell'applicazione di costi occulti e mai esplicitati o pattuiti con la 2) accertare e dichiarare la nullità di ogni clausola predisposta in violazione di quanto Parte_1
stabilito dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai pagina 1 di 4 clienti finali -Allegato A alla delibera 366/2018/R/Com. e, per l'effetto 3) revocare l'ingiunzione n.9635/2023; 4) disporre CTU per la rideterminazione del corrispettivo relativamente all'intero rapporto intercorso tra le parti, avendo a riferimento il prezzo di borsa o di mercato ex art.1474 c.c., portando in compensazione la complessiva somma di €21.877,00 già corrisposta dall'opponente; 5) condannare la opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Giudice adito così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che (C.F. )) è creditrice nei confronti della società CP_1 P.IVA_3
(C.F. P.IVA ) e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in Parte_1 P.IVA_4 favore della prima dell'importo di €37.705,31, oltre interessi di mora da calcolarsi ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs.n.231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura tuttora insoluta al saldo, oltre tutte le spese, diritti ed onorari ovvero il diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio. Il tutto con la riserva di ulteriormente indicare, dedurre e produrre ulteriori mezzi di prova nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 07.07.23 la ha opposto il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n.9635/2023, pubblicato in data 26.05.23 e notificato in data 31.05.23, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 05.10.2023, l'opposta ha concluso pure CP_1 come in epigrafe, per il rigetto dell'avversa opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto con ordinanza a verbale d'udienza del 06.03.2024, la causa è senz'altro passata in decisione all'udienza del 19.03.25, tenuta con modalità ex art.127 ter cpc.
Il decreto ingiuntivo qui opposto è stato emesso per l'importo capitale di euro 37.705,31 -oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, e spese di procedimento -portato da ventitré fatture, elencate in ricorso -emesse per forniture di energia elettrica rese dall'opposta a controparte tra luglio
2022 e febbraio 2023, in forza di cinque contratti datati 24.11.2011 -e rimaste insolute.
L'opponente contesta il debito, così come portato nell'ingiunzione, “poiché frutto dell'applicazione di costi occulti e mai esplicitati o pattuiti con la , formati in violazione del Codice di condotta Parte_1 di cui all'Allegato A della Delibera 366/2018/R/com, nel senso che nei detti contratti non c'è pagina 2 di 4 indicazione del corrispettivo individuato in euro per kwh (atto d'opposizione, pagg.2,3); inoltre, non c'è indicazione della componente tariffaria Asos, ex art.10.4 delle condizioni generali, né delle condizioni economiche di cui al precedente art.10.2; analoghe violazioni sono contenute nel contratto, con riferimento agli artt.28 e 24; infine, l'opponente lamenta di non avere mai avuto copia integrale dei contratti, così come prescrive l'art.12 del Codice medesimo.
Replica l'opposto, quanto all'indicazione del valore dei corrispettivi in €/kwh, che “la quantificazione degli importi dovuti viene operata tramite una semplice moltiplicazione tra i kWh consumati nel mese e la somma tra un valore P pari al PUN e un valore QV”, come definito come in comparsa;
quanto all'indicazione dei criteri di indicizzazione, a pag.5 di ciascuno dei contratti si trova la relativa indicazione;
quanto al rispetto del Codice di condotta, gli importi dei corrispettivi sono agevolmente reperibili sul web, così come modificati dalle relative delibere ARERA;
quanto, infine, alla ricezione degli allegati contrattuali, ciò risulta dai documenti contrattuali debitamente sottoscritti dall'opponente, anche ex artt.1341,1342 cc (docc.1-5).
A tali rilievi l'opponente non ha più replicato, non depositando gli atti conclusivi.
I rilievi dell'opposto possono, perciò, ben essere posti a fondamento della decisione definitiva di rigetto dell'opposizione, così come lo sono stati per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
per contro, inammissibile, poiché meramente esplorativa appare l'indagine peritale d'ufficio sollecitata dall'opponente ancora nelle note depositate ex art.127 ter cpc in data 18.03.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art.91 cpc, e sono liquidate come in dispositivo, secondo la vigente tabella forense, in relazione al valore della lite, desunto dall'importo portato in monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.9635/2023, che, Parte_1
perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si CP_1
liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
pagina 3 di 4 Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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